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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 27 luglio 2026

Cassazione n. 24114/2026

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te -contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato2026 [OSCURATO:PERSONA];2737 - controricorrente -avverso la sentenza n. 848/2023 della CORTE D'APPELLO diCATANZARO, depositata il 27/06/2023 R.G.N. 669/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del03/06/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 23010/2023Numero sezionale 2737/2026Data pubblicazione 27/07/20261.

Con sentenza n. 535/2020 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] rigettato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] neiconfronti della [OSCURATO:SOCIETA]. con il quale aveva chiesto lacondanna di quest’ultima alla corresponsione del rimborsosecondo lui dovutogli per l’impiego dell’autovettura di suaproprietà in attività di servizio.2.

Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte d’appello diCatanzaro accoglieva l’appello proposto dal [OSCURATO:PERSONA] e, inriforma della sentenza di primo grado, riconoscevaall’appellante il diritto di credito azionato e, per l’effetto,condannava la società appellata a corrispondergli la somma di€ 2.644,42, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali daldovuto al soddisfo, condannando l’appellata a rifondere allacontroparte le spese di lite, come liquidate per ogni grado e indistrazione.3.

Per quanto qui interessa, la Corte territoriale, nelgiudicare fondato l’appello del lavoratore, dopo aver fattoriferimento al contratto individuale di lavoro, ha ritenuto chel’esplicita indicazione quale “sede di lavoro” del “territorio delComune di [OSCURATO:PERSONA]”, prevista in tale contratto, comportavache gli spostamenti giornalieri del lavoratore fuori dal “luogo dilavoro”, per recarsi nella sede aziendale sita nel Comune diMaierato, ove doveva presenziare all’appello giornaliero eritirare lo strumento di lavoro, integravano, per il loro caratteretemporaneo, “missioni funzionali ad esigenze aziendali”: ossia aconsentire che l’automezzo aziendale raggiungesse l’ambitoterritoriale dove doveva essere utilizzato per le operazioni diraccolta dei rifiuti; ambito che, in base alla previsioneNumero registro generale 23010/2023Numero sezionale 2737/2026contrattuale, per il ricorrente costituiva la sede di lavNourmoe.ro dLi era ccolta generale 24114/2026Data pubblicazione 27/07/2026spese necessarie per quegli spostamenti, pertanto, dovevanoessere sopportate dal datore; ciò in forza della disposizionecollettiva invocata dallo stesso, ossia, l’art. 37 lett. a) del CCNLapplicato al rapporto, che gli garantiva il rimborso delle speseche aveva sostenuto, servendosi della propria autovettura, perspostarsi fuori dalla sede di lavoro e raggiungere il depositoaziendale dove la società allora appellata custodiva l’automezzocon cui era tenuto a svolgere la sua prestazione.4.

Inoltre, la Corte disattendeva l’argomentazionedell’appellata, che era volta a distinguere, sulla base dell’art.17, c. 11, del CCNL applicabile, il “luogo di lavoro” dal “posto dilavoro”: il primo concordato nel contratto individuale, il secondorimesso all’unilaterale iniziativa datoriale al fine di delimitare“l’orario di lavoro effettivo”.5.

Infine, la Corte giudicava non ostativo il rilievo dellasocietà di non aver esplicitamente autorizzato il ricorrente adutilizzare la propria autovettura.6.

Avverso tale decisione la [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorsoper cassazione, affidato a due motivi e successiva memoria.5. [OSCURATO:PERSONA] con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo la ricorrente denuncia “Violazionee/o falsa applicazione degli artt. 17 c. 11 e 37 lett. a) CCNLNettezza Urbana FISE, 115 c.p.c. e 1362 c.c. ai sensi dell’art.360 c. 1 n. 3 c.p.c.”Numero registro generale 23010/2023Numero sezionale 2737/20262.

Il primo motivo è infondato con taluni Numperroo dfii lrai ccolta generale 24114/2026Data pubblicazione 27/07/2026d’inammissibilità.3.

Il risultato della linea ermeneutica seguita dalla Corteterritoriale è, difatti, incensurabile, sia pure in base alleprecisazioni che seguono.4.

Anzitutto, la Corte d’appello ha posto in luce che nelcontratto individuale di lavoro che legava le parti, per quantoqui interessa, era stabilito: “La sede di lavoro è a tutti gli effettiil territorio del Comune di [OSCURATO:PERSONA]”.Tale constatazione, in sé, non forma oggetto di alcun rilievospecifico della ricorrente per cassazione, restando solo danotare che il testo del contratto riguarda l’ “assunzione” dellavoratore “presso l’U.T. di [OSCURATO:PERSONA] (Settore IgieneAmbientale) a far data dal 18 gennaio 2017” e che vi eraspecificato che: “Il presente contratto viene stipulato a seguitodell’affidamento del servizio da parte del Comune di ViboValentia”.Sul piano strettamente interpretativo devesi, invece,evidenziare che la pattuizione del contratto individuale nonafferisce ad una particolare sede o unità produttiva aziendaleoppure ad altro luogo circoscritto, bensì, in assenza dispecificazioni, all’intero “territorio del Comune di [OSCURATO:PERSONA]”,sicché esattamente i giudici di secondo grado in proposito hannodiscorso di una “delimitazione territoriale”.

Non appare, inoltre,ininfluente la specificazione “a tutti gli effetti”.5.

Occorre adesso considerare che l’art. 4 del CCNL per idipendenti di imprese e società esercenti servizi ambientali del6.12.2016 (CCNL che, per la verità, la ricorrente ha qui prodottoNumero registro generale 23010/2023Numero sezionale 2737/2026in versione integrale solo con la propria ultima memoriaN)u,m seoro tdti ora ccolta generale 24114/2026Data pubblicazione 27/07/2026la rubrica “Assunzione del personale”, al comma 4, recita:“L’assunzione è comunicata al lavoratore con lettera, nella qualesono specificati: … (omissis) … e) la sede di lavoro di riferimentodel dipendente all’atto dell’assunzione”.Ergo, la locuzione “sede di lavoro”, adottata nel contrattoindividuale di lavoro, risultava perfettamente identica a quellausata in proposito nel CCNL applicato al rapporto nella normaapposita circa l’assunzione del personale, salvo specificare chela “sede di lavoro di riferimento” era nella specie il “territorio delComune di [OSCURATO:PERSONA]”, a sua volta, coerente con le altreindicazioni del contratto individuale sopra trascritte, convergentinell’indicazione di [OSCURATO:PERSONA].6.

L’art. 37 dello stesso CCNL, sotto la rubrica “Rimborsispese e somministrazioni”, alla lett. a), circa il “rimborso speseper autovettura”, recita: “Il dipendente che, previaautorizzazione dell’azienda ovvero aderendo alla richiesta diquest’ultima, usi la propria autovettura per ragioni di servizioha diritto a un rimborso commisurato alle tariffe ACI di indennitàchilometrica, per autovetture benzina di cc. 1300 che effettuinouna percorrenza media annua di 20.000Km”.Questa è la previsione collettiva che invoca il lavoratore, eche, come è evidente, non fa il benché minimo cenno a unasede, luogo o posto di lavoro, e disciplina esclusivamente ildiritto ad un rimborso spese per l’uso della propria autovetturada parte del dipendente “per ragioni di servizio”, purché taleutilizzo sia autorizzato dall’azienda o in alternativa dipenda daun’adesione ad analoga richiesta dell’azienda stessa; aspetti inordine ai quali, peraltro, la norma collettiva non esige formeNumero registro generale 23010/2023Numero sezionale 2737/2026determinate ed espresse sia per l’autorizzazione aziendNaulmee roc hdi era ccolta generale 24114/2026Data pubblicazione 27/07/2026per l’adesione del lavoratore ad analoga richiesta dell’azienda.7.

La società ricorrente, invece, si riferisce all’art. 17 delCCNL che, sotto la rubrica “Orario di lavoro”, al comma 11recita: “Nei confronti del personale che, per ragioni tecnicheconnesse alla gestione del servizio, è tenuto a prestare lavoroin uno o più Comuni, il tempo impiegato a raggiungere dal postodi lavoro le diverse sedi in cui esplica la propria attività e iltempo impiegato per il rientro al posto di lavoro sono computatinell’orario di lavoro effettivo.

Per posto di lavoro deve intendersiquello scelto dall’azienda a sede di appello giornaliero”.7.1.

Ritiene il Collegio che tale previsione collettiva nonabbia nulla a che vedere con il diritto allo specifico rimborsospese, reclamato dal lavoratore in base a differente disposizionecollettiva, che, peraltro, non contiene il benché minimorichiamo, sia pure implicito, all’art. 17, comma 11, del CCNL.Quest’ultimo comma, invero, contiene regole di dettagliorientranti tra quelle (numerose) in tema di “orario di lavoro”, edè dettato, sempre in tale ambito dell’orario di lavoro, rispetto aduna ipotesi ben precisa e circoscritta, vale a dire, quella del“personale che, per ragioni tecniche connesse alla gestione delservizio, è tenuto a prestare lavoro in uno o più Comuni” (ipotesiche la Corte d’appello non ha riscontrato ricorrere nellafattispecie concreta: v. il punto b) del §

11. a pag. 6 della suasentenza).Inoltre, la specificazione conclusiva del comma 11 su cosadebba “intendersi” per “posto di lavoro” si spiega e va intesasempre ai fini del computo dell’ “orario di lavoro effettivo” per ilpersonale che si trovi nella descritta condizione lavorativa “inNumero registro generale 23010/2023Numero sezionale 2737/2026uno o più Comuni”, e non può quindi assumere la porNtuamtearo ddi rai ccolta generale 24114/2026Data pubblicazione 27/07/2026norma generale di carattere definitorio della nozione di “postodi lavoro”, valevole, cioè, anche ad altri fini.Ne è riprova, sul piano sistematico della fonte collettiva inesame (in ossequio al canone ermeneutico legale di cui all’art.1363 c.c.), che il medesimo CCNL, oltre alla “sede di lavoro diriferimento” da indicarsi all’atto dell’assunzione ex art. 4,comma 4, lett. e) (di cui s’è già detto), considera nozionisimilari, ma da applicare a casi o ambiti più o meno ampi especifici, come nei casi: - degli “altri luoghi stabiliti dall’azienda”per il “Telelavoro” ex art. 12 del CCNL; - della “sede abituale dilavoro”, ai fini della “Trasferta” disciplinata dall’art. 35 del CCNL;- della “altra sede di lavoro, situata in località diversa da quellaabituale” ai fini dei “Trasferimenti individuali” ex art. 38 delCCNL; - dell’ “ambiente di lavoro” o “luogo di lavoro” ai fini delladisciplina di cui al Capitolo XI del CCNL.8.

Inoltre, come si è visto, l’art. 37 lett. a) del CCNL regolaun “rimborso spese per uso autovettura”, legato non ad unqualsiasi “orario di lavoro”, come che sia computato (il chepotrebbe riflettersi piuttosto sulla determinazione dellaretribuzione appunto a livello orario), bensì, ed esclusivamente,all’uso della propria autovettura da parte del dipendente “perragioni di servizio”.8.1.

E in rapporto a detta precipua causale del rimborso inquestione la Corte distrettuale ha accertato che tali “ragioni diservizio” erano nella specie integrate dall’esigenza di spostarsidalla “sede di lavoro” corrispondente al “territorio del [OSCURATO:PERSONA]”, indicata nel contratto individuale di lavoro, allasede ‘fisica’ aziendale sita nel diverso Comune di Maierato,Numero registro generale 23010/2023Numero sezionale 2737/2026adibita a deposito degli automezzi aziendali e destinataN uamle rco .ddi r.a ccolta generale 24114/2026Data pubblicazione 27/07/2026“appello giornaliero”, ove ritirare l’automezzo aziendalenecessario per lo svolgimento dell’attività lavorativa nell’ambitodel territorio del Comune di [OSCURATO:PERSONA].8.2.

Trattasi di accertamento fattuale che sfugge alsindacato di legittimità, non essendo a riguardoammissibilmente denunciati vizi di sussunzione.Difatti, la ricorrente assume che la Corte territorialesarebbe incorsa in un errore manifesto in quanto la stessa nonha correttamente inquadrato la reale delimitazione territorialedell’adempimento della prestazione lavorativa in un caso, quellodel settore della nettezza urbana, in cui, all’evidenza losvolgimento dell’attività lavorativa è per forza di cosa“itinerante”, come peraltro suggerisce la disciplina del CCNLapplicato .Ma tali considerazioni sono generiche quanto sganciatedalla particolare previsione in tema di “rimborso spese per usoautovettura” che viene nella specie in considerazione,correttamente interpretata come sopra.9.

Con il secondo motivo la ricorrente denuncia: “Nullitàdella sentenza ex art. 132 c. 2 n. 4 e 360 c. 1 n. 4 c.p.c. permotivazione apparente”.10.

Anche tale motivo è infondato.11.

È censurata dalla ricorrente la parte di sentenza (§ 14)in cui la Corte distrettuale ha svolto le seguenti argomentazioni:“La società ha però negato di aver esplicitamenteautorizzato il ricorrente ad utilizzare la propria autovettura.Numero registro generale 23010/2023Numero sezionale 2737/2026Il rilievo non è però ostativo perché: Numero di raccolta generale 24114/2026Data pubblicazione 27/07/20261) il diuturno utilizzo che il ricorrente ne ha fatto, senza chela controparte datoriale glielo contestasse, dimostra cheil ricorso alla propria autovettura per spostarsi dal luogodi lavoro al deposito aziendale, e viceversa, è statotacitamente assentito dalla società;2) la prolungata prassi così instauratasi (in forza dellaquale il ricorrente, ogni giorno, è costretto a raggiungereMaierato per ritirare l’automezzo da condurre per lestrade di [OSCURATO:PERSONA]) integra un chiaro indicepresuntivo della richiesta rivolta dall’azienda alricorrente di recarsi fuori dal pattuito luogo di lavoro permunirsi dello strumento con il quale eseguire la suaprestazione.

Che ciò comporti l’uso della propriaautovettura si inferisce dalla mancata allegazione, daparte dell’appellata, di soluzioni alternativeconcretamente praticabili dal ricorrente e compatibilicon il suo orario di lavoro;3) d’altronde, poiché lo spostamento per ragioni di servizioricade nell’orario di lavoro, il cui esordio, per lemotivazioni esposte, coincide con la partenza delricorrente da [OSCURATO:PERSONA] per Maierato, deve reputarsiche le sue modalità, per come concretamente praticate,siano conformi alle tacite direttive impartite dall’aziendache ha assentito all’uso dell’autovettura personale delricorrente, non avendogli importo l’uso di mezzo ditrasporto differente”.12.

Orbene, anzitutto non considera la ricorrente che nel §13. immediatamente precedente della propria motivazione laCorte d’appello aveva ritenuto: “L’uso della propria autovettura,Numero registro generale 23010/2023Numero sezionale 2737/2026da parte del dipendente, per spostarsi dal luogo di lavoNruom,e rso idti ora ccolta generale 24114/2026Data pubblicazione 27/07/2026a [OSCURATO:PERSONA], al deposito aziendale, sito a Maierato, è pacificotra le parti perché la relativa circostanza, allegata dal ricorrente(che ha chiesto di provarla per testimoni), non è stataspecificamente contestata in primo grado dalla contropartedatoriale (che l’ha messa in discussione solo in appello) e,dunque, deve ritenersi definitivamente acquisita al sapere”.13.

Ma, soprattutto, rileva il Collegio che, comechiaramente emerge dallo sviluppo del motivo (v. pagg. 15-17del ricorso), la ricorrente, in chiave di anomalia motivazionale,in realtà torna a criticare la linea interpretativa adottata dallaCorte d’appello, segnatamente in relazione al disposto dell’art.37 lett. a) del CCNL.14.

Invero, come risulta chiaramente dai paragrafi sopratrascritti dell’impugnata sentenza, la motivazione diquest’ultima in parte qua non è certamente “apparente”,sostanzialmente assente, e men che meno “perplessa edobiettivamente incomprensibile”, come peraltro ondivagamentededotto dalla ricorrente.I riferiti passaggi motivazionali, in particolare, sonoevidentemente volti, a fronte dell’assunto dell’appellata di non“aver esplicitamente autorizzato il ricorrente ad utilizzare lapropria autovettura”, a sostenere perché invece una tacitarichiesta in tal senso dell’azienda al lavoratore fosse presumibilesulla base dei vari elementi considerati.Non risponde al vero, infine, che la Corte di merito avrebbeaddirittura taciuto sul requisito della ricorrenza delle “ragioni diservizio”, ai fini sempre del rimborso ex art. 37 lett. a) del CCNL.Numero registro generale 23010/2023Come si è visto nell’esaminare il primo motivo, tanto inveceN umero sezionale 2737/2026Numero di raccolta generale 24114/2026la Corte ha illustrato soprattutto in altra e precedente parte delleData pubblicazione 27/07/2026ragioni della propria decisione (v. in particolare §§ 9., 10., allepagg. 4-5- della stessa).15.

La ricorrente, in quanto soccombente, dev’esserecondannata al pagamento, in favore del difensore delcontroricorrente, dichiaratosi anticipatario, delle spese di questogiudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo; inoltre, ètenuta al versamento di un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ovedovuto.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente alpagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in€ 200,00 per esborsi e in € 2.000,00 per compensi professionali,oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del15%, IVA e CPA come per legge, e distrae in favore del difensoredel controricorrente.Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali peril versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso,a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA].La PresidenteCarla Ponterio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te -contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato2026 [OSCURATO:PERSONA];2737 - controricorrente -avverso la sentenza n. 848/2023 della CORTE D'APPELLO diCATANZARO, depositata il 27/06/2023 R.G.N. 669/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del03/06/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 23010/2023Numero sezionale 2737/2026Data pubblicazione 27/07/20261. Con sentenza n. 535/2020 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] rigettato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] neiconfronti della [OSCURATO:SOCIETA]. con il quale aveva chiesto lacondanna di quest’ultima alla corresponsione del rimborsosecondo lui dovutogli per l’impiego dell’autovettura di suaproprietà in attività di servizio.2. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte d’appello diCatanzaro accoglieva l’appello proposto dal [OSCURATO:PERSONA] e, inriforma della sentenza di primo grado, riconoscevaall’appellante il diritto di credito azionato e, per l’effetto,condannava la società appellata a corrispondergli la somma di€ 2.644,42, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali daldovuto al soddisfo, condannando l’appellata a rifondere allacontroparte le spese di lite, come liquidate per ogni grado e indistrazione.3. Per quanto qui interessa, la Corte territoriale, nelgiudicare fondato l’appello del lavoratore, dopo aver fattoriferimento al contratto individuale di lavoro, ha ritenuto chel’esplicita indicazione quale “sede di lavoro” del “territorio delComune di [OSCURATO:PERSONA]”, prevista in tale contratto, comportavache gli spostamenti giornalieri del lavoratore fuori dal “luogo dilavoro”, per recarsi nella sede aziendale sita nel Comune diMaierato, ove doveva presenziare all’appello giornaliero eritirare lo strumento di lavoro, integravano, per il loro caratteretemporaneo, “missioni funzionali ad esigenze aziendali”: ossia aconsentire che l’automezzo aziendale raggiungesse l’ambitoterritoriale dove doveva essere utilizzato per le operazioni diraccolta dei rifiuti; ambito che, in base alla previsioneNumero registro generale 23010/2023Numero sezionale 2737/2026contrattuale, per il ricorrente costituiva la sede di lavNourmoe.ro dLi era ccolta generale 24114/2026Data pubblicazione 27/07/2026spese necessarie per quegli spostamenti, pertanto, dovevanoessere sopportate dal datore; ciò in forza della disposizionecollettiva invocata dallo stesso, ossia, l’art. 37 lett. a) del CCNLapplicato al rapporto, che gli garantiva il rimborso delle speseche aveva sostenuto, servendosi della propria autovettura, perspostarsi fuori dalla sede di lavoro e raggiungere il depositoaziendale dove la società allora appellata custodiva l’automezzocon cui era tenuto a svolgere la sua prestazione.4. Inoltre, la Corte disattendeva l’argomentazionedell’appellata, che era volta a distinguere, sulla base dell’art.17, c. 11, del CCNL applicabile, il “luogo di lavoro” dal “posto dilavoro”: il primo concordato nel contratto individuale, il secondorimesso all’unilaterale iniziativa datoriale al fine di delimitare“l’orario di lavoro effettivo”.5. Infine, la Corte giudicava non ostativo il rilievo dellasocietà di non aver esplicitamente autorizzato il ricorrente adutilizzare la propria autovettura.6. Avverso tale decisione la [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorsoper cassazione, affidato a due motivi e successiva memoria.5. [OSCURATO:PERSONA] con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia “Violazionee/o falsa applicazione degli artt. 17 c. 11 e 37 lett. a) CCNLNettezza Urbana FISE, 115 c.p.c. e 1362 c.c. ai sensi dell’art.360 c. 1 n. 3 c.p.c.”Numero registro generale 23010/2023Numero sezionale 2737/20262. Il primo motivo è infondato con taluni Numperroo dfii lrai ccolta generale 24114/2026Data pubblicazione 27/07/2026d’inammissibilità.3. Il risultato della linea ermeneutica seguita dalla Corteterritoriale è, difatti, incensurabile, sia pure in base alleprecisazioni che seguono.4. Anzitutto, la Corte d’appello ha posto in luce che nelcontratto individuale di lavoro che legava le parti, per quantoqui interessa, era stabilito: “La sede di lavoro è a tutti gli effettiil territorio del Comune di [OSCURATO:PERSONA]”.Tale constatazione, in sé, non forma oggetto di alcun rilievospecifico della ricorrente per cassazione, restando solo danotare che il testo del contratto riguarda l’ “assunzione” dellavoratore “presso l’U.T. di [OSCURATO:PERSONA] (Settore IgieneAmbientale) a far data dal 18 gennaio 2017” e che vi eraspecificato che: “Il presente contratto viene stipulato a seguitodell’affidamento del servizio da parte del Comune di ViboValentia”.Sul piano strettamente interpretativo devesi, invece,evidenziare che la pattuizione del contratto individuale nonafferisce ad una particolare sede o unità produttiva aziendaleoppure ad altro luogo circoscritto, bensì, in assenza dispecificazioni, all’intero “territorio del Comune di [OSCURATO:PERSONA]”,sicché esattamente i giudici di secondo grado in proposito hannodiscorso di una “delimitazione territoriale”. Non appare, inoltre,ininfluente la specificazione “a tutti gli effetti”.5. Occorre adesso considerare che l’art. 4 del CCNL per idipendenti di imprese e società esercenti servizi ambientali del6.12.2016 (CCNL che, per la verità, la ricorrente ha qui prodottoNumero registro generale 23010/2023Numero sezionale 2737/2026in versione integrale solo con la propria ultima memoriaN)u,m seoro tdti ora ccolta generale 24114/2026Data pubblicazione 27/07/2026la rubrica “Assunzione del personale”, al comma 4, recita:“L’assunzione è comunicata al lavoratore con lettera, nella qualesono specificati: … (omissis) … e) la sede di lavoro di riferimentodel dipendente all’atto dell’assunzione”.Ergo, la locuzione “sede di lavoro”, adottata nel contrattoindividuale di lavoro, risultava perfettamente identica a quellausata in proposito nel CCNL applicato al rapporto nella normaapposita circa l’assunzione del personale, salvo specificare chela “sede di lavoro di riferimento” era nella specie il “territorio delComune di [OSCURATO:PERSONA]”, a sua volta, coerente con le altreindicazioni del contratto individuale sopra trascritte, convergentinell’indicazione di [OSCURATO:PERSONA].6. L’art. 37 dello stesso CCNL, sotto la rubrica “Rimborsispese e somministrazioni”, alla lett. a), circa il “rimborso speseper autovettura”, recita: “Il dipendente che, previaautorizzazione dell’azienda ovvero aderendo alla richiesta diquest’ultima, usi la propria autovettura per ragioni di servizioha diritto a un rimborso commisurato alle tariffe ACI di indennitàchilometrica, per autovetture benzina di cc. 1300 che effettuinouna percorrenza media annua di 20.000Km”.Questa è la previsione collettiva che invoca il lavoratore, eche, come è evidente, non fa il benché minimo cenno a unasede, luogo o posto di lavoro, e disciplina esclusivamente ildiritto ad un rimborso spese per l’uso della propria autovetturada parte del dipendente “per ragioni di servizio”, purché taleutilizzo sia autorizzato dall’azienda o in alternativa dipenda daun’adesione ad analoga richiesta dell’azienda stessa; aspetti inordine ai quali, peraltro, la norma collettiva non esige formeNumero registro generale 23010/2023Numero sezionale 2737/2026determinate ed espresse sia per l’autorizzazione aziendNaulmee roc hdi era ccolta generale 24114/2026Data pubblicazione 27/07/2026per l’adesione del lavoratore ad analoga richiesta dell’azienda.7. La società ricorrente, invece, si riferisce all’art. 17 delCCNL che, sotto la rubrica “Orario di lavoro”, al comma 11recita: “Nei confronti del personale che, per ragioni tecnicheconnesse alla gestione del servizio, è tenuto a prestare lavoroin uno o più Comuni, il tempo impiegato a raggiungere dal postodi lavoro le diverse sedi in cui esplica la propria attività e iltempo impiegato per il rientro al posto di lavoro sono computatinell’orario di lavoro effettivo. Per posto di lavoro deve intendersiquello scelto dall’azienda a sede di appello giornaliero”.7.1. Ritiene il Collegio che tale previsione collettiva nonabbia nulla a che vedere con il diritto allo specifico rimborsospese, reclamato dal lavoratore in base a differente disposizionecollettiva, che, peraltro, non contiene il benché minimorichiamo, sia pure implicito, all’art. 17, comma 11, del CCNL.Quest’ultimo comma, invero, contiene regole di dettagliorientranti tra quelle (numerose) in tema di “orario di lavoro”, edè dettato, sempre in tale ambito dell’orario di lavoro, rispetto aduna ipotesi ben precisa e circoscritta, vale a dire, quella del“personale che, per ragioni tecniche connesse alla gestione delservizio, è tenuto a prestare lavoro in uno o più Comuni” (ipotesiche la Corte d’appello non ha riscontrato ricorrere nellafattispecie concreta: v. il punto b) del § 11. a pag. 6 della suasentenza).Inoltre, la specificazione conclusiva del comma 11 su cosadebba “intendersi” per “posto di lavoro” si spiega e va intesasempre ai fini del computo dell’ “orario di lavoro effettivo” per ilpersonale che si trovi nella descritta condizione lavorativa “inNumero registro generale 23010/2023Numero sezionale 2737/2026uno o più Comuni”, e non può quindi assumere la porNtuamtearo ddi rai ccolta generale 24114/2026Data pubblicazione 27/07/2026norma generale di carattere definitorio della nozione di “postodi lavoro”, valevole, cioè, anche ad altri fini.Ne è riprova, sul piano sistematico della fonte collettiva inesame (in ossequio al canone ermeneutico legale di cui all’art.1363 c.c.), che il medesimo CCNL, oltre alla “sede di lavoro diriferimento” da indicarsi all’atto dell’assunzione ex art. 4,comma 4, lett. e) (di cui s’è già detto), considera nozionisimilari, ma da applicare a casi o ambiti più o meno ampi especifici, come nei casi: - degli “altri luoghi stabiliti dall’azienda”per il “Telelavoro” ex art. 12 del CCNL; - della “sede abituale dilavoro”, ai fini della “Trasferta” disciplinata dall’art. 35 del CCNL;- della “altra sede di lavoro, situata in località diversa da quellaabituale” ai fini dei “Trasferimenti individuali” ex art. 38 delCCNL; - dell’ “ambiente di lavoro” o “luogo di lavoro” ai fini delladisciplina di cui al Capitolo XI del CCNL.8. Inoltre, come si è visto, l’art. 37 lett. a) del CCNL regolaun “rimborso spese per uso autovettura”, legato non ad unqualsiasi “orario di lavoro”, come che sia computato (il chepotrebbe riflettersi piuttosto sulla determinazione dellaretribuzione appunto a livello orario), bensì, ed esclusivamente,all’uso della propria autovettura da parte del dipendente “perragioni di servizio”.8.1. E in rapporto a detta precipua causale del rimborso inquestione la Corte distrettuale ha accertato che tali “ragioni diservizio” erano nella specie integrate dall’esigenza di spostarsidalla “sede di lavoro” corrispondente al “territorio del [OSCURATO:PERSONA]”, indicata nel contratto individuale di lavoro, allasede ‘fisica’ aziendale sita nel diverso Comune di Maierato,Numero registro generale 23010/2023Numero sezionale 2737/2026adibita a deposito degli automezzi aziendali e destinataN uamle rco .ddi r.a ccolta generale 24114/2026Data pubblicazione 27/07/2026“appello giornaliero”, ove ritirare l’automezzo aziendalenecessario per lo svolgimento dell’attività lavorativa nell’ambitodel territorio del Comune di [OSCURATO:PERSONA].8.2. Trattasi di accertamento fattuale che sfugge alsindacato di legittimità, non essendo a riguardoammissibilmente denunciati vizi di sussunzione.Difatti, la ricorrente assume che la Corte territorialesarebbe incorsa in un errore manifesto in quanto la stessa nonha correttamente inquadrato la reale delimitazione territorialedell’adempimento della prestazione lavorativa in un caso, quellodel settore della nettezza urbana, in cui, all’evidenza losvolgimento dell’attività lavorativa è per forza di cosa“itinerante”, come peraltro suggerisce la disciplina del CCNLapplicato .Ma tali considerazioni sono generiche quanto sganciatedalla particolare previsione in tema di “rimborso spese per usoautovettura” che viene nella specie in considerazione,correttamente interpretata come sopra.9. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia: “Nullitàdella sentenza ex art. 132 c. 2 n. 4 e 360 c. 1 n. 4 c.p.c. permotivazione apparente”.10. Anche tale motivo è infondato.11. È censurata dalla ricorrente la parte di sentenza (§ 14)in cui la Corte distrettuale ha svolto le seguenti argomentazioni:“La società ha però negato di aver esplicitamenteautorizzato il ricorrente ad utilizzare la propria autovettura.Numero registro generale 23010/2023Numero sezionale 2737/2026Il rilievo non è però ostativo perché: Numero di raccolta generale 24114/2026Data pubblicazione 27/07/20261) il diuturno utilizzo che il ricorrente ne ha fatto, senza chela controparte datoriale glielo contestasse, dimostra cheil ricorso alla propria autovettura per spostarsi dal luogodi lavoro al deposito aziendale, e viceversa, è statotacitamente assentito dalla società;2) la prolungata prassi così instauratasi (in forza dellaquale il ricorrente, ogni giorno, è costretto a raggiungereMaierato per ritirare l’automezzo da condurre per lestrade di [OSCURATO:PERSONA]) integra un chiaro indicepresuntivo della richiesta rivolta dall’azienda alricorrente di recarsi fuori dal pattuito luogo di lavoro permunirsi dello strumento con il quale eseguire la suaprestazione. Che ciò comporti l’uso della propriaautovettura si inferisce dalla mancata allegazione, daparte dell’appellata, di soluzioni alternativeconcretamente praticabili dal ricorrente e compatibilicon il suo orario di lavoro;3) d’altronde, poiché lo spostamento per ragioni di servizioricade nell’orario di lavoro, il cui esordio, per lemotivazioni esposte, coincide con la partenza delricorrente da [OSCURATO:PERSONA] per Maierato, deve reputarsiche le sue modalità, per come concretamente praticate,siano conformi alle tacite direttive impartite dall’aziendache ha assentito all’uso dell’autovettura personale delricorrente, non avendogli importo l’uso di mezzo ditrasporto differente”.12. Orbene, anzitutto non considera la ricorrente che nel §13. immediatamente precedente della propria motivazione laCorte d’appello aveva ritenuto: “L’uso della propria autovettura,Numero registro generale 23010/2023Numero sezionale 2737/2026da parte del dipendente, per spostarsi dal luogo di lavoNruom,e rso idti ora ccolta generale 24114/2026Data pubblicazione 27/07/2026a [OSCURATO:PERSONA], al deposito aziendale, sito a Maierato, è pacificotra le parti perché la relativa circostanza, allegata dal ricorrente(che ha chiesto di provarla per testimoni), non è stataspecificamente contestata in primo grado dalla contropartedatoriale (che l’ha messa in discussione solo in appello) e,dunque, deve ritenersi definitivamente acquisita al sapere”.13. Ma, soprattutto, rileva il Collegio che, comechiaramente emerge dallo sviluppo del motivo (v. pagg. 15-17del ricorso), la ricorrente, in chiave di anomalia motivazionale,in realtà torna a criticare la linea interpretativa adottata dallaCorte d’appello, segnatamente in relazione al disposto dell’art.37 lett. a) del CCNL.14. Invero, come risulta chiaramente dai paragrafi sopratrascritti dell’impugnata sentenza, la motivazione diquest’ultima in parte qua non è certamente “apparente”,sostanzialmente assente, e men che meno “perplessa edobiettivamente incomprensibile”, come peraltro ondivagamentededotto dalla ricorrente.I riferiti passaggi motivazionali, in particolare, sonoevidentemente volti, a fronte dell’assunto dell’appellata di non“aver esplicitamente autorizzato il ricorrente ad utilizzare lapropria autovettura”, a sostenere perché invece una tacitarichiesta in tal senso dell’azienda al lavoratore fosse presumibilesulla base dei vari elementi considerati.Non risponde al vero, infine, che la Corte di merito avrebbeaddirittura taciuto sul requisito della ricorrenza delle “ragioni diservizio”, ai fini sempre del rimborso ex art. 37 lett. a) del CCNL.Numero registro generale 23010/2023Come si è visto nell’esaminare il primo motivo, tanto inveceN umero sezionale 2737/2026Numero di raccolta generale 24114/2026la Corte ha illustrato soprattutto in altra e precedente parte delleData pubblicazione 27/07/2026ragioni della propria decisione (v. in particolare §§ 9., 10., allepagg. 4-5- della stessa).15. La ricorrente, in quanto soccombente, dev’esserecondannata al pagamento, in favore del difensore delcontroricorrente, dichiaratosi anticipatario, delle spese di questogiudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo; inoltre, ètenuta al versamento di un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ovedovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente alpagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in€ 200,00 per esborsi e in € 2.000,00 per compensi professionali,oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del15%, IVA e CPA come per legge, e distrae in favore del difensoredel controricorrente.Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali peril versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso,a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA].La PresidenteCarla Ponterio