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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 7 settembre 2021

Cassazione n. 37742/2021

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o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/11/2020 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] La CORTE d'APPELLO di BARI, con sentenza del 23/11/2020, ha confermato la sentenza di condanna pronunciata dal TRIBUNALE di FOGGIA in data 29/5/2018, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui agli artt. 629, 648 bis e 648 cod. pen. 1.

Avverso la sentenza d'appello ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto il seguente motivo.1.1.

Violazione di legge in relazione all'art. 178 comma 1, lett c) e 179 cod. proc. pen. con riferimento all'omessa notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello all'imputato e al difensore ai sensi dell'art. 601 cod. proc. pen. 2.

In data 5 giugno 2021 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte nelle quali il Procuratore Generale, Sost. dott. [OSCURATO:PERSONA], chiede che il ricorso sia rigettato.

3. In data 1° settembre 2021 sono pervenute in cancelleria le conclusioni nella quale la difesa insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato.

1. Nell'unico motivo di ricorso la difesa deduce la nullità della sentenza in quanto nel decreto di citazione per il giudizio di appello notificato al difensore e all'imputato è indicata come data dell'udienza il giorno 23 novembre 2025 in luogo del 23 novembre 2020, data in cui in effetti è stato celebrato il giudizio di appello e pronunciata la sentenza.

La doglianza, preso atto che in effetti nel decreto di citazione è indicato il giorno 23 novembre 2025, è fondata.

Come già evidenziato da questa Corte, infatti, l'inesatta indicazione della data di comparizione contenuta nel decreto di citazione per il giudizio di appello comporta la nullità assoluta, ai sensi degli artt. 601, commi 3 e 6, 429 comma 1, lett. f), 178, comma 1, lett. c) e 179, comma 1, cod. proc. pen., ove determini l'assoluta incertezza sulla data effettiva dell'udienza (Sez. 3, n. 9464 del 11/10/2017, dep. 2018, Militello, Rv. 272451) Situazione questa, d'altro canto, nella sostanza equiparabile all'assenza di indicazione della data di comparizione (Sez. 2, n. 43928 del 18/10/2019, Zerzi, Rv. 277763).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti ad altra sezione della Corte d'Appello di Bari per il giudizio.

Così deciso in Roma 7/9/2021 re estensore Il Presidente a-co 2jrnenico Gallo 4.7 DE

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/11/2020 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] La CORTE d'APPELLO di BARI, con sentenza del 23/11/2020, ha confermato la sentenza di condanna pronunciata dal TRIBUNALE di FOGGIA in data 29/5/2018, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui agli artt. 629, 648 bis e 648 cod. pen. 1. Avverso la sentenza d'appello ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto il seguente motivo.1.1. Violazione di legge in relazione all'art. 178 comma 1, lett c) e 179 cod. proc. pen. con riferimento all'omessa notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello all'imputato e al difensore ai sensi dell'art. 601 cod. proc. pen. 2. In data 5 giugno 2021 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte nelle quali il Procuratore Generale, Sost. dott. [OSCURATO:PERSONA], chiede che il ricorso sia rigettato. 3. In data 1° settembre 2021 sono pervenute in cancelleria le conclusioni nella quale la difesa insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. 1. Nell'unico motivo di ricorso la difesa deduce la nullità della sentenza in quanto nel decreto di citazione per il giudizio di appello notificato al difensore e all'imputato è indicata come data dell'udienza il giorno 23 novembre 2025 in luogo del 23 novembre 2020, data in cui in effetti è stato celebrato il giudizio di appello e pronunciata la sentenza. La doglianza, preso atto che in effetti nel decreto di citazione è indicato il giorno 23 novembre 2025, è fondata. Come già evidenziato da questa Corte, infatti, l'inesatta indicazione della data di comparizione contenuta nel decreto di citazione per il giudizio di appello comporta la nullità assoluta, ai sensi degli artt. 601, commi 3 e 6, 429 comma 1, lett. f), 178, comma 1, lett. c) e 179, comma 1, cod. proc. pen., ove determini l'assoluta incertezza sulla data effettiva dell'udienza (Sez. 3, n. 9464 del 11/10/2017, dep. 2018, Militello, Rv. 272451) Situazione questa, d'altro canto, nella sostanza equiparabile all'assenza di indicazione della data di comparizione (Sez. 2, n. 43928 del 18/10/2019, Zerzi, Rv. 277763). P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti ad altra sezione della Corte d'Appello di Bari per il giudizio. Così deciso in Roma 7/9/2021 re estensore Il Presidente a-co 2jrnenico Gallo 4.7 DE
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