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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 00475/2026

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.19155/2024 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici a Roma, via dei Portoghesi n.12 è elettivamente domiciliata; -ricorrente- contro D'[OSCURATO:PERSONA], titolare dell’impresa individuale [OSCURATO:PERSONA] di D’[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata a Nola presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende in forza di procura speciale in calce al controricorso; -controricorrente- avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di II grado della Campania n. 1197 del 2024 depositata i l 15.02.2024 non notificata .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10dicembre 2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]Marconi. [OSCURATO:PERSONA]

1. La controversia trae origine dall’impugnazione da parte di [OSCURATO:PERSONA]Ambra-titolare di un’impresa individuale dedita all’attività di agenzia di viaggi-, dell’avviso di accertamento n.

TF3013M01646/2021 emesso, ai sensi dell’art. 41 bis del d.P.R. 600del 1973, con cui era stato rideterminato il reddito di impresa per il periodo di imposta 2016, recuperando a tassazione la totalità dei costi esposti nella dichiarazione fra gli “altri componenti negativi” per l’ importo di euro87.685,in quanto non giustificati da idonea documentazione.

2. La CGT di I grado di Napoli aveva accolto il ricorso della contribuente ritenendo giustificati i costi sostenuti per l’acquisto di prestazione alberghiere e di ristorazione presso una società svizzera ben identificata sulla base di fatture in massima parte leggibili e comprensibili, contrariamente a quanto affermato nell’avviso di accertamento secondo cui “le fatture e conti inviati risultano illeggibili e presentano cancellazioni”.

3. Avverso la sentenza della CGT di I gradodi Napoli l’Agenzia delle Entrate aveva proposto appello che era stato respinto dalla CGT di II grado della Campania a fronte della documentazione puntuale da parte della contribuente del pagamento della maggior partedelle fatture emesse dalla società svizzera, relative a costi inerenti all’attività di impresa della contribuente.

4. L’Agenzia delle E ntrate ha proposto, quindi, ricorso per cassazione avverso la sentenza della CGT di II grado, affidandosi a tre motivi, e la contribuente si è difesa depositando controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo la ricorrente ha lamentato, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 39 comma 2 d.P.R. n. 600 del 19 73, per aver e la CGT di II grado ritenuto che si fosse proceduto ad un accertamento induttivo in mancanza dei presupposti , quando, invece l’avviso di accertamento impugnato aveva ad oggetto il mancato riconoscimento di costi non giustificati ed il loro conseguente recupero a tassazione.

1.2. Il motivo è inammissibile.

La censura non tiene conto, infatti, che la sentenza impugnata poggia su una pluralità di ragioni idonee a sostenere la pronuncia di rigetto del motivo di appello e si appunta solo sull’argomentazione conclusivadella sentenza in ordine all’inesistenza dei presupposti per procedere all’accertamento induttivo che, nel complesso della motivazione, ha solo funzione rafforzativa.

Nella prima parte della motivazione la CGT di II grado spiega chiaramente che, in considerazione del perimetro delle motivazioni esposte nell’atto impositivo oggetto dell’impugnazione « il thema decidendum resta circoscritto alla inerenza e competenza delle spese portate in deduzione che non sono state riconosciute dall’Ufficio in quanto, come si legge nell’atto di accertamento, “le fatture e conti inviati risultano illeggibili e presentano cancellazioni”.» Poi, procede alla valutazione della documentazione da cui trae la prova dell’effettiva esistenzaed inerenza dei costi contestati e solo ad abundantiam, a conclusione del percorso argomentativo, fa un cenno all’illegittimità dell’atto impositivo sotto il profilo dell’adozione del metodo di accertamento di tipo induttivo in mancanza dei presupposti.

Nella situazione descritta viene in rilievo il principio affermato dalla Corte secondo cui quando una decisione di merito, impugnata in sede di legittimità, si fonda su distinte ed autonome rationes decidendi , ognuna delle quali sufficiente, da sola, a sorreggerla, perché possa giungersi alla cassazione della stessa è indispensabile non solo che il soccombente censuri tutte le riferite rationes, ma anche che tali censure risultino tutte fondate (Cass. n. 12372del 2006; Cass. n. 9647 del 2011 ; Cass. n. 69 85 del 2019 ; Cass.n. 10815 del 2019 ; Cass.

S ez.

U 34476 del 2019 ).

In sintesi, la ricorrente non ha interesse ad impugnare la sentenza con riferimento ad una sola delle diverse ragioni che sorreggono la decisione senza averle utilmente censurate tutte.

Ed è, quindi, priva di interesse ad impugnare solo la ragione fondata sull’erronea applicazione del metodo induttivo senza poter censurare utilmente la motivazione fondata sul giudizio di fatto in ordine all’esistenza ed inerenza dei costi.

Il secondo e terzo motivo che la ricorrente ha articolato contro questa seconda ratio, di per sé idonea a sostenere la decisione, sono, infatti, il primo infondato ed il secondo inammissibile. 2.Con il secondo motivo la ricorrente ha dedotto, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 132 c.p.c.,dell’art. 118 disp. attuaz. c.p.c., nonché dell’art. 36 comma 2 n. 4 d. lgs 546 del 1992, lamentando il difetto di motivazione della sentenza impugnata.

La CGT di II grado, si sarebbe, infatti, limitata ad un motivazione meramente apparente con riferimento all’esame della documentazione relativa ai costi, sostenendo di aver effettuato “un controllo puntuale” della contabilità senza minimamente entrare nello specifico delle contestazioni mosse dall’Ufficioe senza spiegare “ le ragioni in base alle quali i giudici di secondo grado avevano ritenuto di “superare” gli analitici rilievi evidenziati dall’Ufficio nell’avviso di accertamento e nei propri scritti difensivi, con conseguente nullità della decisione.

2.1. Il motivo è infondato.

2.2. In tema di nullità della sentenza per violazione delle norme che impongono l’obbligo di motivazione della decisione la giurisprudenza della Corte ha da tempo chiarito che la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo, unicamente quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, cioè tali da lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. Sez.

U. n. 16159del 2018; Cass. Sez.

U. n. 22232 del 2016 e in senso conforme Cass.n. 13977 del 2019 ; Cass. n. 6758 del 2022 ; Cass.n. 1986del 2025).

La fattispecie della motivazione apparente ricorre, dunque, solo quando l’esame complessivo del testo non consente in alcun modo di comprendere il fondamento della decisione. 2.3 Nel caso di specie, considerando che il motivo per cui l’Ufficio aveva ritenuto inidonea la documentazione dei costi offerta dalla contribuenteera l’illeggibilità delle fatture e dei conti,la sentenza ha esposto in modo conciso ma efficace le ragioni del rigetto del motivo di appello relativo al merito del recupero dei costi spiegando di aver compiuto un controllo diretto e puntuale delle scritture contabili e delle fatture acquisite, di averle trovate tutte leggibili e coerenti sotto il profilo delleannotazioni di importi e date, e di avervi tratto, in particolare, la prova del pagamento delle fatture emesse dalla fornitrice svizzera, per la quasi totalità riferite a spese alberghiere e di ristorazione, coerenti ed inerenti all’attività di agenzia di viaggio svolta dall’impresa della contribuente.

Non sussiste, pertanto, il difetto di motivazione lamentato. 3.Con il terzo motivo la ricorrente ha lamentato, in relazione all’art. 360, c.1 n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione art. 109 t.u.i.r. nonché dell’art. 2697 c.c.

La CGT di II grado avrebbe violato l’art. 109 t. u . i . r . secondo cui la deducibilità dei costi presuppone che risultino da titolo giuridico certo imputabile all’esercizio di competenza e che siano inerenti all’attività di impresa.

Si sarebbe, inoltre, posta in contrasto con i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in materia secondo cui il contribuente, ai fini della deducibilità del costo ex art. 109 t.u.i.r., ha l’onere di provare l’esistenza e la natura del costo, i relativi fatti giustificativi e la sua concreta destinazione alla produzione, non potendo limitarsi a dimostrare che la spesa sia stata correttamente contabilizzata ma dovendo anche produrre documentazione di supporto da cui ricavare oltre all’importo la ragione e la coerenza economica della spesa.

3.1. Il motivo è inammissibile per difetto di specificità, ai sensi dell’art. 366 comma 1 n. 4 c.p.c., dal momento che, una volta illustrato il quadro dei principi di diritto desumibili dalle norme richiamate come interpretate dalla giurisprudenza di legittimità, non si confronta affatto con il contenuto della sentenza impugnata.

3.2. La giurisprudenza della Corte, come noto,è ferma nel ritenere che il vizio della sentenza previsto dall'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. in relazione alla violazione o falsa applicazione di norme di dirittodeve essere dedotto, a pena d'inammissibilità del motivo ai sensi dell’art art. 366 n. 4 c.p.c., non solo con l'indicazione delle norme che si assumono violate ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intellegibili ed esaurienti, intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornite dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendo alla corte regolatrice di adempiere al suo compito istituzionale di verificare il fondamento della lamentata violazione (Cass.n.24298 del 2016; Cassn. 23745 del 2020) .

Il motivo di impugnazione è costituito, infatti,dall'enunciazione delle ragioni per le quali la decisione è erronea e si traduce in una critica della decisione impugnata, non potendosi, a tal fine, prescindere dalle motivazioni poste a base del provvedimento stesso, la mancata considerazione delle quali comporta la nullità del motivo per inidoneità al raggiungimento dello scopo; tale nullità si risolve in un "non motivo" del ricorso per cassazione ed è conseguentemente sanzionata con l'inammissibilità, ai sensi dell'art. 366, n. 4, c.p.c. ( Cass. n. 1342 del 2024; Cass. 9059 del 2025).

3.3. Nel caso di specie la ricorrente si è limitata ad illustrare il contenuto della norma richiamata e i principi che l’interpretazione della giurisprudenza della Corte vi ha tratto in ordine ai presupposti della deducibilità dei costi ed alla loro prova senza evidenziare dove la sentenza avrebbe fatto o sottinteso affermazioni in diritto contrastanti con le regole richiamate.

L’unico cenno alla sentenza impugnata si limita alla generica affermazione secondo cui la decisione non sarebbe conforme alle previsioni dell’art. 109 t.u.i.r. perché “ frutto di un sommario e semplicistico esame della documentazione esibita dalla contribuente”che finisce per sollecitare alla Corte un’inammissibile nuova valutazione delle risultanze istruttorie.

4. Il ricorso deve, pertanto, essere respinto.

5. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

6. Poiché risulta soccombente l’Agenzia delle Entrate che, come amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, è ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, nonsi applica l’articolo 13 comma 1quater del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. 228 del 2012 (Cass. 29/01/2016, n. 1778).

P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna l’Agenzia delle Entrate a corrispondere a [OSCURATO:PERSONA]Ambra le spese del giudizi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.19155/2024 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici a Roma, via dei Portoghesi n.12 è elettivamente domiciliata; -ricorrente- contro D'[OSCURATO:PERSONA], titolare dell’impresa individuale [OSCURATO:PERSONA] di D’[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata a Nola presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende in forza di procura speciale in calce al controricorso; -controricorrente- avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di II grado della Campania n. 1197 del 2024 depositata i l 15.02.2024 non notificata . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10dicembre 2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]Marconi. [OSCURATO:PERSONA] 1. La controversia trae origine dall’impugnazione da parte di [OSCURATO:PERSONA]Ambra-titolare di un’impresa individuale dedita all’attività di agenzia di viaggi-, dell’avviso di accertamento n. TF3013M01646/2021 emesso, ai sensi dell’art. 41 bis del d.P.R. 600del 1973, con cui era stato rideterminato il reddito di impresa per il periodo di imposta 2016, recuperando a tassazione la totalità dei costi esposti nella dichiarazione fra gli “altri componenti negativi” per l’ importo di euro87.685,in quanto non giustificati da idonea documentazione. 2. La CGT di I grado di Napoli aveva accolto il ricorso della contribuente ritenendo giustificati i costi sostenuti per l’acquisto di prestazione alberghiere e di ristorazione presso una società svizzera ben identificata sulla base di fatture in massima parte leggibili e comprensibili, contrariamente a quanto affermato nell’avviso di accertamento secondo cui “le fatture e conti inviati risultano illeggibili e presentano cancellazioni”. 3. Avverso la sentenza della CGT di I gradodi Napoli l’Agenzia delle Entrate aveva proposto appello che era stato respinto dalla CGT di II grado della Campania a fronte della documentazione puntuale da parte della contribuente del pagamento della maggior partedelle fatture emesse dalla società svizzera, relative a costi inerenti all’attività di impresa della contribuente. 4. L’Agenzia delle E ntrate ha proposto, quindi, ricorso per cassazione avverso la sentenza della CGT di II grado, affidandosi a tre motivi, e la contribuente si è difesa depositando controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo la ricorrente ha lamentato, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 39 comma 2 d.P.R. n. 600 del 19 73, per aver e la CGT di II grado ritenuto che si fosse proceduto ad un accertamento induttivo in mancanza dei presupposti , quando, invece l’avviso di accertamento impugnato aveva ad oggetto il mancato riconoscimento di costi non giustificati ed il loro conseguente recupero a tassazione. 1.2. Il motivo è inammissibile. La censura non tiene conto, infatti, che la sentenza impugnata poggia su una pluralità di ragioni idonee a sostenere la pronuncia di rigetto del motivo di appello e si appunta solo sull’argomentazione conclusivadella sentenza in ordine all’inesistenza dei presupposti per procedere all’accertamento induttivo che, nel complesso della motivazione, ha solo funzione rafforzativa. Nella prima parte della motivazione la CGT di II grado spiega chiaramente che, in considerazione del perimetro delle motivazioni esposte nell’atto impositivo oggetto dell’impugnazione « il thema decidendum resta circoscritto alla inerenza e competenza delle spese portate in deduzione che non sono state riconosciute dall’Ufficio in quanto, come si legge nell’atto di accertamento, “le fatture e conti inviati risultano illeggibili e presentano cancellazioni”.» Poi, procede alla valutazione della documentazione da cui trae la prova dell’effettiva esistenzaed inerenza dei costi contestati e solo ad abundantiam, a conclusione del percorso argomentativo, fa un cenno all’illegittimità dell’atto impositivo sotto il profilo dell’adozione del metodo di accertamento di tipo induttivo in mancanza dei presupposti. Nella situazione descritta viene in rilievo il principio affermato dalla Corte secondo cui quando una decisione di merito, impugnata in sede di legittimità, si fonda su distinte ed autonome rationes decidendi , ognuna delle quali sufficiente, da sola, a sorreggerla, perché possa giungersi alla cassazione della stessa è indispensabile non solo che il soccombente censuri tutte le riferite rationes, ma anche che tali censure risultino tutte fondate (Cass. n. 12372del 2006; Cass. n. 9647 del 2011 ; Cass. n. 69 85 del 2019 ; Cass.n. 10815 del 2019 ; Cass. S ez. U 34476 del 2019 ). In sintesi, la ricorrente non ha interesse ad impugnare la sentenza con riferimento ad una sola delle diverse ragioni che sorreggono la decisione senza averle utilmente censurate tutte. Ed è, quindi, priva di interesse ad impugnare solo la ragione fondata sull’erronea applicazione del metodo induttivo senza poter censurare utilmente la motivazione fondata sul giudizio di fatto in ordine all’esistenza ed inerenza dei costi. Il secondo e terzo motivo che la ricorrente ha articolato contro questa seconda ratio, di per sé idonea a sostenere la decisione, sono, infatti, il primo infondato ed il secondo inammissibile. 2.Con il secondo motivo la ricorrente ha dedotto, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 132 c.p.c.,dell’art. 118 disp. attuaz. c.p.c., nonché dell’art. 36 comma 2 n. 4 d. lgs 546 del 1992, lamentando il difetto di motivazione della sentenza impugnata. La CGT di II grado, si sarebbe, infatti, limitata ad un motivazione meramente apparente con riferimento all’esame della documentazione relativa ai costi, sostenendo di aver effettuato “un controllo puntuale” della contabilità senza minimamente entrare nello specifico delle contestazioni mosse dall’Ufficioe senza spiegare “ le ragioni in base alle quali i giudici di secondo grado avevano ritenuto di “superare” gli analitici rilievi evidenziati dall’Ufficio nell’avviso di accertamento e nei propri scritti difensivi, con conseguente nullità della decisione. 2.1. Il motivo è infondato. 2.2. In tema di nullità della sentenza per violazione delle norme che impongono l’obbligo di motivazione della decisione la giurisprudenza della Corte ha da tempo chiarito che la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo, unicamente quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, cioè tali da lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. Sez. U. n. 16159del 2018; Cass. Sez. U. n. 22232 del 2016 e in senso conforme Cass.n. 13977 del 2019 ; Cass. n. 6758 del 2022 ; Cass.n. 1986del 2025). La fattispecie della motivazione apparente ricorre, dunque, solo quando l’esame complessivo del testo non consente in alcun modo di comprendere il fondamento della decisione. 2.3 Nel caso di specie, considerando che il motivo per cui l’Ufficio aveva ritenuto inidonea la documentazione dei costi offerta dalla contribuenteera l’illeggibilità delle fatture e dei conti,la sentenza ha esposto in modo conciso ma efficace le ragioni del rigetto del motivo di appello relativo al merito del recupero dei costi spiegando di aver compiuto un controllo diretto e puntuale delle scritture contabili e delle fatture acquisite, di averle trovate tutte leggibili e coerenti sotto il profilo delleannotazioni di importi e date, e di avervi tratto, in particolare, la prova del pagamento delle fatture emesse dalla fornitrice svizzera, per la quasi totalità riferite a spese alberghiere e di ristorazione, coerenti ed inerenti all’attività di agenzia di viaggio svolta dall’impresa della contribuente. Non sussiste, pertanto, il difetto di motivazione lamentato. 3.Con il terzo motivo la ricorrente ha lamentato, in relazione all’art. 360, c.1 n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione art. 109 t.u.i.r. nonché dell’art. 2697 c.c. La CGT di II grado avrebbe violato l’art. 109 t. u . i . r . secondo cui la deducibilità dei costi presuppone che risultino da titolo giuridico certo imputabile all’esercizio di competenza e che siano inerenti all’attività di impresa. Si sarebbe, inoltre, posta in contrasto con i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in materia secondo cui il contribuente, ai fini della deducibilità del costo ex art. 109 t.u.i.r., ha l’onere di provare l’esistenza e la natura del costo, i relativi fatti giustificativi e la sua concreta destinazione alla produzione, non potendo limitarsi a dimostrare che la spesa sia stata correttamente contabilizzata ma dovendo anche produrre documentazione di supporto da cui ricavare oltre all’importo la ragione e la coerenza economica della spesa. 3.1. Il motivo è inammissibile per difetto di specificità, ai sensi dell’art. 366 comma 1 n. 4 c.p.c., dal momento che, una volta illustrato il quadro dei principi di diritto desumibili dalle norme richiamate come interpretate dalla giurisprudenza di legittimità, non si confronta affatto con il contenuto della sentenza impugnata. 3.2. La giurisprudenza della Corte, come noto,è ferma nel ritenere che il vizio della sentenza previsto dall'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. in relazione alla violazione o falsa applicazione di norme di dirittodeve essere dedotto, a pena d'inammissibilità del motivo ai sensi dell’art art. 366 n. 4 c.p.c., non solo con l'indicazione delle norme che si assumono violate ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intellegibili ed esaurienti, intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornite dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendo alla corte regolatrice di adempiere al suo compito istituzionale di verificare il fondamento della lamentata violazione (Cass.n.24298 del 2016; Cassn. 23745 del 2020) . Il motivo di impugnazione è costituito, infatti,dall'enunciazione delle ragioni per le quali la decisione è erronea e si traduce in una critica della decisione impugnata, non potendosi, a tal fine, prescindere dalle motivazioni poste a base del provvedimento stesso, la mancata considerazione delle quali comporta la nullità del motivo per inidoneità al raggiungimento dello scopo; tale nullità si risolve in un "non motivo" del ricorso per cassazione ed è conseguentemente sanzionata con l'inammissibilità, ai sensi dell'art. 366, n. 4, c.p.c. ( Cass. n. 1342 del 2024; Cass. 9059 del 2025). 3.3. Nel caso di specie la ricorrente si è limitata ad illustrare il contenuto della norma richiamata e i principi che l’interpretazione della giurisprudenza della Corte vi ha tratto in ordine ai presupposti della deducibilità dei costi ed alla loro prova senza evidenziare dove la sentenza avrebbe fatto o sottinteso affermazioni in diritto contrastanti con le regole richiamate. L’unico cenno alla sentenza impugnata si limita alla generica affermazione secondo cui la decisione non sarebbe conforme alle previsioni dell’art. 109 t.u.i.r. perché “ frutto di un sommario e semplicistico esame della documentazione esibita dalla contribuente”che finisce per sollecitare alla Corte un’inammissibile nuova valutazione delle risultanze istruttorie. 4. Il ricorso deve, pertanto, essere respinto. 5. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. 6. Poiché risulta soccombente l’Agenzia delle Entrate che, come amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, è ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, nonsi applica l’articolo 13 comma 1quater del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. 228 del 2012 (Cass. 29/01/2016, n. 1778). P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna l’Agenzia delle Entrate a corrispondere a [OSCURATO:PERSONA]Ambra le spese del giudizi
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