CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 novembre 2022
Cassazione n. 09132/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/01/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Torino, con sentenza in data 28 gennaio 2022, ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Aosta 1'8 gennaio 2021, con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia in relazione al reato di cui all'art. 635 cod. pen. Rilevato che il primo motivo di ricorso, con cui si censura la mancata concessione dell'attenuante ex art. 62 n. 4 cod. pen., risulta meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Collegio di merito, che ha escluso la speciale tenuità del danno, in considerazione non solo del valore del bene danneggiato, non irrisorio, ma anche della gravità dell'episodio nel suo complesso (sul punto: Sez. 2, n. 5049 del 22/12/2020 (dep. 09/02/2021), [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280615); Considerato che il secondo motivo, con cui si censura il diniego delle attenuanti generiche, è privo di specificità, non confrontandosi il ricorrente con le argomentazioni espresse dal Collegio del merito, che, nell'affermare che difettavano elementi positivamente valorizzabili, ha fatto corretta applicazione dei principi enunciati da questa Corte, secondo cui il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi di segno positivo (così, ex plurimis, Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Rv. 270986), laddove è invece la meritevolezza della concessione delle attenuanti generiche a necessitare di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio (Sez. 1, n. 46568 del 18/05/2017, Rv. 271315); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29 novembre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]