CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 09526/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/02/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di Appello di Caltanissetta, che ha confermato la responsabilità del suddetto imputato per il reato (condannandolo alla pena di un anno di reclusione) per il delitto di bancarotta semplice documentale (data di dichiarazione fallimento: 22 luglio 2015). 2. Considerato che i primi due motivi di ricorso, esaminabili congiuntamente, avendo quale oggetto comune la ritenuta qualifica dell'imputato quale amministratore di fatto della fallita (tanto in termini assoluti, essendo la predetta stata desunta unicamente dall'assunzione nell'azienda in qualità di esperto contabile, sia sotto un profilo temporale, non risultando il ricorrente impiegato nei tre anni antecedenti alla declaratoria fallimentare, fascia temporale cui l'imputazione si riferisce), sono manifestamente infondati e meramente reiterativi dei motivi proposti in sede di appello, adeguatamente esaminati e disattesi con congrui argomenti giuridici. Segnatamente, risulta ampiamente argomentata la preminenza, in ambito aziendale, della figura dell'imputato rispetto alla coimputata, nonché la sua gestione della fallita (cfr. pag. 6-7 della sentenza impugnata). 2.1. Considerato, altresì, che è manifestamente infondata e generica anche la terza doglianza, con la quale si lamenta l'eccessività del trattamento sanzionatorio, posto che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile in sede di legittimità l'eccezione che si risolva in una nuova valutazione della congruità della pena, ove la relativa determinazione non sia Frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Rv. 259142; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, dep. 2008, Rv. 238851), come nel caso di specie (cfr. pag. 7). 3. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (cfr. Corte cost. n. 186 del 2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il