CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 31269/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 20587/2021 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] da Palestrina n. 19, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], dalla quale è rappresentatoe difeso –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], in difetto di domicilio eletto in ROMA, domiciliato per legge ivi presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] –controricorrente – nonché contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE –intimati – [OSCURATO:PERSONA]’ESECUZIONE r.g. n. 20587/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 1028 /20 21 del la [OSCURATO:PERSONA], depositata il giorno 31marzo 20 21 . Udita la relazione svolta alla pubblica udienza tenuta il giorno 13 settembre2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; udito l’Avv.[OSCURATO:PERSONA] per il contro ricorrente [OSCURATO:PERSONA] ; considerato che Equitalia giustizia S.p.A. ricorre per cassazione, articolando due motivi, avverso la decisione in epigrafe indicata che, in sede di appello, ha (parzialmente) accolto l’opposizione dispiegata da [OSCURATO:PERSONA] avverso una cartella esattoriale per la riscossione di crediti per spese di giustizia, all’esito di un giudizio svolto in contraddittorio anche con Agenzia delle Entrate Riscossione e Ministero della Giustizia; avverso la medesima sentenza qui impugnata è stato proposto dal Ministero della Giustizia e da Agenzia delle Entrate Riscossione altro ricorso per cassazione, separatamente iscritto al numero 20225 del R.G. dell’anno 2021, e trattato contestualmente alla odierna udienza; è doverosa, nella vicenda illustrata, la riunione delle impugnazioni, praticabile anche su iniziativa officiosa, giusta il disposto dell’art. 335 del codice di rito; p.q. m. Dispone la riunione del ricorso a quello iscritto al R.G. 20225/2021. Così deciso in Roma, nella pubblica udienza della Terza Sezio