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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 febbraio 2022

Cassazione n. 07156/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/02/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La CORTE di APPELLO di ROMA,. con sentenza in data 08/02/2021, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di ROMA, in data 07/10/2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di tentata rapina.

Proponeva ricorso per cassazione l'imputato, deducendo i seguenti motivi: - vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità; - difetto di motivazione in ordine alla mancata derubricazione del fatto nel reato di tentato furto; - difetto di motivazione quanto al mancato riconoscimento dell'art. 131 bis cod.pen.; - difetto di motivazione quanto alla negazione delle attenuanti generiche.

Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.

Quanto ai primi due motivi sono fondati su doglianze che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerarsi non specifici.

La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. 4, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596).

Nel caso in esame il giudice di appello ha confermato la valutazione di attendibilità della persona offesa certamente riscontrata dalle modalità di arresto dell'imputato ancora trattenuto dalla vittima dopo l'aggressione.

Inoltre, la corte di appello, non ha omesso di confrontarsi con i motivi di gravame attinenti la qualificazione giuridica sottolineando come l'avere sferrato un pugno all'indirizzo della p.o. determini la corretta qualificazione dei fatti ex artt. 56 e 628 cod.pen. in presenza di evidente aggressione all'incolumità fisica altrui.

E tale valutazione, in quanto ancorata a precisi elementi di fatto, non appare denotare alcuno dei vizi denunciati.

Con riguardo alle altre doglianze: - la pena massima per il delitto di rapina tentata è superiore ad anni cinque di reclusione (anni 10 - 1/3) e non può applicarsi l'art. 131 bis cod.pen.; - la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n.3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244).

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.

Cos' deciso il 15/02/2022 Il onsigliere Estenso •11).

IO <là [OSCURATO:PERSONA] nte [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI DE7',..i'...;!TA

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/02/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La CORTE di APPELLO di ROMA,. con sentenza in data 08/02/2021, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di ROMA, in data 07/10/2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di tentata rapina. Proponeva ricorso per cassazione l'imputato, deducendo i seguenti motivi: - vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità; - difetto di motivazione in ordine alla mancata derubricazione del fatto nel reato di tentato furto; - difetto di motivazione quanto al mancato riconoscimento dell'art. 131 bis cod.pen.; - difetto di motivazione quanto alla negazione delle attenuanti generiche. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. Quanto ai primi due motivi sono fondati su doglianze che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerarsi non specifici. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. 4, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). Nel caso in esame il giudice di appello ha confermato la valutazione di attendibilità della persona offesa certamente riscontrata dalle modalità di arresto dell'imputato ancora trattenuto dalla vittima dopo l'aggressione. Inoltre, la corte di appello, non ha omesso di confrontarsi con i motivi di gravame attinenti la qualificazione giuridica sottolineando come l'avere sferrato un pugno all'indirizzo della p.o. determini la corretta qualificazione dei fatti ex artt. 56 e 628 cod.pen. in presenza di evidente aggressione all'incolumità fisica altrui. E tale valutazione, in quanto ancorata a precisi elementi di fatto, non appare denotare alcuno dei vizi denunciati. Con riguardo alle altre doglianze: - la pena massima per il delitto di rapina tentata è superiore ad anni cinque di reclusione (anni 10 - 1/3) e non può applicarsi l'art. 131 bis cod.pen.; - la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n.3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Cos' deciso il 15/02/2022 Il onsigliere Estenso •11). IO <là [OSCURATO:PERSONA] nte [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI DE7',..i'...;!TA
Sentenza Cassazione n. 07156/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris