CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 05520/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24109/2023R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri, rappresentata e difes a dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliatadigitalmente ex lege; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], domiciliatadigitalmente ex lege; –controricorrente – avverso la sentenza del la Corte d’appello di Roma n. 3512/2023 , depositata il 16maggio 2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del10 febbraio 202 6 [OSCURATO:PERSONA] civile p.a. —Mancata attuazione direttive comunitarie —Medici specializzandi– Prescrizione –Termine –Art. 4, co. 43, l. n. 183 del 2011 –Applicabilità –Presupposti - Fattispecie dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: con ricorso proposto ai sensi dell’allora vigente art. 702-bis c.p.c. enotificato in data 19 settembre 2018, [OSCURATO:PERSONA] ad ì il Tribunale di Roma chiedendo la condanna della Presidenza del Consiglio dei Ministri al risarcimento dei danni conseguenti alla mancata attuazione delle direttive europee 75/362/CEE, 75/363/CEE e 82/76/CEE; espose a fondamento di aver frequentato la scuola di specializzazione in medicina e chirurgia vascolare in anni accademici anteriori al 1991 senza percepire alcuna remunerazione, nonostante quanto previsto dalla normativa eurounitaria, poiché lo Stato italiano solo con d.lgs. n. 257 del 1991 aveva stabilito una borsa di studio annuale di lire 21.500.000 unicamente a favore dei medici ammessi alle scuole di specializzazione a decorrere dall’anno accademico 1991/1992; chiese, pertanto, il riconoscimento del diritto a percepire un’adeguata remunerazione e la condanna dell’Amministrazione convenutain via alternativa a titolo di risarcimento; la Presidenza del Consiglio dei Ministri resistette eccependo, tra l’altro e preliminarmente, l’intervenuta prescrizione quinquennale della pretesa ai sensi dell’art. 4, comma 43, della legge12 novembre 2011 , n. 183 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato –Legge di stabilità 2012); con ordinanza del 12 dicembre 2018 il Tribunale , respinta tale eccezione, acco lse la domanda, condann ando la Presidenza del Consiglio al pagamento in favore della ricorrente di euro 28.992,00 oltre interessi legali a decorrere dal 24 gennaio 2009 ed oltre al pagamento delle spese di lite; interpose appello la Presidenza del Consiglio dei Ministri lamentando, in particolare, per quanto ancora interessa, con un primo motivo, che il Tribunale avesse ritenuto inapplicabile il più breve termine di prescrizione di cui all’art. 4, comma 43, della l. n. 183 del 2011; con sentenza n. 3512/2023, resa pubblica il 16 maggio 2023 , la Corte d’appello di Roma ha rigettato il gravame, confermando in toto la decisione di primo grado e condannando l’amministrazione al pagamento delle spese del grado; ha infatti ritenuto che la prescrizione quinquennale del diritto al risarcimento, in forza dell’art.4, comma 43, l. n. 183 del 2011 , val ga soltanto per i fatti verificatisi successivamente alla sua entrata in vigore, non trattandosi di norma interpretativa, come tale sottra tt a al principio di irretroattività, con la conseguenza che, per i fatti anteriori, opera la prescrizione decennale; avverso la sentenza d’appello la Presidenza del Consiglio dei Ministri propone ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo d’impugnazione, cui resiste l’intimata depositando controricorso; è stata fissata la trattazione per la odierna adunanza camerale con decreto del quale è stata data rituale comunicazione alle parti; non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero; considerato che: con l’unico motivo di ricorso, la Presidenza delConsiglio dei Ministri denuncia, con riferimento all'art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ.«violazione o falsa applicazione dell’art. 4, comma 43, della L. 12 novembre 2011, n., 183e dell’art. 252 disp. att. cod. civ», per avere la Corte territoriale erroneamente esclusol’applicabilità, nel caso di specie, dell’art. 4, co. 43 della legge n. 183 del 2011, secondo la quale laprescrizione del diritto al risarcimento del danno derivante da mancato recepimento nell’ordinamento dello Stato di direttive o altri provvedimenti obbligatori comunitari soggiace alla disciplina di cui all’art. 2947 c.c. e decorre dalla data in cui il fatto,dal quale sarebbero derivati i diritti se la direttiva fosse stata tempestivamente recepita, si è effettivamente verificato; rileva di contro che, in conformità all’insegnamento della giurisprudenza di legittimità, il termine quinquennale di prescrizione previsto dalla norma richiamata avrebbe dovuto trovare applicazione a partire dal 1° gennaio 2012, con la conseguenza che , non avendo l a controparte provveduto a interrompere detta prescrizione nel quinquennio successivo, la pretesa dalla stessa avanzata doveva ritenersi definitivamente estinta al momento dell’esercizio dell’azione risarcitoria oggetto dell’odierno esame; il motivo è fondato; questa Corte ha già ripetutamente chiarito ─ con diverse pronunce alle cui ampie motivazioniè sufficiente fare rimando, ai sensi del primo comma dell’art. 118 disp. att. c.p.c. ─ che , in ossequio al disposto dell'art. 252 disp. att. c.c., il diritto al risarcimento del danno da tardiva attuazione di una direttiva comunitaria, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 4, comma 43, della l. n. 183 del 2011, è soggetto alla prescrizione quinquennale qualora, alla data del 1° gennaio 2012, il termine decennale precedentemente vigente avesse una durata residua maggiore di cinque anni (a nulla rilevando che il fatto generatore del danno o il danno stesso si fosse verificato in epoca anteriore), applicandosi invece, in caso di durata inferiore, il termine decennale, fermo restando che, ove il corso della prescrizione sia stato validamente interrotto in epoca successiva alla suddetta data, a partire dall'atto interruttivo si applica il nuovo termine quinquennale (Cass. n. 35571 del 20/12/2023, Rv. 669779; v. anche Cass. n. 6912 del 14/03/2024, Rv. 670435e, da ultimo, Cass. n. 22191 del 01/08/2025, Rv. 676257); nel caso di specie,risulta accertato che l’odierna controricorrente ha, in un primo momento e correttamente, interrotto la prescrizione decennale con la lettera di diffida indirizzata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20gennaio 2009, con la conseguenza che, da tale momento, il termine prescrizionale decennale ha ripreso a decorrere ex novo; successivamente, tuttavia, l’art. 4 co. 43 l. n. 183 del 2011 ha determinato una riduzione del termine prescrizionale per il risarcimento del danno da dieci a cinque anni, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della medesima disposizione, ovvero dal 1° gennaio 2012; alla luce dell’esposto principio appare allora evidente che, non avendo l’odierna resistente nei cinque anni successivi a tale data posto in essere alcun atto interruttivo della prescrizione, il vantato diritto deve ritenersi prescritto anteriormente al l’introduzione del presente giudizio intervenuta in data 19settembre 2018; in accoglimento del ricorso dev’essere dunque disposta la cassazione della sentenza impugnata; non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ritiene il Collegio di poter decidere la causa nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., con la pronuncia del rigetto della domand a propost a da lla odierna controricorrent e , essendo i l relativ o diritt o estint o per prescrizione; ritiene il Collegio che la sostanziale novità delle questioni trattate (rispetto all’epoca di introduzione del presente giudizio) costituisca un grave motivo per compensare integralmente sia le spese del giudiziodi legittimità, sia le spese dei gradi di merito, sulle quali questa Corteè tenuta a provvedere per effetto della decisione della causa nelmerito; P.Q.M accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta ladomanda propost a da [OSCURATO:PERSONA] . Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità e di entrambi i gradi del g