CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 20886/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (ex Jugoslavia) il [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia del 10.9.2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; sentito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Padova aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto di riciclaggio e, di conseguenza, l'aveva condannata alla pena di anni 4 di reclusione ed euro 5.000 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali; 2. la Corte di appello di Venezia, in parziale riforma della sentenza di primo grado, confermata nel resto, ha riconosciuto all'imputata le circostanze attenuanti generiche e ha perciò rideterminato la pena in anni 2 e mesi 8 di reclusione ed euro 3.000 di multa revocando la pena accessoria applicata dal Tribunale in conseguenza della entità della pena principale; 3. ricorre pcJi- [OSCURATO:PERSONA] tramite il proprio difensore deducendo: manifesta illogicità della motivazione, travisamento della prova, motivazione mancante o apparente sui motivi di appello: ripercorre in primo luogo l'imputazione elevata a carico dell'imputata e riassume gli elementi di prova che il giudice di primo grado aveva ritenuto idonei ad affermarne la penale responsabilità; richiama, inoltre, le questioni attinte con i motivi di appello, ovvero la impossibilità di identificare, nella odierna ricorrente, colei che aveva materialmente proceduto alla spedizione delle banconote macchiate di inchiostro tramite la agenzia [OSCURATO:PERSONA] di via Trieste a Padova e, per altro verso, la insussistenza dell'elemento psicologico del reato, ovvero la consapevolezza della provenienza illecita del denaro; tanto premesso, segnala che la Corte di appello ha ritenuto comprovato che, a nome della ricorrente, era stato eseguito il trasferimento della somma di euro 1.945 prego la agenzia di via Trieste a beneficio di tale [OSCURATO:PERSONA], e, successivamente, che tale [OSCURATO:PERSONA] aveva eseguito un ulteriore trasferimento di euro 1.685 in favore di tale [OSCURATO:PERSONA]; osserva che i giudici di appello, ignorando i motivi di gravame, hanno tuttavia affermato, in maniera apodittica, che l'operazione, a nome della ricorrente, era stata effettivamente eseguita da costei, e sono pervenuti a siffatta conclusione in forza di informazioni mai acquisite al processo ovvero frutto di considerazioni illogiche; rileva, a tal proposito, la illogicità della interpretazione della telefonata intercettata alle ore 17.51 del 9.5.2011 in cui il Braidic afferma di cercare qualcuno che si presti ad una operazione di trasferimento del denaro e quella di 22 minuti prima, in cui il medesimo aveva indicato il codice dell'operazione già eseguita a nome della Stamenkovic; riporta, inoltre, la sintesi, operata dalla Corte, della conversazione delle 17.32 in cui, secondo i giudici di merito, la Stamenkovic avrebbe confermato che avrebbe lei effettuato una operazione di trasferimento di 2.000 euro, dato che non risulta dalla trascrizione della conversazione e che è in contrasto con la chiamata delle 17.29 in cui il Braidic aveva indicato il codice dell'operazione; rileva, ancora, come la sentenza impugnata abbia sostenuto che la voce femminile percepita nella telefonata delle 17.45 era stata riconosciuta dalla PG come la stessa della telefonata precedente senza, tuttavia, che fo-_,-se indicata la fonte probatoria da cui tale circostanza - il riconoscimento vocale - fosse emersa, non essendo stata oggetto della perizia trascrittiva né oggetto di una perizia fonica; aggiunge che ulteriore travisamento della prova si è realizzato laddove la Corte, richiamando quanto già sostenuto nella sentenza di primo grado, ha affermato che la Stamenkovic era stata identificata tramite la fototessera della carta di identità con cui si era presentata all'agenzia [OSCURATO:PERSONA] laddove la fototessera utilizzata dal teste di PG Bettini non era quella utilizzata dalla colei che aveva proceduto alla spedizione del denaro ma era stata acquisita dall'ufficio anagrafe del Comune di Padova laddove la ricorrente non era stata invece affatto vista entrare nella agenzia dove nessuna specifica indagine era stata eseguita; ribadisce che la Corte di appello ha confermato la sentenza di primo grado senza tener conto delle considerazioni sviluppate dalla difesa nell'atto di gravame e dando per certi elementi fattuali invece oggetto di puntuale critica. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile perché articolato su censure manifestamente infondate ovvero, comunque, non consentite in questa sede. 1. [OSCURATO:PERSONA] è stata riconosciuta responsabile, nei due gradi di merito, ed all'esito di un conforme apprezzamento delle medesime emergenze istruttorie, del delitto di riciclaggio poiché, in concorso con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avrebbe sostituito la somma di 2.000 euro, costituita da banconote macchiate di blu, utilizzando sportelli della agenzia [OSCURATO:PERSONA] di Padova e Trento, da cui tale somma era stata spedita dalla Stamenkovic a favore di tale [OSCURATO:PERSONA], di fatto ricevuta dalla Lovas che, dopo aver trattenuto per sé una parte dell'importo, rispediva i restanti euro 1.685 tramite tale [OSCURATO:PERSONA] a favore di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Dalla lettura della sentenza di primo grado risulta che la figura dell'odierna ricorrente era emersa nel corso delle indagini attivatesi a séguito del furto perpetrato in danno di un portavalori della società Fidelitas e che aveva avuto ad oggetto 173.000 euro e 300 sterline, di cui i malviventi si erano appropriati, e che erano stati riposti in tre valigie munite di un sistema di sicurezza consistente nella macchiatura delle relative banconote. Il sistema di riciclaggio di tali banconote, secondo quanto era emerso dalle indagini, era gestito da [OSCURATO:PERSONA], che aveva confessato il furto, e che, per riciclarne il bottino, si era avvalso della sua convivente, [OSCURATO:PERSONA], oltre che di [OSCURATO:PERSONA], convivente del fratello Denis. Sempre dalla lettura della sentenza di primo grado risulta che, nel corso dei servizi di OPC attivati nei confronti del Brajdic, era accaduto di osservare che costui, in una occasione, era uscito dal campo nomadi a bordo di una autovettura, la cui posizione era continuativamente monitorata attraverso il GPS, insieme alla convivente e ad una donna di circa 20 anni e "... tre noi 'cno stati visti uscire dalla [OSCURATO:PERSONA] e risalire a bordo della vettura". Il primo giudice aveva inoltre valorizzato le conversazioni telefoniche intercettate sul telefono del Brajdic e l'[OSCURATO:PERSONA] "... ha poi identificato la donna sconosciuta vista entrare e uscire dall'agenzia dove era stato fatto il primo tentativo nell'imputata, a séguito del reperimento e visione della carta d'identità". 3. La Corte di appello (cfr., pag. 3 della sentenza) ha dato conto dei motivi di appello con cui erano state sollevate le medesime questioni, in punto di individuazione della odierna ricorrente come autrice della operazione di trasferimento del danaro, nei termini in cui sono state replicate nel ricorso. I giudici di secondo grado hanno affrontato le censure sollevate dalla difesa e che hanno disatteso con argomentazioni che si sottraggono ai rilievi suscettibili di essere sollevati in questa sede, poiché estranei al perimetro delle doglianze compiutamente definito dall'art. 606 cod. proc. pen.. In particolare, la Corte di appello ha confermato la decisione del Tribunale valorizzando una serie di elementi cui, con motivazione congrua e non manifestamente illogica, hanno attribuito la capacità di individuare la odierna ricorrente come autrice del riciclaggio di una somma di denaro proveniente dal furto in danno della Fidelitas, mediante una sua prima spedizione ad un soggetto che, successivamente, la avrebbe nuovamente inoltrata ad altri, al fine di far perdere le tracce della sua origine e provenienza. Ed in effetti, ha spiegato come il dato documentale it:1--arD secondo cui, il giorno 9.5.2011, a nome della Stamenkovic, era stato eseguito il trasferimento di una somma di denaro di euro 1945 in favore di [OSCURATO:PERSONA]!, seguito da quello di euro 1.685 da parte di [OSCURATO:PERSONA] in favore di [OSCURATO:PERSONA] (cfr., pag. 4); ha fatto presente che lo stesso 9 maggio 2011, il Brajdic (conv., delle 17.51) aveva segnalato alla sua compagna la necessità di reperire persone da utilizzare come tramite pe inviare il denaro sottolineando che si trattava di somme ingenti (e che, pertanto, erano necessarie più persone per procedei e a più spedizioni "frammentate"). I giudici di merito hanno inoltre richiamato la conversazione delle ore 17,29 dello stesso 9 maggio 2011 in cui il Brajdic aveva fatto riferimento al numero di codice della operazione che era stata effettivamente eseguita a nome della Stamenkovic di cui, in sottofondo, si ode la voce, come tale riconosciuta dagli operanti, che faceva lo "spelling" del proprio nominativo. Altro elemento valorizzato dai giudici di secondo grado era stato la identificazione della ricorrente, ad opera del teste Bettini, ed attraverso la foto apposta sulla sua carta di identità e reperita presso l'ufficio anagrafe, nella donna che il teste aveva -Yéntrare ed uscire dagli uffici della W.U. per chiedere se era possibile trasferire denaro sino all'importo di 30 mila Euro. In definitiva, la Corte ha fondato la sua decisione su una serie di elementi tra loro univocamente convergenti nel senso della prospettazione accusatoria rispetto ai quali la difesa ha sollevato dei rilievi non in grado, tuttavia, di evidenziare profili di manifesta illogicità della motivazione. A partire dalla considerazione secondo cui, nella telefonata delle 17.32 1 si parlerebbe di una operazione che la Stamenkovic si apprestava ad eseguire ma che, dalla conversazione delle ore 17,29, parrebbe fosse stata già effettuata tanto che. in quell'occasione (ore 17,32), si dice che l'operazione sarebbe stata eseguita dalla Stamenkovic mentre nella telefonata delle 17.29 parrebbe che l'operazione fosse già stata effettuata e che, perciò, sarebbe a sua volta in contraddizione con quella delle ore 17,51 in cui il Brajdic si dichiarava alla ricerca di persone per procedere al trasferimento delle somme di denaro. Per altro verso, laostiene che il Bettini non avrebbe visto affatto la donna entrare ed uscire dagli uffici della [OSCURATO:PERSONA] in occasione della operazione di trasferimento da costei eseguita. 4. Ebbene, dalla lettura delle due sentenze di merito risulta, in primo luogo, che l'episodio riferito dal test-:, riguardava un accesso della Stamenkovic non coincidente con l'operazione che, tuttavia, è documentalmente a lei riferibile (cfr., in tal senso, pagg. 7 e 8 della sentenza impugnata); laddove, la circostanza che costei avesse già effettuato una operazione di trasferimento non esclude affatto, proprio alla luce della ricostruzione operata dai giudici di merito, che si rendesse necessario eseguirne altre per completare il trasferimento dell'intero e cospicuo bottino. Sotto altro profilo, se è vero che la foto che consentì al Bettini di identificare la Stamenkovic era stata reperita presso gli uffici dell'anagrafe cittadina e non già dalla copia della carta di identità trattenuta dall'agente di spedizione, è pur vero che, in ogni caso, il "riconoscimento" non è stato in alcun modo superato, risultando dunque assodato che il teste aveva identificato nella odierna ricorrente la donna che era stata notata in compagnia del Brajdic e che aveva fatto ingresso negli uffici della [OSCURATO:PERSONA] ancorché in una occasione diversa da quella in cui avrebbe effettuato la operazione di trasferimento a suo nome. Da ultimo, i giudi( i di merito hanno evidenziato come la voce femminile che faceva lo "spelling" era stata riconosciuta come riferibile proprio alla Stamenkovic, intercettata su una utenza intestata alla di lei madre. A tal proposito, peraltro, è appena il caso di ribadire che, ai fini dell'identificazione degli interlocutori coinvolti in conversazioni intercettate, il giudice ben può utilizzare le dichiarazioni degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria che abbiano asserito di aver riconosciuto le voci di taluni imputati, così come qualsiasi altra circostanza o elemento che suffraghi detto riconoscimento, incombendo sulla parte che lo contesti l'onere di allegare oggettivi elementi sintomatici di segno contrario (cfr., Sez. 2, n. 12858 del 27/01/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269900 01; Sez. 6, n. 13085 del 03/10/2013, Amato, Rv. 259478 - 01; cfr., anche, Sez. 6 - , n. 27911 del 23/09/2020, Mura, Rv. 279623 01; Sez. 5 - , n. 20610 del 09/03/2021, Sadikaj, Rv. 281265 - 01, in cui la Corte ha spiegato che, in tema di intercettazioni telefoniche, qualora sia contestata l'identificazione delle persone colloquianti, il giudice non deve necessariamente disporre una perizia fonica, ma può trarre il proprio convincimento da altre circostanze - quali i contenuti delle conversazioni intercettate; il riconoscimento delle voci da parte del personale della polizia giudiziaria; le intestazioni formali delle schede telefoniche - elementi tutti che consentano di risalire con certezza all'identità degli interlocutori, mentre incombe sulla parte che contesti il riconoscimento l'onere di allegare oggettivi elementi sintomatici di segno contrario). In definitiva, il percorso seguito dai giudici di merito è coerente e lineare avendo fatto leva sul fatto che la Stamenkovic era stata vista, il giorno 9.5.2011, insieme al Brajdic entrare ed uscire dagli ufffici della W.U. laddove, nello stesso pomeriggio, sarebbe stata eseguita l'operazione che era stata registrata a nome della ricorrente; il Brajdic era stato intercettato con la sua compagna avvertendosi, in sottofondo, una voce femminile che, nell'indicare il proprio nome, ne aveva fatto lo "spelling", corrispondente al nome di Stamenkovic; dopo un quarto d'ora, poi, vi era un'altra telefonata ricevuta dal Brajdic, partita, quest'ultima, da una utenza intestata alla madre della ricorrente, e la cui voce era stata riconosciuta come quella che aveva fatto lo "spelling" del nominativo "Stamenkovic", che faceva presente al suo interlocutore di aver rinvenuto un altro canale per trasferire tutti e trentamila gli euro. In altri termini, ed alla luce di quanto appena rilevato, il ricorso, nella misura in cui contesta la consistenza degli elementi che i giudici di merito, con valutazione conforme nei due gradi di giudizio, hanno stimato in grado di fondare il giudizio di responsabilità del ricorrente, mira, di fatto, a sollecitare una nuova ed ulteriore valutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante il ricorso a criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, e, dunque, apprezzamenti estranei al sindacato di legittimità (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, C., Rv. 278609; Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623). 5. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma - che si stima equa - di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. dichiara inammis