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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 18 gennaio 2022

Cassazione n. 03552/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI BRESCIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/02/2021 del TRIBUNALE di BRESCIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Procuratore Generale, che ha concluso per l'annullamento con rinvio limitatamente alla durata della sospensione della patente di guida [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Brescia impugna la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti emessa dal Tribunale di Brescia il 4/02/2021 nell'ambito del processo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per i reati previsti dagli artt.186, comma 7, e 187 bis, comma 8, d.

Igs. 30 aprile 1992, n.285.

Il tribunale, ritenuta la continuazione e considerato più grave il reato previsto dall'art.187 cod. strada, aveva applicato la pena di cinque mesi e dieci giorni di arresto ed euro 1.400,00 di ammenda, convertita in lavoro di pubblica utilità, applicando la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per mesi sette, da differirsi all'esito del lavoro di pubblica utilità.

Il Procuratore ricorrente deduce violazione di legge per avere il giudice applicato la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida in misura inferiore al minimo edittale con cumulo giuridico delle sanzioni, anziché provvedere al cumulo materiale dei periodi di sospensione previsti per ciascun illecito, indicati per ciascun reato in misura minima pari a sei mesi.

2. Il Procuratore Generale in sede, con requisitoria scritta, ha concluso per l'annullamento con rinvio limitatamente alla durata della sospensione della patente di guida.

3. Il ricorso è fondatamente proposto.

3.1. E' principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte quello secondo cui «L'istituto del cumulo giuridico delle pene, previsto per il caso della continuazione fra reati, non è applicabile in via analogica al concorso materiale di violazioni amministrative, le cui sanzioni pertanto devono essere applicate autonomamente e per l'intero» (Sez. 4, n. 6912 del 12/02/2021, Castelli, Rv. 280544; Sez. 4, n. 25933 del 06/05/2009, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 244230, relativa a fattispecie in cui la Corte ha considerato legittimo il cumulo materiale tra sanzioni amministrative accessorie nel caso di condanna per reati previsti dal codice della strada ritenuti in continuazione tra loro; conf.

Sez. 3, n. 42993 del 13/10/2010, Guizzo, Rv. 248667; Sez. 4, Sentenza n. 17759 dei 06/03/2012, Papolini, Rv. 253503).

3.2. Il giudice di merito non avrebbe potuto applicare il criterio di determinazione della sanzione amministrativa accessoria previsto dall'art.8 legge n.689/81, a mente del quale «chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative o commette piu' violazioni - della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione piu grave, aumentata sino al triplo», posto che, in materia di circolazione stradale, prevale per il principio di specialità la disciplina dettata dall'art.198 cod. strada, in base al quale «chi con una azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative pecuniarie, o commette piu' violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione piu' grave aumentata fino al triplo», da tale formulazione dovendosi desumere a contrario la volontà del legislatore di escludere che la violazione di diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative diverse da quelle pecuniarie, come nel caso in esame, consenta la determinazione della misura della sanzione secondo criteri diversi da quello del cumulo delle sanzioni previste per ciascun reato, indipendentemente dal fatto che le plurime violazioni conseguano a più condotte esecutive del medesimo disegno criminoso ovvero ad un'unica condotta (Sez. 4, n. 17759 del 06/03/2012, Papolini, Rv. 253503; Sez. 4, n. 25933 del 06/05/2009, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 244230; Sez. 4, n. 33691 del 03/06/2003, dep.2004, Consani, Rv. 229097).

4. Le considerazioni che precedono comportano l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla misura della sospensione della patente di guida, con rideterminazione della stessa ai sensi dell'art.620 lett. l) cod. proc. pen. nei minimi edittali.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla durata della sospensione della patente di guida; sanzione amministrativa accessoria che determina nella misura di anni uno.

Così deciso il 18 gennaio 2022 gliererèste sore „ j Il Presid9pte ugenia rr o Eman/) igel, di Salvo I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI BRESCIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/02/2021 del TRIBUNALE di BRESCIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Procuratore Generale, che ha concluso per l'annullamento con rinvio limitatamente alla durata della sospensione della patente di guida [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Brescia impugna la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti emessa dal Tribunale di Brescia il 4/02/2021 nell'ambito del processo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per i reati previsti dagli artt.186, comma 7, e 187 bis, comma 8, d. Igs. 30 aprile 1992, n.285. Il tribunale, ritenuta la continuazione e considerato più grave il reato previsto dall'art.187 cod. strada, aveva applicato la pena di cinque mesi e dieci giorni di arresto ed euro 1.400,00 di ammenda, convertita in lavoro di pubblica utilità, applicando la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per mesi sette, da differirsi all'esito del lavoro di pubblica utilità. Il Procuratore ricorrente deduce violazione di legge per avere il giudice applicato la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida in misura inferiore al minimo edittale con cumulo giuridico delle sanzioni, anziché provvedere al cumulo materiale dei periodi di sospensione previsti per ciascun illecito, indicati per ciascun reato in misura minima pari a sei mesi. 2. Il Procuratore Generale in sede, con requisitoria scritta, ha concluso per l'annullamento con rinvio limitatamente alla durata della sospensione della patente di guida. 3. Il ricorso è fondatamente proposto. 3.1. E' principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte quello secondo cui «L'istituto del cumulo giuridico delle pene, previsto per il caso della continuazione fra reati, non è applicabile in via analogica al concorso materiale di violazioni amministrative, le cui sanzioni pertanto devono essere applicate autonomamente e per l'intero» (Sez. 4, n. 6912 del 12/02/2021, Castelli, Rv. 280544; Sez. 4, n. 25933 del 06/05/2009, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 244230, relativa a fattispecie in cui la Corte ha considerato legittimo il cumulo materiale tra sanzioni amministrative accessorie nel caso di condanna per reati previsti dal codice della strada ritenuti in continuazione tra loro; conf. Sez. 3, n. 42993 del 13/10/2010, Guizzo, Rv. 248667; Sez. 4, Sentenza n. 17759 dei 06/03/2012, Papolini, Rv. 253503). 3.2. Il giudice di merito non avrebbe potuto applicare il criterio di determinazione della sanzione amministrativa accessoria previsto dall'art.8 legge n.689/81, a mente del quale «chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative o commette piu' violazioni - della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione piu grave, aumentata sino al triplo», posto che, in materia di circolazione stradale, prevale per il principio di specialità la disciplina dettata dall'art.198 cod. strada, in base al quale «chi con una azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative pecuniarie, o commette piu' violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione piu' grave aumentata fino al triplo», da tale formulazione dovendosi desumere a contrario la volontà del legislatore di escludere che la violazione di diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative diverse da quelle pecuniarie, come nel caso in esame, consenta la determinazione della misura della sanzione secondo criteri diversi da quello del cumulo delle sanzioni previste per ciascun reato, indipendentemente dal fatto che le plurime violazioni conseguano a più condotte esecutive del medesimo disegno criminoso ovvero ad un'unica condotta (Sez. 4, n. 17759 del 06/03/2012, Papolini, Rv. 253503; Sez. 4, n. 25933 del 06/05/2009, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 244230; Sez. 4, n. 33691 del 03/06/2003, dep.2004, Consani, Rv. 229097). 4. Le considerazioni che precedono comportano l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla misura della sospensione della patente di guida, con rideterminazione della stessa ai sensi dell'art.620 lett. l) cod. proc. pen. nei minimi edittali. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla durata della sospensione della patente di guida; sanzione amministrativa accessoria che determina nella misura di anni uno. Così deciso il 18 gennaio 2022 gliererèste sore „ j Il Presid9pte ugenia rr o Eman/) igel, di Salvo I
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