CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 17226/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rte d'appello di Catanzaro;Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria scritta del Procuratore generale, che ha concluso chiedendo ladichiarazione di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Catanzaro haconfermato la sentenza emessa il 09/10/2024 dal Tribunale di Catanzaro, all’esitodi giudizio abbreviato, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e con la quale lo stesso erastato condannato alla pena di mesi otto di reclusione ed € 1.666,00 di multa, perdue fattispecie di reato contestate ai sensi dell’art.73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre1990, n.309, unite sotto il vincolo della continuazione, con concessione delbeneficio della sospensione condizionale e confisca e distruzione di quanto insequestro, a eccezione della somma di denaro.La Corte territoriale ha esposto che il riconoscimento di responsabilità sifondava sugli elementi esaminati in sede di giudizio abbreviato e, in particolare:sulle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], che aveva esposto di avere ricevutoun quantitativo di 1,6 grammi di stupefacente del tipo hashish dal coimputatoUmberto [OSCURATO:PERSONA] e che aveva dichiarato di avere concluso il relativo accordo, pervia telefonica, con il [OSCURATO:PERSONA]; nonché sugli esiti della perquisizione effettuata pressol’abitazione di quest’ultimo, nel corso della quale era stata accertata la presenzadi un bilancino, di una busta di plastica con tagli circolari e di g 13,4 di hashish.Il giudice di appello ha rigettato il motivo di gravame inerente alla dedottainutilizzabilità delle dichiarazioni rese dalla [OSCURATO:PERSONA], atteso che – nei confronti dellamedesima – non risultava alcun elemento idoneo a ritenerla come personasottoposta alle indagini; ha ritenuto che la complessiva natura organizzatadell’attività di cessione fosse inidonea rispetto all’applicazione della causa di nonpunibilità prevista dall’art.131-bis cod.pen. e che non apparivano sussistentielementi tali da giustificare la concessione delle circostanze attenuanti generiche;ritenendo, altresì, insussistenti gli elementi per l’applicazione della sanzionesostitutiva del lavoro di pubblica utilità.2. Avverso la predetta sentenza ha presentato ricorso per cassazioneErnesto [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore, articolando nove motivi diimpugnazione.Con il primo motivo ha dedotto – ai sensi dell’art.606, comma 1, lett.b) ede), cod.proc.pen. – la violazione di legge e il vizio di motivazione apparente inordine alla responsabilità e al concorso di persone, in relazione agli artt. 110cod.pen. e 192 cod.proc.pen..Ha argomentato che la Corte territoriale avrebbe valorizzato alcunielementi fattuali (quale la presenza del coimputato presso l’abitazione delricorrente e il rinvenimento di un bilancino) senza individuare il contributo causaleapportato dal [OSCURATO:PERSONA] alla condotta di cessione; operando un salto logico tra ilcontesto e l’inferenza in ordine alla sussistenza di una condotta concorrenterispetto alla cessione stessa, valorizzando elementi fattuali da ritenersi meramenteneutri.Con il secondo motivo ha dedotto la violazione degli artt. 63, 64 e 191cod.proc.pen., per l’inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA],in quanto persona potenzialmente indagata.Ha argomentato che quest’ultima era coinvolta nella condotta epotenzialmente esposta ad addebito di responsabilità penale, con conseguenteobbligo di attivare le garanzie previste dall’art. 64 cod.proc.pen., la cui omissionedoveva ritenersi dar luogo a inutilizzabilità delle dichiarazioni.Con il terzo motivo ha dedotto la violazione dell’art.192 cod.proc.pen. e ilvizio di motivazione per omessa valutazione di una fonte dichiarativa decisiva.Ha dedotto che, nel giudizio di merito, era emersa la presenza di CaterinaPapalia quale soggetto presente all’incontro tra acquirente e cedente; deducendoche la sua omessa escussione aveva integrato un vizio di motivazione rilevante insede di legittimità.Con il quarto motivo ha dedotto la violazione dell’art.131-bis cod.pen., permancanza di valutazione dell’offensività concreta del fatto.Ha argomentato che la Corte non avrebbe idoneamente valutato il datoponderale minimo dello stupefacente rinvenuto e quello dell’incensuratezzadell’imputato.Con il quinto motivo ha dedotto la violazione dell’art.62-bis cod.pen. edell’art.125 cod.proc.pen. in punto di diniego delle circostanze attenuantigeneriche.Ha argomentato che il beneficio sarebbe stato negato sulla base di unamera formula di stile, senza l’adozione di una motivazione concreta epersonalizzata.Con il sesto motivo ha dedotto la violazione degli artt. 133 cod.pen. e 125cod.proc.pen. in punto di determinazione del trattamento sanzionatorio, ritenendoche lo stato di incensuratezza avrebbe imposto una motivazione rafforzata.Con il settimo motivo ha dedotto la violazione dell’art.168-bis cod.pen. inpunto di diniego della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, in quantoresa con motivazione apparente, poiché fondata sul solo dato assertivo delcarattere non rieducativo della sanzione.Con l’ottavo motivo ha dedotto il vizio motivazionale in ordine alla confermadel trattamento sanzionatorio, operato senza confrontarsi con le deduzionidifensive inerenti alla minima offensività della condotta, all’esiguità quantitativadella sostanza, alla giovane età e incensuratezza del ricorrente e all’assenza dielementi sintomatici di professionalità e abitualità nel reatoCon il nono motivo ha dedotto – ai sensi dell’art.606, comma 1, lett.b) ede), cod.proc.pen. – la violazione di legge e il vizio di motivazione in punto di diniegodel lavoro di pubblica utilità; in quanto argomentato dalla Corte con modalitàgeneriche e senza idonea correlazione alle caratteristiche del fatto e allapersonalità del ricorrente.3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, nella quale haconcluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile2. Il primo motivo, attinente alla dedotta assenza di responsabilità penalecon specifico riferimento alla condotta di cessione contestata al capo a) in concorsocon il coimputato [OSCURATO:PERSONA], è manifestamente infondato.In punto di fatto, entrambe le sentenze di merito hanno dato atto dellecircostanze emergenti dal verbale di arresto – pienamente utilizzabile in virtù dellascelta del rito – dal quale era emerso che, sulla base delle dichiarazioni dellaPristerà, l’acquisto dello stupefacente era stato concordato per via telefonica conil [OSCURATO:PERSONA]; corroborando tale dato con il successivo rinvenimento, presso l’abitazionedel ricorrente, di ulteriore stupefacente della medesima tipologia unitamente amateriale atto al confezionamento.Per l’effetto, la valutazione finale dei giudici di merito in ordine allasussistenza di un concorso nella condotta di cessione appare pienamente conformeai generali principi in tema di valutazione della prova senza che sia ravvisabilealcun profilo di illogicità.3. Il secondo motivo, attinente alla dedotta inutilizzabilità (sempre inrelazione alla condotta di cessione) delle dichiarazioni rese dalla [OSCURATO:PERSONA], in quantola stessa avrebbe dovuta essere escussa con le garanzie previste dall’art.64cod.proc.pen., è manifestamente infondato.A tale proposito, questa Corte ha difatti rilevato che sono utilizzabili ledichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari (e, quindi, valutate in sededi successivo giudizio abbreviato), in qualità di persona informata dei fatti,dall'acquirente di modiche quantità di sostanza stupefacente, nei cui confronti nonsiano emersi elementi indizianti di un uso non personale, dal momento che comeaffermato dalla sentenza della Corte cost. n. 148 del 2022, le sanzioni previstedall'art. 75, comma 1, T.U. stup., non hanno natura punitiva, ma preventiva,sicché non è applicabile il principio espresso, in tema di diritto al silenzionell'ambito di procedimenti amministrativi funzionali all'irrogazione di sanzioni dinatura punitiva, dalla Corte di giustizia con sentenza 2 febbraio 2021 (causa C-481/19 D.B. contro [OSCURATO:PERSONA]) (Sez. 2, n. 47081 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 284191 – 01;Sez. 3, n. 2441 del 09/10/2014, dep. 2015, Rv. 261953 – 01).4. Il terzo motivo, inerente all’omessa escussione di una persona presenteal momento dello scambio di sostanza stupefacente, è – oltre che del tuttogenerico – inammissibile ai sensi dell’art.606, comma 3, cod.proc.pen., nonessendo la relativa questione stata sollevata in sede di giudizio di appello.La deduzione è comunque manifestamente infondata in punto di diritto,le forme del rito abbreviato non condizionato - non è deducibile come motivo diricorso per cassazione la mancata assunzione di una prova decisiva al cui eserciziol'imputato ha rinunziato formulando la richiesta di rito alternativo (Sez. 1, n. 3253del 12/06/2018, dep. 2019, Rv. 276395 – 02; Sez. 5, n. 27985 del 05/02/2013,Rv. 255566 – 01).5. Il quarto motivo, attinente alla mancata applicazione della causa di nonpunibilità prevista dall’art.131-bis cod.pen., è manifestamente infondato.Atteso che i giudici di merito, con valutazione intrinsecamente logica, hannovalutato in senso negativo il dato dell’offensività della condotta desunto dalcarattere organizzato dell’attività posta in essere dai coimputati.Ricordando che la fattispecie di lieve entità di cui al comma quinto dell'art.73, T.U. stup. (riconosciuta nel caso di specie) e la causa di non punibilità perparticolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. sono fattispeciestrutturalmente e teleologicamente non coincidenti, atteso che, mentre ai fini dellaconcedibilità della prima il giudice è tenuto a valutare i mezzi, le modalità e lecircostanze dell'azione nonché la quantità e la qualità delle sostanze stupefacentioggetto della condotta criminosa, ai fini del riconoscimento della causa di nonpunibilità devono essere considerate le modalità della condotta, il grado dicolpevolezza da esse desumibile e l'entità del danno o del pericolo come avvenutonella fattispecie in esame (Sez. 3, n. 18155 del 16/04/2021, Rv. 281572 - 01;Sez. 4, n. 48758 del 15/07/2016, Giustolisi, Rv. 268258 - 01).6. Il quinto motivo, attinente al diniego delle circostanze attenuantigeneriche, è manifestamente infondato.A tale proposito va ricordato che il mancato riconoscimento dellecircostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudicecon l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopola riforma dell'art. 62-bis cod.pen., disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92,convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto dellaquale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo statodi incensuratezza dell'imputato (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Rv. 283489 –01; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Rv. 270986;); mentre, sul punto, il giudicedel merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sededi legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, deglielementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai finidella concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269- 01; Sez. 2, Sentenza n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 279549 - 01, che haspecificato che al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche ilgiudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno ilriconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente allapersonalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione diesso può risultare all'uopo sufficiente); nel caso di specie, quindi, la Corteterritoriale ha valorizzato in senso negativo il dato rappresentato dal carattereorganizzato dell’attività mentre, d’altra parte, già il Tribunale aveva evidenziatol’assenza di qualsiasi elemento di segno positivo tale da giustificare la concessionedelle attenuanti generiche.7. Il sesto e ottavo motivo, unitariamente esaminabili in quanto attinentialla concreta dosimetria della pena, sono manifestamente infondati.In proposito, va ricordato che la graduazione della pena rientra nelladiscrezionalità del giudice di merito, il quale la esercita, così come per fissare lapena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., sicchéè inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuovavalutazione della congruità della pena (Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, dep. 2008,Rv. 238851-01); nel caso di specie, con valutazioni non illogiche e non tangibili inquesta sede, la Corte territoriale ha dato atto dei criteri posti alla base del suddettopotere discrezionale, giungendo peraltro a una determinazione della sanzione digran lunga inferiore alla media edittale.8. Il settimo e nono motivo, attinenti al diniego della sanzione sostitutivadel lavoro di pubblica utilità, sono manifestamente infondati in punto di diritto, aldi là dell’erroneo richiamo normativo all’art.168-bis cod.pen., attinente al diversoistituto della messa alla prova.Difatti, sulla base del vigente testo dell’art.598-bis cod.proc.pen., comemodificato dall’art.2 del d.lgs. 19 marzo 2024, n.31 (c.d. correttivo alla riformaCartabia) e integralmente applicabile ratione temporis al presente giudizio, ènecessario – ai sensi del comma 4-bis - che l’imputato presti personalmente ilconsenso, sino alla data dell’udienza, all’applicazione della sanzione sostitutiva o,in caso di udienza non partecipata (come nel caso di specie), che il consenso siaprestato sino al termine di quindici giorni prima della stessa, ai sensi del comma1-bis.Nel caso in esame, la Corte ha dato atto che, pur essendo la richiesta disostituzione stata avanzata in sede di motivo di appello, la stessa non era stataaccompagnata dalla necessaria espressione del consenso da parte dell’imputato,con conseguente inammissibilità dell’istanza.9. Alla declaratoria d'inammissibilità segue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, nonsussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senzaversare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», i ricorrentivanno condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare ineuro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 05/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteATTILIO [OSCURATO:PERSONA]