CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 luglio 2024
Cassazione n. 12052/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/07/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE4~,tstiscczetti—IgerÚ; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che con sentenza depositata in data 15 luglio 2024 la Corte di appello di Firenze ha riformato parzialmente, su accordo delle parti e con rinuncia ai residui motivi di impugnazione ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., la precedente sentenza emessa dal Tribunale .di Livorno che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 6 e mesi 8 di reclusione ed C 30.000 di multa, oltre pene accessorie, riducendola in anni 5 e mesi 6 di reclusione ed 20.000 di multa e confermando nel resto; che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto articolando un unico motivo di impugnazione con cui eccepiva l'inosservanza di legge con riferimento alla qualificazione del reato..t Considerato che il ricorso è inammissibile; che secondo la giurisprudenza di questa Corte, è inammissibile il ricorso per cassazione avente ad oggetto la determinazione della pena laddove la stessa sia stata oggetto di indicaz one concordata tra le parti ai sensi dell'art.599 bis cod. proc. pen.) e 0 "«.4 t 1.4 .RA O. 2: 1..0 #141 id . P ?4,11-3. che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000 in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.