CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 05207/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/02/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Considerato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza in preambolo, con la quale la Corte di appello di Lecce - Sezione distaccata di Taranto ha confermato la sua condanna per i reati di cui agli art. 23 L.n. 110 del 1975 e 648 cod. pen. e affida le sue censure a un unico, sintetico motivo con il quale lamenta la mancata adeguata risposta alle censure poste con l'atto di appello e la parzialità della sentenza, «diffusamente affetta da illogicità»; ritenuto, per un verso che a tali censure costituite dall'assenza di prova della condotta materiale e dal mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e l'eccessività della dosimetria della pena - il Giudice di secondo grado ha risposto (p. 1 e 2 della sentenza impugnata) con motivazione non manifestamente illogica e, segnatamente, quanto al primo motivo, richiamando le risultanze investigative secondo le quali poco prima del ritrovamento dell'arma sulla sede stradale l'imputato era stato visto nel tentativo di disfarsi di qualcosa che recava nella tasca dei pantaloni; rilevato che, quanto al secondo motivo, il Giudice di secondo grado ha adeguatamente richiamato le ragioni sulla scorta delle quali ha ritenuto congruo il trattamento sanzionatorio del Giudice di primo grado e il diniego delle circostanze attenuanti generiche; ritenuto il ricorso manifestamente infondato per la sua a-specificità, poiché la censura di omessa valutazione da parte del giudice dell'appello dei motivi articolati con l'atto di gravame onera il ricorrente della necessità di specificare il contenuto dell'impugnazione e la decisività del motivo negletto al fine di consentire l'autonoma individuazione delle questioni che si assumono non risolte e sulle quali si sollecita il sindacai:o di legittimità, dovendo l'atto di ricorso contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica (Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018, dep. 2019, C. Rv. 275853); ciò che il ricorrente non ha fatto; ritenuto dunque che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che a detta declaratoria segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 novembre 202