Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 marzo 2026

Cassazione n. 11225/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ORDINANZA vista la richiesta di rimessione proposta da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di VENEZIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];RG 40971-2025 — Udienza del 11/03/2026 — [OSCURATO:PERSONA] ha formulato una richiesta di rimessione del processo che lo vede imputato del reato di cui all'art. 595 cod. pen. dinanzi al Tribunale di Venezia, lamentando gravi situazioni in seno alla Procura della Repubblica di Venezia che inficerebbero il regolare svolgimento del processo.

L'istanza è inammissibile per due concorrenti ragioni.

La prima è che l'istanza di rimessione deve essere corredata dalla notificazione alle controparti processuali a pena di inammissibilità, ai sensi degli artt. 46, commi 1 e 4 cod. proc. pen. e che l'istante non ha trasmesso a questa Corte le notifiche effettuate.

Quanto al contenuto della richiesta, occorre effettuare una premessa in diritto sui presupposti dell'istituto della rimessione del processo.

Un precedente fondamentale sul tema è senz'altro costituito da Sezioni Unite Berlusconi e altri (Sez.

U, Ordinanza n. 13687 del 28/01/2003, Rv. 223643), che ha individuato le caratteristiche della "grave situazione locale", i suoi rapporti con le vicende endoprocessuali e le ipotesi in cui essa possa determinare il legittimo sospetto di cui all'art. 45 cod. proc. pen.

In primo luogo, l'autorevole precedente ha sancito che «l'eccezionalità dell'istituto si spiega, anzitutto, considerando che la rimessione costituisce eccezione al principio del giudice naturale precostituito per legge» [ ] L'eccezionalità si coglie, poi, tenendo conto che, in tanto con la rimessione si deroga alla competenza territoriale e, quindi, al principio del giudice naturale precostituito per legge, in quanto vi siano motivi - gravi situazioni locali - per sospettare il giudice di non essere imparziale e la non imparzialità o il sospetto della non imparzialità del giudice non può che essere eccezionale», giudice da intendersi non già il giudice o soltanto il giudice del processo, «ma è, per definizione, l'organo giudicante nel suo complesso».

Indefettibile corollario di tale eccezionalità dell'istituto della rimessione è «il principio della interpretazione restrittiva delle norme che lo disciplinano e ciò proprio perché queste norme "incidono pesantemente sulle regole attributive della competenza inerenti alla precostituzione del giudice naturale"».

Le Sezioni Unite hanno poi fornito, in termini coerenti con quanto sopra delineato, una definizione del legittimo sospetto che può essere indotto dalla grave situazione locale, affermando che «i motivi di legittimo sospetto sono configurabili "quando si è in presenza di una grave ed oggettiva situazione locale, idonea a giustificare la rappresentazione di un concreto pericolo di non imparzialità del giudice, inteso questo come l'ufficio giudiziario della sede in cui si svolge il processo di merito"».

In ordine alla grave situazione locale ed ai rapporti con le vicende endoprocessuali, così si è espresso il massimo Consesso: «Nessun dubbio per entrambe, anzitutto, che l'aggettivo territoriale alluda ad una situazione locale, empiricamente verificabile, estranea alla dialettica processuale».

A proposito di questa estraneità, in particolare, si è sottolineato che «la corte di cassazione deve accertare se sussiste la grave situazione locale/territoriale prescindendo dalla dialettica processuale, prescindendo da ciò che accade nel processo.

È il territorio, nel quale, come esigono le norme sulla competenza 2per territorio, si radica quel determinato processo, che deve essere investito da una situazione di tale gravità da rendere il processo incompatibile con la permanenza in quel luogo; è il territorio, in altri termini, che impone che il processo, lì radicato, ne sia sradicato, sicché, se sul territorio, su ciò che sta intorno al processo, non v'è nulla che evochi una grave situazione, ciò che accade nel processo non può avere alcuna rilevanza.

Detto in altre parole, se la grave situazione locale/territoriale obiettivamente non sussiste, ciò che accade nel processo non può, ovviamente, essere riflesso di una inesistente grave situazione locale e, quindi, non può avere alcuna rilevanza ai fini della rimessione».

In conclusione, le Sezioni Unite hanno affermato che «i provvedimenti e i comportamenti del giudice possono assumere rilevanza ai fini della rimessione del processo a condizione che siano l'effetto di una grave situazione locale e che, per le loro caratteristiche oggettive, siano sicuramente sintomatici della non imparzialità del giudice.

Se la grave situazione locale sussiste non v'è dubbio, invero, che i provvedimenti e i comportamenti del giudice possano assumere rilevanza ai fini della rimessione».

E ancora: «Se la grave situazione locale non esiste oggettivamente, a nulla vale indugiare sui provvedimenti endoprocessuali e ciò per la semplice ragione che, in assenza di un grave turbamento dell'ambiente esterno al processo, gli eventuali, discutibili, provvedimenti endoprocessuali possono ben spiegarsi o come semplice conseguenza di un'errata interpretazione della legge o di un non corretto esercizio del potere discrezionale o come provenienti da un giudice ricusabile; possono spiegarsi, cioè, come effetti che hanno la loro causa nel processo o se, come nell'ipotesi della ricusazione, l'hanno fuori del processo, si tratta pur sempre di una causa che non è la grave situazione locale.

Se, invece, quest'ultima sussiste, i provvedimenti endoprocessuali, se con determinate caratteristiche, specialmente se emessi su questioni particolarmente rilevanti o nei momenti più delicati del processo, possono essere ritenuti a ragione conseguenza della stessa, con quella, dianzi sottolineata, circolarità che si risolve in una conferma, in un avallo, della grave situazione locale autonomamente accertata.» Quanto ai margini valutativi del Giudice della rimessione, le Sezioni Unite hanno affermato che: «gli aggettivi usati per definire la gravità della situazione locale consentono di dire che la situazione locale deve essere tale, per la sua abnormità, per la sua notevole consistenza, per la sua eccezionalità, per il suo univoco significato, da non potere essere interpretata se non nel senso del pericolo concreto della non imparzialità o nel senso del pericolo concreto del pregiudizio della libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo, interpretazione, questa, che riduce drasticamente i margini di discrezionalità della corte di cassazione nel decidere sulla sussistenza della grave situazione locale e nel disporre il trasferimento del processo in deroga al principio del giudice naturale precostituito per legge».

La giurisprudenza successiva di questa Corte non si è discostata da queste direttrici interpretative.

Si è così affermato che, per grave situazione locale, deve intendersi un fenomeno esterno alla dialettica processuale, riguardante l'ambiente territoriale nel quale il processo si svolge e connotato da tale abnormità e consistenza da non poter essere interpretato se non nel senso di un pericolo concreto per la non imparzialità del giudice (inteso come l'ufficio giudiziario della sede in cui si svolge il processo di merito) o di un pregiudizio alla 3libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo medesimo, tale che i motivi di legittimo sospetto possono configurarsi solo in presenza di questa grave situazione locale e come conseguenza di essa (per limitarsi alle più recenti, Sez. 3, n. 24050 del 18/12/2017, dep. 2018, Ierbulla, Rv. 273116; Sez. 2, Ordinanza n. 55328 del 23/12/2016, Mancuso e altri, Rv. 268531; Sez. 3, n. 23962 del 12/05/2015, Bacci ed altri, Rv. 263952).

Quanto all'interpretazione dei fatti portati a fondamento dell'istanza di rimessione, si è sostenuto, sempre sulla scia della pronunzia delle Sezioni Unite sopra citata, che è necessaria una interpretazione rigorosa e restrittiva, per i chiari riflessi di ordine costituzionale attinenti al giudice naturale precostituito per legge, per cui il pregiudizio effettivo, che si vuole evitare, richiesto dal primo comma dell'art. 45 cod. proc. pen., esclude che la turbativa possa essere solo potenzialmente idonea a produrlo, onde si richiede, rigorosamente, un'incidenza negativa di tal concreta portata, da diventare un dato effettivamente inquinante (Sez. 2, n. 2565 del 19/12/2014, dep. 2015, Sigmund, Rv. 262278).

Né ricorrono gli estremi per la rimessione nel caso di semplice prospettazione di un probabile rischio di turbamento della libertà valutativa e decisoria del giudice, sul fondamento di timori, illazioni e sospetti non espressi da fatti oggettivi né dotati di intrinseca capacità dimostrativa (Sez. 6, n. 11499 del 21/10/2013, dep. 2014, Guerra e altro, Rv. 260888).

Questa Corte ha anche rimarcato che l'istituto della rimessione può trovare applicazione solo in presenza di una situazione ambientale incompatibile con la libera determinazione dei soggetti processuali, che deve quindi consistere in fattori oggettivamente idonei a fuorviare la serenità di giudizio e tali da riverberarsi sull'organo giudicante indipendentemente dalla sua composizione, in quanto le cause che possono incidere sull'imparzialità di uno dei suoi componenti possono eventualmente rilevare ai fini dell'applicazione delle norme sull'astensione e sulla ricusazione, ma non determinano l'applicazione dell'istituto della rimessione.

Si legge in motivazione che non hanno rilevanza ai fini dell'applicazione dell'istituto vicende riguardanti singoli magistrati che hanno svolto funzioni giurisdizionali nel procedimento, non coinvolgenti l'organo giudiziario nel suo complesso (Sez. 5, n. 5655 del 14/11/2014, dep. 2015, Querci, Rv. 264269).

Tanto premesso, il Collegio deve rilevare che la richiesta di rimessione sub iudice non rispetta affatto i parametri contenutistici che la giurisprudenza di questa Corte esige, dal momento che si connota di genericità e indeterminatezza, in quanto manca della concreta prospettazione di situazioni specifiche da cui evincere, nei termini rigorosi che si impongono, quali siano le gravi situazioni locali, estranee alla dialettica processuale, che determinano il legittimo sospetto, facendo riferimento ad un generico pregiudizio accusatorio nutrito nei suoi confronti dalla Procura della Repubblica di Venezia.

Considerato che le Sezioni Unite di questa Corte hanno statuito che alla declaratoria di inammissibilità o di rigetto della richiesta di rimessione del processo non segue la condanna della parte istante al pagamento delle spese processuali (Sez.

U, Ordinanza n. 37825 del 10/07/2025, Natale, Rv. 288733 - 01). 4Considerato che, a norma dell'art. 48, comma 6, cod. proc. pen. alla declaratoria di inammissibilità della richiesta di rimessione consegue la condanna al pagamento a favore della Ca delle ammende di una somma, che il Collegio quantifica in euro 3000,00, in ragione delle cause di inammissibilità rilevate. 11225-26 [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE Composta da: [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Ord. n. sez. 4161/2026 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - R.G.N. 40971/2025 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente ORDINANZA vista la richiesta di rimessione proposta da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di VENEZIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];RG 40971-2025 — Udienza del 11/03/2026 — [OSCURATO:PERSONA] ha formulato una richiesta di rimessione del processo che lo vede imputato del reato di cui all'art. 595 cod. pen. dinanzi al Tribunale di Venezia, lamentando gravi situazioni in seno alla Procura della Repubblica di Venezia che inficerebbero il regolare svolgimento del processo.

L'istanza è inammissibile per due concorrenti ragioni.

La prima è che l'istanza di rimessione deve essere corredata dalla notificazione alle controparti processuali a pena di inammissibilità, ai sensi degli artt. 46, commi 1 e 4 cod. proc. pen. e che l'istante non ha trasmesso a questa Corte le notifiche effettuate.

Quanto al contenuto della richiesta, occorre effettuare una premessa in diritto sui presupposti dell'istituto della rimessione del processo.

Un precedente fondamentale sul tema è senz'altro costituito da Sezioni Unite Berlusconi e altri (Sez.

U, Ordinanza n. 13687 del 28/01/2003, Rv. 223643), che ha individuato le caratteristiche della "grave situazione locale", i suoi rapporti con le vicende endoprocessuali e le ipotesi in cui essa possa determinare il legittimo sospetto di cui all'art. 45 cod. proc. pen.

In primo luogo, l'autorevole precedente ha sancito che «l'eccezionalità dell'istituto si spiega, anzitutto, considerando che la rimessione costituisce eccezione al principio del giudice naturale precostituito per legge» [ ] L'eccezionalità si coglie, poi, tenendo conto che, in tanto con la rimessione si deroga alla competenza territoriale e, quindi, al principio del giudice naturale precostituito per legge, in quanto vi siano motivi - gravi situazioni locali - per sospettare il giudice di non essere imparziale e la non imparzialità o il sospetto della non imparzialità del giudice non può che essere eccezionale», giudice da intendersi non già il giudice o soltanto il giudice del processo, «ma è, per definizione, l'organo giudicante nel suo complesso».

Indefettibile corollario di tale eccezionalità dell'istituto della rimessione è «il principio della interpretazione restrittiva delle norme che lo disciplinano e ciò proprio perché queste norme "incidono pesantemente sulle regole attributive della competenza inerenti alla precostituzione del giudice naturale"».

Le Sezioni Unite hanno poi fornito, in termini coerenti con quanto sopra delineato, una definizione del legittimo sospetto che può essere indotto dalla grave situazione locale, affermando che «i motivi di legittimo sospetto sono configurabili "quando si è in presenza di una grave ed oggettiva situazione locale, idonea a giustificare la rappresentazione di un concreto pericolo di non imparzialità del giudice, inteso questo come l'ufficio giudiziario della sede in cui si svolge il processo di merito"».

In ordine alla grave situazione locale ed ai rapporti con le vicende endoprocessuali, così si è espresso il massimo Consesso: «Nessun dubbio per entrambe, anzitutto, che l'aggettivo territoriale alluda ad una situazione locale, empiricamente verificabile, estranea alla dialettica processuale».

A proposito di questa estraneità, in particolare, si è sottolineato che «la corte di cassazione deve accertare se sussiste la grave situazione locale/territoriale prescindendo dalla dialettica processuale, prescindendo da ciò che accade nel processo.

È il territorio, nel quale, come esigono le norme sulla competenza 2per territorio, si radica quel determinato processo, che deve essere investito da una situazione di tale gravità da rendere il processo incompatibile con la permanenza in quel luogo; è il territorio, in altri termini, che impone che il processo, lì radicato, ne sia sradicato, sicché, se sul territorio, su ciò che sta intorno al processo, non v'è nulla che evochi una grave situazione, ciò che accade nel processo non può avere alcuna rilevanza.

Detto in altre parole, se la grave situazione locale/territoriale obiettivamente non sussiste, ciò che accade nel processo non può, ovviamente, essere riflesso di una inesistente grave situazione locale e, quindi, non può avere alcuna rilevanza ai fini della rimessione».

In conclusione, le Sezioni Unite hanno affermato che «i provvedimenti e i comportamenti del giudice possono assumere rilevanza ai fini della rimessione del processo a condizione che siano l'effetto di una grave situazione locale e che, per le loro caratteristiche oggettive, siano sicuramente sintomatici della non imparzialità del giudice.

Se la grave situazione locale sussiste non v'è dubbio, invero, che i provvedimenti e i comportamenti del giudice possano assumere rilevanza ai fini della rimessione».

E ancora: «Se la grave situazione locale non esiste oggettivamente, a nulla vale indugiare sui provvedimenti endoprocessuali e ciò per la semplice ragione che, in assenza di un grave turbamento dell'ambiente esterno al processo, gli eventuali, discutibili, provvedimenti endoprocessuali possono ben spiegarsi o come semplice conseguenza di un'errata interpretazione della legge o di un non corretto esercizio del potere discrezionale o come provenienti da un giudice ricusabile; possono spiegarsi, cioè, come effetti che hanno la loro causa nel processo o se, come nell'ipotesi della ricusazione, l'hanno fuori del processo, si tratta pur sempre di una causa che non è la grave situazione locale.

Se, invece, quest'ultima sussiste, i provvedimenti endoprocessuali, se con determinate caratteristiche, specialmente se emessi su questioni particolarmente rilevanti o nei momenti più delicati del processo, possono essere ritenuti a ragione conseguenza della stessa, con quella, dianzi sottolineata, circolarità che si risolve in una conferma, in un avallo, della grave situazione locale autonomamente accertata.» Quanto ai margini valutativi del Giudice della rimessione, le Sezioni Unite hanno affermato che: «gli aggettivi usati per definire la gravità della situazione locale consentono di dire che la situazione locale deve essere tale, per la sua abnormità, per la sua notevole consistenza, per la sua eccezionalità, per il suo univoco significato, da non potere essere interpretata se non nel senso del pericolo concreto della non imparzialità o nel senso del pericolo concreto del pregiudizio della libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo, interpretazione, questa, che riduce drasticamente i margini di discrezionalità della corte di cassazione nel decidere sulla sussistenza della grave situazione locale e nel disporre il trasferimento del processo in deroga al principio del giudice naturale precostituito per legge».

La giurisprudenza successiva di questa Corte non si è discostata da queste direttrici interpretative.

Si è così affermato che, per grave situazione locale, deve intendersi un fenomeno esterno alla dialettica processuale, riguardante l'ambiente territoriale nel quale il processo si svolge e connotato da tale abnormità e consistenza da non poter essere interpretato se non nel senso di un pericolo concreto per la non imparzialità del giudice (inteso come l'ufficio giudiziario della sede in cui si svolge il processo di merito) o di un pregiudizio alla 3libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo medesimo, tale che i motivi di legittimo sospetto possono configurarsi solo in presenza di questa grave situazione locale e come conseguenza di essa (per limitarsi alle più recenti, Sez. 3, n. 24050 del 18/12/2017, dep. 2018, Ierbulla, Rv. 273116; Sez. 2, Ordinanza n. 55328 del 23/12/2016, Mancuso e altri, Rv. 268531; Sez. 3, n. 23962 del 12/05/2015, Bacci ed altri, Rv. 263952).

Quanto all'interpretazione dei fatti portati a fondamento dell'istanza di rimessione, si è sostenuto, sempre sulla scia della pronunzia delle Sezioni Unite sopra citata, che è necessaria una interpretazione rigorosa e restrittiva, per i chiari riflessi di ordine costituzionale attinenti al giudice naturale precostituito per legge, per cui il pregiudizio effettivo, che si vuole evitare, richiesto dal primo comma dell'art. 45 cod. proc. pen., esclude che la turbativa possa essere solo potenzialmente idonea a produrlo, onde si richiede, rigorosamente, un'incidenza negativa di tal concreta portata, da diventare un dato effettivamente inquinante (Sez. 2, n. 2565 del 19/12/2014, dep. 2015, Sigmund, Rv. 262278).

Né ricorrono gli estremi per la rimessione nel caso di semplice prospettazione di un probabile rischio di turbamento della libertà valutativa e decisoria del giudice, sul fondamento di timori, illazioni e sospetti non espressi da fatti oggettivi né dotati di intrinseca capacità dimostrativa (Sez. 6, n. 11499 del 21/10/2013, dep. 2014, Guerra e altro, Rv. 260888).

Questa Corte ha anche rimarcato che l'istituto della rimessione può trovare applicazione solo in presenza di una situazione ambientale incompatibile con la libera determinazione dei soggetti processuali, che deve quindi consistere in fattori oggettivamente idonei a fuorviare la serenità di giudizio e tali da riverberarsi sull'organo giudicante indipendentemente dalla sua composizione, in quanto le cause che possono incidere sull'imparzialità di uno dei suoi componenti possono eventualmente rilevare ai fini dell'applicazione delle norme sull'astensione e sulla ricusazione, ma non determinano l'applicazione dell'istituto della rimessione.

Si legge in motivazione che non hanno rilevanza ai fini dell'applicazione dell'istituto vicende riguardanti singoli magistrati che hanno svolto funzioni giurisdizionali nel procedimento, non coinvolgenti l'organo giudiziario nel suo complesso (Sez. 5, n. 5655 del 14/11/2014, dep. 2015, Querci, Rv. 264269).

Tanto premesso, il Collegio deve rilevare che la richiesta di rimessione sub iudice non rispetta affatto i parametri contenutistici che la giurisprudenza di questa Corte esige, dal momento che si connota di genericità e indeterminatezza, in quanto manca della concreta prospettazione di situazioni specifiche da cui evincere, nei termini rigorosi che si impongono, quali siano le gravi situazioni locali, estranee alla dialettica processuale, che determinano il legittimo sospetto, facendo riferimento ad un generico pregiudizio accusatorio nutrito nei suoi confronti dalla Procura della Repubblica di Venezia.

Considerato che le Sezioni Unite di questa Corte hanno statuito che alla declaratoria di inammissibilità o di rigetto della richiesta di rimessione del processo non segue la condanna della parte istante al pagamento delle spese processuali (Sez.

U, Ordinanza n. 37825 del 10/07/2025, Natale, Rv. 288733 - 01). 4Considerato che, a norma dell'art. 48, comma 6, cod. proc. pen. alla declaratoria di inammissibilità della richiesta di rimessione consegue la condanna al pagamento a favore della Ca delle ammende di una somma, che il Collegio quantifica in euro 3000,00, in ragione delle cause di inammissibilità rilevate.

P.Q.MIl consiglier stensore Il PresidentePaola It relli [OSCURATO:PERSONA] OF.P0571T, A fN 2 R 2026 5P.Q.MIl consiglier stensore Il PresidentePaola It relli [OSCURATO:PERSONA] OF.P0571T, A fN 2 R 2026 5

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
         ORDINANZA vista la richiesta di rimessione proposta da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di VENEZIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];RG 40971-2025 — Udienza del 11/03/2026 — [OSCURATO:PERSONA] ha formulato una richiesta di rimessione del processo che lo vede imputato del reato di cui all'art. 595 cod. pen. dinanzi al Tribunale di Venezia, lamentando gravi situazioni in seno alla Procura della Repubblica di Venezia che inficerebbero il regolare svolgimento del processo. L'istanza è inammissibile per due concorrenti ragioni. La prima è che l'istanza di rimessione deve essere corredata dalla notificazione alle controparti processuali a pena di inammissibilità, ai sensi degli artt. 46, commi 1 e 4 cod. proc. pen. e che l'istante non ha trasmesso a questa Corte le notifiche effettuate. Quanto al contenuto della richiesta, occorre effettuare una premessa in diritto sui presupposti dell'istituto della rimessione del processo. Un precedente fondamentale sul tema è senz'altro costituito da Sezioni Unite Berlusconi e altri (Sez. U, Ordinanza n. 13687 del 28/01/2003, Rv. 223643), che ha individuato le caratteristiche della "grave situazione locale", i suoi rapporti con le vicende endoprocessuali e le ipotesi in cui essa possa determinare il legittimo sospetto di cui all'art. 45 cod. proc. pen. In primo luogo, l'autorevole precedente ha sancito che «l'eccezionalità dell'istituto si spiega, anzitutto, considerando che la rimessione costituisce eccezione al principio del giudice naturale precostituito per legge» [ ] L'eccezionalità si coglie, poi, tenendo conto che, in tanto con la rimessione si deroga alla competenza territoriale e, quindi, al principio del giudice naturale precostituito per legge, in quanto vi siano motivi - gravi situazioni locali - per sospettare il giudice di non essere imparziale e la non imparzialità o il sospetto della non imparzialità del giudice non può che essere eccezionale», giudice da intendersi non già il giudice o soltanto il giudice del processo, «ma è, per definizione, l'organo giudicante nel suo complesso». Indefettibile corollario di tale eccezionalità dell'istituto della rimessione è «il principio della interpretazione restrittiva delle norme che lo disciplinano e ciò proprio perché queste norme "incidono pesantemente sulle regole attributive della competenza inerenti alla precostituzione del giudice naturale"». Le Sezioni Unite hanno poi fornito, in termini coerenti con quanto sopra delineato, una definizione del legittimo sospetto che può essere indotto dalla grave situazione locale, affermando che «i motivi di legittimo sospetto sono configurabili "quando si è in presenza di una grave ed oggettiva situazione locale, idonea a giustificare la rappresentazione di un concreto pericolo di non imparzialità del giudice, inteso questo come l'ufficio giudiziario della sede in cui si svolge il processo di merito"». In ordine alla grave situazione locale ed ai rapporti con le vicende endoprocessuali, così si è espresso il massimo Consesso: «Nessun dubbio per entrambe, anzitutto, che l'aggettivo territoriale alluda ad una situazione locale, empiricamente verificabile, estranea alla dialettica processuale». A proposito di questa estraneità, in particolare, si è sottolineato che «la corte di cassazione deve accertare se sussiste la grave situazione locale/territoriale prescindendo dalla dialettica processuale, prescindendo da ciò che accade nel processo. È il territorio, nel quale, come esigono le norme sulla competenza 2per territorio, si radica quel determinato processo, che deve essere investito da una situazione di tale gravità da rendere il processo incompatibile con la permanenza in quel luogo; è il territorio, in altri termini, che impone che il processo, lì radicato, ne sia sradicato, sicché, se sul territorio, su ciò che sta intorno al processo, non v'è nulla che evochi una grave situazione, ciò che accade nel processo non può avere alcuna rilevanza. Detto in altre parole, se la grave situazione locale/territoriale obiettivamente non sussiste, ciò che accade nel processo non può, ovviamente, essere riflesso di una inesistente grave situazione locale e, quindi, non può avere alcuna rilevanza ai fini della rimessione». In conclusione, le Sezioni Unite hanno affermato che «i provvedimenti e i comportamenti del giudice possono assumere rilevanza ai fini della rimessione del processo a condizione che siano l'effetto di una grave situazione locale e che, per le loro caratteristiche oggettive, siano sicuramente sintomatici della non imparzialità del giudice. Se la grave situazione locale sussiste non v'è dubbio, invero, che i provvedimenti e i comportamenti del giudice possano assumere rilevanza ai fini della rimessione». E ancora: «Se la grave situazione locale non esiste oggettivamente, a nulla vale indugiare sui provvedimenti endoprocessuali e ciò per la semplice ragione che, in assenza di un grave turbamento dell'ambiente esterno al processo, gli eventuali, discutibili, provvedimenti endoprocessuali possono ben spiegarsi o come semplice conseguenza di un'errata interpretazione della legge o di un non corretto esercizio del potere discrezionale o come provenienti da un giudice ricusabile; possono spiegarsi, cioè, come effetti che hanno la loro causa nel processo o se, come nell'ipotesi della ricusazione, l'hanno fuori del processo, si tratta pur sempre di una causa che non è la grave situazione locale. Se, invece, quest'ultima sussiste, i provvedimenti endoprocessuali, se con determinate caratteristiche, specialmente se emessi su questioni particolarmente rilevanti o nei momenti più delicati del processo, possono essere ritenuti a ragione conseguenza della stessa, con quella, dianzi sottolineata, circolarità che si risolve in una conferma, in un avallo, della grave situazione locale autonomamente accertata.» Quanto ai margini valutativi del Giudice della rimessione, le Sezioni Unite hanno affermato che: «gli aggettivi usati per definire la gravità della situazione locale consentono di dire che la situazione locale deve essere tale, per la sua abnormità, per la sua notevole consistenza, per la sua eccezionalità, per il suo univoco significato, da non potere essere interpretata se non nel senso del pericolo concreto della non imparzialità o nel senso del pericolo concreto del pregiudizio della libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo, interpretazione, questa, che riduce drasticamente i margini di discrezionalità della corte di cassazione nel decidere sulla sussistenza della grave situazione locale e nel disporre il trasferimento del processo in deroga al principio del giudice naturale precostituito per legge». La giurisprudenza successiva di questa Corte non si è discostata da queste direttrici interpretative. Si è così affermato che, per grave situazione locale, deve intendersi un fenomeno esterno alla dialettica processuale, riguardante l'ambiente territoriale nel quale il processo si svolge e connotato da tale abnormità e consistenza da non poter essere interpretato se non nel senso di un pericolo concreto per la non imparzialità del giudice (inteso come l'ufficio giudiziario della sede in cui si svolge il processo di merito) o di un pregiudizio alla 3libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo medesimo, tale che i motivi di legittimo sospetto possono configurarsi solo in presenza di questa grave situazione locale e come conseguenza di essa (per limitarsi alle più recenti, Sez. 3, n. 24050 del 18/12/2017, dep. 2018, Ierbulla, Rv. 273116; Sez. 2, Ordinanza n. 55328 del 23/12/2016, Mancuso e altri, Rv. 268531; Sez. 3, n. 23962 del 12/05/2015, Bacci ed altri, Rv. 263952). Quanto all'interpretazione dei fatti portati a fondamento dell'istanza di rimessione, si è sostenuto, sempre sulla scia della pronunzia delle Sezioni Unite sopra citata, che è necessaria una interpretazione rigorosa e restrittiva, per i chiari riflessi di ordine costituzionale attinenti al giudice naturale precostituito per legge, per cui il pregiudizio effettivo, che si vuole evitare, richiesto dal primo comma dell'art. 45 cod. proc. pen., esclude che la turbativa possa essere solo potenzialmente idonea a produrlo, onde si richiede, rigorosamente, un'incidenza negativa di tal concreta portata, da diventare un dato effettivamente inquinante (Sez. 2, n. 2565 del 19/12/2014, dep. 2015, Sigmund, Rv. 262278). Né ricorrono gli estremi per la rimessione nel caso di semplice prospettazione di un probabile rischio di turbamento della libertà valutativa e decisoria del giudice, sul fondamento di timori, illazioni e sospetti non espressi da fatti oggettivi né dotati di intrinseca capacità dimostrativa (Sez. 6, n. 11499 del 21/10/2013, dep. 2014, Guerra e altro, Rv. 260888). Questa Corte ha anche rimarcato che l'istituto della rimessione può trovare applicazione solo in presenza di una situazione ambientale incompatibile con la libera determinazione dei soggetti processuali, che deve quindi consistere in fattori oggettivamente idonei a fuorviare la serenità di giudizio e tali da riverberarsi sull'organo giudicante indipendentemente dalla sua composizione, in quanto le cause che possono incidere sull'imparzialità di uno dei suoi componenti possono eventualmente rilevare ai fini dell'applicazione delle norme sull'astensione e sulla ricusazione, ma non determinano l'applicazione dell'istituto della rimessione. Si legge in motivazione che non hanno rilevanza ai fini dell'applicazione dell'istituto vicende riguardanti singoli magistrati che hanno svolto funzioni giurisdizionali nel procedimento, non coinvolgenti l'organo giudiziario nel suo complesso (Sez. 5, n. 5655 del 14/11/2014, dep. 2015, Querci, Rv. 264269). Tanto premesso, il Collegio deve rilevare che la richiesta di rimessione  sub iudice  non rispetta affatto i parametri contenutistici che la giurisprudenza di questa Corte esige, dal momento che si connota di genericità e indeterminatezza, in quanto manca della concreta prospettazione di situazioni specifiche da cui evincere, nei termini rigorosi che si impongono, quali siano le gravi situazioni locali, estranee alla dialettica processuale, che determinano il legittimo sospetto, facendo riferimento ad un generico pregiudizio accusatorio nutrito nei suoi confronti dalla Procura della Repubblica di Venezia. Considerato che le Sezioni Unite di questa Corte hanno statuito che alla declaratoria di inammissibilità o di rigetto della richiesta di rimessione del processo non segue la condanna della parte istante al pagamento delle spese processuali (Sez. U, Ordinanza n. 37825 del 10/07/2025, Natale, Rv. 288733 - 01).                   4Considerato che, a norma dell'art. 48, comma 6, cod. proc. pen. alla declaratoria di inammissibilità della richiesta di rimessione consegue la condanna al pagamento a favore della Ca delle ammende di una somma, che il Collegio quantifica in euro 3000,00, in ragione delle cause di inammissibilità rilevate.              11225-26 [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE Composta da: [OSCURATO:PERSONA]                   - Presidente -        Ord. n. sez. 4161/2026 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA]                    - Relatore -          R.G.N. 40971/2025 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente         ORDINANZA vista la richiesta di rimessione proposta da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di VENEZIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];RG 40971-2025 — Udienza del 11/03/2026 — [OSCURATO:PERSONA] ha formulato una richiesta di rimessione del processo che lo vede imputato del reato di cui all'art. 595 cod. pen. dinanzi al Tribunale di Venezia, lamentando gravi situazioni in seno alla Procura della Repubblica di Venezia che inficerebbero il regolare svolgimento del processo. L'istanza è inammissibile per due concorrenti ragioni. La prima è che l'istanza di rimessione deve essere corredata dalla notificazione alle controparti processuali a pena di inammissibilità, ai sensi degli artt. 46, commi 1 e 4 cod. proc. pen. e che l'istante non ha trasmesso a questa Corte le notifiche effettuate. Quanto al contenuto della richiesta, occorre effettuare una premessa in diritto sui presupposti dell'istituto della rimessione del processo. Un precedente fondamentale sul tema è senz'altro costituito da Sezioni Unite Berlusconi e altri (Sez. U, Ordinanza n. 13687 del 28/01/2003, Rv. 223643), che ha individuato le caratteristiche della "grave situazione locale", i suoi rapporti con le vicende endoprocessuali e le ipotesi in cui essa possa determinare il legittimo sospetto di cui all'art. 45 cod. proc. pen. In primo luogo, l'autorevole precedente ha sancito che «l'eccezionalità dell'istituto si spiega, anzitutto, considerando che la rimessione costituisce eccezione al principio del giudice naturale precostituito per legge» [ ] L'eccezionalità si coglie, poi, tenendo conto che, in tanto con la rimessione si deroga alla competenza territoriale e, quindi, al principio del giudice naturale precostituito per legge, in quanto vi siano motivi - gravi situazioni locali - per sospettare il giudice di non essere imparziale e la non imparzialità o il sospetto della non imparzialità del giudice non può che essere eccezionale», giudice da intendersi non già il giudice o soltanto il giudice del processo, «ma è, per definizione, l'organo giudicante nel suo complesso». Indefettibile corollario di tale eccezionalità dell'istituto della rimessione è «il principio della interpretazione restrittiva delle norme che lo disciplinano e ciò proprio perché queste norme "incidono pesantemente sulle regole attributive della competenza inerenti alla precostituzione del giudice naturale"». Le Sezioni Unite hanno poi fornito, in termini coerenti con quanto sopra delineato, una definizione del legittimo sospetto che può essere indotto dalla grave situazione locale, affermando che «i motivi di legittimo sospetto sono configurabili "quando si è in presenza di una grave ed oggettiva situazione locale, idonea a giustificare la rappresentazione di un concreto pericolo di non imparzialità del giudice, inteso questo come l'ufficio giudiziario della sede in cui si svolge il processo di merito"». In ordine alla grave situazione locale ed ai rapporti con le vicende endoprocessuali, così si è espresso il massimo Consesso: «Nessun dubbio per entrambe, anzitutto, che l'aggettivo territoriale alluda ad una situazione locale, empiricamente verificabile, estranea alla dialettica processuale». A proposito di questa estraneità, in particolare, si è sottolineato che «la corte di cassazione deve accertare se sussiste la grave situazione locale/territoriale prescindendo dalla dialettica processuale, prescindendo da ciò che accade nel processo. È il territorio, nel quale, come esigono le norme sulla competenza 2per territorio, si radica quel determinato processo, che deve essere investito da una situazione di tale gravità da rendere il processo incompatibile con la permanenza in quel luogo; è il territorio, in altri termini, che impone che il processo, lì radicato, ne sia sradicato, sicché, se sul territorio, su ciò che sta intorno al processo, non v'è nulla che evochi una grave situazione, ciò che accade nel processo non può avere alcuna rilevanza. Detto in altre parole, se la grave situazione locale/territoriale obiettivamente non sussiste, ciò che accade nel processo non può, ovviamente, essere riflesso di una inesistente grave situazione locale e, quindi, non può avere alcuna rilevanza ai fini della rimessione». In conclusione, le Sezioni Unite hanno affermato che «i provvedimenti e i comportamenti del giudice possono assumere rilevanza ai fini della rimessione del processo a condizione che siano l'effetto di una grave situazione locale e che, per le loro caratteristiche oggettive, siano sicuramente sintomatici della non imparzialità del giudice. Se la grave situazione locale sussiste non v'è dubbio, invero, che i provvedimenti e i comportamenti del giudice possano assumere rilevanza ai fini della rimessione». E ancora: «Se la grave situazione locale non esiste oggettivamente, a nulla vale indugiare sui provvedimenti endoprocessuali e ciò per la semplice ragione che, in assenza di un grave turbamento dell'ambiente esterno al processo, gli eventuali, discutibili, provvedimenti endoprocessuali possono ben spiegarsi o come semplice conseguenza di un'errata interpretazione della legge o di un non corretto esercizio del potere discrezionale o come provenienti da un giudice ricusabile; possono spiegarsi, cioè, come effetti che hanno la loro causa nel processo o se, come nell'ipotesi della ricusazione, l'hanno fuori del processo, si tratta pur sempre di una causa che non è la grave situazione locale. Se, invece, quest'ultima sussiste, i provvedimenti endoprocessuali, se con determinate caratteristiche, specialmente se emessi su questioni particolarmente rilevanti o nei momenti più delicati del processo, possono essere ritenuti a ragione conseguenza della stessa, con quella, dianzi sottolineata, circolarità che si risolve in una conferma, in un avallo, della grave situazione locale autonomamente accertata.» Quanto ai margini valutativi del Giudice della rimessione, le Sezioni Unite hanno affermato che: «gli aggettivi usati per definire la gravità della situazione locale consentono di dire che la situazione locale deve essere tale, per la sua abnormità, per la sua notevole consistenza, per la sua eccezionalità, per il suo univoco significato, da non potere essere interpretata se non nel senso del pericolo concreto della non imparzialità o nel senso del pericolo concreto del pregiudizio della libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo, interpretazione, questa, che riduce drasticamente i margini di discrezionalità della corte di cassazione nel decidere sulla sussistenza della grave situazione locale e nel disporre il trasferimento del processo in deroga al principio del giudice naturale precostituito per legge». La giurisprudenza successiva di questa Corte non si è discostata da queste direttrici interpretative. Si è così affermato che, per grave situazione locale, deve intendersi un fenomeno esterno alla dialettica processuale, riguardante l'ambiente territoriale nel quale il processo si svolge e connotato da tale abnormità e consistenza da non poter essere interpretato se non nel senso di un pericolo concreto per la non imparzialità del giudice (inteso come l'ufficio giudiziario della sede in cui si svolge il processo di merito) o di un pregiudizio alla 3libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo medesimo, tale che i motivi di legittimo sospetto possono configurarsi solo in presenza di questa grave situazione locale e come conseguenza di essa (per limitarsi alle più recenti, Sez. 3, n. 24050 del 18/12/2017, dep. 2018, Ierbulla, Rv. 273116; Sez. 2, Ordinanza n. 55328 del 23/12/2016, Mancuso e altri, Rv. 268531; Sez. 3, n. 23962 del 12/05/2015, Bacci ed altri, Rv. 263952). Quanto all'interpretazione dei fatti portati a fondamento dell'istanza di rimessione, si è sostenuto, sempre sulla scia della pronunzia delle Sezioni Unite sopra citata, che è necessaria una interpretazione rigorosa e restrittiva, per i chiari riflessi di ordine costituzionale attinenti al giudice naturale precostituito per legge, per cui il pregiudizio effettivo, che si vuole evitare, richiesto dal primo comma dell'art. 45 cod. proc. pen., esclude che la turbativa possa essere solo potenzialmente idonea a produrlo, onde si richiede, rigorosamente, un'incidenza negativa di tal concreta portata, da diventare un dato effettivamente inquinante (Sez. 2, n. 2565 del 19/12/2014, dep. 2015, Sigmund, Rv. 262278). Né ricorrono gli estremi per la rimessione nel caso di semplice prospettazione di un probabile rischio di turbamento della libertà valutativa e decisoria del giudice, sul fondamento di timori, illazioni e sospetti non espressi da fatti oggettivi né dotati di intrinseca capacità dimostrativa (Sez. 6, n. 11499 del 21/10/2013, dep. 2014, Guerra e altro, Rv. 260888). Questa Corte ha anche rimarcato che l'istituto della rimessione può trovare applicazione solo in presenza di una situazione ambientale incompatibile con la libera determinazione dei soggetti processuali, che deve quindi consistere in fattori oggettivamente idonei a fuorviare la serenità di giudizio e tali da riverberarsi sull'organo giudicante indipendentemente dalla sua composizione, in quanto le cause che possono incidere sull'imparzialità di uno dei suoi componenti possono eventualmente rilevare ai fini dell'applicazione delle norme sull'astensione e sulla ricusazione, ma non determinano l'applicazione dell'istituto della rimessione. Si legge in motivazione che non hanno rilevanza ai fini dell'applicazione dell'istituto vicende riguardanti singoli magistrati che hanno svolto funzioni giurisdizionali nel procedimento, non coinvolgenti l'organo giudiziario nel suo complesso (Sez. 5, n. 5655 del 14/11/2014, dep. 2015, Querci, Rv. 264269). Tanto premesso, il Collegio deve rilevare che la richiesta di rimessione  sub iudice  non rispetta affatto i parametri contenutistici che la giurisprudenza di questa Corte esige, dal momento che si connota di genericità e indeterminatezza, in quanto manca della concreta prospettazione di situazioni specifiche da cui evincere, nei termini rigorosi che si impongono, quali siano le gravi situazioni locali, estranee alla dialettica processuale, che determinano il legittimo sospetto, facendo riferimento ad un generico pregiudizio accusatorio nutrito nei suoi confronti dalla Procura della Repubblica di Venezia. Considerato che le Sezioni Unite di questa Corte hanno statuito che alla declaratoria di inammissibilità o di rigetto della richiesta di rimessione del processo non segue la condanna della parte istante al pagamento delle spese processuali (Sez. U, Ordinanza n. 37825 del 10/07/2025, Natale, Rv. 288733 - 01).                   4Considerato che, a norma dell'art. 48, comma 6, cod. proc. pen. alla declaratoria di inammissibilità della richiesta di rimessione consegue la condanna al pagamento a favore della Ca delle ammende di una somma, che il Collegio quantifica in euro 3000,00, in ragione delle cause di inammissibilità rilevate.               P.Q.MIl consiglier     stensore                          Il PresidentePaola It relli                             [OSCURATO:PERSONA] OF.P0571T, A fN  2     R 2026 5P.Q.MIl consiglier     stensore                          Il PresidentePaola It relli                             [OSCURATO:PERSONA] OF.P0571T, A fN  2     R 2026 5
Sentenza Cassazione n. 11225/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris