CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 32392/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;preso atto che il procedimento si è celebrato in udienza pubblica alla presenzadelle parti, a seguito di rituale richiesta di trattazione orale secondo quantodisposto dall’art. 611, comma 1-bis, cod. proc. pen.;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendodeclaratoria di inammissibilità dei ricorsi, riportandosi alla memoria scritta giàdepositata;uditi gli avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in sostituzionedell’avv. [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA], difensori dei ricorrenti, che hannochiesto l’accoglimento dei rispettivi ricorsi.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Roma confermava lapronuncia del 19/03/2024 del Tribunale di Roma che, per quanto qui rileva:–aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dei reati di riciclaggio loro ascritti, rispettivamente, ai capi diimputazione G), M), Z), con condanna, ciascuno, alla pena di anni due mesi ottodi reclusione ed euro 4.000,00 di multa, previo riconoscimento di attenuantigeneriche;-aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di riciclaggio a lei ascritto alcapo Q) riqualificato in forma tentata, con condanna alla pena di un anno diecimesi di reclusione ed euro 3.000,00 di multa, previo riconoscimento di attenuantigeneriche;-aveva disposto la confisca, anche per equivalente, della somma di euro 28.000,00ciascuno nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e della somma di euro24.000,00 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].2. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati,tramite i rispetti difensori di fiducia.3. Con atto a firma avv. [OSCURATO:PERSONA], nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA],sono formulati due motivi.3.1. Con il primo motivo si deduce la violazione di legge con riferimento all’art.648-bis cod. pen.in punto di giudizio di responsabilità per il delitto di riciclaggiocontestato al capo G).La Corte di appello ha ritenuto integrata la fattispecie nella forma consumatasulla base della sola intestazione in capo a [OSCURATO:PERSONA] di una carta postepay sullaquale era stata accreditata la somma di euro 28.000,00, provento del delitto ditruffa sub capo B), nonostante sia pacifico in atti che alcun prelievo o successivamovimentazione del denaro era stata effettuato dall’imputato in ragionedell’intervenuto blocco cautelativo del sistema.Difetta, pertanto, secondo la difesa ricorrente la prova dell’elemento oggettivodel reato e cioè di una condotta ulteriore e specificamente “riciclante” distinta dallamera disponibilità formale dello strumento di pagamento; segnatamente, mancail successivo trasferimento o comunque la monetizzazione della somma confluitasulla carta, idonei a inserirla nel circuito economico e ad ostacolarne latracciabilità.La decisione della Corte territoriale è erronea anche con riferimentoall’elemento soggettivo poiché il dolo è stato desunto dalla mera intestazione dellacarta postepay e da indicatori socio-personali, senza effettuare una verificapuntuale circa la consapevolezza in ordine alla provenienza delittuosa della sommae della natura dissimulatoria della condotta.3.2. Con il secondo motivo si deduce il vizio di motivazione della sentenzaimpugnata che è affetta da travisamento ed è meramente apparente in punto diqualificazione giuridica del fatto.La Corte di appello ha riconosciuto che l’imputato non aveva prelevato alcunasomma perché il blocco cautelativo ne aveva impedito l’incasso, tuttavia haritenuto ininfluente il mancato prelievo ai fini della qualificazione del fattonell’ipotesi tentata e ha affermato che [OSCURATO:PERSONA] aveva avuto la disponibilità dellacarta valorizzando, sotto tale ultimo profilo, la deposizione del testimone di poliziagiudiziaria, del tutto generica.Il collegio di merito è incorso in travisamento per omissione (non essendosiconfrontato con un dato documentale decisivo e cioè con la tabellaoperazioni/estratto conto allegata alla querela in atti, richiamata puntualmentenell’atto di appello e attestante l’assenza di prelievi) ed in travisamento pergeneralizzazione (avendo utilizzato il generico apporto dichiarativo del teste Boniche aveva affermato “abbiamo acquisito documenti, non risultano furti di identità”,senza verificare il soggetto che aveva attivato la carta postepay e ne aveva avutola disponibilità materiale).La motivazione della sentenza impugnata è apparente in punto di mancatariqualificazione del fatto in tentativo di riciclaggio, invocata nell’atto di appello:non spiega perché, in presenza di assenza di prelievi e di una condotta, al piùlimitata alla sola attivazione della carta, vada esclusa l’ipotesi tentata.4. Con atto a firma avv. [OSCURATO:PERSONA], nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA],sono formulati tre motivi.4.1. Con il primo motivo ed il secondo motivo si deducono la violazione dilegge con riferimento all’art. 648-bis cod. pen. e la mancanza di motivazione inpunto di giudizio di responsabilità per il delitto di riciclaggio contestato al capo M).La Corte di appello ha totalmente omesso di fornire risposta alle deduzionidifensive sviluppate nell’atto di appello riguardanti il mancato possesso materialee di gestione della carta postepay in capo all’imputato, l’inidoneità della condottadell’imputato ad ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa deldenaro confluita sulla carta in questione e l’assenza del dolo di reato.In particolare, si erano prospettati, quali elementi fattuali decisivi perescludere la responsabilità sul piano oggettivo e soggettivo, il mancato transitodella somma su conti correnti ordinari nella sfera di disponibilità dell’imputato, lamera attivazione da parte di [OSCURATO:PERSONA] della carta avvenuta con modalità tracciabilie cioè con intestazione a sé stesso, poi immediatamente consegnata, insieme alcodice PIN, a soggetti terzi (autori del delitto presupposto e orchestratori delriciclaggio), previo compenso in contanti di 500,00 euro, così limitandosi alcompimento di un mero atto preparatorio e prodromico alla consumazione delreato di riciclaggio.4.2. Con il terzo motivo si deduce la violazione di legge per mancatariqualificazione del fatto in ricettazione.La condotta dell’imputato, volta unicamente al conseguimento di un profittopersonale di euro 500,00 e non alla realizzazione di operazioni attive volte a“ripulire” il profitto della truffa integra il dolo specifico della fattispecie di cui all’art.648 cod. pen, ma non la idoneità decettiva, ingannevole, richiesta per il riciclaggio.5. Con atto a firma avv. [OSCURATO:PERSONA], nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], sonoarticolati quattro motivi.5.1. Con il primo motivo si deducono la violazione di legge, la manifestaillogicità e contraddittorietà della motivazione in punto di sussistenza di elementosoggettivo del delitto di riciclaggio.La Corte di appello ha ritenuto provato il dolo sulla base di una motivazionemeramente apparente e fondata su elementi congetturali e comunque su merepresunzioni (le condizioni personali dell’imputata, il fatto che costei si fosse “giàprestata ad operazioni analoghe”, non meglio specificate nel loro esito, e che ilmarito fosse imputato per analoga contestazione), così trasformando il giudiziosulla personalità dell’imputata in una prova del fatto-reato.In particolare, il collegio di merito non ha in alcun modo spiegato da quali elementiconcreti ed univoci ha tratto la prova che la [OSCURATO:PERSONA], nel presentarsi allo sportelloper l’incasso del vaglia circolare, avesse la coscienza e volontà non solo dellaprovenienza delittuosa del denaro ma anche, e soprattutto, di compiereun’operazione idonea ad ostacolare l’accertamento di tale origine illecita.5.2. Con il secondo motivo si deducono la violazione di legge, la manifestaillogicità e contraddittorietà della motivazione in punto di applicazione dellaclausola di riserva prevista dall’art. 648-bis cod. pen.Con l’atto di appello la difesa aveva evidenziato come dalla deposizione delteste Boni poteva inferirsi un coinvolgimento dell’imputata nel reato presuppostodi truffa; a fronte di tale specifica deduzione – fondata su un dato istruttorio - laCorte di appello si è limitata ad affermare apoditticamente, senza procedereall’analisi della testimonianza richiamata, che “nessun elemento probatorio”deponeva per l’attribuzione alla imputata dell’azione fraudolenta.5.3. Con il terzo motivo si deducono la violazione di legge e lacontraddittorietà della motivazione in punto di qualificazione giuridica del fatto.L’apparato argomentativo è incoerente laddove sono stati applicati dueprincipi di diritto tra loro antitetici giungendo a configurare il delitto di riciclaggionella forma consumata in capo a [OSCURATO:PERSONA] e, invece, nella sola forma tentata incapo alla [OSCURATO:PERSONA]. Se la mera ricezione del denaro è sufficiente a consumare il reato-come affermato per [OSCURATO:PERSONA]-, non si comprende la ragione per la quale lacondotta della ricorrente, in quanto beneficiaria di vaglia postali già emessi, nonsia stata qualificata come consumata; viceversa, se per la consumazione del delittodi riciclaggio è necessario un quid pluris (il prelievo o l’effettiva immissione deldenaro nel circuito) come ritenuto per la [OSCURATO:PERSONA], allora il giudizio di responsabilitàper [OSCURATO:PERSONA] è errato.5.4. Con il quarto motivo si deducono la violazione di legge con riferimentoagli artt. 56 e 133 cod. pen. e la mancanza di motivazione in punto di riduzionedella pena operata per il tentativo.La Corte di Appello, pur a fronte della specifica deduzione difensiva con laquale si era invocata la diminuzione nella misura massima di due terzi, conmotivazione meramente apparente si è limitata ad affermare la congruità diquanto stabilito dal primo giudice.6. Con atto a firma avv. [OSCURATO:PERSONA], nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA],è articolato un unico motivo con il quale si deducono la mancanza, illogicità econtraddittorietà della motivazione in punto di giudizio di responsabilità e ditrattamento sanzionatorio.Richiamati integralmente alcuni passi delle sentenze di primo e secondo gradoed i motivi appello proposti, si sostiene che la Corte territoriale, con apparatoargomentativo insufficiente, illogico e contraddittorio, ha disatteso le censurededotte nell’atto di gravame addebitando a [OSCURATO:PERSONA] una condotta (il possesso afini illeciti di una non ben specificata carta di credito sulla quale sarebbero confluitenon meglio indicate somme di provenienza illecita) che non è contestata nel capodi imputazione; mancano elementi probatori a sostegno della effettiva emissionedi cinque vaglia in favore dell’imputato (considerata la non correttezza dei datiidentificativi di [OSCURATO:PERSONA] nella relativa richiesta) e della riscossione di uno di essida parte del ricorrente il quale, all’epoca del fatto, si trovava in Romania e nonavrebbe potuto, pertanto, eseguire la monetizzazione del vaglia postale di euro4.800,00.Il collegio di merito ha poi irrogato a Marzocco, incensurato, la stessa penainflitta ai coimputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Mihai, ancorchè questi ultimi abbianocagionato un danno patrimoniale di maggior consistenza e siano gravati darecidiva, così omettendo di differenziare il trattamento sanzionatorio secondo iparametri dell’art. 133 cod. pen.; ha omesso altresì il riconoscimento dellaCONSIDERATO IN DIRITTO1. Il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile.1.1. Manifestamente infondato è il primo motivo di ricorso con il quale sideduce la violazione di legge con riferimento alla sussistenza degli elementicostitutivi del contestato delitto di riciclaggio (capo G di imputazione), al piùconfigurabile in forma solo tentata.Secondo la difesa ricorrente difetterebbe, in primo luogo, la condottamateriale del reato di ostacolo all’accertamento della provenienza delittuosa dellasomma di denaro confluita sulla carta postepay intestata all’imputato poichéquest’ultimo, successivamente all’accredito effettuato da [OSCURATO:PERSONA], non avevaeseguito alcun prelievo della stessa in ragione dell’intervenuto blocco cautelativo.E’ invece certamente corretta, sul punto, la statuizione della Corte di appello(pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata) che ha ritenuto irrilevante il mancatoprelevamento poiché la disponibilità di [OSCURATO:PERSONA] ad attivare a suo nome la cartapostepay sulla quale era stato trasferito parte del profitto della truffa (euro28.000,00) - previa parcellizzazione dell’importo originario in più tranche trasferiteanche su altre carte intestate a diversi soggetti tra i quali il coimputato [OSCURATO:PERSONA] trasformate in vaglia postali- era, di per sé sola, idonea a configurare ildelitto di riciclaggio in forma consumata e non solo tentata in quanto già la messaa disposizione della propria carta aveva ostacolato la tracciabilità del profitto delreato presupposto.Ed invero, integra l’elemento materiale del delitto previsto dall’art. 648-biscod. pen. la ricezione di parte soltanto di una somma di denaro costituente profittodi attività delittuosa, trattandosi di condotta che, pur non concretizzandosi nelcompimento di atti dispositivi, è comunque, di per sé, idonea a rendere piùdifficoltosa l'identificazione della illecita provenienza del denaro in ragione delfrazionamento tra più soggetti dell'originaria somma, proprio come avvenuto nelcaso di specie (Sez. 2, n. 41517 del 13/09/2024, Oliveri, Rv. 287183; Sez. 2, n.8793 del 14/02/2024, Ejokpaezi, Rv. 286052 relativa alla attivazione e messa adisposizione di un conto corrente sul quale erano transitate somme di denaroprovento di delitti contro il patrimonio; Sez. 2, n. 6395 del 02/12/2022, dep. 2023,Morgan, non mass.; Sez. 2, n. 18965 del 21/04/2016, Barrai, Rv. 266947 relativaall’accredito di somme di provenienza delittuosa su carta prepagata messa adisposizione del titolare non concorrente nel reato presupposto).Quanto appena affermato rende del tutto infondata la tesi difensiva secondola quale per configurare l’attività di riciclaggio sarebbe stata comunque necessariauna nuova immissione del denaro di provenienza delittuosa nel circuito produttivoin assenza della quale potrebbe, al più, ravvisarsi l’ipotesi tentata.Essendo il riciclaggio un reato a forma libera, non si richiede necessariamenteper la punibilità della condotta che l'attività abbia comunque comportato unatrasformazione del bene o dei suoi elementi identificativi tipici, e tantomeno un“trasferimento” del bene stesso (situazione che ben può essere ricondotta anchead una nuova immissione del bene nel ciclo produttivo o commerciale), potendola condotta punibile essere posta in essere anche attraverso azioni semplicementedirette ad ostacolare l’individuazione dell'origine delittuosa del bene senza lamodificazione dello stesso.Del tutto privo di fondamento è l’ulteriore rilievo difensivo in punto di omessaverifica da parte della Corte di appello della consapevolezza in capo a [OSCURATO:PERSONA] diricevere denaro di provenienza delittuosa e della natura dissimulatoriadell’accredito effettuato sulla carta postepay a lui intestata.Il collegio di merito, al riguardo, ha compiutamente indicato una serie di indiciche, valutati congiuntamente tra loro, ha ritenuto rivelatori del dolo del delitto diriciclaggio, configurabile anche in forma eventuale.In particolare, sono stati sinergicamente valorizzati l’elevato importo deldenaro ricevuto, privo di giustificazione, lo stato di non abbienza dell’imputato cheaveva attivato la carta postepay poco prima della ricezione della somma, oltre allaassenza di altre e diverse movimentazioni sulla carta medesima, così delineandoun quadro fattuale sintomatico della concreta rappresentazione in capo a Barbantedella provenienza illecita del denaro e della conseguente idoneità dell’accredito arendere difficoltosa l’accertamento di tale origine.1.2. Del tutto privo di pregio è anche il secondo motivo di ricorso.Quanto ai dedotti profili di travisamenti della prova, la doglianza è generica.Si assume, in primo luogo, che la Corte di appello non si è confrontata con undato documentale (l’estratto conto della carta postepay intestata all’imputato)Sul punto, si rileva, da un lato, la mancata allegazione al ricorso deldocumento in questione e, dall’altro, l’omesso confronto, da parte della difesaricorrente, con la sentenza impugnata nella quale il mancato prelevamento è datoper pacifico e, tuttavia, ritenuto ininfluente ai fini della configurazione del reato diriciclaggio in forma consumata.Si deduce, in secondo luogo, un travisamento “per generalizzazione” in quantola Corte territoriale avrebbe attribuito a [OSCURATO:PERSONA] la condotta materiale diche nulla di specifico aveva riferito in dibattimento.Anche tale censura è generica per difetto di allegazione del verbale didichiarazioni rese del testimone di polizia giudiziaria che il collegio di secondogrado (pag. 5 della sentenza impugnata) ha, invece, indicato comeparticolarmente dettagliate laddove davano conto della acquisizione di tutta ladocumentazione inerente l’attivazione delle carte postepay sulle quali eranoconfluite le singole tranche del profitto del reato di truffa, compresi i documentiidentificativi esibiti da coloro che avevano provveduto in tal senso, poi confrontaticon le fotosegnaletiche di ciascuno degli imputati allo scopo di accertarne lacorrispondenza ed escludere, pertanto, eventuali furti di identità.Manifestamente infondata è, infine, la deduzione difensiva in punto diapparenza della motivazione con riferimento alla mancata riqualificazione giuridicadel fatto in tentativo.La Corte di appello si è precisamente e correttamente espressa al riguardoaffermando che la disponibilità di [OSCURATO:PERSONA] ad attivare a suo nome la cartapostepay sulla quale era stato trasferito parte del profitto della truffa (euro28.000,00), previa parcellizzazione dell’importo originario, era, di per sé sola,idonea a configurare il delitto di riciclaggio realizzato in forma consumata poichégià con la messa a disposizione della carta l’imputato aveva ostacolatol'accertamento della provenienza delittuosa del denaro.2. Il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] è parimenti inammissibile.2.1. Con riferimento al primo e secondo motivo, con i quali si deducono laviolazione di legge e l’assenza di motivazione in punto di giudizio di responsabilitàdel contestato delitto di riciclaggio (capo M di imputazione) valgono leconsiderazioni già espresse con riferimento alla speculare posizione del ricorrente[OSCURATO:PERSONA], in ragione della identità delle contestazioni e delle censure proposteavverso la sentenza impugnata.L’addebito contestato a [OSCURATO:PERSONA] è infatti quello di avere ricevuto sulla cartapostepay- da lui personalmente attivata -la somma di 28.000,00 euro, costituenteuna quota parte del profitto della truffa ed è del tutto sovrapponibile a quelloelevato nei confronti del coimputato.Ben diversamente da quanto dedotto nel ricorso, la Corte territoriale haesaminato le deduzioni difensive sviluppate nell’atto di appello in punto diinidoneità della condotta dell’imputato ad ostacolare l’identificazione dellaprovenienza delittuosa del denaro confluito sulla carta in questione (Borceal’aveva semplicemente attivata per poi immediatamente consegnarla, insieme alcodice PIN, agli autori del delitto presupposto) e di assenza del dolo di reato.Al riguardo, ha ribadito che la sola attivazione della postepay (a prescindere dallamateriale disponibilità in capo a [OSCURATO:PERSONA]) era sufficiente per configurare l’elementooggetto del contestato riciclaggio e tale assunto è corretto dovendosi richiamarele argomentazioni già svolte nel paragrafo 1.1. del “considerato in diritto”.Quanto al dolo, il collegio di merito ha sinergicamente valutato l’elevato importodel denaro ricevuto privo di giustificazione, lo stato di non abbienza dell’imputatoche aveva attivato la carta postepay poco prima della ricezione della somma,l’assenza di altre e diverse movimentazioni sulla carta medesima, oltre al fattoparticolarmente peculiare che, per sua stessa ammissione, [OSCURATO:PERSONA] aveva ricevutoun compenso di 500,00 euro a titolo di compenso per l’attivazione della carta,corrispostogli in un bar di Ladispoli da un non meglio identificato Luigi.Si tratta di una valutazione compiuta e non manifestamente illogica con laquale la Corte di appello – in risposta alle deduzioni difensive e alla stregua diprecise circostanze di fatto – ha dato conto della presenza di indici sintomaticidell’elemento soggettivo del reato, quantomeno in termini di dolo eventuale.2.2. Manifestamente infondato è il terzo motivo di ricorso con il quale sicensura la mancata riqualificazione del fatto nel reato di ricettazione.Premesso che con l’atto di appello la questione non è stata sottoposta allacognizione della Corte di merito, la pretesa sussunzione della condotta attribuitaa [OSCURATO:PERSONA] nell’alveo della fattispecie di cui all’art. 648 cod, pen, è palesementedestituita di fondamento.Come evidenziato, la Corte di appello ha ricondotto l’attivazione della cartapostepay nello schema legale del riciclaggio poiché ha ritenuto che talecomportamento fosse stato consapevolmente idoneo ad ostacolare l’accertamentodella provenienza delittuosa della somma ricevuta.Tale prospettazione, che già si è detto essere corretta, si pone perfettamentein linea con i consolidati principi dettati dalla giurisprudenza di questa Cortesecondo cui il delitto di riciclaggio si differenzia da quello di ricettazione sia perl'elemento materiale, che si connota per l'idoneità a ostacolare l'identificazionedella provenienza del bene, sia per l'elemento soggettivo, costituito dal dologenerico di trasformazione della cosa per impedirne l'identificazione, laddove laricettazione richiede, invece, il dolo specifico di procurare a sé o ad altri un profitto(Sez. 2, n. 3044 del 11/12/2024- dep. 2025, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 287488; Sez. 2,n. 4853 del 16/12/2022-dep. 2023, Natale, Rv. 284437; Sez. 2, n. 30265 del11/05/2017, Giamé, Rv. 270302; Sez. 2, n. 50950 del 13/11/2013, Vinciguerra,Rv. 257982; Sez. 2, n. 48316 del 06/11/2015, Berlingeri, Rv. 265379; Sez. 6, n.28715 del 15/02/2013, Alvaro, Rv. 257205; Sez. 2, n. 35828 del 09/05/2012,Acciaio, Rv. 253890).3. Anche il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile.3.1. Palesemente destituito di fondamento è il primo motivo di ricorso con ilquale si lamenta l’apparenza della motivazione in punto di sussistenzadell’elemento soggettivo del delitto di riciclaggio contestato al capo Q).Anche con riferimento all’imputata [OSCURATO:PERSONA] la Corte di appello- lungi dal ricorrerea mere congetture e presunzioni- ha argomentato con riferimento al dolo di reato(che si è detto configurabile in forma eventuale), in modo non manifestamenteillogico, valorizzando, a prescindere dall’analoga imputazione elevata nei confrontidel coniuge, le condizioni personali dell’imputata che già si era prestata adoperazioni analoghe a quella contestata in quanto beneficiaria di un assegnopostale clonato e l’assenza di giustificazioni in ordine alla ricezione di quattro vagliacircolari del valore complessivo di euro 19.200,00.3.2. Del tutto generico è il secondo motivo di ricorso con il quale si deduce laviolazione della clausola di riserva prevista dall’art. 648-bis cod. pen.La sentenza impugnata (pag.7) dà atto dell’assenza di elementi probatorideponenti per un coinvolgimento della [OSCURATO:PERSONA] nel reato presupposto di truffa,emergendo esclusivamente la ricezione di quattro vaglia che la ricorrente avevacercato di monetizzare, emessi a suo favore da un soggetto terzo e costituentiparte del profitto di tale delitto.La difesa confuta tale assunto ma non indica nulla di specifico e si limita adaffermare genericamente che l’operante Boni, escusso nel dibattimento di primogrado, aveva adombrato tale coinvolgimento, riportando, al riguardo, nel ricorso(pag. 4) uno stralcio di poche righe di contenuto non concludente.3.3. Manifestamente infondato è il terzo motivo con il quale si sostiene che lasentenza impugnata sarebbe affetta da una palese ed insanabile contraddizionelogico-giuridica laddove ha qualificato la condotta della [OSCURATO:PERSONA] come “tentata” e,invece, ha ritenuto “consumata” quella contestata al coimputato [OSCURATO:PERSONA].Il collegio di merito non è affatto incorso nel vizio denunciato dalla difesa, laquale muove da un presupposto errato e cioè dalla identità degli addebitirispettivamente contestati che sono invece, in fatto, diversi, giustificando così ladifferente qualificazione giuridica.La condotta di [OSCURATO:PERSONA] è, infatti, consistita nella attivazione a proprio nomedi una carta postepay sulla quale era confluita parte del profitto del delittopresupposto e l’essersi consapevolmente prestato, quantomeno a titolo di doloeventuale, a tale operazione è stato correttamente qualificato, di per sé solo, comecomportamento idoneo ad ostacolare l’accertamento della provenienza delittuosadel denaro, con conseguente configurazione del delitto di riciclaggio in formaconsumata.La condotta di [OSCURATO:PERSONA], che invece era destinataria di vaglia circolari emessi conparte del profitto del reato presupposto, è stata qualificata come tentata poiché lamonetizzazione (condotta che, se effettivamente realizzata, avrebbe ostacolatol’accertamento della provenienza illecita del denaro) non era andata a buon fine.3.4. Manifestamente infondato è anche il quarto motivo di ricorso con il qualesi censura la mancata riduzione della pena per il tentativo nella misura massima.La Corte di appello ha argomentato sul punto ritenendo congrua la riduzioneex art. 56 cod. pen. operata nel minimo, valorizzando la condotta in concretoserbata e la personalità dell’imputata, gravata da precedente condanna per truffatentata.Si tratta di un giudizio discrezionale proprio del giudice di merito, condottocon riferimento ai parametri di cui all’art. 133 cod. pen. ed immune da vizi logici,come tale non censurabile in questa sede.4. Il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] è, invece,inammissibile perché tardivo.L’imputato era presente nel giudizio di appello e, pertanto, il termine perproporre ricorso per cassazione era pari a 45 giorni, non trovando applicazione ildisposto di cui all'art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen., che aumenta di quindicigiorni i termini per l'impugnazione del difensore dell'imputato giudicato in assenza.Tale termine decorreva, nel caso di specie, dal 26 marzo 2026, giorno in cuiera notificato a [OSCURATO:PERSONA] e al suo difensore di fiducia, l’avviso di annotazione dellasentenza di secondo grado nel sistema informatico, con scadenza il giorno 11maggio 2026, mentre l’atto di impugnazione è stato depositato in data 28 maggio2026.5. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna deiricorrenti al pagamento delle spese processuali relative al presente grado digiudizio e al versamento, ciascuno, della somma di euro tremila in favore dellaCassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così deciso il giorno 07/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMariapaola [OSCURATO:PERSONA]