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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 51378/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/01/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 26768/23 [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art.337 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, relativo al vizio di motivazione dell'ordinanza di rigetto della richiesta di procedere con giudizio abbreviato condizionato è generice e aspecifice, non confrontandosi con le puntuali tia.Av,1) deduzioni della Corte che néyspiegato l'incompatibilità con le finalità di economia processuale (pag. 4); Ritenuto che con il secondo motivo di ricorso, relativo all'eccessiva severità della pena in ragione della mancata concessione delle attenuanti generiche, il ricorrente non si misura con la puntuale argomentazione fornita dalla Corte territoriale circa l'insussistenza di elementi positivi tali da consentire l'applicazione delle invocate circostanze e quindi di un trattamento più favorevole sotto il profilo sanzionatorio; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/01/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 26768/23 [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art.337 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, relativo al vizio di motivazione dell'ordinanza di rigetto della richiesta di procedere con giudizio abbreviato condizionato è generice e aspecifice, non confrontandosi con le puntuali tia.Av,1) deduzioni della Corte che néyspiegato l'incompatibilità con le finalità di economia processuale (pag. 4); Ritenuto che con il secondo motivo di ricorso, relativo all'eccessiva severità della pena in ragione della mancata concessione delle attenuanti generiche, il ricorrente non si misura con la puntuale argomentazione fornita dalla Corte territoriale circa l'insussistenza di elementi positivi tali da consentire l'applicazione delle invocate circostanze e quindi di un trattamento più favorevole sotto il profilo sanzionatorio; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso
Sentenza Cassazione n. 51378/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris