CassazionedecretoSezione 1Decisione del 11 luglio 2024
Cassazione n. 25943/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.22062/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA,[OSCURATO:PERSONA] S. SPIRITO 48, presso lo studio dell’avvocato D'[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso il DECRETO d ella CORTE D'APPELLO di ANCONA n. 2757/2021depositato i l 25/06/2021 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/07/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. – L ’avv. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto reclamo avverso il provvedimento del 17.9.2020 con cui i l Tribunale di Ancona, su proposta del Giudice delegato, lo ha revoc ato dal l’incarico di curatore del [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in ragione (tra l’altro) della durata anomala della procedura (iniziata nel 1991) e dei ritardi da lui accumulati nell’espletamento delle sue funzioni, nonostante i ripetuti solleciti degli organi fallimentari. 1.1. – N ella contumacia della curatela fallimentare, la Corte d’appello di Ancona, dopo aver premesso che la revoca del curatore non ha natura sanzionatoria (anche alla luce del precedente di Cass. 5094/2015, per cui «La posizione del curatore appare infatti tuttora quella di un organo ausiliario dell'amministrazione della giustizia, tenuto all'adempimento dei doveri del suo ufficio con la diligenza che può meglio consentire il conseguimento dell'interesse, di natura pubblicistica, alla più̀ sollecita composizione del dissesto dell'impresa, cui si correla l'interesse strettamente privatistico dei creditori ad ottenere il soddisfacimento delle proprie ragioni. [...] La clausola generale contenuta nell'art. 23, che subordina la revoca a giustificati motivi (formula di significato ben più̀ ampio che non quella di "giusta causa"), rende poi palese che il provvedimento può̀ essere assunto anche quando il curatore non risulti inadempiente ai suoi specifici doveri, e dunque anche per ragioni di mera convenienza od opportunità̀, sempre in vista del superiore interesse della procedura»)ha rigettato il reclamo, osservando che, a prescindere dalle ulteriori questioni agitate, erano sufficienti a giustificareil provvedimento di revoca: I.) l a decisione del curatore di attendere la riscossione del credito IVA (di importo relativamente marginale rispetto alla massa attiva: circa ottomila su centosettantamila euro) nonostante il tempo trascorso dall’inizio della procedura, piuttosto che interloquire formalmente con il Giudice delegatoai fini dell ’ eventuale rinuncia al credito , ex art. 35 l.fall.; II. ) « il ripetersi costante di solleciti e precedenti proposte di revoca che lasciavano intendere, quantomeno, se non un ritardo un difetto di sollecitudine nella gestione della procedura». 2. – L a decisione è impugnata con ricorso per cassazione in cinque mezzi. [OSCURATO:PERSONA] intimato non svolge difese. [OSCURATO:PERSONA] 2.1. – Con il primo motivo il ricorrente lamenta « V iolazione dell’art. 360 n. 4 c.p.c.. Contraddittorietà della motivazione nella parte in cui, dopo avere affermato la natura “non sanzionatoria” del provvedimento di revoca, la Corte perviene alla decisione di confermarlo sulla scorta della considerazione per cui il curatore era stato oggetto di “precedenti proposte di revoca”». 2.2. – Il secondo motivo denunzia « Violazione dell’art. 360, n. 5 c.p.c.. Omesso esame di fatti decisivi ed in particolare delle ragioni per le quali all’esito dei precedenti procedimenti volti alla revoca il ricorrente era stato mantenuto nella carica»; in particolare, nel reclamo si era esposto che: i) la prima richiesta di revoca risaliva al 7.5.2013 e il tribunale in data 22.11.2015 prese atto del venir meno della asserita “inerzia” del curatore e dichiarato il non luogo a provvedere; ii) la seconda istanza di revoca risaliva al 18.9.2017 e, dopo alcuni solleciti, con decreto del 20.11.2017 il giudice delegato assegǹ termine perentorio di sette giorni per il deposito del riparto finale, che fu depositato il 21.11.2017; sarebbe apodittica l’affermazione che questi due procedimenti testimonierebbero di per sé la inefficienza del curatore. 2.3. – Il terzo mezzo lamenta « Violazione dell’art. 360 c.p.c. n. 5. Omessa valutazione di un fatto decisivo consistente nella connotazione evidentemente sanzionatoria dei provvedimenti “accessori” alla revoca resi dal Tribunale, e nella connotazione evidentemente sanzionatoria degli stessi» (la cancellazione dall’elenco dei professionisti cui attingere per il conferimento di incarichi da parte della sezione fallimentare). 2.4. – Il quarto mezzo attribuisce al tribunale un « Errore di diritto ex art. 360 n. 3 c.p.c. nella parte in cui ha ritenuto irrilevante la circostanza, pur data per ammessa, che non vi ̀ stato nessun danno per i creditori causato dal curatore», avendo il curatore fatto rilevare col reclamo che la scelta di non rinunciare al credito IVA (per chiudere la procedura) non aveva causato in realt à̀ nessun ritardo nella soddisfazione delle ragioni dei creditori, poiché tutte le somme disponibili erano state distribuite con il secondo riparto del 2014. mentre il riparto finale (terzo) aveva riguardato solo il rimborso IVA. Il ricorrente deduce che l’ interesse protetto sarebbe solo quello dei creditori e che « la formale chiusura della procedura è viceversa un dato statistico, non un valore in sé, con la conseguenza che il ritardo nella chiusura assume rilievo solo ove si traduca in un ritardo nelle aspettative di soddisfazione delle ragioni dei creditori». 2.5. – Il quinto mezzo denunzia « Violazione dell’art. 360 c.p.c. n. 5. Omessa valutazione di un fatto decisivo consistente nell’implicito avallo dato dal [OSCURATO:PERSONA] alla scelta del curatore di non rinunciare il credito IVA», sul rilievo che all’udienza di convocazione il curatore aveva esposto che la procedura restava aperta a causa (anche) della pendenza fiscale e il [OSCURATO:PERSONA] aveva rinviato l’udienza di sei mesi senza sollevare eccezioni o prendere provvedimenti, e poi in data 13.3.2017 aveva liquidato senza osservazioni i compensi del coadiutore contabile che aveva gestito il recupero del credito IVA. 3. –Il ricorso è inammissibile. Da tempo questa Corte afferma che avverso il decreto della corte d'appello che si sia pronunciata sul reclamo contro il provvedimento del tribunale di accoglimento o di rigetto dell'istanza di revoca del curatore fallimentare per giustificati motivi, ai sensi del combinato disposto degli artt. 23 e 37 l.fall., nel testo novellato dal d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, non è ammissibile il ricorso straordinario per cassazione da parte dello stesso curatore, del fallito o di qualunque altro interessato, in quanto anche la disciplina riformata è dettata unicamente a tutela dell'interesse pubblicistico al regolare svolgimento e al buon esito della procedura concorsuale, incidendo solo indirettamente sull'interesse del curatore, sicché il provvedimento di revoca di quest'ultimo ha natura amministrativa ed ordinatoria ed è privo di portata decisoria su posizioni di diritto soggettivo (Cass. 5094/2015, 11888/2016). Anche più di recente è stato ribadito che la decisione della corte d'appellosul reclamo avverso il provvedimento di revoca del curatore fallimentare non è impugnabile con ricorso straordinario per cassazione, non venendo in rilievo in capo al curatore una posizione soggettiva giuridicamente rilevante e connotandosi la revoca alla stregua di atto di amministrazione interno alla procedura, di natura meramente ordinatoria (Cass. 35820/2022). 4. – Il rilievo è assorbente rispetto agli ulteriori profili di inammissibilità che inficiano i singoli motivi, avuto riguardo al mancato rispetto dei canoni delle censure motivazionali ai sensi del novellato art. 360 n. 5 c.p.c. (secondo e terzo motivo), alla sussistenza del cd. “minimo costituzionale” riscontrabile nella motivazione secondo l’insegnamento di Cass. sez. U, 8053/2014 (primo motivo) ed all’afferenza ad aspetti di merito insindacabili in questa sede (quinto motivo). 5. –Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso non segue alcuna statuizione sulle spese del presente giudizio, in assenza di difese del Fallimento intimato. 6. – Sussistono i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, co. 1-quater, d.P.R. 115/02 (Cass. Sez. U, 20867/2020 e 4315/2020). P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrent e , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per i