CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 40427/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'Appello d Bologna; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha richiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata la Corte d'Appello di Bologna ha rigettato la richiesta di rescissione di giudicato ex art. 629 bis c.p.p. presentata da [OSCURATO:PERSONA] a mezzo del proprio difensore. Nello specifico il condannato è stato condannato dal Tribunale di Bologna per il reato di lesioni personali e tale condanna, stante la mancata presentazione di impugnazione, è divenuta irrevocabile il 2 dicembre 2017. Il giudizio di merito è stato celebrato in assenza dell'imputato ai sensi dell'art. 420-bis c.p., assenza che il Succu ha sostenuto essere dovuta all'incolpevole mancata conoscenza del processo e per tale motivo lo stesso ha avanzato l'istanza di rescissione in seguito rigettata. 2. Avverso l'ordinanza ricorre il Succu articolando un unico motivo con il quale deduce violazione di legge. In particolare, il ricorrente sostiene che la Corte territoriale avrebbe rigettato l'stanza di rescissone del giudicato nonostante mancassero elementi che facessero desumere con certezza che l'imputato avesse avuto conoscenza del giudizio di merito che si stava celebrando. A detta dell'imputato, gli elementi da cui i giudici di merito avevano dedotto la conoscenza da parte dell'imputato del processo penale a suo carico erano la nomina di un difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], nel settembre 2012 e la successiva revoca dello stesso, datata marzo 2014. Elementi che tuttavia non proverebbero in alcun modo la certa conoscenza del procedimento da parte dell'imputato. E ciò in quanto agli atti non vi sarebbe traccia di una richiesta di accesso al fascicolo da parte del difensore di fiducia del condannato, mentre il precedente difensore d'ufficio, avv. [OSCURATO:PERSONA], non aveva inviato alcuna comunicazione al difensore di fiducia subentrante, non permettendogli di conoscere lo stato del procedimento a carico del Succu. A riprova di ciò, espone il ricorrente che il decreto di citazione a giudizio era stato notificato erroneamente all'originario difensore d'ufficio, poi sostituito. In aggiunta, il ricorrente sostiene che la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di affermare che l'elezione d domicilio eseguita presso il difensore d'ufficio non sarebbe un presupposto per la dichiarazione di assenza di cui all'art. 420-bis c.p.p., essendo necessaria la certezza che l'atto notificato giunga a conoscenza del destinatario ed essendo necessario un effettivo collegamento tra la persona e il luogo eletto, trattandosi in mancanza di un domicilio inidoneo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto. 2. La Corte d'appello di Bologna ha motivato il rigetto dell'istanza sulla base di alcuni elementi ritenuti sintomatici della effettiva conoscenza da parte dell'imputato del procedimento penale a suo carico. I giudici di merito hanno dato rilievo a diverse circostanze emerse dall'esame degli atti processuali, che confermerebbero la costante conoscenza del Succu del procedimento instaurato nei suoi confronti, perlomeno fino alla data del 16 marzo 2015, data successiva alla notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari ed all'emissione del decreto di citazione a giudizio. Nello specifico, la Corte territoriale ha elencato l'elezione del domicilio per le notifiche presso il difensore d'ufficio, avv. [OSCURATO:PERSONA], effettuata nel verbale di identificazione all'esordio delle indagini preliminari; la successiva nomina, in data 13 settembre 2013, del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], e il relativo conferimento allo stesso di procura speciale, successivamente all'avviso ex art. 415 bis c.p.p., notificato in data 7 gennaio 2013, con indicazione nell'atto di nomina anche del nominativo del Pubblico Ministero titolare dell'indagine; la presentazione della richiesta di ammissione al patrocino a spese dello Stato, relativa sempre all'anno 2013; l'atto di revoca del mandato difensivo fiduciario, pervenuto alla cancelleria del Tribunale di Bologna in data 16 marzo 2015, data successiva all'emissione del decreto di citazione a giudizio per l'udienza dibattimentale, notificato il 16 dicembre 2014. 3. Può convenirsi con il giudice territoriale circa la conoscenza da parte del Succu dell'esistenza del procedimento, di cui la prova più eclatante è costituita dalla nomina di un difensore di fiducia successivamente alla notifica dell'avviso di cui all'art. 415-bis c.p.p. e dalla presentazione della richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Dalla conoscenza della pendenza del procedimento non è però possibile dedurre la conoscenza del processo, intesa come conoscenza dell'accusa contenuta in un atto di vocatio in iudicium, che, per consolidato insegnamento di questa Corte, non può ritenersi garantita dalla eventuale conoscenza dell'accusa contenuta nell'avviso di conclusione delle indagini preliminari (Sez. U, Sentenza n. 28912 del 28/02/2019, Innaro, Rv. 275716). Né l'effettiva conoscenza dell'accusa è nel caso di specie desumibile, come sostanzialmente concluso dai giudici del merito, dal fatto che la revoca del mandato fiduciario è intervenuta successivamente all'emissione del decreto di citazione diretta a giudizio. Infatti, è vero che quest'ultimo è stato emesso dal pubblico ministero il 16 dicembre 2014, ma l'atto è stato completato con l'indicazione della data di comparizione comunicata al titolare dell'azione penale solo il 4 settembre 2016 e la sua notifica è avvenuta il successivo 16 settembre, in una data, quindi, di oltre un anno posteriore alla revoca del mandato difensivo. Non vi è nessuna prova dunque che il Succu sia stato a conoscenza del processo nel quale si è proceduto in sua assenza, né tale conoscenza può essere presunta in ragione della mera originaria elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio (Sez. U, Sentenza n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA]. 279420). 4. Conseguentemente deve procedersi alla revoca la sentenza n.3358 emessa dal Tribunale di Bologna in data 17 luglio 2017 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], sospendendone l'esecuzione e disponendo la trasmissione degli atti al Tribunale di Bologna per l'ulteriore corso. P.Q.M. Revoca la sentenza n.3358 emessa dal Tribunale di Bologna in data 17 luglio 2017 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ne sospende l'esecuzione e dispone la trasmissione degli atti al