CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 05816/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 35442/2019R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.[OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rappresentante, rappresentatae difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] sco Pistolesi(P.e.c.: [OSCURATO:EMAIL] ), do- miciliata presso la Cancelleria della Corte di Cassazione; –ricorrente – contro AGENZIADELLE ENTRATE , in persona del Direttore pro tempore; –intimata – avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del la Toscana n. 1446 / 1 /20 18 depositata in data 1 6 / 7 /20 1 8 , non notifi- cata. Oggetto:contraddittorio endoprocedimentale – prova di resistenza–va- lori OMI Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 4 dicembre 2024 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevatoche: Consentenza della [OSCURATO:PERSONA] del la Toscana veniva accolto l’appello incidentale proposto da ll’Agenzia delle En- trate e rigettato l’appello principale della società [OSCURATO:PERSONA]- stoieses.r.l., ora in liquidazione, avverso la sentenza della Commis- sioneTributaria Provinciale di Pistoia n.494/1/2014 con la quale ve- nivanoriuniti e parzialmente accolti i ricorsi introduttivi . Leriprese traevano origine dal fatto che l'Agenzia delle Entrate per l'anno 2008 accertava nei confronti della s ocietà maggiori ricavi ai fini IRES, I RAP ed IVA in relazione a 26 contratti di compravendita di appartamenti facenti parte di due complessi immobiliari, rettifi- candoi prezzi di vendita indicati nei rogiti sulla base: dei valori OMI, del valore dei mutui contratti da alcuni degli acquirenti, dei valori dellerelative perizie di stima degli immobili, di alcuni contratti preli- minariaventi ad oggetto i medesimi e dello scostamento risultante daglistudi di settore. Trattandosidi società a base ristretta, costituita da un socio ([OSCURATO:PERSONA])partecipante al 60% e da altri due ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA])partecipanti ciascuna per il 20%, l'Agenzia, con separati av- visi,contestava alla società l'omesso versamento delle ritenute sugli utili occulti distribuiti ai soci ed accertava nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] maggior reddito di partecipazione. I ricorsi in primo grado, previa riunione, venivano respinti in rela- zioneai maggiori ricavi accertati per due delle compravendite ed in relazione ai discendenti recuperi d'imposta e sanzioni nei confronti della società in concordato preventivo e del socio [OSCURATO:PERSONA]; venivanoaccolti per il resto . Controtale sentenza venivano proposti due distinti appelli; il primo, incardinatoda [OSCURATO:PERSONA], veniva deciso con sentenza della CTR chedichiarava la nullità della sentenza di primo grado limitatamente allapronuncia sul ricorso proposto in primo grado dal medesimo con- tribuente,rimettendo la decisione alla CTP. Sul secondo, proposto dalla società , la CTR emetteva ordinanza di rimessionealla Corte c ostituzionale della questione di legittimità co- stituzionaledel 7° comma dell'art. 10 della legge n. 212/2000, nella partein cui limita va il diritto del contribuente di ricevere copia del p.v.c.e di disporre di un termine di 60 giorni per eventuali contro- deduzioni alle sole ipotesi di accesso, ispezione o verifica nei locali destinatiall'esercizio dell'attività. LaCorte c ostituzionale, con ordinanza n. 187/2017, dichiara va ma- nifestamenteinammissibile la sollevata questione di legittimità co- stituzionalee il processo veniva riassunto . Il giudice d’appello riget- taval'appello principale della contribuente e accoglieva l'appello in- cidentaledell’Ufficio; per l’effetto, in parziale riforma della sentenza di1° grado, venivano confermati i provvedimenti impugnati. Avversola sentenza d’appello propon e ricorso per cassazione la so- cietàcontribuente, affidato a cinque motiv i , mentre l’Agenzia delle Entrateè rimasta intimata . Consideratoche: Èstata rimessa alle Sezioni Unite la discussione e decisione di con- troversia relativa alla prova di resistenzadi cui all'art. 10, comma 7, della legge n. 212/2000con riferimento al contraddittorio endopro- cedimentale nei tributi armonizzati, specifico oggetto del secondo motivo nel presentericorso; P.Q.M. La Corte: rinvia la causa