CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 24 marzo 2023
Cassazione n. 22253/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
legislativo n. 331 del 1993. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Consigliere Ud. 1/[OSCURATO:DATA_NASCITA]C.C. PU R.G.19502/2023 Cron. 17987/2019 R.G.N. 17987/2019 [OSCURATO:PERSONA] Consigliere – Rel. - [OSCURATO:PERSONA] Consigliere ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 19502/2023proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in liquidazione, nella persona del Curatore, rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale ex art. 380 bis cod. proc. civ., in calce all’istanza per la richiesta di decisione. Indirizzo pec: - ricorrente- contro Agenzia delle Entrate, nella persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è elettivamente domiciliata, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12. -controricorrente - avverso la sentenza della Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia n. 1099/2023, depositata in data 24 marzo 2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29 maggio2024 da l C ons igliere [OSCURATO:PERSONA] ; [OSCURATO:PERSONA] 1.In data 18 settembre 2009, alla società [OSCURATO:SOCIETA]. veniva notificato l’avviso di accertamento, con il quale le veniva contestata una maggiore imposta I.v.a. per euro 125.004,00 e venivano applicate sanzioni di pari importo, in ragione di n. 5 fatture emesse dalla società ricorrente nei confronti della società Petro -[OSCURATO:PERSONA] B.V., società di diritto olandese in regime di non imponibilità ex art. 41 del decreto legislativo n. 331 del 1993, trattandosi di cessioni di beni intracomunitarie. 2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Varese, con sentenza n. 79/06/10, aveva accolto il ricorso. 3.[OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale, con sentenza n. 4/38/12 del 27 gennaio 2012, aveva ritenuto fondato l’appello dell’Agenzia delle Entrate e la Corte di Cassazione, adita dalla società contribuente, con ordinanza n. 5596/2021, pubblicatail 2 marzo 2021, aveva accolto il ricorso, cassando la sentenza impugnata e rinviando per la decisione del merito della causa al giudice di secondo grado. 4. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado, in sede di riassunzione, ha rigettato l’appello proposto dalla società contribuente, che ha proposto ricorso per cassazione, con atto affidato a due motivi, cui resiste l’Agenzia delle Entrate con controricorso. 5.Con proposta ex art. 380 bis , comma 1, cod. proc. civ., de bitamente comunicata, il consigliere delegato ha concluso per la manifesta inammissibilità del ricorsoaffidato a due motivi e la società ricorrente ha tempestivamente presentato rituale istanza di decisione del ricorso corredata da nuova procura speciale, ex art. 380bis, comma 2, cod. proc. civ.; 6.[OSCURATO:PERSONA] della società [OSCURATO:SOCIETA]., in liquidazione, ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo mezzo deduce , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione di norme di diritto; violazione del decreto legislativo n. 331del 1993 (artt. 41, comma 1, lettera a,e 50, comma 1) e la violazione e falsa applicazione dei principi del diritto comunitario, relativamente alla imponibilità dell’operazione. Essendo, nel caso di specie, pacifica ed incontestata la presenza dei requisiti sostanziali a fondamento dell’operazione commerciale, la Suprema Corte aveva ritenuto che la tesi avanzata dall’Amministrazione, secondo cui diventavano imponibili le operazioni di cessione per il solo fatto che la società olandese avevacambiato la partita i.v.a., si poneva in contrasto con le norme richiamate e con i principi del diritto comunitario, secondo i quali la stessa operazione non può essere assoggettata imposizione nel paese di origine dei beni ed anche in quello di destinazione degli stessi, con un’inammissibile duplicazione d’imposta ed anche in contrasto con il principio di legalità prescritto dall’art. 3 del decreto legislativo n. 472 del 1997 applicabile anche al procedimento in corso. 1.1 Il motivo è , innanzi tutto, inammissibile per carenza di interesse nella parte in cui in cui deduce che il giudice del rinvio si sarebbe incentrato sulla questione del mero cambio di partita IVA del destinatario, in quanto questione estranea alla ratio decidendi in conformità con il principio di diritto enunciato dal giudice rescindente. 1.2Il motivo, poi, è manifestamente infondato. 1.3E’ sufficiente osservare che , diversamente da quanto opinato dalla difesa della parte ricorrente e conformemente alla proposta ex art. 380 biscod. proc. civ., il primo motivo è manifestamente infondato, nella parte in cui deduce che non siano state accertate le condizioni sostanziali per l’esenzione IVA per cessioni intracomunitarie, che non sono affatto pacifiche e incontestate come dedotto dal ricorrente, posto che, secondo una costante giurisprudenza della Corte di Giustizia , l’esenzione di una cessione di un bene intracomunitaria diviene applicabile solo quando vi sia prova che il potere di disporre del bene come proprietario sia stato trasmesso all’acquirente; tale prova si raggiunge al momento in cui il venditore provi che tale bene sia stato spedito o trasportato in un altro Stato membro e che, in seguito a tale spedizione o trasporto, detto bene abbia lasciato fisicamente il territorio dello Stato membro di cessione (Corte di Giustizia UE, 26 luglio 2017, Toridas, C-386/16, punto 30; Corte di Giustizia UE, 9 febbraio 2017, [OSCURATO:PERSONA] BC, C-21/16, punto 25; Corte di Giustizia UE, 6 settembre 2012, Mecsek-Gabona, C-273/11, punto 31; Corte di Giustizia UE, 16 dicembre 2010, [OSCURATO:PERSONA], C-430/09, punto 29); si tratta di principi che sono stati puntualmente richiamati dalla sentenza rescindente, nella parte in cui ha rilevato la necessità dell’accertamento in ordine alla dedotta effettività della cessione, ossia del fatto che i beni ceduti fossero stati recapitati al destinatario, soggetto passivo nel suo Stato di appartenenza, in tale Stato, e di cui il giudice del rinvio ha fatto corretta applicazione, affermando che «Nel caso di specie, come condivisibilmente affermato dall’Ufficio, manca la prova specifica che i beni siano stati inviati in un altro Stato membro ed ha altresì raggiunto il territorio comunitario. Dunque, gravando sul cedente l’onere di dimostrare l’effettività dell’operazione ovvero l’uscita dei beni dal territorio dello Stato e non avendo egli fornito, nei precedenti gradi di merito e tanto più in questa fase, prove concrete circa la realizzazione di tale presupposto materiale, la non imponibilità dovrà essere negata».2.Il secondo mezzo deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 50 del decreto legislativo n. 331 del 1993, relativamente al divieto delle c.d. «doppie imposizioni». 2.1 Anche il secondo motivo è manifestamente infondato , avendo il giudice del rinvio accertato l’assenza di effettività della cessione, oltre che inammissibile nella parte in cui deduce l’ erronea valutazione della documentazione da parte del giudice del rinvio, trattandosi di doglianza diretta,con evidenza, a censurare una erronea ricognizione della fattispecie concreta, di necessità mediata dalla contestata valutazione delle risultanze probatorie di causa, che non costituiscono vizio di violazione di legge (Cass., 19 agosto 2020, n. 17313) ed avendo questa Corte affermato il principio secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (Cass., 7 dicembre 2017, n. 29404; Cass., 4 agosto 2017, n. 19547; Cass., 4 aprile2017, n. 8758; Cass., 2 agosto 2016, n. 16056; Cass., Sez. U., 27 dicembre 2019, n. 34476; Cass., 4 marzo 2021, n. 5987); inoltre, c on la proposizione del ricorso per cassazione, il ricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l'apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall'analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sé coerente, atteso che l'apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che, nell'ambito di quest'ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (Cass., 26 ottobre 2021, n. 30042). 2.2Tutto ciò, senza prescindere dall’ulteriore profilo di inammissibilità, pure rilevato nella proposta di definizione accelerata , laddove il ricorrente non ha minimamente censurato l’autonoma ragione del decidere, secondo cui la cessazione della partita IVA del destinatario ha precluso la tassazione in Olanda, per cui questa sola ragione avrebbe comportato la decadenza dall’esenzione della tassazione in Italia («È questo il motivo per cui decade l’esenzione in Italia e la Sices deve versare l’Iva in Italia. Diversamente, come logicamente sottolinea l’Ufficio in sede di controdeduzioni, si determinerebbe una lesione del principio di neutralità dell’Iva»). 2.3Ed invero il ricorso per cassazione non introduce un terzo grado di giudizio tramite il quale far valere la mera ingiustizia della sentenza impugnata, caratterizzandosi, invece, come un rimedio impugnatorio, a critica vincolata ed a cognizione determinata dall'ambito della denuncia attraverso il vizio o i vizi dedotti. Ne consegue che, qualora la decisione impugnata si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte ed autonome, ciascuna delle quali logicamente e giuridicamente sufficiente a sorreggerla, è inammissibile il ricorso che non formuli specifiche doglianze avverso una di tali «rationes decidendi», neppure sotto il profilo del vizio di motivazione (Cass., Sez. U., 29 marzo 2013, n. 7931; Cass., 18 giugno 2019, n. 16314). 3. Per le ragioni di cui sopra, il ricorso deve essere rigettato, con la condanna del Fallimento ricorrente al pagamento, in favore dell’Agenzia delle Entrate, delle spese di lite, liquidate come da dispositivo; inoltre, per effetto di quanto previsto dal novellato art. 380 bis, comma 3, cod. proc. civ., stante la conformità tra la proposta (opposta) e la presente decisione, il Fallimento ricorrente va, altresì , condannato, in favore dell’Agenzia delle Entrate, al pagamento di un ulteriore importo, ai sensi dell’art. 96, comma 3, cod. proc. civ. e in favore della cassa delle ammende, di un ulteriore importo, ai sensi dell’art. 96, comma 4, cod. proc. civ.; (cfr. anche Cass., Sez. U, 27 settembre 2023, n. n. 27433). P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna il Fallimento ricorrente, al pagamento, in favore dell’Agenzia delle Entrate, delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in euro 5.000,00 per compenso professionale, oltre le spese prenotate a debitoe dell’ulteriore importo di euro 2.5 00,00, ex art. 96, comma 3, cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] ricorrente al pagamento, in favore della cassa delle ammende, dell’importo di euro1.500,00. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del Fallimento ricorrente, dell’ulteriore imp