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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 maggio 2022

Cassazione n. 23586/2022

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eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 04XKZ3Q) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/10/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Genova, con sentenza in data 12 ottobre 2021, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal Giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Genova, in data 28 aprile 2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], confermava la condanna in relazione al reato di cui all'art. 628 c.p., previo riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. (già in primo grado all'imputato era stata concessa la circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. con giudizio di equivalenza alla contestata recidiva specifica, reiterata, infraquinquennale).

Proponeva ricorso per cassazione l'imputato deducendo i seguenti motivi: -Nullità della sentenza per violazione degli artt. 99, comma 4 e 69, comma 4 c.p., nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, in ordine al diniego di disapplicazione della recidiva reiterata e alla concessione delle circostanze attenuanti di cui all'art. 62 n. 4 e 6 c.p. in misura prevalente alla contestata recidiva, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p. (primo motivo). -Nullità della sentenza per violazione degli artt. 62 bis e 133 ci.p., nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, in ordine al diniego di concessione delle circostanze attenuanti generiche ed al diniego di riduzione della pena inflitta (secondo motivo).

Il ricorso è inammissibile.

Entrambi i motivi di ricorso hanno ad oggetto il trattamento sanzionatorio inflitto all'imputato, e dunque le valutazioni espresse dai giudici di merito in punto pena.

Sotto questo profilo, ed in termini generali, si evidenzila come la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, ovvero agli aumenti per la continuazione, rientri nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre.

Invero, la pronuncia impugnata è caratterizzata da un'ampia e logica motivazione circa il trattamento sanzionatorio nel suo complesso.

Nello specifico, con riferimento alla mancata esclusione della recidiva, la corte di appello ha sottolineato come i numerosi precedenti della stessa indole (rapina, l'urto aggravato, furto in abitazione, evasione) avessero reso sempre più agevole la commissione di nuovi reati e fossero espressione dell'assenza di freni inibitori.

Ancora, per altro verso, si rileva come la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche sia giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevane, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/201:I, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, Rv. 248244).

Ebbene, nel caso di specie, il secondo giudice ha congruamente motivato la mancata concessione delle attenuanti generiche e la conferma della pena inflitta nella misura sancita in primo grado, in ragione dei numerosi precedenti penali e dell'assenza di elementi positivi, idonei a giustificare detti benefici; neppure l'ammissione dell'addebito da parte dell'imputato è stata ritenuta sufficiente, trattandosi di elemento considerato del tutto ininfluente nel caso di specie.

Con riferimento, poi, al giudizio di comparazione tra circostanza, la Corte territoriale ha del tutto logicamente evidenziato come, pur potendosi riconoscere l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen.

"... il suo portato all'interno del giudizio di bilanciamento è assolutamente e oggettivamente assai contenuto ed in un contesto dove il tribunale ha già generosamente ritenuto l'equivalenza tra le circostanze di segno opposto, la nuova valutazione resa necessaria dal riconoscimento dell'attenuante in parola, non muta l'equivalenza proprio in ragione della significanza della recidiva specifica reiterata quinquennale che si sarebbe potuta considerare anche prevalente sull'attenuante di cui all'articolo 62 n. 6 senza incorrere in una valutazione non conformata si/la realtà".

Le osservazioni fin qui esposte conducono, pertanto, a ritenere del tutto legittimo il provvedimento impugnato.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 03/05/2022 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 04XKZ3Q) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/10/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Genova, con sentenza in data 12 ottobre 2021, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal Giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Genova, in data 28 aprile 2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], confermava la condanna in relazione al reato di cui all'art. 628 c.p., previo riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. (già in primo grado all'imputato era stata concessa la circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. con giudizio di equivalenza alla contestata recidiva specifica, reiterata, infraquinquennale). Proponeva ricorso per cassazione l'imputato deducendo i seguenti motivi: -Nullità della sentenza per violazione degli artt. 99, comma 4 e 69, comma 4 c.p., nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, in ordine al diniego di disapplicazione della recidiva reiterata e alla concessione delle circostanze attenuanti di cui all'art. 62 n. 4 e 6 c.p. in misura prevalente alla contestata recidiva, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p. (primo motivo). -Nullità della sentenza per violazione degli artt. 62 bis e 133 ci.p., nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, in ordine al diniego di concessione delle circostanze attenuanti generiche ed al diniego di riduzione della pena inflitta (secondo motivo). Il ricorso è inammissibile. Entrambi i motivi di ricorso hanno ad oggetto il trattamento sanzionatorio inflitto all'imputato, e dunque le valutazioni espresse dai giudici di merito in punto pena. Sotto questo profilo, ed in termini generali, si evidenzila come la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, ovvero agli aumenti per la continuazione, rientri nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre. Invero, la pronuncia impugnata è caratterizzata da un'ampia e logica motivazione circa il trattamento sanzionatorio nel suo complesso. Nello specifico, con riferimento alla mancata esclusione della recidiva, la corte di appello ha sottolineato come i numerosi precedenti della stessa indole (rapina, l'urto aggravato, furto in abitazione, evasione) avessero reso sempre più agevole la commissione di nuovi reati e fossero espressione dell'assenza di freni inibitori. Ancora, per altro verso, si rileva come la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche sia giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevane, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/201:I, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, Rv. 248244). Ebbene, nel caso di specie, il secondo giudice ha congruamente motivato la mancata concessione delle attenuanti generiche e la conferma della pena inflitta nella misura sancita in primo grado, in ragione dei numerosi precedenti penali e dell'assenza di elementi positivi, idonei a giustificare detti benefici; neppure l'ammissione dell'addebito da parte dell'imputato è stata ritenuta sufficiente, trattandosi di elemento considerato del tutto ininfluente nel caso di specie. Con riferimento, poi, al giudizio di comparazione tra circostanza, la Corte territoriale ha del tutto logicamente evidenziato come, pur potendosi riconoscere l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. "... il suo portato all'interno del giudizio di bilanciamento è assolutamente e oggettivamente assai contenuto ed in un contesto dove il tribunale ha già generosamente ritenuto l'equivalenza tra le circostanze di segno opposto, la nuova valutazione resa necessaria dal riconoscimento dell'attenuante in parola, non muta l'equivalenza proprio in ragione della significanza della recidiva specifica reiterata quinquennale che si sarebbe potuta considerare anche prevalente sull'attenuante di cui all'articolo 62 n. 6 senza incorrere in una valutazione non conformata si/la realtà". Le osservazioni fin qui esposte conducono, pertanto, a ritenere del tutto legittimo il provvedimento impugnato. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 03/05/2022 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]
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