Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2009
ECLI:EU:F:2009:70
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA]
(Seconda Sezione)
18 giugno 2009
Causa F‑43/08
[OSCURATO:PERSONA]
contro
[OSCURATO:PERSONA] europeo di polizia (Europol)
«[OSCURATO:PERSONA] pubblica – Personale dell’Europol – Posto vacante – Procedura di selezione»
Oggetto:
Ricorso, proposto ai sensi dell’art. 40, n. 3, della convenzione basata sull’art. K.3 del Trattato sull’Unione europea che
istituisce un [OSCURATO:PERSONA] europeo di polizia (convenzione Europol) e dell’art. 93, n. 1, dello Statuto del personale dell’Europol,
con il quale il sig. [OSCURATO:PERSONA] chiede l’annullamento della decisione del direttore dell’Europol 7 gennaio 2008, recante rigetto
del suo reclamo, nonché delle sottostanti decisioni del 20 giugno 2007 e del 6 luglio 2007, relative alla riapertura di una
procedura di selezione per un posto di amministratore principale dichiarato vacante il 25 luglio 2006.
Decisione:
Il ricorso è respinto. Il ricorrente è condannato all’insieme delle spese.
[OSCURATO:PERSONA] – Agenti dell’Europol – Assunzione – Candidato scelto dal comitato di selezione ma non in possesso dei requisiti
richiesti dall’avviso di posto vacante
Se il direttore dell’[OSCURATO:PERSONA] europeo di polizia (Europol) non dispone, in forza del principio di indipendenza delle commissioni
giudicatrici dei concorsi, del potere di annullare o di modificare una decisione di una commissione giudicatrice, egli è nondimeno
tenuto ad escludere ogni candidato che non risponda ai requisiti fissati nell’avviso di posto vacante, dato che l’amministrazione
è vincolata da ciascuna delle condizioni che essa si è autoimposta nel detto avviso. Il direttore non può quindi trovarsi
vincolato dalle decisioni della detta commissione giudicatrice la cui illegittimità possa viziare, come conseguenza, le sue
stesse decisioni. Pertanto, il direttore, dopo essere venuto a conoscenza del fatto che un candidato selezionato non soddisfaceva
ai requisiti di un avviso di posto vacante, può decidere di avviare una nuova procedura di selezione.
(v. punti 45, 46 e 48)
Riferimento:
Corte: 23 ottobre 1986, causa 142/85, Schwiering/Corte dei conti (Racc. pag. 3177, punti 19‑21); 23 ottobre 1986, cause riunite
322/85 e 323/85, Hoyer e Neumann/Corte dei conti (Racc. pag. 3215, punti 12‑14), e 18 marzo 1993, causa C‑35/92 P, Parlamento/Frederiksen
(Racc. pag. I‑991, punti 15 e 16)
Tribunale di primo grado: 21 maggio 1996, causa T‑153/95, Kaps/Corte di giustizia (Racc. PI pagg. I‑A‑233 e II‑663, punto 78);
16 dicembre 1999, causa T‑143/98, Cendrowicz/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑273 e II‑1341, punto 39), e 4 luglio 2006, causa
T‑45/04, Tzirani/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑2‑145 e II‑A‑2‑681, punto 46)