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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 giugno 2024

Cassazione n. 32664/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/05/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna che ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Bologna ha affermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine ai delitti di cui agli artt. 49 e 220 legge fall., agli artt. 216, comma 1, n. 2, e 223 legge fall. e all'art. 216, comma 1, legge fall.; Considerato che l'unico motivo di ricorso proposto dal ricorrente, che si risolve nella trascrizione dell'atto di appello e della sentenza impugnata, è generico e indeterminato e, quindi, privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

Invero, a fronte della logica e corretta motivazione della sentenza impugnata, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, così non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 13 giugno 2024 Il consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/05/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna che ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Bologna ha affermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine ai delitti di cui agli artt. 49 e 220 legge fall., agli artt. 216, comma 1, n. 2, e 223 legge fall. e all'art. 216, comma 1, legge fall.; Considerato che l'unico motivo di ricorso proposto dal ricorrente, che si risolve nella trascrizione dell'atto di appello e della sentenza impugnata, è generico e indeterminato e, quindi, privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. Invero, a fronte della logica e corretta motivazione della sentenza impugnata, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, così non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 giugno 2024 Il consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 32664/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris