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CassazionesentenzaSezione UDecisione del 12 aprile 2022

Cassazione n. 21351/2022

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nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 15783-2021 proposto da: V [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 15, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 60 presso lo [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 4341/2017 del TRIBUNALE di ROMA.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], la quale chiede che le Sezioni Unite rigettino il ricorso e dichiarino la giurisdizione del giudice italiano, ossia del Tribunale di Roma - Sezione Specializzata in materia di impresa, dinanzi al quale è pendente la causa r.g. 4341/2017. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Con atto di citazione, notificato il 12 gennaio 2017, la [OSCURATO:PERSONA] ha convenuto dinanzi al Tribunale di Roma la V Kontakte LLC, società di diritto russo, per sentirla condannare al risarcimento dei danni, patrimoniali e non, per responsabilità extracontrattuale, concorrenza sleale parassitaria e violazione di diritti autorali e di privative industriali, deducendo quanto segue. 1.1.- La RTI - facente parte del [OSCURATO:PERSONA] - era concessionaria delle emittenti televisive «Canale 5», «Italia 1», «Retequattro», «TGCOM24» e titolare esclusiva, sia in forza di specifici contratti sia come produttrice diretta, dei diritti di autore, di sfruttamento e utilizzazione economica dei programmi diffusi sulle proprie emittenti e dei suindicati marchi registrati.

Ric. 2021 n. 15783 sez.

SU - ud. 12-04-2022 -2- 1.2.- La V Kontakte LLC era proprietaria e gestore di una piattaforma telematica accessibile anche dall'Italia attraverso il collegamento a un portale web che permetteva agli utenti, creando un account, di caricare brani audiovisivi e condividerli con altri utenti. 1.3.- In particolare, era emerso che, tra il 5 settembre 2016 e 1'8 settembre 2016, la V Kontakte aveva consentito agli utenti di caricare sul portale centinaia di brani audiovisivi, estratti abusivamente dai predetti programmi RTI, e di metterli a disposizione del pubblico, in violazione del regime di protezione garantito ai titolari dei diritti autorali e connessi.

Ad avviso di RTI, in tal modo, la V Kontakte aveva concorso nell'illecita attività di captazione e caricamento sul portale dei brani estratti dai programmi RTI, violando i segni distintivi sui quali erano inclusi i marchi registrati della società attrice: la convenuta non si limitava a condividere lo spazio virtuale consentendo il caricamento dei dati, ma interferiva nella gestione dei dati, sfruttandoli commercialmente per la sua attività di impresa. 2.- La V Kontakte, che si costituiva in giudizio eccependo il difetto di giurisdizione del giudice adito e deducendo l'infondatezza delle domande attoree, ha proposto regolamento preventivo di giurisdizione, per chiedere di dichiarare il difetto della giurisdizione italiana in favore di quella russa. 3.- La RTI ha notificato controricorso nel quale ha chiesto di confermare la giurisdizione del giudice italiano adito. 4.- Il Procuratore Generale ha presentato requisitoria scritta chiedendo di dichiarare la giurisdizione del giudice italiano.

5. Le parti hanno presentato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1.- A sostegno del proposto regolamento, la V Kontakte ha richiamato la Convenzione italo-russa sull'assistenza giudiziaria in materia civile del 25 gennaio 1979, il cui art. 24.1, lett. d), confermerebbe il difetto di giurisdizione del giudice italiano, laddove Ric. 2021 n. 15783 sez.

SU - ud. 12-04-2022 -3- dispone che competente è il giudice del «locus commissi delicti» da intendere come luogo dove si è verificato il fatto lesivo da cui deriva la responsabilità extracontrattuale, coincidente con quello dove, nei casi di violazione dei diritti di proprietà intellettuale tramite internet, sono gestiti i server tramite i quali è realizzata la condotta lesiva.

A suo avviso, si tratterebbe di un accordo internazionale vincolante e prevalente sia sulle disposizioni (compreso l'art. 3) della legge n. 218 del 31 maggio 1995, il cui art. 2 prevede che «le disposizioni della presente legge non pregiudicano l'applicazione delle convenzioni internazionali in vigore per l'Italia», sia sul Regolamento UE n. 1215/2012 del [OSCURATO:PERSONA] e del Consiglio del 12 dicembre 2012 - comunque inapplicabile ai Paesi extra UE - che all'art. 7 prevede, in materia di illeciti civili dolosi o colposi, che una persona domiciliata in uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro, davanti all'autorità giurisdizionale del «luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto o può avvenire» (art. 7). 1.1.- Ad analoga conclusione - sostiene la V Kontakte - si dovrebbe pervenire alla luce dell'art. 5.3 della Convenzione di Bruxelles del 1968 (concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale), secondo cui «il convenuto domiciliato nel territorio di uno Stato contraente può essere citato in un altro stato contraente [..] in materia di delitti o quasi-delitti, davanti al giudice del luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto», tenuto conto che la condotta rimproverata alla società russa per la mancata attivazione tempestiva della procedura di rimozione dal portale dei contenuti audiovisivi caricati da terzi si sarebbe realizzata in Russia, ove sono situati i server e operano i dipendenti della società.

Nessun rilievo avrebbero i luoghi dai quali sarebbe possibile accedere ai contenuti audiovisivi caricati sul portale, dovendosi avere riguardo al danno diretto e non al danno-conseguenza e, comunque, al luogo in cui l'evento dannoso si è concretizzato e non a quello in cui, in ipotesi, Ric. 2021 n. 15783 sez.

SU - ud. 12-04-2022 -4- esso potrebbe verificarsi; né vi sarebbe prova che utenti dall'Italia abbiano potuto accedere ai contenuti del portale né che, per mezzo di tali accessi, RTI abbia patito un danno in Italia. 2.- Il proposto regolamento è risolto nel senso che sussiste la giurisdizione del giudice italiano. 3.- Si osserva innanzitutto, con riguardo all'invocata Convenzione italo-sovietica del 25 gennaio 1979, sull'assistenza giudiziaria in materia civile, ratificata dall'Italia con legge n. 766 del 11 dicembre 1985, che è senz'altro vero - come afferma la ricorrente - che le disposizioni interne del diritto internazionale privato, quali sono quelle della legge n. 218 del 1995, «non pregiudicano l'applicazione delle convenzioni internazionali in vigore per l'Italia» (art. 2, comma 1), le quali, in un certo senso, prevalgono su di esse; ma si tratta di questione che nel caso in esame risulta meramente teorica, dal momento che la Convenzione italo-russa non contiene disposizioni interferenti o, comunque, derogatorie o incompatibili con quelle contenute nella legge da ultimo citata e nella Convenzione di Bruxelles richiamata dall'art. 3, comma 2, della stessa legge del 1995. 3.1.- Questa Corte ha avuto modo di precisare che la Convenzione italo-russa del 1979 «non [è] assimilabile per struttura e funzionamento alla Convenzione di Bruxelles 27.9.1968, atteso che, al pari di numerose altre Convenzioni bilaterali, si limita a stabilire le condizioni di riconoscibilità delle sentenze emesse dall'uno e dall'altro giudice, attraverso regole di giurisdizione cd. indiretta [...] destinate ad assumere rilievo proprio in sede di riconoscimento [delle decisioni prese]», con la conseguenza che «consentendo ai cittadini di ciascuna parte contraente di adìre i tribunali dell'altra parte "nella cui giurisdizione, in conformità con la legislazione di quest'ultima, rientrino cause civili [..]" ribadisce implicitamente la persistente operatività delle regole di diritto internazionale privato proprie della legislazione di ciascuna delle parti contraenti, che fissano le condizioni che consentono Ric. 2021 n. 15783 sez.

SU - ud. 12-04-2022 -5- di evocare in giudizio in uno Stato cittadini ivi non domiciliati né residenti» (Cass.

SU 19 febbraio 2019, n. 4494 e SU 11 giugno 2003, n. 9365). 3.2.- Queste conclusioni trovano conferma nella lettera dell'art. 24, lett. d), della stessa Convenzione del 1979 che, richiedendo che «il fatto da cui deriva una responsabilità extracontrattuale si è verificato nel territorio della Parte contraente richiedente», si limita a porre una «condizione» perché «il Tribunale della Parte contraente sul cui territorio è stata pronunciata la decisione [sia] considerato competente», diversamente da quanto affermato dalla ricorrente che infondatamente vi ravvisa un criterio di individuazione del giudice competente ad emettere la decisione che, nella specie, non è stata emessa. 3.3.- Si osserva inoltre che, pur nella (qui non condivisa) prospettiva ermeneutica fatta propria dalla ricorrente - secondo cui la disposizione poc'anzi richiamata sarebbe da intendere in senso derogatorio dell'art. 5, n. 3, della Convenzione di Bruxelles (secondo cui «Il convenuto domiciliato nel territorio di uno Stato contraente può essere citato in un altro Stato contraente: [...]

3. in materia di delitti o quasi-delitti, davanti al giudice del luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto») per via della menzione (nell'art. 24, lett. d, della Convenzione italo-russa) al «fatto» anziché all'«evento dannoso» -, è agevole replicare che, se il «fatto» qui rilevante è quello «illecito» «da cui deriva una responsabilità extracontrattuale», allora non si può prescindere dall'evento dannoso che di quel fatto è elemento costitutivo, la cui localizzazione, quindi, sarebbe pur sempre necessaria ai fini della individuazione del giudice competente. 4.- Le parti concordano (sebbene la V Kontakte solo nel caso di mancata applicazione della Convenzione italo-russa del 1979) sull'applicabilità dell'art. 5.3 della Convenzione di Bruxelles.

Ed infatti, quando si verte in materie comprese nella predetta Convenzione - Ric. 2021 n. 15783 sez.

SU - ud. 12-04-2022 -6- come nel caso in esame - vigono le speciali regole di competenza previste dalle sezioni 2 (comprensiva dell'art. 5.3), 3 e 4 del titolo II di tale Convenzione, anche nei confronti del convenuto che - come pacificamente è la V Kontakte LLC, società di diritto russo con sede legale a [OSCURATO:PERSONA] - non sia domiciliato o residente in Italia, né appartenga ad uno Stato contraente, essendo il rinvio a dette regole destinato ad operare oltre la sfera dell'efficacia personale della Convenzione medesima (ex plurimis, Cass.

SU n. 26937 del 2013, SU n. 5765 del 2012, SU n. 22239 del 2009). 5.- Le parti concordano anche sul fatto che, non essendo la Federazione russa uno Stato membro dell'Unione, non possa trovare applicazione il Regolamento (UE) n. 1215 del 2012 (secondo cui, a norma dell'art. 7, «Una persona domiciliata in uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro:...

2. in materia di illeciti civili dolosi o colposi, davanti all'autorità giurisdizionale del luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto o può avvenire»), che ha sostituito il Regolamento (CE) n. 44 del 2001, a sua volta sostitutivo (e, come si è visto, leggermente modificativo) della predetta Convenzione di Bruxelles.

Ed infatti, come precisato dalle Sezioni Unite, «in questa direzione milita univocamente l'art. 68 dello stesso Regolamento n. 44/01 [e del Regolamento n. 1215 del 2012], a tenore del quale «Il presente regolamento sostituisce, tra gli Stati membri, le disposizioni della convenzione di Bruxelles salvo per quanto riguarda i territori degli Stati membri che rientrano nel campo di applicazione territoriale di tale convenzione e che sono esclusi dal presente regolamento ai sensi dell'articolo 299 del Trattato.

2. Nella misura in cui il presente regolamento sostituisce, tra gli Stati membri, le disposizioni della convenzione di Bruxelles ogni riferimento a tale convenzione si intende fatto al presente regolamento» (Cass.

SU n. 15748 del 2019, in motivazione p. 6.8 e 6.9).

Ne consegue che il predetto Regolamento n. 44/01 e il successivo n. 1215 del 2012 hanno effettivamente preso il Ric. 2021 n. 15783 sez.

SU - ud. 12-04-2022 -7- posto della Convenzione di Bruxelles all'atto della sua entrata in vigore, ma ciò con esclusivo riferimento agli Stati membri dell'Unione Europea. 6.- Per costante giurisprudenza di queste Sezioni Unite, ai fini della determinazione della giurisdizione in materia aquiliana, ai sensi dell'art. 5.3 della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, il luogo dell'evento dannoso è quello in cui è avvenuta la lesione del diritto della vittima che agisce per responsabilità extracontrattuale (nella specie, anche per concorrenza sleale parassitaria), senza avere riguardo al luogo in cui si sono verificate o potranno verificarsi le conseguenze future delle lesioni.

Si è affermato che ciò che conta è il cd. danno iniziale, essendo irrilevante il luogo del cd. danno conseguenza (in tal senso, Cass.

SU n. 27164 del 2018, n. 8571 del 2015, n. 8076 del 2012, n. 28811 del 2011).

«E' appena il caso di ricordare che l'art. 5 della Convenzione di Bruxelles è stato ripreso, senza significative modifiche, dal citato art. 5, n. 3), del Regolamento n. 44 del 2001; in tal senso è anche l'art. 7 del Regolamento n. 1215 del 2012, attualmente vigente» (così Cass.

SU n. 26896 del 2020). 7.- Con riferimento all'art. 5.3 della Convenzione di Bruxelles, le Sezioni Unite, in relazione ad un caso di concorrenza sleale posta in essere all'estero in danno di un'impresa italiana, hanno affermato che «l'espressione "luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto" contenuta nel n. 3 dell'art. 5 della Convenzione dev'essere intesa nel senso che essa si riferisce tanto al luogo ove è insorto il danno quanto al luogo ove si è verificato l'evento generatore dello stesso, di modo che il convenuto può essere citato, a scelta dell'attore, dinanzi al giudice dell'uno o dell'altro di tali due luoghi, quindi [...] sia al luogo in cui è stato posto in essere il comportamento del danneggiante denunciato dall'attore, sia a quello, eventualmente diverso, in cui lo stesso attore ha subito inizialmente il danno causato da quel comportamento» (cfr. Cass.

SU n. 357 del 2010).

Ric. 2021 n. 15783 sez.

SU - ud. 12-04-2022 -8- 8.- Se ne ha conferma nella giurisprudenza delle Sezioni Unite sulle analoghe disposizioni dei Regolamenti n. 44 del 2001 e n. 1215 del 2012, rispetto alle quali, anche alla luce della chiara e costante interpretazione che ne ha dato la Corte di giustizia (Corte giustizia 29 luglio 2019, C- 451/18; 16 giugno 2016, C-12/15; 25 ottobre 2011, C- 509/09 e C-161/00; 10 giugno 2004, C-168/02), si è affermato che la giurisdizione si radica nel luogo dell'evento dannoso che è quello in cui si è prodotto il danno o, in alternativa, a scelta dell'attore danneggiato, in cui si è verificato l'evento generatore del danno stesso (ex plurimis, Cass.

SU n. 3125 e 40548 del 2021). 9.- La verifica circa la sussistenza della giurisdizione del giudice italiano (anche) nei rapporti tra il giudice italiano e i giudici stranieri dev'essere compiuta alla luce del criterio del petitum sostanziale, identificato non solo e non tanto in funzione della concreta statuizione che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto della causa petendi, vale a dire della effettiva consistenza della situazione soggettiva giuridicamente tutelata dedotta in giudizio, identificata con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione (ex plurimis, Cass.

SU n. 6001 del 2021). 10.- Tanto premesso, come osservato dal Procuratore Generale nella requisitoria scritta, l'atto introduttivo del giudizio indica dettagliatamente le ragioni sulle quali è fondata la domanda di RTI, la quale ha dedotto, non solo, una responsabilità (omissiva) della convenuta per «non avere attivato (tempestivamente) la procedura di rimozione dal portale dei contenuti audiovisivi caricati di proprietà di RTI», ma ancor prima per avere esercitato una vera e propria attività di hosting provider attivo, realizzatasi mediante: la gestione del motore di ricerca e la messa a disposizione degli utenti dei contenuti audiovisivi attraverso l'utilizzazione di parole chiave, con possibilità di rintracciare e di ordinare i risultati attraverso parametri definiti; la previsione di precisi termini di servizio nei rapporti con gli utenti; l'analisi e selezione Rie. 2021 n. 15783 sez.

SU - ud. 12-04-2022 -9- dei contenuti memorizzati e catalogati; la diffusione e condivisione con altri social network dei contenuti del portale mediante l'opzione «condividi»; la gestione e vendita di servizi pubblicitari con la possibilità per gli inserzionisti di identificare e consultare i brani audiovisivi caricati, di selezionare la localizzazione geografica delle inserzioni, il genere sessuale e il tipo di interessi dei soggetti destinatari dei messaggi pubblicitari, ecc. 11.- Sussiste quindi la giurisdizione del giudice italiano, essendosi l'evento dannoso prodotto nel territorio italiano, già in considerazione della condotta di [OSCURATO:PERSONA], che - secondo la prospettazione dell'attrice, la cui fondatezza è da verificare nel giudizio di merito - avrebbe concorso nei caricamenti illeciti sul portale russo di contenuti audiovisivi colpevolmente captati da programmi televisivi (Canale 5, Rete 4, Italia 1 e TGCOM) di RTI, resi accessibili e comunicati al pubblico degli utenti, avendo la stessa convenuta riferito che «la maggior parte dei contenuti controversi erano stati caricati da un unico utente [italiano]», con conseguente produzione del danno iniziale in Italia. 12.- Non si può, in effetti, fare esclusivo riferimento al luogo in cui sono gestiti i server perché l'attività di comunicazione a mezzo Internet si svolge ben oltre lo spazio fisico che ospita le apparecchiature, trattandosi di attività comunicativa destinata ad ampliarsi e a propagare i suoi effetti pregiudizievoli altrove, tra i quali vi è quello dove si trova il centro di interessi del danneggiato che, nella specie, è Roma dove RTI ha la sede (nel senso che il luogo ove si è verificato il danno coincide normalmente con la sede statutaria della persona giuridica, cfr. Cass.

SU n. 28675 del 2020). 13.- Se ne ha conferma nell'orientamento secondo cui l'«hosting provider» attivo è il prestatore dei servizi della società dell'informazione, il quale svolge un'attività che esula da un servizio di ordine meramente tecnico, automatico e passivo, e pone in essere una Ric. 2021 n. 15783 sez.

SU - ud. 12-04-2022 -10- condotta attiva, concorrendo con altri nella commissione dell'illecito, onde resta sottratto al regime generale di esenzione di cui all'art. 16 del d.lgs. n. 70 del 2003, dovendo la sua responsabilità civile atteggiarsi secondo le regole comuni (cfr. Cass. n. 7708 del 2019). 14.- RTI, essendo titolare dei diritti di uso esclusivo dei marchi registrati che assume indebitamente sfruttati da

V. Kontakte, invoca un ulteriore criterio di collegamento con la giurisdizione italiana, in relazione alla domanda concernente la violazione dei diritti di proprietà industriale, alla luce dell'art. 120 c.p.i. (d.lgs n. 30 del 10 febbraio 2005) che contiene «regole di giurisdizione e competenza» (applicabili «altresì alle azioni di accertamento negativo anche proposte in via cautelare», comma 6 -bis) che prevedono che «le azioni in materia di proprietà industriale i cui titoli sono concessi o in corso di concessione si propongono avanti l'autorità giudiziaria dello Stato, qualunque sia la cittadinanza, il domicilio o la residenza delle parti» (comma 1). 14.1.- Tale disposizione è comunemente interpretata come codificazione della riserva di giurisdizione sui titoli di proprietà industriale, in base al principio di sovranità nazionale, il cui ambito applicativo, tuttavia, è limitato alle azioni in tema di registrazione e validità del titolo di privativa, cioè attinenti alle controversie sulla validità, esistenza o decadenza del titolo.

Restano ferme le regole di radicamento della giurisdizione per le altre controversie, tra le quali quelle in tema di violazione dei diritti di proprietà industriale in conseguenza di illecito extracontrattuale, sulle quali si applicano le regole generali del luogo ove è avvenuto l'evento dannoso (forum commissi delicti), ai sensi dell'art. 5.3 della Convenzione di Bruxelles (come nella specie) o delle corrispondenti disposizioni dei Regolamenti europei n. 44/2001 e n. 1215/2012. 15.- Non può accogliersi la richiesta di rinvio pregiudiziale, ai sensi dell'art. 267 TFUE, su questioni vertenti sull'interpretazione dell'art. 5.3 Ric. 2021 n. 15783 sez.

SU - ud. 12-04-2022 -11- della Convenzione di Bruxelles del 1968, la cui corretta interpretazione s'impone con tale evidenza da non lasciare adito a ragionevoli dubbi. 16.- In conclusione, è dichiarata la

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 15783-2021 proposto da: V [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 15, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 60 presso lo [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 4341/2017 del TRIBUNALE di ROMA. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], la quale chiede che le Sezioni Unite rigettino il ricorso e dichiarino la giurisdizione del giudice italiano, ossia del Tribunale di Roma - Sezione Specializzata in materia di impresa, dinanzi al quale è pendente la causa r.g. 4341/2017. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Con atto di citazione, notificato il 12 gennaio 2017, la [OSCURATO:PERSONA] ha convenuto dinanzi al Tribunale di Roma la V Kontakte LLC, società di diritto russo, per sentirla condannare al risarcimento dei danni, patrimoniali e non, per responsabilità extracontrattuale, concorrenza sleale parassitaria e violazione di diritti autorali e di privative industriali, deducendo quanto segue. 1.1.- La RTI - facente parte del [OSCURATO:PERSONA] - era concessionaria delle emittenti televisive «Canale 5», «Italia 1», «Retequattro», «TGCOM24» e titolare esclusiva, sia in forza di specifici contratti sia come produttrice diretta, dei diritti di autore, di sfruttamento e utilizzazione economica dei programmi diffusi sulle proprie emittenti e dei suindicati marchi registrati. Ric. 2021 n. 15783 sez. SU - ud. 12-04-2022 -2- 1.2.- La V Kontakte LLC era proprietaria e gestore di una piattaforma telematica accessibile anche dall'Italia attraverso il collegamento a un portale web che permetteva agli utenti, creando un account, di caricare brani audiovisivi e condividerli con altri utenti. 1.3.- In particolare, era emerso che, tra il 5 settembre 2016 e 1'8 settembre 2016, la V Kontakte aveva consentito agli utenti di caricare sul portale centinaia di brani audiovisivi, estratti abusivamente dai predetti programmi RTI, e di metterli a disposizione del pubblico, in violazione del regime di protezione garantito ai titolari dei diritti autorali e connessi. Ad avviso di RTI, in tal modo, la V Kontakte aveva concorso nell'illecita attività di captazione e caricamento sul portale dei brani estratti dai programmi RTI, violando i segni distintivi sui quali erano inclusi i marchi registrati della società attrice: la convenuta non si limitava a condividere lo spazio virtuale consentendo il caricamento dei dati, ma interferiva nella gestione dei dati, sfruttandoli commercialmente per la sua attività di impresa. 2.- La V Kontakte, che si costituiva in giudizio eccependo il difetto di giurisdizione del giudice adito e deducendo l'infondatezza delle domande attoree, ha proposto regolamento preventivo di giurisdizione, per chiedere di dichiarare il difetto della giurisdizione italiana in favore di quella russa. 3.- La RTI ha notificato controricorso nel quale ha chiesto di confermare la giurisdizione del giudice italiano adito. 4.- Il Procuratore Generale ha presentato requisitoria scritta chiedendo di dichiarare la giurisdizione del giudice italiano. 5. Le parti hanno presentato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1.- A sostegno del proposto regolamento, la V Kontakte ha richiamato la Convenzione italo-russa sull'assistenza giudiziaria in materia civile del 25 gennaio 1979, il cui art. 24.1, lett. d), confermerebbe il difetto di giurisdizione del giudice italiano, laddove Ric. 2021 n. 15783 sez. SU - ud. 12-04-2022 -3- dispone che competente è il giudice del «locus commissi delicti» da intendere come luogo dove si è verificato il fatto lesivo da cui deriva la responsabilità extracontrattuale, coincidente con quello dove, nei casi di violazione dei diritti di proprietà intellettuale tramite internet, sono gestiti i server tramite i quali è realizzata la condotta lesiva. A suo avviso, si tratterebbe di un accordo internazionale vincolante e prevalente sia sulle disposizioni (compreso l'art. 3) della legge n. 218 del 31 maggio 1995, il cui art. 2 prevede che «le disposizioni della presente legge non pregiudicano l'applicazione delle convenzioni internazionali in vigore per l'Italia», sia sul Regolamento UE n. 1215/2012 del [OSCURATO:PERSONA] e del Consiglio del 12 dicembre 2012 - comunque inapplicabile ai Paesi extra UE - che all'art. 7 prevede, in materia di illeciti civili dolosi o colposi, che una persona domiciliata in uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro, davanti all'autorità giurisdizionale del «luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto o può avvenire» (art. 7). 1.1.- Ad analoga conclusione - sostiene la V Kontakte - si dovrebbe pervenire alla luce dell'art. 5.3 della Convenzione di Bruxelles del 1968 (concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale), secondo cui «il convenuto domiciliato nel territorio di uno Stato contraente può essere citato in un altro stato contraente [..] in materia di delitti o quasi-delitti, davanti al giudice del luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto», tenuto conto che la condotta rimproverata alla società russa per la mancata attivazione tempestiva della procedura di rimozione dal portale dei contenuti audiovisivi caricati da terzi si sarebbe realizzata in Russia, ove sono situati i server e operano i dipendenti della società. Nessun rilievo avrebbero i luoghi dai quali sarebbe possibile accedere ai contenuti audiovisivi caricati sul portale, dovendosi avere riguardo al danno diretto e non al danno-conseguenza e, comunque, al luogo in cui l'evento dannoso si è concretizzato e non a quello in cui, in ipotesi, Ric. 2021 n. 15783 sez. SU - ud. 12-04-2022 -4- esso potrebbe verificarsi; né vi sarebbe prova che utenti dall'Italia abbiano potuto accedere ai contenuti del portale né che, per mezzo di tali accessi, RTI abbia patito un danno in Italia. 2.- Il proposto regolamento è risolto nel senso che sussiste la giurisdizione del giudice italiano. 3.- Si osserva innanzitutto, con riguardo all'invocata Convenzione italo-sovietica del 25 gennaio 1979, sull'assistenza giudiziaria in materia civile, ratificata dall'Italia con legge n. 766 del 11 dicembre 1985, che è senz'altro vero - come afferma la ricorrente - che le disposizioni interne del diritto internazionale privato, quali sono quelle della legge n. 218 del 1995, «non pregiudicano l'applicazione delle convenzioni internazionali in vigore per l'Italia» (art. 2, comma 1), le quali, in un certo senso, prevalgono su di esse; ma si tratta di questione che nel caso in esame risulta meramente teorica, dal momento che la Convenzione italo-russa non contiene disposizioni interferenti o, comunque, derogatorie o incompatibili con quelle contenute nella legge da ultimo citata e nella Convenzione di Bruxelles richiamata dall'art. 3, comma 2, della stessa legge del 1995. 3.1.- Questa Corte ha avuto modo di precisare che la Convenzione italo-russa del 1979 «non [è] assimilabile per struttura e funzionamento alla Convenzione di Bruxelles 27.9.1968, atteso che, al pari di numerose altre Convenzioni bilaterali, si limita a stabilire le condizioni di riconoscibilità delle sentenze emesse dall'uno e dall'altro giudice, attraverso regole di giurisdizione cd. indiretta [...] destinate ad assumere rilievo proprio in sede di riconoscimento [delle decisioni prese]», con la conseguenza che «consentendo ai cittadini di ciascuna parte contraente di adìre i tribunali dell'altra parte "nella cui giurisdizione, in conformità con la legislazione di quest'ultima, rientrino cause civili [..]" ribadisce implicitamente la persistente operatività delle regole di diritto internazionale privato proprie della legislazione di ciascuna delle parti contraenti, che fissano le condizioni che consentono Ric. 2021 n. 15783 sez. SU - ud. 12-04-2022 -5- di evocare in giudizio in uno Stato cittadini ivi non domiciliati né residenti» (Cass. SU 19 febbraio 2019, n. 4494 e SU 11 giugno 2003, n. 9365). 3.2.- Queste conclusioni trovano conferma nella lettera dell'art. 24, lett. d), della stessa Convenzione del 1979 che, richiedendo che «il fatto da cui deriva una responsabilità extracontrattuale si è verificato nel territorio della Parte contraente richiedente», si limita a porre una «condizione» perché «il Tribunale della Parte contraente sul cui territorio è stata pronunciata la decisione [sia] considerato competente», diversamente da quanto affermato dalla ricorrente che infondatamente vi ravvisa un criterio di individuazione del giudice competente ad emettere la decisione che, nella specie, non è stata emessa. 3.3.- Si osserva inoltre che, pur nella (qui non condivisa) prospettiva ermeneutica fatta propria dalla ricorrente - secondo cui la disposizione poc'anzi richiamata sarebbe da intendere in senso derogatorio dell'art. 5, n. 3, della Convenzione di Bruxelles (secondo cui «Il convenuto domiciliato nel territorio di uno Stato contraente può essere citato in un altro Stato contraente: [...] 3. in materia di delitti o quasi-delitti, davanti al giudice del luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto») per via della menzione (nell'art. 24, lett. d, della Convenzione italo-russa) al «fatto» anziché all'«evento dannoso» -, è agevole replicare che, se il «fatto» qui rilevante è quello «illecito» «da cui deriva una responsabilità extracontrattuale», allora non si può prescindere dall'evento dannoso che di quel fatto è elemento costitutivo, la cui localizzazione, quindi, sarebbe pur sempre necessaria ai fini della individuazione del giudice competente. 4.- Le parti concordano (sebbene la V Kontakte solo nel caso di mancata applicazione della Convenzione italo-russa del 1979) sull'applicabilità dell'art. 5.3 della Convenzione di Bruxelles. Ed infatti, quando si verte in materie comprese nella predetta Convenzione - Ric. 2021 n. 15783 sez. SU - ud. 12-04-2022 -6- come nel caso in esame - vigono le speciali regole di competenza previste dalle sezioni 2 (comprensiva dell'art. 5.3), 3 e 4 del titolo II di tale Convenzione, anche nei confronti del convenuto che - come pacificamente è la V Kontakte LLC, società di diritto russo con sede legale a [OSCURATO:PERSONA] - non sia domiciliato o residente in Italia, né appartenga ad uno Stato contraente, essendo il rinvio a dette regole destinato ad operare oltre la sfera dell'efficacia personale della Convenzione medesima (ex plurimis, Cass. SU n. 26937 del 2013, SU n. 5765 del 2012, SU n. 22239 del 2009). 5.- Le parti concordano anche sul fatto che, non essendo la Federazione russa uno Stato membro dell'Unione, non possa trovare applicazione il Regolamento (UE) n. 1215 del 2012 (secondo cui, a norma dell'art. 7, «Una persona domiciliata in uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro:... 2. in materia di illeciti civili dolosi o colposi, davanti all'autorità giurisdizionale del luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto o può avvenire»), che ha sostituito il Regolamento (CE) n. 44 del 2001, a sua volta sostitutivo (e, come si è visto, leggermente modificativo) della predetta Convenzione di Bruxelles. Ed infatti, come precisato dalle Sezioni Unite, «in questa direzione milita univocamente l'art. 68 dello stesso Regolamento n. 44/01 [e del Regolamento n. 1215 del 2012], a tenore del quale «Il presente regolamento sostituisce, tra gli Stati membri, le disposizioni della convenzione di Bruxelles salvo per quanto riguarda i territori degli Stati membri che rientrano nel campo di applicazione territoriale di tale convenzione e che sono esclusi dal presente regolamento ai sensi dell'articolo 299 del Trattato. 2. Nella misura in cui il presente regolamento sostituisce, tra gli Stati membri, le disposizioni della convenzione di Bruxelles ogni riferimento a tale convenzione si intende fatto al presente regolamento» (Cass. SU n. 15748 del 2019, in motivazione p. 6.8 e 6.9). Ne consegue che il predetto Regolamento n. 44/01 e il successivo n. 1215 del 2012 hanno effettivamente preso il Ric. 2021 n. 15783 sez. SU - ud. 12-04-2022 -7- posto della Convenzione di Bruxelles all'atto della sua entrata in vigore, ma ciò con esclusivo riferimento agli Stati membri dell'Unione Europea. 6.- Per costante giurisprudenza di queste Sezioni Unite, ai fini della determinazione della giurisdizione in materia aquiliana, ai sensi dell'art. 5.3 della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, il luogo dell'evento dannoso è quello in cui è avvenuta la lesione del diritto della vittima che agisce per responsabilità extracontrattuale (nella specie, anche per concorrenza sleale parassitaria), senza avere riguardo al luogo in cui si sono verificate o potranno verificarsi le conseguenze future delle lesioni. Si è affermato che ciò che conta è il cd. danno iniziale, essendo irrilevante il luogo del cd. danno conseguenza (in tal senso, Cass. SU n. 27164 del 2018, n. 8571 del 2015, n. 8076 del 2012, n. 28811 del 2011). «E' appena il caso di ricordare che l'art. 5 della Convenzione di Bruxelles è stato ripreso, senza significative modifiche, dal citato art. 5, n. 3), del Regolamento n. 44 del 2001; in tal senso è anche l'art. 7 del Regolamento n. 1215 del 2012, attualmente vigente» (così Cass. SU n. 26896 del 2020). 7.- Con riferimento all'art. 5.3 della Convenzione di Bruxelles, le Sezioni Unite, in relazione ad un caso di concorrenza sleale posta in essere all'estero in danno di un'impresa italiana, hanno affermato che «l'espressione "luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto" contenuta nel n. 3 dell'art. 5 della Convenzione dev'essere intesa nel senso che essa si riferisce tanto al luogo ove è insorto il danno quanto al luogo ove si è verificato l'evento generatore dello stesso, di modo che il convenuto può essere citato, a scelta dell'attore, dinanzi al giudice dell'uno o dell'altro di tali due luoghi, quindi [...] sia al luogo in cui è stato posto in essere il comportamento del danneggiante denunciato dall'attore, sia a quello, eventualmente diverso, in cui lo stesso attore ha subito inizialmente il danno causato da quel comportamento» (cfr. Cass. SU n. 357 del 2010). Ric. 2021 n. 15783 sez. SU - ud. 12-04-2022 -8- 8.- Se ne ha conferma nella giurisprudenza delle Sezioni Unite sulle analoghe disposizioni dei Regolamenti n. 44 del 2001 e n. 1215 del 2012, rispetto alle quali, anche alla luce della chiara e costante interpretazione che ne ha dato la Corte di giustizia (Corte giustizia 29 luglio 2019, C- 451/18; 16 giugno 2016, C-12/15; 25 ottobre 2011, C- 509/09 e C-161/00; 10 giugno 2004, C-168/02), si è affermato che la giurisdizione si radica nel luogo dell'evento dannoso che è quello in cui si è prodotto il danno o, in alternativa, a scelta dell'attore danneggiato, in cui si è verificato l'evento generatore del danno stesso (ex plurimis, Cass. SU n. 3125 e 40548 del 2021). 9.- La verifica circa la sussistenza della giurisdizione del giudice italiano (anche) nei rapporti tra il giudice italiano e i giudici stranieri dev'essere compiuta alla luce del criterio del petitum sostanziale, identificato non solo e non tanto in funzione della concreta statuizione che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto della causa petendi, vale a dire della effettiva consistenza della situazione soggettiva giuridicamente tutelata dedotta in giudizio, identificata con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione (ex plurimis, Cass. SU n. 6001 del 2021). 10.- Tanto premesso, come osservato dal Procuratore Generale nella requisitoria scritta, l'atto introduttivo del giudizio indica dettagliatamente le ragioni sulle quali è fondata la domanda di RTI, la quale ha dedotto, non solo, una responsabilità (omissiva) della convenuta per «non avere attivato (tempestivamente) la procedura di rimozione dal portale dei contenuti audiovisivi caricati di proprietà di RTI», ma ancor prima per avere esercitato una vera e propria attività di hosting provider attivo, realizzatasi mediante: la gestione del motore di ricerca e la messa a disposizione degli utenti dei contenuti audiovisivi attraverso l'utilizzazione di parole chiave, con possibilità di rintracciare e di ordinare i risultati attraverso parametri definiti; la previsione di precisi termini di servizio nei rapporti con gli utenti; l'analisi e selezione Rie. 2021 n. 15783 sez. SU - ud. 12-04-2022 -9- dei contenuti memorizzati e catalogati; la diffusione e condivisione con altri social network dei contenuti del portale mediante l'opzione «condividi»; la gestione e vendita di servizi pubblicitari con la possibilità per gli inserzionisti di identificare e consultare i brani audiovisivi caricati, di selezionare la localizzazione geografica delle inserzioni, il genere sessuale e il tipo di interessi dei soggetti destinatari dei messaggi pubblicitari, ecc. 11.- Sussiste quindi la giurisdizione del giudice italiano, essendosi l'evento dannoso prodotto nel territorio italiano, già in considerazione della condotta di [OSCURATO:PERSONA], che - secondo la prospettazione dell'attrice, la cui fondatezza è da verificare nel giudizio di merito - avrebbe concorso nei caricamenti illeciti sul portale russo di contenuti audiovisivi colpevolmente captati da programmi televisivi (Canale 5, Rete 4, Italia 1 e TGCOM) di RTI, resi accessibili e comunicati al pubblico degli utenti, avendo la stessa convenuta riferito che «la maggior parte dei contenuti controversi erano stati caricati da un unico utente [italiano]», con conseguente produzione del danno iniziale in Italia. 12.- Non si può, in effetti, fare esclusivo riferimento al luogo in cui sono gestiti i server perché l'attività di comunicazione a mezzo Internet si svolge ben oltre lo spazio fisico che ospita le apparecchiature, trattandosi di attività comunicativa destinata ad ampliarsi e a propagare i suoi effetti pregiudizievoli altrove, tra i quali vi è quello dove si trova il centro di interessi del danneggiato che, nella specie, è Roma dove RTI ha la sede (nel senso che il luogo ove si è verificato il danno coincide normalmente con la sede statutaria della persona giuridica, cfr. Cass. SU n. 28675 del 2020). 13.- Se ne ha conferma nell'orientamento secondo cui l'«hosting provider» attivo è il prestatore dei servizi della società dell'informazione, il quale svolge un'attività che esula da un servizio di ordine meramente tecnico, automatico e passivo, e pone in essere una Ric. 2021 n. 15783 sez. SU - ud. 12-04-2022 -10- condotta attiva, concorrendo con altri nella commissione dell'illecito, onde resta sottratto al regime generale di esenzione di cui all'art. 16 del d.lgs. n. 70 del 2003, dovendo la sua responsabilità civile atteggiarsi secondo le regole comuni (cfr. Cass. n. 7708 del 2019). 14.- RTI, essendo titolare dei diritti di uso esclusivo dei marchi registrati che assume indebitamente sfruttati da V. Kontakte, invoca un ulteriore criterio di collegamento con la giurisdizione italiana, in relazione alla domanda concernente la violazione dei diritti di proprietà industriale, alla luce dell'art. 120 c.p.i. (d.lgs n. 30 del 10 febbraio 2005) che contiene «regole di giurisdizione e competenza» (applicabili «altresì alle azioni di accertamento negativo anche proposte in via cautelare», comma 6 -bis) che prevedono che «le azioni in materia di proprietà industriale i cui titoli sono concessi o in corso di concessione si propongono avanti l'autorità giudiziaria dello Stato, qualunque sia la cittadinanza, il domicilio o la residenza delle parti» (comma 1). 14.1.- Tale disposizione è comunemente interpretata come codificazione della riserva di giurisdizione sui titoli di proprietà industriale, in base al principio di sovranità nazionale, il cui ambito applicativo, tuttavia, è limitato alle azioni in tema di registrazione e validità del titolo di privativa, cioè attinenti alle controversie sulla validità, esistenza o decadenza del titolo. Restano ferme le regole di radicamento della giurisdizione per le altre controversie, tra le quali quelle in tema di violazione dei diritti di proprietà industriale in conseguenza di illecito extracontrattuale, sulle quali si applicano le regole generali del luogo ove è avvenuto l'evento dannoso (forum commissi delicti), ai sensi dell'art. 5.3 della Convenzione di Bruxelles (come nella specie) o delle corrispondenti disposizioni dei Regolamenti europei n. 44/2001 e n. 1215/2012. 15.- Non può accogliersi la richiesta di rinvio pregiudiziale, ai sensi dell'art. 267 TFUE, su questioni vertenti sull'interpretazione dell'art. 5.3 Ric. 2021 n. 15783 sez. SU - ud. 12-04-2022 -11- della Convenzione di Bruxelles del 1968, la cui corretta interpretazione s'impone con tale evidenza da non lasciare adito a ragionevoli dubbi. 16.- In conclusione, è dichiarata la
Sentenza Cassazione n. 21351/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris