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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 28 marzo 2026

Cassazione n. 07466/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 9465/2023 R.G. proposto da[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] controricorrente -avverso la sentenza n. 234/2022 del [OSCURATO:PERSONA],depositata il 28 settembre 2022;udita la relazione svolta nella camera di consiglio tenuta il giorno 22gennaio 2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].Rilevato cheMassimo Guadaguolo chiese giudizialmente la condanna dell’ANASS.p.A. al risarcimento dei danni (alla carrozzeria e parti meccaniche)riportati da un’autovettura di sua proprietà nel transitare in un trattoNumero registro generale 9465/2023Numero sezionale 258/2026Numero di raccolta generale 7466/2026Data pubblicazione 28/03/2026della strada statale 106 Jonica, piena di profonde buche non segnalate,strada gestita e manutenuta dalla società convenuta;la domanda è stata disattesa in ambedue i gradi del giudizio dimerito: in prime cure dal Giudice di pace di Rossano, in appello dalTribunale di Castrovillari;avverso la decisione in epigrafe indicata [OSCURATO:PERSONA] haproposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi;ha resistito, con controricorso, [OSCURATO:SOCIETA].;con provvedimento del 18 maggio 2024, è stata formulata, ai sensidell’art. 380-bis cod. proc. civ., sintetica proposta di definizione delricorso per inammissibilità dello stesso, sul rilievo che le doglianzesollevate sollecitavano la Corte di legittimità ad un riesame delleemergenze istruttorie e che la responsabilità da cose in custodia erastata esclusa dal giudice territoriale in forza di accertamenti di fattoinsindacabili;a seguito di istanza di decisione di parte ricorrente depositata il 27maggio 2024 è stata fissata l’adunanza camerale sopra indicata, invista della quale le parti hanno depositato memoria illustrativa;il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cuial secondo comma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.;Considerato cheè superflua la illustrazione (e, a fortiori, la disamina) dei motivi diricorso, dovendosi dichiarare l’estinzione del giudizio;onde dar conto della testé enunciata conclusione, è innanzituttonecessario puntualizzare che la vicenda de qua è regolata dal dispostodell’art. 380-bis cod. proc. civ. nella formulazione anteriore alla novellaapportata dal d.lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 (che, per quanto qui rileva,ha soppresso la necessità del rilascio di una nuova procura speciale aifini della richiesta di decisione) dacché quest’ultima si applica alle soleistanze di decisione formulate dopo il 26 novembre 2024 (data dir.g. n. 9465/2023 2Cons. est.

Raffaele RossiNumero registro generale 9465/2023Numero sezionale 258/2026Numero di raccolta generale 7466/2026Data pubblicazione 28/03/2026entrata in vigore delle disposizioni modificative) o per le quali a taledata non era ancora scaduto il termine di quaranta giorni dallacomunicazione della proposta di definizione per richiedere la decisione(così Cass., Sez.

U, 04/06/2025, n. 14986, alla cui motivazione si operaqui integrale ed adesiva relatio, anche ai sensi dell’art. 118, comma 1,ultimo inciso, disp. att. cod. proc. civ);nella specie, stante l’epoca di formulazione dell’istanza di decisione(27 maggio 2024), era pertanto necessaria che l’istanza di decisionefosse corredata da nuova procura speciale ad hoc rilasciata;orbene, agli atti del fascicolo disponibili per la valutazione di questaCorte, materialmente congiunta all’istanza di decisione in vaglio (inunico file in formato .pdf) si rinviene un foglio recante l’intestazione«mandato speciale» ed il testo di una procura speciale idoneamenteriferita alla proposta di decisione emessa;detto foglio, tuttavia, non reca, in nessuna sua parte, alcunasottoscrizione (in forma autografa o digitale) del ricorrente, MassimoGuadaguolo, mentre il file risulta digitalmente sottoscritto dal difensorecostituito di quest’ultimo, Avv. [OSCURATO:PERSONA];un documento siffatto non integra procura speciale, per difettodell’indefettibile elemento (la sottoscrizione) di attribuzione dellapaternità del conferimento del mandato ad un determinato soggetto:per contro, come già precisato da questa Corte, ai fini della conformitàal modello legale della procura ad litem, è necessaria una separatasottoscrizione della parte conferente la procura che sia univocamentedistinguibile dalla sottoscrizione del difensore autenticante (sul punto,Cass. 17/06/2025, n. 16214);ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ. ratione temporis applicabile,mancando l’istanza di decisione di procura speciale successiva allaproposta di decisione accelerata del ricorso, il giudizio va dichiaratoestinto ex art. 391 cod. proc. civ. per un impedimento di caratterer.g. n. 9465/2023 3Cons. est.

Raffaele RossiNumero registro generale 9465/2023Numero sezionale 258/2026Numero di raccolta generale 7466/2026Data pubblicazione 28/03/2026processuale (la non conformità della richiesta di decisione al paradigmanormativo), ma senza irrogazione delle condanne ex art. 96 cod. proc.civ. richiamate dall’ultima parte del terzo comma dell’art. 380-bis cod.proc. civ., non potendosi ritenere che la causa sia stata definita «inconformità alla proposta» (in tal senso, cfr. ancora Cass., Sez.

U, n.14986 del 2025, nonché Cass. 18/12/2024, n. 33132);ai sensi dell’art. 391, secondo comma, cod. proc. civ. il ricorrenteva invece condannato alla refusione delle spese del presente giudiziodi legittimità in favore della controricorrente, liquidate in dispositivo;il tenore della pronunzia, che è di estinzione e non di rigetto o diinammissibilità od improponibilità, esclude l’applicabilità dell’art. 13,comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per cui si dà attoche non sussistono i presupposti per il versamento, da parte delricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello dovuto per l’impugnazione;p. q. m.dichiara estinto il giudizio;condanna parte ricorrente alla refusione in favore di partecontroricorrente delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro1.500 per compensi professionali, oltre alle spese forfetarie nellamisura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agliaccessori, fiscali e previdenziali, di legge.Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza SezioneCivile, il giorno 22 gennaio 2026.[OSCURATO:PERSONA].g. n. 9465/2023 4Cons. est.

Raffaele RossiNumero registro generale 9465/2023Numero sezionale 258/2026Numero di raccolta generale 7466/2026Data pubblicazione 28/03/2026LA [OSCURATO:PERSONA] DIDEFINIZIONE ACCELERATAComposta da – [OSCURATO:PERSONA] –[OSCURATO:PERSONA] - Consigliere -[OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - R.G. n. 9465/2023RAFFAELE ROSSI - Consigliere rel.- Cron. ____________ALBERTO CRIVELLI - Consigliere - CC - 22/01/2026ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 9465/2023 R.G. proposto da[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] controricorrente -avverso la sentenza n. 234/2022 del [OSCURATO:PERSONA],depositata il 28 settembre 2022;udita la relazione svolta nella camera di consiglio tenuta il giorno 22gennaio 2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].Rilevato cheMassimo Guadaguolo chiese giudizialmente la condanna dell’ANASS.p.A. al risarcimento dei danni (alla carrozzeria e parti meccaniche)riportati da un’autovettura di sua proprietà nel transitare in un trattoNumero registro generale 9465/2023Numero sezionale 258/2026Numero di raccolta generale 7466/2026Data pubblicazione 28/03/2026della strada statale 106 Jonica, piena di profonde buche non segnalate,strada gestita e manutenuta dalla società convenuta;la domanda è stata disattesa in ambedue i gradi del giudizio dimerito: in prime cure dal Giudice di pace di Rossano, in appello dalTribunale di Castrovillari;avverso la decisione in epigrafe indicata [OSCURATO:PERSONA] haproposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi;ha resistito, con controricorso, [OSCURATO:SOCIETA].;con provvedimento del 18 maggio 2024, è stata formulata, ai sensidell’art. 380-bis cod. proc. civ., sintetica proposta di definizione delricorso per inammissibilità dello stesso, sul rilievo che le doglianzesollevate sollecitavano la Corte di legittimità ad un riesame delleemergenze istruttorie e che la responsabilità da cose in custodia erastata esclusa dal giudice territoriale in forza di accertamenti di fattoinsindacabili;a seguito di istanza di decisione di parte ricorrente depositata il 27maggio 2024 è stata fissata l’adunanza camerale sopra indicata, invista della quale le parti hanno depositato memoria illustrativa;il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cuial secondo comma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.;Considerato cheè superflua la illustrazione (e, a fortiori, la disamina) dei motivi diricorso, dovendosi dichiarare l’estinzione del giudizio;onde dar conto della testé enunciata conclusione, è innanzituttonecessario puntualizzare che la vicenda de qua è regolata dal dispostodell’art. 380-bis cod. proc. civ. nella formulazione anteriore alla novellaapportata dal d.lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 (che, per quanto qui rileva,ha soppresso la necessità del rilascio di una nuova procura speciale aifini della richiesta di decisione) dacché quest’ultima si applica alle soleistanze di decisione formulate dopo il 26 novembre 2024 (data dir.g. n. 9465/2023 2Cons. est.

Raffaele RossiNumero registro generale 9465/2023Numero sezionale 258/2026Numero di raccolta generale 7466/2026Data pubblicazione 28/03/2026entrata in vigore delle disposizioni modificative) o per le quali a taledata non era ancora scaduto il termine di quaranta giorni dallacomunicazione della proposta di definizione per richiedere la decisione(così Cass., Sez.

U, 04/06/2025, n. 14986, alla cui motivazione si operaqui integrale ed adesiva relatio, anche ai sensi dell’art. 118, comma 1,ultimo inciso, disp. att. cod. proc. civ);nella specie, stante l’epoca di formulazione dell’istanza di decisione(27 maggio 2024), era pertanto necessaria che l’istanza di decisionefosse corredata da nuova procura speciale ad hoc rilasciata;orbene, agli atti del fascicolo disponibili per la valutazione di questaCorte, materialmente congiunta all’istanza di decisione in vaglio (inunico file in formato .pdf) si rinviene un foglio recante l’intestazione«mandato speciale» ed il testo di una procura speciale idoneamenteriferita alla proposta di decisione emessa;detto foglio, tuttavia, non reca, in nessuna sua parte, alcunasottoscrizione (in forma autografa o digitale) del ricorrente, MassimoGuadaguolo, mentre il file risulta digitalmente sottoscritto dal difensorecostituito di quest’ultimo, Avv. [OSCURATO:PERSONA];un documento siffatto non integra procura speciale, per difettodell’indefettibile elemento (la sottoscrizione) di attribuzione dellapaternità del conferimento del mandato ad un determinato soggetto:per contro, come già precisato da questa Corte, ai fini della conformitàal modello legale della procura ad litem, è necessaria una separatasottoscrizione della parte conferente la procura che sia univocamentedistinguibile dalla sottoscrizione del difensore autenticante (sul punto,Cass. 17/06/2025, n. 16214);ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ. ratione temporis applicabile,mancando l’istanza di decisione di procura speciale successiva allaproposta di decisione accelerata del ricorso, il giudizio va dichiaratoestinto ex art. 391 cod. proc. civ. per un impedimento di caratterer.g. n. 9465/2023 3Cons. est.

Raffaele RossiNumero registro generale 9465/2023Numero sezionale 258/2026Numero di raccolta generale 7466/2026Data pubblicazione 28/03/2026processuale (la non conformità della richiesta di decisione al paradigmanormativo), ma senza irrogazione delle condanne ex art. 96 cod. proc.civ. richiamate dall’ultima parte del terzo comma dell’art. 380-bis cod.proc. civ., non potendosi ritenere che la causa sia stata definita «inconformità alla proposta» (in tal senso, cfr. ancora Cass., Sez.

U, n.14986 del 2025, nonché Cass. 18/12/2024, n. 33132);ai sensi dell’art. 391, secondo comma, cod. proc. civ. il ricorrenteva invece condannato alla refusione delle spese del presente giudiziodi legittimità in favore della controricorrente, liquidate in dispositivo;il tenore della pronunzia, che è di estinzione e non di rigetto o diinammissibilità od improponibilità, esclude l’applicabilità dell’art. 13,comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per cui si dà attoche non sussistono i presupposti per il versamento, da parte delricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello dovuto per l’impugnazione;p. q. m.dichiara estinto il giudizio;condanna parte ricorrente alla refusione in favore di partecontroricorrente delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro1.500 per compensi professionali, oltre alle spese forfetarie nellamisura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agliaccessori, fiscali e previdenziali, di legge.Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza SezioneCivile, il giorno 22 gennaio 2026.[OSCURATO:PERSONA].g. n. 9465/2023 4Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 9465/2023 R.G. proposto da[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] controricorrente -avverso la sentenza n. 234/2022 del [OSCURATO:PERSONA],depositata il 28 settembre 2022;udita la relazione svolta nella camera di consiglio tenuta il giorno 22gennaio 2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].Rilevato cheMassimo Guadaguolo chiese giudizialmente la condanna dell’ANASS.p.A. al risarcimento dei danni (alla carrozzeria e parti meccaniche)riportati da un’autovettura di sua proprietà nel transitare in un trattoNumero registro generale 9465/2023Numero sezionale 258/2026Numero di raccolta generale 7466/2026Data pubblicazione 28/03/2026della strada statale 106 Jonica, piena di profonde buche non segnalate,strada gestita e manutenuta dalla società convenuta;la domanda è stata disattesa in ambedue i gradi del giudizio dimerito: in prime cure dal Giudice di pace di Rossano, in appello dalTribunale di Castrovillari;avverso la decisione in epigrafe indicata [OSCURATO:PERSONA] haproposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi;ha resistito, con controricorso, [OSCURATO:SOCIETA].;con provvedimento del 18 maggio 2024, è stata formulata, ai sensidell’art. 380-bis cod. proc. civ., sintetica proposta di definizione delricorso per inammissibilità dello stesso, sul rilievo che le doglianzesollevate sollecitavano la Corte di legittimità ad un riesame delleemergenze istruttorie e che la responsabilità da cose in custodia erastata esclusa dal giudice territoriale in forza di accertamenti di fattoinsindacabili;a seguito di istanza di decisione di parte ricorrente depositata il 27maggio 2024 è stata fissata l’adunanza camerale sopra indicata, invista della quale le parti hanno depositato memoria illustrativa;il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cuial secondo comma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.;Considerato cheè superflua la illustrazione (e, a fortiori, la disamina) dei motivi diricorso, dovendosi dichiarare l’estinzione del giudizio;onde dar conto della testé enunciata conclusione, è innanzituttonecessario puntualizzare che la vicenda de qua è regolata dal dispostodell’art. 380-bis cod. proc. civ. nella formulazione anteriore alla novellaapportata dal d.lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 (che, per quanto qui rileva,ha soppresso la necessità del rilascio di una nuova procura speciale aifini della richiesta di decisione) dacché quest’ultima si applica alle soleistanze di decisione formulate dopo il 26 novembre 2024 (data dir.g. n. 9465/2023 2Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 9465/2023Numero sezionale 258/2026Numero di raccolta generale 7466/2026Data pubblicazione 28/03/2026entrata in vigore delle disposizioni modificative) o per le quali a taledata non era ancora scaduto il termine di quaranta giorni dallacomunicazione della proposta di definizione per richiedere la decisione(così Cass., Sez. U, 04/06/2025, n. 14986, alla cui motivazione si operaqui integrale ed adesiva relatio, anche ai sensi dell’art. 118, comma 1,ultimo inciso, disp. att. cod. proc. civ);nella specie, stante l’epoca di formulazione dell’istanza di decisione(27 maggio 2024), era pertanto necessaria che l’istanza di decisionefosse corredata da nuova procura speciale ad hoc rilasciata;orbene, agli atti del fascicolo disponibili per la valutazione di questaCorte, materialmente congiunta all’istanza di decisione in vaglio (inunico file in formato .pdf) si rinviene un foglio recante l’intestazione«mandato speciale» ed il testo di una procura speciale idoneamenteriferita alla proposta di decisione emessa;detto foglio, tuttavia, non reca, in nessuna sua parte, alcunasottoscrizione (in forma autografa o digitale) del ricorrente, MassimoGuadaguolo, mentre il file risulta digitalmente sottoscritto dal difensorecostituito di quest’ultimo, Avv. [OSCURATO:PERSONA];un documento siffatto non integra procura speciale, per difettodell’indefettibile elemento (la sottoscrizione) di attribuzione dellapaternità del conferimento del mandato ad un determinato soggetto:per contro, come già precisato da questa Corte, ai fini della conformitàal modello legale della procura ad litem, è necessaria una separatasottoscrizione della parte conferente la procura che sia univocamentedistinguibile dalla sottoscrizione del difensore autenticante (sul punto,Cass. 17/06/2025, n. 16214);ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ. ratione temporis applicabile,mancando l’istanza di decisione di procura speciale successiva allaproposta di decisione accelerata del ricorso, il giudizio va dichiaratoestinto ex art. 391 cod. proc. civ. per un impedimento di caratterer.g. n. 9465/2023 3Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 9465/2023Numero sezionale 258/2026Numero di raccolta generale 7466/2026Data pubblicazione 28/03/2026processuale (la non conformità della richiesta di decisione al paradigmanormativo), ma senza irrogazione delle condanne ex art. 96 cod. proc.civ. richiamate dall’ultima parte del terzo comma dell’art. 380-bis cod.proc. civ., non potendosi ritenere che la causa sia stata definita «inconformità alla proposta» (in tal senso, cfr. ancora Cass., Sez. U, n.14986 del 2025, nonché Cass. 18/12/2024, n. 33132);ai sensi dell’art. 391, secondo comma, cod. proc. civ. il ricorrenteva invece condannato alla refusione delle spese del presente giudiziodi legittimità in favore della controricorrente, liquidate in dispositivo;il tenore della pronunzia, che è di estinzione e non di rigetto o diinammissibilità od improponibilità, esclude l’applicabilità dell’art. 13,comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per cui si dà attoche non sussistono i presupposti per il versamento, da parte delricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello dovuto per l’impugnazione;p. q. m.dichiara estinto il giudizio;condanna parte ricorrente alla refusione in favore di partecontroricorrente delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro1.500 per compensi professionali, oltre alle spese forfetarie nellamisura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agliaccessori, fiscali e previdenziali, di legge.Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza SezioneCivile, il giorno 22 gennaio 2026.[OSCURATO:PERSONA].g. n. 9465/2023 4Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 9465/2023Numero sezionale 258/2026Numero di raccolta generale 7466/2026Data pubblicazione 28/03/2026LA [OSCURATO:PERSONA] DIDEFINIZIONE ACCELERATAComposta da – [OSCURATO:PERSONA] –[OSCURATO:PERSONA] - Consigliere -[OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - R.G. n. 9465/2023RAFFAELE ROSSI - Consigliere rel.-  Cron. ____________ALBERTO CRIVELLI - Consigliere -            CC - 22/01/2026ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 9465/2023 R.G. proposto da[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] controricorrente -avverso la sentenza n. 234/2022 del [OSCURATO:PERSONA],depositata il 28 settembre 2022;udita la relazione svolta nella camera di consiglio tenuta il giorno 22gennaio 2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].Rilevato cheMassimo Guadaguolo chiese giudizialmente la condanna dell’ANASS.p.A. al risarcimento dei danni (alla carrozzeria e parti meccaniche)riportati da un’autovettura di sua proprietà nel transitare in un trattoNumero registro generale 9465/2023Numero sezionale 258/2026Numero di raccolta generale 7466/2026Data pubblicazione 28/03/2026della strada statale 106 Jonica, piena di profonde buche non segnalate,strada gestita e manutenuta dalla società convenuta;la domanda è stata disattesa in ambedue i gradi del giudizio dimerito: in prime cure dal Giudice di pace di Rossano, in appello dalTribunale di Castrovillari;avverso la decisione in epigrafe indicata [OSCURATO:PERSONA] haproposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi;ha resistito, con controricorso, [OSCURATO:SOCIETA].;con provvedimento del 18 maggio 2024, è stata formulata, ai sensidell’art. 380-bis cod. proc. civ., sintetica proposta di definizione delricorso per inammissibilità dello stesso, sul rilievo che le doglianzesollevate sollecitavano la Corte di legittimità ad un riesame delleemergenze istruttorie e che la responsabilità da cose in custodia erastata esclusa dal giudice territoriale in forza di accertamenti di fattoinsindacabili;a seguito di istanza di decisione di parte ricorrente depositata il 27maggio 2024 è stata fissata l’adunanza camerale sopra indicata, invista della quale le parti hanno depositato memoria illustrativa;il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cuial secondo comma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.;Considerato cheè superflua la illustrazione (e, a fortiori, la disamina) dei motivi diricorso, dovendosi dichiarare l’estinzione del giudizio;onde dar conto della testé enunciata conclusione, è innanzituttonecessario puntualizzare che la vicenda de qua è regolata dal dispostodell’art. 380-bis cod. proc. civ. nella formulazione anteriore alla novellaapportata dal d.lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 (che, per quanto qui rileva,ha soppresso la necessità del rilascio di una nuova procura speciale aifini della richiesta di decisione) dacché quest’ultima si applica alle soleistanze di decisione formulate dopo il 26 novembre 2024 (data dir.g. n. 9465/2023 2Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 9465/2023Numero sezionale 258/2026Numero di raccolta generale 7466/2026Data pubblicazione 28/03/2026entrata in vigore delle disposizioni modificative) o per le quali a taledata non era ancora scaduto il termine di quaranta giorni dallacomunicazione della proposta di definizione per richiedere la decisione(così Cass., Sez. U, 04/06/2025, n. 14986, alla cui motivazione si operaqui integrale ed adesiva relatio, anche ai sensi dell’art. 118, comma 1,ultimo inciso, disp. att. cod. proc. civ);nella specie, stante l’epoca di formulazione dell’istanza di decisione(27 maggio 2024), era pertanto necessaria che l’istanza di decisionefosse corredata da nuova procura speciale ad hoc rilasciata;orbene, agli atti del fascicolo disponibili per la valutazione di questaCorte, materialmente congiunta all’istanza di decisione in vaglio (inunico file in formato .pdf) si rinviene un foglio recante l’intestazione«mandato speciale» ed il testo di una procura speciale idoneamenteriferita alla proposta di decisione emessa;detto foglio, tuttavia, non reca, in nessuna sua parte, alcunasottoscrizione (in forma autografa o digitale) del ricorrente, MassimoGuadaguolo, mentre il file risulta digitalmente sottoscritto dal difensorecostituito di quest’ultimo, Avv. [OSCURATO:PERSONA];un documento siffatto non integra procura speciale, per difettodell’indefettibile elemento (la sottoscrizione) di attribuzione dellapaternità del conferimento del mandato ad un determinato soggetto:per contro, come già precisato da questa Corte, ai fini della conformitàal modello legale della procura ad litem, è necessaria una separatasottoscrizione della parte conferente la procura che sia univocamentedistinguibile dalla sottoscrizione del difensore autenticante (sul punto,Cass. 17/06/2025, n. 16214);ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ. ratione temporis applicabile,mancando l’istanza di decisione di procura speciale successiva allaproposta di decisione accelerata del ricorso, il giudizio va dichiaratoestinto ex art. 391 cod. proc. civ. per un impedimento di caratterer.g. n. 9465/2023 3Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 9465/2023Numero sezionale 258/2026Numero di raccolta generale 7466/2026Data pubblicazione 28/03/2026processuale (la non conformità della richiesta di decisione al paradigmanormativo), ma senza irrogazione delle condanne ex art. 96 cod. proc.civ. richiamate dall’ultima parte del terzo comma dell’art. 380-bis cod.proc. civ., non potendosi ritenere che la causa sia stata definita «inconformità alla proposta» (in tal senso, cfr. ancora Cass., Sez. U, n.14986 del 2025, nonché Cass. 18/12/2024, n. 33132);ai sensi dell’art. 391, secondo comma, cod. proc. civ. il ricorrenteva invece condannato alla refusione delle spese del presente giudiziodi legittimità in favore della controricorrente, liquidate in dispositivo;il tenore della pronunzia, che è di estinzione e non di rigetto o diinammissibilità od improponibilità, esclude l’applicabilità dell’art. 13,comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per cui si dà attoche non sussistono i presupposti per il versamento, da parte delricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello dovuto per l’impugnazione;p. q. m.dichiara estinto il giudizio;condanna parte ricorrente alla refusione in favore di partecontroricorrente delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro1.500 per compensi professionali, oltre alle spese forfetarie nellamisura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agliaccessori, fiscali e previdenziali, di legge.Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza SezioneCivile, il giorno 22 gennaio 2026.[OSCURATO:PERSONA].g. n. 9465/2023 4Cons. est. 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