CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 5 settembre 2022
Cassazione n. 40396/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI L'AQUILAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/01/2020 del TRIBUNALE di TERAMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore I , [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata [OSCURATO:PERSONA], tratto a giudizio per rispondere del delitto di cui agli artt. 81 cpv., 624 e 625, comma 1, nn. 2 e 7, cod. pen., per essersi impossessato di energia elettrica per un importo di Euro 35.244,12, sottraendola all'ENEL tramite una manomissione del contatore dei consumi, veniva assolto dal reato ascrittogli in quanto non punibile per la particolare tenuità del fatto. 2. Ricorre per cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di L'Aquila e denuncia, con un solo motivo, inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.. A sostegno deduce che il Tribunale era pervenuto alla decisione censurata senza considerare che l'istituto di cui all'art. 131- bis cod. pen. non è applicabile ai reati che siano puniti con pena superiore nel massimo a cinque anni di reclusione, tra i quali figura certamente il delitto di furto pluriaggravato, contestato all'imputato e ritenuto come tale, alla stregua del rilievo, contenuto in sentenza, secondo cui «Le emergenze processuali evidenziavano la sussistenza degli addebiti». Aggiunge, poi, che dalla contestazione del delitto in esame nella forma continuata sarebbe desumibile l'abitualità nel delinquere dell'imputato, quale elemento ostativo all'applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto. 3. Con requisitoria trasmessa in data 5 settembre 2022, rassegnata ai sensi dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e degli artt. 1 e 7 del decreto-legge n. 105 del 2021, il Procuratore Generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. 1. Il Tribunale, nell'incipit del provvedimento impugnato, ha espressamente affermato di ritenere «la sussistenza degli addebiti». E', dunque, indubbio che il delitto rispetto al quale è stata applicata all'imputato la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è quello di cui agli artt. 624 e 625, comma 1, nn. 2 e 7, cod. pen. (furto aggravato dalla violenza sulle cose e dal mezzo fraudolento). 2. Trattasi di decisivo ed assorbente rilievo, che impone di considerare che la cornice edittale del reato in contestazione non consentiva di riconoscere in favore dell'imputato l'istituto di cui all'art. 131-bis cod. pen., il quale, in effetti, può trovare applicazione in relazione a qualsivoglia reato, nel rispetto dei limiti edittali prefissati dalla norma di riferimento evocata: vale a dire in relazione a delitti e contravvenzioni per cui è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero la sanzione pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena detentiva. 3. Ai sensi dell'art. 131-bis, comma 4, cod. pen., invero, il massimo edittale della pena, rilevante per delimitare l'ambito di applicazione della causa di non punibilità, dev'essere individuato senza tenere conto delle circostanze del reato, ad eccezione di quelle per le quali la legge prevede una pena diversa da quella ordinaria e di quelle ad effetto speciale, qual è quella di cui all'art. 625, comma 2, cod. pen., che dispone che «Se concorrono due o più delle circostanze prevedute dai numeri precedenti, ovvero se una di tali circostanze concorre con altra fra quelle indicate nell'articolo 61, la pena è della reclusione da tre a dieci anni e della multa da euro 206 a euro 1.549». Ne viene che l'istituto di cui all'art. 131-bis cod. pen. non poteva trovare applicazione nel caso di specie. 4. S'impone, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di L'Aquila. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di L'Aquila. Così deciso il 19 settembre 202