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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 12 aprile 2022

Cassazione n. 18345/2022

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la seguente ORDINANZA sulla richiesta formulata dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla sentenza pronunciata da questa Sezione della Corte di cassazione in data 12/04/2022 a seguito di ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA]; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Considerato che all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] questa Sezione della Corte di cassazione ha pronunciato sentenza nel procedimento n. 38892/21, originato da ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia in data 21/05/2021; rilevato che nel dispositivo riportato sul ruolo dell'udienza non è stata riportata la pronuncia sulle richieste di liquidazione delle spese di rappresentanza e difesa formulate dalle parti civili tramite l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che aveva altresì depositato articolata memoria; atteso che è stato rigettato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] nella parte relativa alla condanna della ricorrente, salva la rideterminazione del termine entro il quale è stabilita l'ottemperanza alle statuizioni civili cui è subordinato il beneficio della sospensione condizionale; ritenuto dunque che deve procedersi alla correzione dell'errore materiale, inserendo nel dispositivo riportato sul ruolo dell'udienza la pronuncia riguardante la condanna al pagamento delle spese di rappresentanza e difesa, in favore delle parti civili, trattandosi di pronuncia che consegue alla conferma della condanna e che deve essere commisurata al compenso per le voci ravvisabili, con aumento del 30% per il numero delle parti, P. Q. M. ordina correggersi l'errore materiale che figura nel dispositivo riportato sul ruolo di udienza del 12/04/2022, con riguardo al proc. n. 38892/21, originato da ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia in data 21/05/2021, nel senso che dopo le parole «Rigetta nel resto il ricorso.», deve inserirsi il seguente periodo: «Condanna, inoltre, la ricorrente a rifondere alle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] le spese di rappresentanza e difesa del presente grado di giudizio, che liquida in euro 4.560,00, oltre accessori di legge».

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.

Così deciso il 05/05/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] sidente Massi o Rice6 elli Ange st

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sulla richiesta formulata dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla sentenza pronunciata da questa Sezione della Corte di cassazione in data 12/04/2022 a seguito di ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA]; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Considerato che all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] questa Sezione della Corte di cassazione ha pronunciato sentenza nel procedimento n. 38892/21, originato da ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia in data 21/05/2021; rilevato che nel dispositivo riportato sul ruolo dell'udienza non è stata riportata la pronuncia sulle richieste di liquidazione delle spese di rappresentanza e difesa formulate dalle parti civili tramite l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che aveva altresì depositato articolata memoria; atteso che è stato rigettato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] nella parte relativa alla condanna della ricorrente, salva la rideterminazione del termine entro il quale è stabilita l'ottemperanza alle statuizioni civili cui è subordinato il beneficio della sospensione condizionale; ritenuto dunque che deve procedersi alla correzione dell'errore materiale, inserendo nel dispositivo riportato sul ruolo dell'udienza la pronuncia riguardante la condanna al pagamento delle spese di rappresentanza e difesa, in favore delle parti civili, trattandosi di pronuncia che consegue alla conferma della condanna e che deve essere commisurata al compenso per le voci ravvisabili, con aumento del 30% per il numero delle parti, P. Q. M. ordina correggersi l'errore materiale che figura nel dispositivo riportato sul ruolo di udienza del 12/04/2022, con riguardo al proc. n. 38892/21, originato da ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia in data 21/05/2021, nel senso che dopo le parole «Rigetta nel resto il ricorso.», deve inserirsi il seguente periodo: «Condanna, inoltre, la ricorrente a rifondere alle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] le spese di rappresentanza e difesa del presente grado di giudizio, che liquida in euro 4.560,00, oltre accessori di legge». Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito. Così deciso il 05/05/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] sidente Massi o Rice6 elli Ange st
Sentenza Cassazione n. 18345/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris