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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 9 giugno 2026

Cassazione n. 18720/2026

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avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] all’avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Numero registro generale 9473/2022Numero sezionale 2442/2026Numero di raccolta generale 18720/2026Data pubblicazione 09/06/2026avverso la sentenza della Corte d'Appello di Venezia n. 350/2022depositata il 17/02/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]'.1) Con citazione notificata il 31/5/2013, [OSCURATO:PERSONA] ha convenutodavanti al Tribunale di Verona, [OSCURATO:SOCIETA]. e il sig. [OSCURATO:PERSONA],riferendo che, con due contratti in data 27/6/2006, [OSCURATO:SOCIETA]., impegnatanell’edificazione d’un vasto compendio immobiliare, aveva venduto dueporzioni alle società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (amministrata da G. Marchetti)ed a [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (amministrata da L. [OSCURATO:PERSONA]), che, nelmaggio 2007, il dott. [OSCURATO:PERSONA], dirigente della filiale vicentina di [OSCURATO:SOCIETA],aveva illustrato al [OSCURATO:PERSONA] e al Marchetti il programma di finanziamentidestinati a [OSCURATO:SOCIETA]., che, a seguito di ciò, Immobiliare aveva accesopresso [OSCURATO:SOCIETA] il c/c n. 30082490 e BH il c/c n. 30082570, che con duecontratti del 24/5/2007 [OSCURATO:SOCIETA] aveva concesso alle società due mutuiipotecari, ciascuno d’importo pari a €. 1.450.000, da corrispondere in duetranche, accreditando la prima tranche, che, in data 29/05/2007, Unicreditaveva concesso alle società due ulteriori mutui chirografari c.d.

“ponte”,ciascuno per €. 500.000.L’attore ha altresì esposto che il 29 o 30 maggio 2007, il dott. [OSCURATO:PERSONA] chiesto e ottenuto dal [OSCURATO:PERSONA] il rilascio di due fideiussionispecifiche, a garanzia dell’obbligazione di restituzione dei mutuichirografari.

Nella stessa occasione, [OSCURATO:PERSONA] (personalmente e comeamministratore di Immobiliare) e Marchetti (organo di BH) avevano peròimpartito istruzioni al [OSCURATO:PERSONA] affinché – nel momento in cui a ciascunasocietà sarebbe stata accreditata in c/c la seconda tranche dei mutuiipotecari e, in ogni caso, nel momento in cui a ciascuna società sarebbestato accreditato in c/c il prezzo che [OSCURATO:SOCIETA]. avrebbe versato inoccasione della retrocessione delle citate porzioni immobiliari – [OSCURATO:SOCIETA],Numero registro generale 9473/2022Numero sezionale 2442/2026Numero di raccolta generale 18720/2026Data pubblicazione 09/06/2026prima di ogni altra cosa, impiegasse gli accrediti imputandoli a estinzionedei debiti di restituzione dei mutui chirografari (a tutela del garanteMorato) e che le istruzioni erano state accettate dal [OSCURATO:PERSONA].L’attore ha poi riferito che con atti del 10/1/2008 [OSCURATO:SOCIETA] avevaerogato sui due c/c la seconda tranche dei mutui ipotecari ed avevaappunto impiegato parte dell’accredito sul c/c di Immobiliare per laparziale estinzione del suo mutuo chirografario, che nel giugno 2008 Sendaveva accreditato sui loro c/c la somma di euro 1.690.940 ciascuno, qualeprezzo per la retrocessione degli immobili, e che [OSCURATO:SOCIETA], poi, però, nonaveva utilizzato le somme accreditate sul conto di BH per estinguere ilmutuo chirografario di questa e la fideiussione del [OSCURATO:PERSONA], tanto chesuccessivamente, a partire dal febbraio 2009, la Banca aveva cominciato aintimare al [OSCURATO:PERSONA] il pagamento del debito da mutuo chirografario facentecapo a BH.Nel giudizio di primo grado, il [OSCURATO:PERSONA] ha specificato di intenderel’accordo del maggio 2007 come un mandato speciale collettivo, conferitoanche nell’interesse del fideiussore, e si è offerto di provare per testi e pergiuramento decisorio il contenuto di tale accordo, contestando a Unicreditl’inadempimento dell’accordo e l’omessa informazione su tale fatto edeccependo l’inesigibilità della pretesa di pagamento ex art. 1955 c.c.

Neiconfronti del [OSCURATO:PERSONA] ha proposto domanda di risarcimento danni, nellamisura del credito rivendicato dalla Banca.I convenuti hanno negato l’esistenza di detto accordo e il collegamentodi esso con i mutui e il Giudice del Tribunale di Verona ha respinto leistanze istruttorie del [OSCURATO:PERSONA] e, con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], ha rigettatole domande dell’attore e, in accoglimento della domanda riconvenzionaledi [OSCURATO:SOCIETA], ha condannato l’attore a pagare alla Banca la somma di euro576.538,29.A seguito di appello proposto dal [OSCURATO:PERSONA] (che ha contestato il giudiziodi scarsa verosimiglianza delle argomentazioni attoree espresso dalNumero registro generale 9473/2022Numero sezionale 2442/2026Numero di raccolta generale 18720/2026Data pubblicazione 09/06/2026Tribunale, che quest’ultimo ha omesso di motivare il rigetto implicitodell’istanza di giuramento decisorio, ha erroneamente respinto le istanzedi prove testimoniali e ha omesso di considerare le carenze informativedella Banca), la Corte d’Appello di Venezia ha, con sentenza pubblicata il17/2/2022, respinto l’appello, rilevando che il preteso accordo verbale chela banca e le società mutuatarie avrebbero assunto - a corredo del mutuochirografario e delle coeve fideiussioni prestate dall’appellante - in ordineall’imputazione a restituzione del mutuo chirografario delle rimesse neiloro rispettivi c/c, non è documentato e non può essere comprovatomediante il deferimento di giuramento decisorio, trattandosi di accordo alatere del mutuo chirografario, mutuo che deve essere formato per iscrittoa pena di nullità, ai sensi degli artt. 117 T.U.B. e 3 legge n. 154/1992, percui anche il predetto accordo (consistente non in una sempliceregolamentazione della registrazione delle rimesse, ma in un vero eproprio mandato alla Banca affinché disponesse con specifiche destinazionidelle rimesse, anche in deroga ad eventuali diverse disposizioni dellecorrentiste) doveva rivestire la forma scritta.La Corte ha anche confermato la reiezione dell’istanza di prova pertesti, rilevando che il superamento dei limiti imposti dagli artt. 2721 e2722 c.c. non è consentito nel caso in cui la fideiussione si siaperfezionata mediante contratto e - per il caso in cui sia documentata dauna dichiarazione unilaterale - la prova per testi è ammessa solo seinerisce ad una condizione che costituisca il motivo per cui la banca harichiesto la garanzia, motivo che non è indicato dalla parte interessata.La Corte ha anche ritenuto che il fideiussore [OSCURATO:PERSONA] fosse al correntedell’intera operazione in esame, senza necessità di informazioni da partedella Banca, ha rilevato la mancata prova documentale dell’accordo sudescritto e quindi l’assenza dell’inadempimento da parte della Banca, haconfermato l’esistenza del credito restitutorio della Banca e ha osservatoche l’appellante non aveva opposto specifiche doglianze alla motivazioneNumero registro generale 9473/2022Numero sezionale 2442/2026Numero di raccolta generale 18720/2026Data pubblicazione 09/06/2026del Tribunale, che aveva escluso la partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] ai fattidi causa a titolo personale e/o con una condotta che avesse trasceso ilnesso di occasionalità necessaria tra l’esercizio dell’attività lavorativa e illamentato danno, e ha affermato che sul punto si era formato il giudicatoche preclude l’accoglimento della reiterata domanda subordinata dirisarcimento del danno, proposta nei confronti del solo [OSCURATO:PERSONA].2) Con ricorso notificato il 7/4/2022 i sig. [OSCURATO:PERSONA] luigi ha impugnato lasentenza della Corte d’Appello di Venezia, proponendo tre motivi diimpugnazione.[OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:SOCIETA] (cessionaria del credito diUnicredit e già costituitasi nel giudizio di appello) e [OSCURATO:PERSONA] resistonociascuno con proprio controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1) Primo motivo di impugnazione: “Art. 360 n. 3) c.p.c. inrelazione all’art. 2739 c.c., all’art. 12 preleggi e agli artt. 117 e 127 d.lgs.385/1993”Il ricorrente censura la sentenza d’appello nel punto in cui ha preclusoal [OSCURATO:PERSONA] di provare con giuramento decisorio deferito al dott. [OSCURATO:PERSONA](direttore della filiale vicentina di [OSCURATO:SOCIETA]) l’accordo intervenuto in data29 o 30 maggio 2007, con il quale il [OSCURATO:PERSONA] (suo nomine e come organo diImmobiliare [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.) e il Marchetti (organo di [OSCURATO:PERSONA].r.l.) avevano dato istruzioni al dott. [OSCURATO:PERSONA] (che le aveva accettate perUnicredit) affinché – nel momento in cui a ciascuna società sarebbe stataaccreditata in c/c la seconda tranche dei mutui ipotecari e, in ogni caso,nel momento in cui a ciascuna società sarebbe stato accreditato in c/c ilprezzo che [OSCURATO:SOCIETA]. avrebbe versato in occasione della retrocessionedelle porzioni immobiliari, – [OSCURATO:SOCIETA], prima di ogni altra cosa,impiegasse gli accrediti imputandoli a estinzione dei debiti di restituzionedei mutui chirografari, a tutela del fideiussore.Numero registro generale 9473/2022Numero sezionale 2442/2026Numero di raccolta generale 18720/2026Data pubblicazione 09/06/2026Il ricorrente censura il ragionamento della Corte, secondo la quale lanorma ex art. 2739, co. 1, c.c. esclude che si possa provare pergiuramento “un contratto per la validità del quale sia richiesta la formascritta”, l’accordo verbale del maggio 2007 avrebbe integrato un“mandato” trilatero, contratto a latere della stipulazione dei due mutuichirografari garantiti da fideiussioni del [OSCURATO:PERSONA], e tale mandato avrebbedovuto assumere la stessa forma dei due mutui, che era regolata dagliart. 3 legge 154/1992 e 117 TUB, prescriventi la forma scritta adsubstantiam, per cui era inammissibile il giuramento decisorio su dettomandato.Il ricorrente sostiene che la forma ad substantiam è solo quella in cuila forma è requisito (giuridico) dell’atto o suo elemento essenziale (art.1325 n. 4) c.c.), con conseguente nullità, rilevabile ex officio, in caso dimancata osservanza (art. 1418, co. 2, c.c., che richiama l’art. 1325 c.c., eart. 1421 c.c.), che, nel maggio 2007, la norma ex art. 3 legge 154/1992non era in vigore (in quanto abrogata dall’art. 161 d.lgs. 385/1993), chela norma ex art. 117 recitava “1.

I contratti sono redatti per iscritto e unesemplare è consegnato ai clienti …

3. Nel caso di inosservanza dellaforma prescritta il contratto è nullo”, mentre quella ex art. 127 recitava“2.

Le nullità previste dal presente titolo possono essere fatte valere solodal cliente” (testo vigente ratione temporis), e che la Corte ha violato lenorme ex art. 12 preleggi e 117 TUB (oltre che art. 2739 c.c.) perché nonha considerato che la norma ex art. 117 TUB andava interpretata instretta coordinazione con quella ex art. 127 TUB, violando un principioimplicito nell’art. 12 preleggi (quello dell’interpretazione sistematica) etrascurando altresì la ratio legis di dette disposizioni (per cui la formascritta evocata sub art. 117 TUB non era affatto un requisito giuridico o unelemento essenziale del negozio dedotto in causa dal [OSCURATO:PERSONA], come sidesumeva dal fatto che, ex art. 127, co. 2, TUB, l’unico soggettoNumero registro generale 9473/2022Numero sezionale 2442/2026Numero di raccolta generale 18720/2026Data pubblicazione 09/06/2026legittimato a invocare l’invalidità comminata al terzo comma dell’art. 117TUB era solo il cliente della banca- nullità di protezione-).Il ricorrente precisa che solo se il negozio in esame avesse scontato unonere legale di forma scritta ad substantiam, il giudice, atteso il potere-dovere di verificare la sussistenza delle condizioni dell’azione radicata dalMorato, avrebbe potuto rilevare ex officio la nullità del negozio (art. 1421c.c.) e, parallelamente, negare l’ammissibilità del giuramento decisoriodeferito dal [OSCURATO:PERSONA].Né rilevano, per il ricorrente, le modifiche apportate all’art. 127 TUBdal d.lgs. 218/2010, correttivo del d.lgs. 141/2010, per cui “2.

Le nullitàpreviste dal presente titolo operano solo a vantaggio del cliente e possonoessere rilevate d’ufficio dal giudice”, non avendo la novella intaccato lanatura manifestamente “protettiva” (ossia “solo a vantaggio del cliente”)dell’invalidità prevista sub art. 117 TUB.Il motivo è infondato.1.1) Si osserva che, secondo la sentenza delle Sezioni Unite di questaCorte n. 26242 del 12/12/2014, il rilievo "ex officio" di una nullitànegoziale - sotto qualsiasi profilo ed anche ove sia configurabile unanullità speciale o "di protezione" - deve ritenersi consentito in tutte leipotesi di impugnativa negoziale (adempimento, risoluzione per qualsiasimotivo, annullamento, rescissione) (Cass. civ., sez.

II, 5/10/2025, n.26765), dovendosi configurare la nullità di protezione, alla stregua delleindicazioni provenienti dalla Corte di giustizia, come una "species" del piùampio "genus" rappresentato dalle nullità negoziali, tutelando le stesseinteressi e valori fondamentali - quali il corretto funzionamento delmercato (art. 41 Cost) e l'uguaglianza almeno formale tra contraenti fortie deboli (art. 3 Cost) - che trascendono quelli del singolo (SU 26242/14).Più specificamente, si osserva che l’art 117 TUB prescrive la formascritta a pena di nullità, che si tratta quindi di forma scritta adsubstantiam (non solo prescritta ai fini della prova del rapporto, nel qualNumero registro generale 9473/2022Numero sezionale 2442/2026Numero di raccolta generale 18720/2026Data pubblicazione 09/06/2026caso il giuramento decisorio sarebbe ammissibile, ex art. 2739 c.c.,mentre non lo è in caso di forma scritta prescritta ad substantiam, aiveda, per es.: Cass. civ., sez.

II, 23/11/2018, n. 30446), e che laprescrizione dell’art. 127, co. 2, TUB (che qualifica tale nullità come diprotezione, operante a vantaggio del cliente) non esclude la rilevabilitàd’ufficio (rilevabilità prescritta esplicitamente a seguito della modifica del2010, come sopra riportato, ma sussistente anche precedentemente,come precisato da questa Corte con la decisione delle SU citata).2) Secondo motivo di impugnazione: “Art. 360 n. 4) c.p.c. perviolazione dell’art. 132 secondo comma c.p.c.”.Il ricorrente censura il passo di motivazione in cui la Corte qualifica ilnegozio dedotto in causa dal [OSCURATO:PERSONA] come un mandato trilaterale eafferma che esso sarebbe stato collegato ai due mutui chirografari del29/5/2007 e alle due fideiussioni del 30/5/2007.Osserva che la Corte non spiega la natura di tale collegamento (non sicomprende l’iter logico seguito dalla Corte), posto che in nessuno di talinegozi era rinvenibile un contenuto o un programma sia purastrattamente suscettibili di essere condizionati dal contenuto del“mandato”.Sostiene che la Corte d’appello aveva intuito che il contenuto del“mandato” era idoneo a modificare altre pattuizioni fra le parti, cogliendocioè la ricorrenza d’un collegamento tipico, qual è quello fra negoziomodificativo e negozio modificato, ma ha errato nell’individuazione delnegozio modificato, dovendosi ritenere che il “mandato” non potesseessere collegato ai mutui chirografari o alle fideiussioni, bensì –unicamente – ai rapporti di conto corrente bancario allacciati da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e con [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., consideratoche il contratto di conto corrente bancario ha per elementi costitutivi unrapporto costituivo della cd. disponibilità di conto e, soprattutto, unacomponente gestoria, inquadrabile appunto nel mandato.Numero registro generale 9473/2022Numero sezionale 2442/2026Numero di raccolta generale 18720/2026Data pubblicazione 09/06/2026Il motivo è infondato.2.1) Si osserva, in primo luogo, che la ricostruzione della volontànegoziale delle parti in relazione al contenuto di un negozio costituisce unaindagine di fatto non censurabile in sede di legittimità.Né, nel presente caso, la motivazione della Corte d’Appello risultaillogica e non percepibile (traducendosi in motivazione apparente), perchéil ragionamento è del tutto chiaro e adeguato, avendo la Corte ricostruitoil preteso accordo verbale tra le parti, in coerenza con la tesi sostenuta dalricorrente, come mandato diretto a far imputare gli accrediti a estinzionedei debiti di restituzione dei mutui chirografari, a tutela del fideiussore.Si osserva, altresì, che, nel presente caso, la “motivazioneapparente” è irritualmente denunciata mediante il raffronto con lerisultanze processuali e non per contraddizioni intrinseche o violazione dispecifiche regole ermeneutiche.2.2) Si nota, inoltre, che la censura è poi comunque inidonea araggiungere lo scopo della critica della decisione, perché la prescrizionedella forma scritta non sarebbe venuta meno se il collegamento stabilitofosse stato con il conto corrente.3) Terzo motivo di impugnazione: “Art. 360 n. 3) c.p.c. inrelazione agli art. 2721 secondo comma e 2722 c.c.”.Il ricorrente censura la sentenza impugnata per aver precluso alMorato anche di poter provare per testi il “mandato” del 29 o 30 maggio2007, invocando la ricorrenza dei limiti ex art. 2721, co. 1, e 2722 c.c.Il ricorrente sostiene che l’accordo in esame non ha costituito un pattoaggiunto o contrario al contenuto dei mutui chirografari e dellefideiussioni, ad essi coevo, perché l’unico collegamento negozialerinvenibile era invece fra il “mandato” e gli anteriori contratti di contocorrente.Numero registro generale 9473/2022Numero sezionale 2442/2026Numero di raccolta generale 18720/2026Data pubblicazione 09/06/2026Rileva anche che il mandato non era stato adempiuto in riferimento alrapporto di c/c della BH, al quale il [OSCURATO:PERSONA] era estraneo, con conseguenteinapplicabilità nei suoi confronti del limite di cui all’art. 2722 c.c.Il ricorrente ha anche sostenuto che il limite di cui all’art. 2721, co. 1,c.c. poteva essere superato ai sensi del comma 2, considerando lecircostanze del caso.Il motivo è inammissibile.3.1) In primo luogo, l’inammissibilità deriva dal fatto che il ricorrentenon si confronta con l’iter argomentativo della Corte, come sopra riportato(“il superamento dei limiti imposti dagli artt. 2721 e 2722 c.c. non èconsentito nel caso in cui la fideiussione si sia perfezionata mediantecontratto e - per il caso in cui sia documentata da una dichiarazioneunilaterale - la prova per testi è ammessa solo se inerisce ad unacondizione che costituisca il motivo per cui la banca ha richiesto lagaranzia, motivo che non è indicato dalla parte interessata”).3.2) In secondo luogo, per superare il limite alla prova testimonialecostituito dal carattere del mandato quale patto aggiunto ai mutuichirografari e alle fideiussioni, il ricorrente parte dal presupposto di fattodel collegamento, invece, del mandato con gli anteriori contratti di contocorrente, ma tale presupposto non è stato accertato dal giudice di meritoed è anzi contrastante con il giudizio di fatto operato da quest’ultimo.E tale giudizio di fatto non è sindacabile in sede di legittimità.4) Il ricorso va, quindi, respinto.Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e siliquidano in dispositivo a carico del ricorrente e a favore di ciascuna delleparti controricorrenti (compreso il sig. [OSCURATO:PERSONA], sulla cui posizione-su cui aveva statuito il Tribunale e la Corte aveva rilevato essersi formatoil giudicato- il ricorrente non ha dedotto alcunché nel ricorso), tenutoanche conto, riguardo alla liquidazione, che Fino 2 e [OSCURATO:PERSONA] hannodepositato memorie.Numero registro generale 9473/2022Numero sezionale 2442/2026Numero di raccolta generale 18720/2026Data pubblicazione 09/06/2026Poiché il ricorso principale viene disatteso, sussistono le condizioni perdare atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n.228, che ha aggiunto il comma 1 - quater all'art. 13 del testo unico di cuial d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dei presuppostiprocessuali dell'obbligo di versamento, da parte del ricorrente,dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovutoper la stessa impugnazione.

P.Q.MLa Corte respinge il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare aciascuna parte controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida:-a favore di [OSCURATO:SOCIETA] in €. 12.000, oltre a €. 200 peresborsi, oltre alle spese generali, pari al 15% sui compensi, e agliaccessori di legge;-a favore di [OSCURATO:PERSONA] in €. 12.000, oltre a €. 200 per esborsi,oltre alle spese generali, pari al 15% sui compensi, e agli accessori dilegge;-a favore di [OSCURATO:SOCIETA] in €. 9.000, oltre a €. 200 per esborsi, oltrealle spese generali, pari al 15% sui compensi, e agli accessori di legge;Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002,inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stessoarticolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma il giorno 29/5/2026 nella camera di consiglio dellaPrima sezione civile della Corte di cassazione.Il PresidenteEnrico Scoditti

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] all’avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Numero registro generale 9473/2022Numero sezionale 2442/2026Numero di raccolta generale 18720/2026Data pubblicazione 09/06/2026avverso la sentenza della Corte d'Appello di Venezia n. 350/2022depositata il 17/02/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]'.1) Con citazione notificata il 31/5/2013, [OSCURATO:PERSONA] ha convenutodavanti al Tribunale di Verona, [OSCURATO:SOCIETA]. e il sig. [OSCURATO:PERSONA],riferendo che, con due contratti in data 27/6/2006, [OSCURATO:SOCIETA]., impegnatanell’edificazione d’un vasto compendio immobiliare, aveva venduto dueporzioni alle società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (amministrata da G. Marchetti)ed a [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (amministrata da L. [OSCURATO:PERSONA]), che, nelmaggio 2007, il dott. [OSCURATO:PERSONA], dirigente della filiale vicentina di [OSCURATO:SOCIETA],aveva illustrato al [OSCURATO:PERSONA] e al Marchetti il programma di finanziamentidestinati a [OSCURATO:SOCIETA]., che, a seguito di ciò, Immobiliare aveva accesopresso [OSCURATO:SOCIETA] il c/c n. 30082490 e BH il c/c n. 30082570, che con duecontratti del 24/5/2007 [OSCURATO:SOCIETA] aveva concesso alle società due mutuiipotecari, ciascuno d’importo pari a €. 1.450.000, da corrispondere in duetranche, accreditando la prima tranche, che, in data 29/05/2007, Unicreditaveva concesso alle società due ulteriori mutui chirografari c.d. “ponte”,ciascuno per €. 500.000.L’attore ha altresì esposto che il 29 o 30 maggio 2007, il dott. [OSCURATO:PERSONA] chiesto e ottenuto dal [OSCURATO:PERSONA] il rilascio di due fideiussionispecifiche, a garanzia dell’obbligazione di restituzione dei mutuichirografari. Nella stessa occasione, [OSCURATO:PERSONA] (personalmente e comeamministratore di Immobiliare) e Marchetti (organo di BH) avevano peròimpartito istruzioni al [OSCURATO:PERSONA] affinché – nel momento in cui a ciascunasocietà sarebbe stata accreditata in c/c la seconda tranche dei mutuiipotecari e, in ogni caso, nel momento in cui a ciascuna società sarebbestato accreditato in c/c il prezzo che [OSCURATO:SOCIETA]. avrebbe versato inoccasione della retrocessione delle citate porzioni immobiliari – [OSCURATO:SOCIETA],Numero registro generale 9473/2022Numero sezionale 2442/2026Numero di raccolta generale 18720/2026Data pubblicazione 09/06/2026prima di ogni altra cosa, impiegasse gli accrediti imputandoli a estinzionedei debiti di restituzione dei mutui chirografari (a tutela del garanteMorato) e che le istruzioni erano state accettate dal [OSCURATO:PERSONA].L’attore ha poi riferito che con atti del 10/1/2008 [OSCURATO:SOCIETA] avevaerogato sui due c/c la seconda tranche dei mutui ipotecari ed avevaappunto impiegato parte dell’accredito sul c/c di Immobiliare per laparziale estinzione del suo mutuo chirografario, che nel giugno 2008 Sendaveva accreditato sui loro c/c la somma di euro 1.690.940 ciascuno, qualeprezzo per la retrocessione degli immobili, e che [OSCURATO:SOCIETA], poi, però, nonaveva utilizzato le somme accreditate sul conto di BH per estinguere ilmutuo chirografario di questa e la fideiussione del [OSCURATO:PERSONA], tanto chesuccessivamente, a partire dal febbraio 2009, la Banca aveva cominciato aintimare al [OSCURATO:PERSONA] il pagamento del debito da mutuo chirografario facentecapo a BH.Nel giudizio di primo grado, il [OSCURATO:PERSONA] ha specificato di intenderel’accordo del maggio 2007 come un mandato speciale collettivo, conferitoanche nell’interesse del fideiussore, e si è offerto di provare per testi e pergiuramento decisorio il contenuto di tale accordo, contestando a Unicreditl’inadempimento dell’accordo e l’omessa informazione su tale fatto edeccependo l’inesigibilità della pretesa di pagamento ex art. 1955 c.c. Neiconfronti del [OSCURATO:PERSONA] ha proposto domanda di risarcimento danni, nellamisura del credito rivendicato dalla Banca.I convenuti hanno negato l’esistenza di detto accordo e il collegamentodi esso con i mutui e il Giudice del Tribunale di Verona ha respinto leistanze istruttorie del [OSCURATO:PERSONA] e, con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], ha rigettatole domande dell’attore e, in accoglimento della domanda riconvenzionaledi [OSCURATO:SOCIETA], ha condannato l’attore a pagare alla Banca la somma di euro576.538,29.A seguito di appello proposto dal [OSCURATO:PERSONA] (che ha contestato il giudiziodi scarsa verosimiglianza delle argomentazioni attoree espresso dalNumero registro generale 9473/2022Numero sezionale 2442/2026Numero di raccolta generale 18720/2026Data pubblicazione 09/06/2026Tribunale, che quest’ultimo ha omesso di motivare il rigetto implicitodell’istanza di giuramento decisorio, ha erroneamente respinto le istanzedi prove testimoniali e ha omesso di considerare le carenze informativedella Banca), la Corte d’Appello di Venezia ha, con sentenza pubblicata il17/2/2022, respinto l’appello, rilevando che il preteso accordo verbale chela banca e le società mutuatarie avrebbero assunto - a corredo del mutuochirografario e delle coeve fideiussioni prestate dall’appellante - in ordineall’imputazione a restituzione del mutuo chirografario delle rimesse neiloro rispettivi c/c, non è documentato e non può essere comprovatomediante il deferimento di giuramento decisorio, trattandosi di accordo alatere del mutuo chirografario, mutuo che deve essere formato per iscrittoa pena di nullità, ai sensi degli artt. 117 T.U.B. e 3 legge n. 154/1992, percui anche il predetto accordo (consistente non in una sempliceregolamentazione della registrazione delle rimesse, ma in un vero eproprio mandato alla Banca affinché disponesse con specifiche destinazionidelle rimesse, anche in deroga ad eventuali diverse disposizioni dellecorrentiste) doveva rivestire la forma scritta.La Corte ha anche confermato la reiezione dell’istanza di prova pertesti, rilevando che il superamento dei limiti imposti dagli artt. 2721 e2722 c.c. non è consentito nel caso in cui la fideiussione si siaperfezionata mediante contratto e - per il caso in cui sia documentata dauna dichiarazione unilaterale - la prova per testi è ammessa solo seinerisce ad una condizione che costituisca il motivo per cui la banca harichiesto la garanzia, motivo che non è indicato dalla parte interessata.La Corte ha anche ritenuto che il fideiussore [OSCURATO:PERSONA] fosse al correntedell’intera operazione in esame, senza necessità di informazioni da partedella Banca, ha rilevato la mancata prova documentale dell’accordo sudescritto e quindi l’assenza dell’inadempimento da parte della Banca, haconfermato l’esistenza del credito restitutorio della Banca e ha osservatoche l’appellante non aveva opposto specifiche doglianze alla motivazioneNumero registro generale 9473/2022Numero sezionale 2442/2026Numero di raccolta generale 18720/2026Data pubblicazione 09/06/2026del Tribunale, che aveva escluso la partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] ai fattidi causa a titolo personale e/o con una condotta che avesse trasceso ilnesso di occasionalità necessaria tra l’esercizio dell’attività lavorativa e illamentato danno, e ha affermato che sul punto si era formato il giudicatoche preclude l’accoglimento della reiterata domanda subordinata dirisarcimento del danno, proposta nei confronti del solo [OSCURATO:PERSONA].2) Con ricorso notificato il 7/4/2022 i sig. [OSCURATO:PERSONA] luigi ha impugnato lasentenza della Corte d’Appello di Venezia, proponendo tre motivi diimpugnazione.[OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:SOCIETA] (cessionaria del credito diUnicredit e già costituitasi nel giudizio di appello) e [OSCURATO:PERSONA] resistonociascuno con proprio controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1) Primo motivo di impugnazione: “Art. 360 n. 3) c.p.c. inrelazione all’art. 2739 c.c., all’art. 12 preleggi e agli artt. 117 e 127 d.lgs.385/1993”Il ricorrente censura la sentenza d’appello nel punto in cui ha preclusoal [OSCURATO:PERSONA] di provare con giuramento decisorio deferito al dott. [OSCURATO:PERSONA](direttore della filiale vicentina di [OSCURATO:SOCIETA]) l’accordo intervenuto in data29 o 30 maggio 2007, con il quale il [OSCURATO:PERSONA] (suo nomine e come organo diImmobiliare [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.) e il Marchetti (organo di [OSCURATO:PERSONA].r.l.) avevano dato istruzioni al dott. [OSCURATO:PERSONA] (che le aveva accettate perUnicredit) affinché – nel momento in cui a ciascuna società sarebbe stataaccreditata in c/c la seconda tranche dei mutui ipotecari e, in ogni caso,nel momento in cui a ciascuna società sarebbe stato accreditato in c/c ilprezzo che [OSCURATO:SOCIETA]. avrebbe versato in occasione della retrocessionedelle porzioni immobiliari, – [OSCURATO:SOCIETA], prima di ogni altra cosa,impiegasse gli accrediti imputandoli a estinzione dei debiti di restituzionedei mutui chirografari, a tutela del fideiussore.Numero registro generale 9473/2022Numero sezionale 2442/2026Numero di raccolta generale 18720/2026Data pubblicazione 09/06/2026Il ricorrente censura il ragionamento della Corte, secondo la quale lanorma ex art. 2739, co. 1, c.c. esclude che si possa provare pergiuramento “un contratto per la validità del quale sia richiesta la formascritta”, l’accordo verbale del maggio 2007 avrebbe integrato un“mandato” trilatero, contratto a latere della stipulazione dei due mutuichirografari garantiti da fideiussioni del [OSCURATO:PERSONA], e tale mandato avrebbedovuto assumere la stessa forma dei due mutui, che era regolata dagliart. 3 legge 154/1992 e 117 TUB, prescriventi la forma scritta adsubstantiam, per cui era inammissibile il giuramento decisorio su dettomandato.Il ricorrente sostiene che la forma ad substantiam è solo quella in cuila forma è requisito (giuridico) dell’atto o suo elemento essenziale (art.1325 n. 4) c.c.), con conseguente nullità, rilevabile ex officio, in caso dimancata osservanza (art. 1418, co. 2, c.c., che richiama l’art. 1325 c.c., eart. 1421 c.c.), che, nel maggio 2007, la norma ex art. 3 legge 154/1992non era in vigore (in quanto abrogata dall’art. 161 d.lgs. 385/1993), chela norma ex art. 117 recitava “1. I contratti sono redatti per iscritto e unesemplare è consegnato ai clienti … 3. Nel caso di inosservanza dellaforma prescritta il contratto è nullo”, mentre quella ex art. 127 recitava“2. Le nullità previste dal presente titolo possono essere fatte valere solodal cliente” (testo vigente ratione temporis), e che la Corte ha violato lenorme ex art. 12 preleggi e 117 TUB (oltre che art. 2739 c.c.) perché nonha considerato che la norma ex art. 117 TUB andava interpretata instretta coordinazione con quella ex art. 127 TUB, violando un principioimplicito nell’art. 12 preleggi (quello dell’interpretazione sistematica) etrascurando altresì la ratio legis di dette disposizioni (per cui la formascritta evocata sub art. 117 TUB non era affatto un requisito giuridico o unelemento essenziale del negozio dedotto in causa dal [OSCURATO:PERSONA], come sidesumeva dal fatto che, ex art. 127, co. 2, TUB, l’unico soggettoNumero registro generale 9473/2022Numero sezionale 2442/2026Numero di raccolta generale 18720/2026Data pubblicazione 09/06/2026legittimato a invocare l’invalidità comminata al terzo comma dell’art. 117TUB era solo il cliente della banca- nullità di protezione-).Il ricorrente precisa che solo se il negozio in esame avesse scontato unonere legale di forma scritta ad substantiam, il giudice, atteso il potere-dovere di verificare la sussistenza delle condizioni dell’azione radicata dalMorato, avrebbe potuto rilevare ex officio la nullità del negozio (art. 1421c.c.) e, parallelamente, negare l’ammissibilità del giuramento decisoriodeferito dal [OSCURATO:PERSONA].Né rilevano, per il ricorrente, le modifiche apportate all’art. 127 TUBdal d.lgs. 218/2010, correttivo del d.lgs. 141/2010, per cui “2. Le nullitàpreviste dal presente titolo operano solo a vantaggio del cliente e possonoessere rilevate d’ufficio dal giudice”, non avendo la novella intaccato lanatura manifestamente “protettiva” (ossia “solo a vantaggio del cliente”)dell’invalidità prevista sub art. 117 TUB.Il motivo è infondato.1.1) Si osserva che, secondo la sentenza delle Sezioni Unite di questaCorte n. 26242 del 12/12/2014, il rilievo "ex officio" di una nullitànegoziale - sotto qualsiasi profilo ed anche ove sia configurabile unanullità speciale o "di protezione" - deve ritenersi consentito in tutte leipotesi di impugnativa negoziale (adempimento, risoluzione per qualsiasimotivo, annullamento, rescissione) (Cass. civ., sez. II, 5/10/2025, n.26765), dovendosi configurare la nullità di protezione, alla stregua delleindicazioni provenienti dalla Corte di giustizia, come una "species" del piùampio "genus" rappresentato dalle nullità negoziali, tutelando le stesseinteressi e valori fondamentali - quali il corretto funzionamento delmercato (art. 41 Cost) e l'uguaglianza almeno formale tra contraenti fortie deboli (art. 3 Cost) - che trascendono quelli del singolo (SU 26242/14).Più specificamente, si osserva che l’art 117 TUB prescrive la formascritta a pena di nullità, che si tratta quindi di forma scritta adsubstantiam (non solo prescritta ai fini della prova del rapporto, nel qualNumero registro generale 9473/2022Numero sezionale 2442/2026Numero di raccolta generale 18720/2026Data pubblicazione 09/06/2026caso il giuramento decisorio sarebbe ammissibile, ex art. 2739 c.c.,mentre non lo è in caso di forma scritta prescritta ad substantiam, aiveda, per es.: Cass. civ., sez. II, 23/11/2018, n. 30446), e che laprescrizione dell’art. 127, co. 2, TUB (che qualifica tale nullità come diprotezione, operante a vantaggio del cliente) non esclude la rilevabilitàd’ufficio (rilevabilità prescritta esplicitamente a seguito della modifica del2010, come sopra riportato, ma sussistente anche precedentemente,come precisato da questa Corte con la decisione delle SU citata).2) Secondo motivo di impugnazione: “Art. 360 n. 4) c.p.c. perviolazione dell’art. 132 secondo comma c.p.c.”.Il ricorrente censura il passo di motivazione in cui la Corte qualifica ilnegozio dedotto in causa dal [OSCURATO:PERSONA] come un mandato trilaterale eafferma che esso sarebbe stato collegato ai due mutui chirografari del29/5/2007 e alle due fideiussioni del 30/5/2007.Osserva che la Corte non spiega la natura di tale collegamento (non sicomprende l’iter logico seguito dalla Corte), posto che in nessuno di talinegozi era rinvenibile un contenuto o un programma sia purastrattamente suscettibili di essere condizionati dal contenuto del“mandato”.Sostiene che la Corte d’appello aveva intuito che il contenuto del“mandato” era idoneo a modificare altre pattuizioni fra le parti, cogliendocioè la ricorrenza d’un collegamento tipico, qual è quello fra negoziomodificativo e negozio modificato, ma ha errato nell’individuazione delnegozio modificato, dovendosi ritenere che il “mandato” non potesseessere collegato ai mutui chirografari o alle fideiussioni, bensì –unicamente – ai rapporti di conto corrente bancario allacciati da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e con [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., consideratoche il contratto di conto corrente bancario ha per elementi costitutivi unrapporto costituivo della cd. disponibilità di conto e, soprattutto, unacomponente gestoria, inquadrabile appunto nel mandato.Numero registro generale 9473/2022Numero sezionale 2442/2026Numero di raccolta generale 18720/2026Data pubblicazione 09/06/2026Il motivo è infondato.2.1) Si osserva, in primo luogo, che la ricostruzione della volontànegoziale delle parti in relazione al contenuto di un negozio costituisce unaindagine di fatto non censurabile in sede di legittimità.Né, nel presente caso, la motivazione della Corte d’Appello risultaillogica e non percepibile (traducendosi in motivazione apparente), perchéil ragionamento è del tutto chiaro e adeguato, avendo la Corte ricostruitoil preteso accordo verbale tra le parti, in coerenza con la tesi sostenuta dalricorrente, come mandato diretto a far imputare gli accrediti a estinzionedei debiti di restituzione dei mutui chirografari, a tutela del fideiussore.Si osserva, altresì, che, nel presente caso, la “motivazioneapparente” è irritualmente denunciata mediante il raffronto con lerisultanze processuali e non per contraddizioni intrinseche o violazione dispecifiche regole ermeneutiche.2.2) Si nota, inoltre, che la censura è poi comunque inidonea araggiungere lo scopo della critica della decisione, perché la prescrizionedella forma scritta non sarebbe venuta meno se il collegamento stabilitofosse stato con il conto corrente.3) Terzo motivo di impugnazione: “Art. 360 n. 3) c.p.c. inrelazione agli art. 2721 secondo comma e 2722 c.c.”.Il ricorrente censura la sentenza impugnata per aver precluso alMorato anche di poter provare per testi il “mandato” del 29 o 30 maggio2007, invocando la ricorrenza dei limiti ex art. 2721, co. 1, e 2722 c.c.Il ricorrente sostiene che l’accordo in esame non ha costituito un pattoaggiunto o contrario al contenuto dei mutui chirografari e dellefideiussioni, ad essi coevo, perché l’unico collegamento negozialerinvenibile era invece fra il “mandato” e gli anteriori contratti di contocorrente.Numero registro generale 9473/2022Numero sezionale 2442/2026Numero di raccolta generale 18720/2026Data pubblicazione 09/06/2026Rileva anche che il mandato non era stato adempiuto in riferimento alrapporto di c/c della BH, al quale il [OSCURATO:PERSONA] era estraneo, con conseguenteinapplicabilità nei suoi confronti del limite di cui all’art. 2722 c.c.Il ricorrente ha anche sostenuto che il limite di cui all’art. 2721, co. 1,c.c. poteva essere superato ai sensi del comma 2, considerando lecircostanze del caso.Il motivo è inammissibile.3.1) In primo luogo, l’inammissibilità deriva dal fatto che il ricorrentenon si confronta con l’iter argomentativo della Corte, come sopra riportato(“il superamento dei limiti imposti dagli artt. 2721 e 2722 c.c. non èconsentito nel caso in cui la fideiussione si sia perfezionata mediantecontratto e - per il caso in cui sia documentata da una dichiarazioneunilaterale - la prova per testi è ammessa solo se inerisce ad unacondizione che costituisca il motivo per cui la banca ha richiesto lagaranzia, motivo che non è indicato dalla parte interessata”).3.2) In secondo luogo, per superare il limite alla prova testimonialecostituito dal carattere del mandato quale patto aggiunto ai mutuichirografari e alle fideiussioni, il ricorrente parte dal presupposto di fattodel collegamento, invece, del mandato con gli anteriori contratti di contocorrente, ma tale presupposto non è stato accertato dal giudice di meritoed è anzi contrastante con il giudizio di fatto operato da quest’ultimo.E tale giudizio di fatto non è sindacabile in sede di legittimità.4) Il ricorso va, quindi, respinto.Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e siliquidano in dispositivo a carico del ricorrente e a favore di ciascuna delleparti controricorrenti (compreso il sig. [OSCURATO:PERSONA], sulla cui posizione-su cui aveva statuito il Tribunale e la Corte aveva rilevato essersi formatoil giudicato- il ricorrente non ha dedotto alcunché nel ricorso), tenutoanche conto, riguardo alla liquidazione, che Fino 2 e [OSCURATO:PERSONA] hannodepositato memorie.Numero registro generale 9473/2022Numero sezionale 2442/2026Numero di raccolta generale 18720/2026Data pubblicazione 09/06/2026Poiché il ricorso principale viene disatteso, sussistono le condizioni perdare atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n.228, che ha aggiunto il comma 1 - quater all'art. 13 del testo unico di cuial d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dei presuppostiprocessuali dell'obbligo di versamento, da parte del ricorrente,dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovutoper la stessa impugnazione. P.Q.MLa Corte respinge il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare aciascuna parte controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida:-a favore di [OSCURATO:SOCIETA] in €. 12.000, oltre a €. 200 peresborsi, oltre alle spese generali, pari al 15% sui compensi, e agliaccessori di legge;-a favore di [OSCURATO:PERSONA] in €. 12.000, oltre a €. 200 per esborsi,oltre alle spese generali, pari al 15% sui compensi, e agli accessori dilegge;-a favore di [OSCURATO:SOCIETA] in €. 9.000, oltre a €. 200 per esborsi, oltrealle spese generali, pari al 15% sui compensi, e agli accessori di legge;Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002,inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stessoarticolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma il giorno 29/5/2026 nella camera di consiglio dellaPrima sezione civile della Corte di cassazione.Il PresidenteEnrico Scoditti
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