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CassazionedecretoSezione 3

Cassazione n. 06111/2023

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rem.

DECRETO Rep. sul ricorso 3125-2021 proposto da: Co. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.

LVLMRA68D53D0860), [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), elettivamente domiciliate in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 19, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che le rappresenta e difende; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Curatore [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 5, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; 2023 con troricorrente e ricorrente incidentale - 25 nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Presidente facente funzioni della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]', elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]', rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 1478/2020 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 04/11/2020; 2_ R.G.N. 3125/2021 letto l'atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dal difensore delle [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], munito di idonei poteri come da procura speciale in atti; letto l'atto di rinuncia al ricorso incidentale con contestuale accettazione della rinuncia dei ricorrenti principali, sottoscritto dal Curatore del [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in liquidazione e dal difensore; rilevato che la controricorrente [OSCURATO:PERSONA] ha depositato in atti dichiarazione di accettazione delle predette rinunce; ritenuto che le rinunce e le adesioni presentano i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art.391 c.p.c., come da ultimo modificato dal D.L. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, nella L. 197/2016; ritenuto che non occorre provvedere in ordine alle spese, stante le adesioni.

P.Q.M. dichiara estinto il giudizio, nulla per le spese.

Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori de I parti costituite con l'espresso avviso che nel termine di dieci gior a comunicazione può essere chiesta la fissazione dell'adunanza o d za.

Così deciso in Roma il giorno •

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rem. DECRETO Rep. sul ricorso 3125-2021 proposto da: Co. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. LVLMRA68D53D0860), [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), elettivamente domiciliate in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 19, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che le rappresenta e difende; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Curatore [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 5, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; 2023 con troricorrente e ricorrente incidentale - 25 nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Presidente facente funzioni della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]', elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]', rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 1478/2020 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 04/11/2020; 2_ R.G.N. 3125/2021 letto l'atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dal difensore delle [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], munito di idonei poteri come da procura speciale in atti; letto l'atto di rinuncia al ricorso incidentale con contestuale accettazione della rinuncia dei ricorrenti principali, sottoscritto dal Curatore del [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in liquidazione e dal difensore; rilevato che la controricorrente [OSCURATO:PERSONA] ha depositato in atti dichiarazione di accettazione delle predette rinunce; ritenuto che le rinunce e le adesioni presentano i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art.391 c.p.c., come da ultimo modificato dal D.L. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, nella L. 197/2016; ritenuto che non occorre provvedere in ordine alle spese, stante le adesioni. P.Q.M. dichiara estinto il giudizio, nulla per le spese. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori de I parti costituite con l'espresso avviso che nel termine di dieci gior a comunicazione può essere chiesta la fissazione dell'adunanza o d za. Così deciso in Roma il giorno •
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