CassazionedecretoSezione 4Decisione del 17 marzo 2022
Cassazione n. 16127/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI ROMAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di ROMA' udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 14 novembre 2022 il Tribunale di Roma in composizione monocratica ha disposto la restituzione degli atti al pubblico ministero, nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], «per il mancato rispetto del termine di emissione del decreto di citazione a giudizio previsto dall'art. 552, comma 1 bis, cod. proc. pen.». Dopo aver premesso che, già in data 17 marzo 2022, era stata disposta la restituzione degli atti al pubblico ministero essendosi ritenuto che il mancato rispetto del termine previsto dal citato comma 1 bis dell'art. 552 comportasse una nullità ai sensi dell'art. 178, lett. b), del codice di rito, il giudice procedente spiega che, a seguito di tale dichiarazione di nullità, il pubblico ministero ha emesso un nuovo decreto di citazione a giudizio. Sostiene che l'emissione di tale nuovo decreto «non soddisfa i requisiti dell'art. 552, comma 1 bis, cod. proc. pen., non essendo stato emesso un nuovo avviso ex art. 415 bis cod. proc. pen. da cui far dipendere il termine di trenta giorni entro i quali avrebbe dovuto essere emesso il decreto di citazione a giudizio». Se ne desume che anche il nuovo decreto di citazione è stato ritenuto nullo e che, secondo il Tribunale, quando si procede «per taluni dei reati previsti dall'art. 590, terzo comma, cod. pen. e per i reati previsti dall'art. 590 bis del medesimo codice», il decreto di citazione è affetto da nullità assoluta e insanabile ai sensi degli artt. 178 lett. b) e 179 cod. proc. pen. se non emesso nei trenta giorni dall'avviso di conclusione delle indagini preliminari. 2. La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma ha proposto ricorso contro l'ordinanza sopra indicata sostenendo l'abnormità del provvedimento. Il ricorrente osserva che il mancato rispetto del termine previsto dall'art. 552, comma 1 bis, cod. proc. pen. non è causa di nullità del decreto di citazione a giudizio e determina una mera «irregolarità per la quale non è prevista alcuna sanzione». Sottolinea che le indagini preliminari sono chiuse da tempo e certamente non basta l'emissione di un nuovo avviso ex art. 415 bis cod. proc. pen. per rimettere in termini la pubblica accusa, sicché la regressione del procedimento per la seconda volta ha determinato una situazione di stasi insuperabile. 3. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso. 4. Il ricorso è fondato.5. Come noto, l'abnormità costituisce una forma di patologia dell'atto giudiziario priva di riconoscimento testuale in un'esplicita disposizione normativa, ma frutto di elaborazione da parte della dottrina e della giurisprudenza, tramite cui si è inteso porre rimedio, .attraverso l'intervento del giudice di legittimità, agli effetti pregiudizievoli derivanti da provvedimenti non espressamente previsti come impugnabili, ma affetti da tali anomalie genetiche o funzionali, che li rendono difformi ed eccentrici rispetto al sistema processuale e con esso radicalmente incompatibili. Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 25957 del 26/03/2009, Toni, Rv. 243590, hanno offerto una rigorosa e puntuale delimitazione dell'area dell'abnormità ricorribile per cassazione, riconducendola ad un fenomeno unitario, caratterizzato dallo sviamento della funzione giurisdizionale, inteso non tanto quale vizio dell'atto, che si aggiunge a quelli tassativamente stabiliti dall'art. 606, comma 1, cod. proc. pen., quanto come esercizio di un potere in difformità dal modello descritto dalla legge. 6. Nel caso in esame, il Tribunale ha fatto discendere dal mancato rispetto di un termine ordinatorio - la cui unica funzione è quella rendere più celere la definizione dei procedimenti per violazioni degli artt. 590, comma 3, e 590 bis cod. pen. - una nullità di ordine generale concernente l'iniziativa del pubblico ministero nell'esercizio dell'azione penale. Da tale irragionevole affermazione ha fatto discendere la paradossale conseguenza che il ritardo nell'emissione del decreto di citazione a giudizio ne comporti la nullità e tale nullità debba essere sanata emettendo un nuovo avviso di conclusione delle indagini preliminari; con ulteriore grave rallentamento del giudizio e ingiustificata regressione del procedimento ad una fase antecedente all'emissione dell'avviso di cui all'art. 415 bis cod. proc. pen. Così facendo, il Tribunale non si è limitato ad esercitare un potere astrattamente previsto (quello di dichiarare la nullità del decreto di citazione a giudizio) oltre i limiti consentiti, ha anche determinato un'alterazione nel regolare sviluppo della sequenza procedimentale. Ciò si traduce in una violazione dei principi, di rilievo costituzionale, della efficienza e ragionevole durata del processo; principi la cui violazione può incidere sulla valutazione dell'abnormità di un atto (sull'argomento: Sez. U, n. 5307 del 20/12/2007, dep. 2008, Battistella, Rv. 238240). Comporta, inoltre, una situazione di stasi, che non deriva tanto dalla regressione in sé, ma piuttosto dall'imposizione al pubblico ministero di un adempimento - quale è l'emissione di un nuovo avviso di conclusione delle indagini preliminari - che non ha ragion d'essere, atteso che non vi è stata dichiarazione di nullità dell'avviso già emesso. A ciò deve aggiungersi che l'emissione di un nuovo avviso non sposterebbe in avanti il momento in cui le indagini preliminari si sono effettivamente concluse e non consentirebbe perciò, in nessun caso, il rispetto del termine di trenta giorni previsto dal citato art. 552, comma 1 bis. L'interesse del pubblico ministero alla rimozione dell'atto è evidente, perché correlato all'esigenza di assicurare l'ordinato svolgimento del processo. 7. Per quanto esposto il provvedimento impugnato deve essere annullato senza rinvio e gli atti devono essere trasmessi al Tribunale di Roma per l'ulteriore corso. P. Q. M. Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Roma per l'ulteriore corso. Così