CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 ottobre 2021
Cassazione n. 41931/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/07/2019 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G.N. 19719/2021 premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Torino confermava la pronuncia di primo grado del 14 gennaio 2015 con la quale il Tribunale di Torino aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui agli artt. 337, 582 e 585, 495 cod. pen.; che avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputato deducendo il vizio di motivazione in relazione all'art. 129 cod. proc. pen.; ritenuto che il ricorso sia inammissibile in quanto l'imputato ha formulato motivi del tutto privi del requisito della specificità, concretizzandoli nella generica formulazione di doglianze senza alcun contenuto di effettiva e precisa critica al tenore motivazionale della decisione impugnata: sentenza con la quale la Corte distrettuale aveva congruamente spiegato le ragioni delle proprie scelte; che dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso il 15/10/2021 [OSCURATO:PERSONA] e stensore [OSCURATO:PERSONA] te Er