CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 7 marzo 1974
Cassazione n. 20133/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 07/03/1974 avverso la sentenza del 12/04/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 12 aprile 2021 la Corte di appello di L'Aquila, in parziale riforma della pronuncia di condanna del Tribunale di Pescara del 9 luglio 2018, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine alle contravvenzioni di cui agli artt. 26, 36 e 37 d.lgs. n. 81 del 2008, in quanto estinte per prescrizione, conseguentemente rideterminando la pena, condizionalmente sospesa, per il residuo reato di cui agli artt. 81, 113 e 589, commi 1 e 2, cod. pen. in quella di anni due di reclusione. 1.1. [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato perché ritenuto responsabile di avere cagionato - in concorso con altro imputato giudicato separatamente - la morte del lavoratore agricolo [OSCURATO:PERSONA], conseguente al ribaltamento di un trattore, che quest'ultimo stava conducendo, da cui era scaturito lo sbalzamento dal sedile di guida e lo schiacciamento del cranio tra il telaio di sicurezza della macchina agricola ed il suolo. La colpevolezza del Presutti è stata, in particolare, ritenuta per aver messo a disposizione del Tarek, quale imprenditore agricolo suo datore di lavoro, un trattore privo delle cinture di sicurezza, oltre a non avere redatto alcun documento di valutazione dei rischi connessi all'attività lavorativa e non aver fornito alcuna informazione ed addestramento al dipendente. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per c:assazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, deducendo quattro mottvi di doglianza. Con il primo è stato eccepito vizio di motivazione con riferimento alla dinamica del fatto ed al nesso causale. Lamenta il ricorrente l'insufficienza della motivazione con cui la Corte di appello ha ritenuto la sussistenza del nesso causale, in quanto unicamente fondata sulle fotografie scattate dagli operanti intervenuti e sui contenuti della testimonianza resa dal funzionario ASL Pavone - per il quale se la vittima avesse avuto la cintura di sicurezza le probabilità del sinistro si sarebbero quasi del tutto estinte -, senza tener conto di quanto, invece, dichiarato dagli altri testi escussi. Dagli indicati elementi, infatti, non risulterebbe provato se, ed in quale misura, la presenza delle cinture di sicurezza avrebbe consentito di evitare il decesso del Chorfane, essendo ciò accertabile solo mediante la predisposizione di idonea perizia.Neppure certa sarebbe la circostanza che a lasciare inserite le chiavi sul trattore fosse stato il Presutti, come pure ritenuto dai giudici di merito, e non già che a prenderle, invece, fosse stato autonomamente lo stesso Chorfane. Con la seconda censurai il ricorrente ha dedotto contraddittorietà della motivazione, per avere la Corte territoriale dato rilievo alla testimonianza di [OSCURATO:PERSONA] - al fine di dimostrare che la persona offesa avesse già in passato utilizzato il trattore - pur trattandosi di un soggetto che aveva lavorato presso l'azienda agricola del Presutti solo fino al 2009, mentre i fatti si riferiscono all'anno 2015. Con il terzo motivo/ è stata dedotta carenza di motivazione in ordine al DVR e ai corsi di formazione del Chorfane, in particolare lamentandosi che nella motivazione del provvedimento impugnato non vi sarebbe riferimento alcuno alla normativa relativa alla formazione dei dipendenti di un'azienda agricola. La formazione della vittima, comunque, avrebbe potuto, al più, riguardare solo le attribuzioni e le competenze attinenti alle mansioni a lui direttamente affidate, nella specie consistenti nella raccolta degli ortaggi e nel loro posizionamento all'interno delle cassette, senza l'utilizzo di altri strumenti - ed in particolare del trattore - e senza la previsione dello svolgimento di altro lavoro all'interno dell'azienda. Trattavasi, pertanto, di mansioni di scarsa complessità, rispetto alle quali non era necessaria la previsione di specifici corsi di formazione. Non potrebbe essere imputata nessuna responsabilità, dunque, al prevenuto, essendo avvenuto l'evento mortale non già nel corso dello svolgimento della prestazione lavorativa specificamente rientrante nelle competenze della vittima, bensì all'esito di una condotta eccedente sia le sue mansioni che le direttive impartite dal Presutti. Con l'ultima doglianza/ il ricorrente ha eccepito carenza di motivazione in ordine al concetto di abnormità del comportamento del lavoratore. Nel provvedimento impugnato, infatti, non si sarebbe adeguatamente tenuto conto che l'estemporaneo comportamento con cui il Chorfane, senza l'autorizzazione del Presutti, aveva preso le chiavi del trattore e si era posto alla guida del mezzo rappresenterebbe un evento imprudente ed imprevedibile che - ponendosi quale condotta abnorme, arbitraria ed esorbitante dalle competenze del lavoratore - sarebbe tale da esonerare da responsabilità il ricorrente. 3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile. 4. L'INAIL, in persona del Presidente pro tempore, ha depositato memoria scritta con cutctesto il rigetto del ricorso.5. [OSCURATO:PERSONA] ha prodotto successiva memoria difensiva, con cui ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il proposto ricorso non è fondato, per cui lo stesso deve essere rigettato. 2. [OSCURATO:PERSONA] rileva, infatti, come le censure di difetto motivazionale eccepite dal ricorrente nei primi tre motivi di doglianza, afferenti alla sussistenza del nesso causale, alle modalità di acquisizione delle chiavi del trattore da parte del Chorfane, all'attendibilità del teste [OSCURATO:PERSONA] e all'esatta delimitazione delle mansioni svolte da parte della vittima, di fatto afferiscano alla ricostruzione della dinamica dell'incidente e all'interpretazione delle prove assunte, e cioè a questioni non passibili di valutazione in questa sede di legittimità. In tema di sindacato del vizio di motivazione, infatti, il compito della Corte di cassazione non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, bensì quello di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi - dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti - e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (così, tra le tante, Sez. U, n. 930 del 13/12/1995, dep. 1996, Clarke, Rv, 203428-01). Esula, quindi, dai poteri della Corte di legittimità la rilettura della ricostruzione storica dei fatti posti a fondamento della decisione di merito, dovendo l'illogicità del discorso giustificativo, quale vizio di legittimità denunciabile mediante ricorso per cassazione, essere di macroscopica evidenza (cfr. Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794-01; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone e altri, Rv. 207944-01). Sono precluse al giudice di legittimità, pertanto, la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., fra i molteplici arresti in tal senso: Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601- 01; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482-01; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507-01). E', conseguentemente, sottratta al sindacato di legittimità la valutazione con cui il giudice di merito esponga, con motivazione logica e congrua, le ragioni del proprio convincimento. 4. Ebbene, nel caso di specie può senz'altro ritenersi che la Corte territoriale abbia fornito una chiara rappresentazione degli elementi di fatto considerati nella propria decisione, oltre che della modalità maggiormente plausibile in cui è da ritenersi sia accaduto l'evento mortale. E' stato, infatti, adeguatamente esplicato, con ragionamento congruo ed esente da illogicità, come non possano esservi dubbi di sorta in ordine alla ricorrenza del nesso di causa tra la morte del Chorfane e la violazione della norma cautelare da parte dell'imputato, rappresentata - per come direttamente evincibile dalla sola visione delle fotografie ritraenti il luogo del sinistro - dall'aver consentito al suo lavoratore di utilizzare un trattore privo di cinture di sicurezza, e come, del pari, non vi possa essere significativa incertezza nell'affermare che in carenza di tale violazione, e dunque nel caso in cui la cintura fosse stata allacciata, il Chorfane non sarebbe stato sbalzato fuori dall'abitacolo e non sarebbe rimasto schiacciato dal mezzo. Con riguardo, poi, alla presunta estemporaneità con cui la vittima avrebbe preso le chiavi del trattore e poi deciso di guidarlo - contro la volontà del datore di lavoro e al di fuori delle sue specifiche mansioni - la Corte territoriale ha conferito decisivo rilievo, in esito ad una valutazione delle risultanze probatorie invero esente da ogni illogicità, al contenuto delle dichiarazioni testimoniali rese da [OSCURATO:PERSONA], che, pur chiarendo di avere prestato lavoro alle dipendenze del Presutti solo fino al 2009, ha in modo inequivoco affermato di «avere visto, sia pur occasionalmente, il Chorfane guidare il trattore per portare in magazzino gli spinaci raccolti», ragion per cui per la Corte di merito «a prescindere dal contenuto concreto delle direttive impartite, non era imprevedibile, per il datore di lavoro, la possibilità che in sua assenza il lavoratore, normalmente adibito alla raccolta degli spinaci, utilizzasse il trattore, che si trovava sul campo con le chiavi inserite». In ragione della rappresentata motivazione, allora, non appare esservi dubbio di sorta in ordine al fatto che le censure mosse dal Presutti in ordine all'erroneità della ricostruzione dei fatti ed alla mancata considerazione di alcuni decisivi elementi di valutazione si appalesano, nella sostanza, come volte ad ottenere solo una rivalutazione del materiale probatorio raccolto in sede di merito, il che, avuto riguardo alla coerenza ed alla logicità della motivazione resa, appare del tutto infondato. D'altro canto, gli elementi dedotti dal ricorrente possono, al più, valere a suggerire una lettura alternativa delle emergenze probatorie, ma non di certo a ribaltarne l'esito in modo univoco, con ciò che ne consegue in termini di affermazione della penale responsabilità dell'imputato. E' noto, in proposito, come il principio dell'"oltre ogni ragionevole dubbio" non possa essere utilizzato, nel giudizio di legittimità, per valorizzare e rendere decisiva la duplicità di ricostruzioni alternative del medesimo fatto emerse in sede di merito su segnalazione della difesa, se tale duplicità sia stata oggetto di puntuale e motivata disamina da parte del giudice di appello (così, tra le altre, Sez. 1, n. 53512 del 11/07/2014, Gurgone, Rv. 261600-01). 5. Infine priva di fondamento è pure la conclusiva censura, con cui il Presutti ha lamentato la ricorrenza di un'omessa motivazione con riguardo all'impossibilità, da parte dell'imputato di prevedere, con giudizio ex ante, la condotta imprudente ed imprevedibile a sua insaputa perpetrata da parte della vittima. La motivazione resa dalla Corte territoriale rende palesi e congruamente motivate le ragioni per cui è stata coerentemente considerata, anche sotto tale profilo, la responsabilità del prevenuto. La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, reiteratamente osservato che il datore di lavoro, destinatario delle norme antinfortunistiche, è esonerato da responsabilità solo quando il comportamento del dipendente sia abnorme, dovendosi definire tale il comportamento imprudente del lavoratore che sia stato posto in essere da quest'ultimo del tutto autonomamente e in un ambito estraneo alle mansioni affidategli - e, pertanto, al di fuori ch ogni prevedibilità per il datore di lavoro - o rientri nelle mansioni che gli sono proprie ma sia consistito in qualcosa radicalmente, ontologicamente, lontano dalle ipotizzabili e, quindi, prevedibili, imprudenti scelte del lavoratore nella esecuzione del lavoro (così in particolare, tra le tante, Sez. 4, n. 40164 del 03/06/2004, Giustiniani, Rv. 229564-01). Nella fattispecie, pertanto, alla stregua di quanto adeguatamente valutato dai giudici di secondo grado con motivazione del tutto logica e congrua - come tale non sindacabile da questa Corte di legittimità -, la condotta. del lavoratore non poteva essere qualificata come abnorme, «premesso che in passato il Chorfane aveva utilizzato, sia pure in modo occasionale, il trattore, ed operando lo stesso nella raccolta degli spinaci, il comportamento del predetto, consistito nell'utilizzare il trattore in assenza del Presutti, che normalmente svolgeva tale attività per trasportare il raccolto, non può essere valutato come del tutto estraneo alle mansioni attribuitegli, e quindi imprevedibile ed imprevenibile per il datore», in quanto tale idoneo ad escludere la ricorrenza della causalità, così come della responsabilità del datore di lavoro.6. In esito alle superiori considerazioni, deve, pertanto, essere disposto il rigetto del proposto ricorso, cui consegue, a norma dell'art. 61.6 cod. proc. pen., la condanna del Presutti al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese di giudizio sostenute dalla parte civile INAIL, da liquidarsi in euro 3.000,00, oltre accessori come per legge. P. Q. M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese di giudizio sostenute dalla parte civile INAIL, che liquida in