CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 ottobre 2022
Cassazione n. 43273/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/05/2021 della CORTE APPELLO di BARI[dato avviso alle parti; 7 udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con la quale in data 7 maggio 2021 la Corte d'appello di Bari ha confermato (salvo che per il trattamento sanzionatorio, rideterminato in mitius) la condanna emessa a suo carico dal Tribunale di Foggia il 24 luglio 2020 in relazione a delitto p e p. dall'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 309/1990. Il ricorso consta di un unico motivo, con cui si lamenta l'affermazione di penale responsabilità dell'imputato. 2. Il ricorso, oltre ad essere del tutto generico, è inammissibile in quanto personalmente sottoscritto dall'interessato e non dal suo difensore, in contrasto con quanto stabilito espressamente dall'art. 613, comma 1, cod.proc.pen. così come modificato dall'art. 63 della legge 23 giugno 2017, n. 103 (disposizione, quest'ultima, entrata in vigore il 3 agosto 2017). 3. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorrente va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in C 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 6 ottobre 2022