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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 03387/2025

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 05Q6GNW) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB..

LIBERTA' di GENOVA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso Deposita in Cancelleria L u - 'b 2025 [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso l'ordinanza in epigrafe indicata con la quale il tribunale del riesame ha rigettato l'appello ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen. avverso l'ordinanza di rigetto della richiesta di sostituzione della misura custodiale con gli arresti domiciliari, disposta in relazione alla contestazione del reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990, riferita alla detenzione di sostanza stupefacente del tipo eroina, pari ad un etto e del tipo cocaina, pari a grammi 380 presso la propria abitazione. 2.11 ricorrente affida il ricorso ad un unico motivo, con il quale deduce vizio della motivazione della sentenza impugnata e violazione di legge in ordine all'adeguatezza della misura cautelare carceraria, non sussistendo alcun pericolo di reiterazione del reato neppure in ambito domestico, sebbene la sostanza stupefacente fosse detenuta presso l'abitazione, peraltro, in quantitativi diversi da quelli indicati dal giudice.

Il giudice non ha valutato adeguatamente neppure la lontananza dai luoghi in cui i fatti contestati sono commessi (Genova) dal domicilio presso cui sarebbe eseguita la misura domiciliare (Vercelli) e quindi la sua idoneità, ed ha affermato solo . in modo assertivo che la persona che si è resa disponibile ad accogliere il ricorrente non risulta legata da rapporti di parentela o di amicizia con l'imputato.

Infatti, nella dichiarazione di disponibilità, l'ospitante ha affermato di voler aiutare il "connazionale ed amico [OSCURATO:PERSONA]".

Chiede pertanto l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

3. Il Procuratore Generale presso questa Corte, in udienza, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorsó. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso non può trovare accoglimento poiché la valutazione delle esigenze cautelari di cui all'art 274 cod. proc. pen. integra un giudizio di merito che, se supportato da motivazione esente da vizi logico-giuridici, è insindacabile in cassazione (Cass. 02/08/1996, Colucci).

In presenza, al riguardo, di motivazione adeguata, anche in relazione all'indicazione delle ragioni per le quali eventuali misure gradate vengano ritenute inidonee e non proporzionate all'entità e gravità dei fatti di reato (Sez.6, n. 2956 del 21/07/1992, Gardino, Rv. 191652; Sez.1, n. 2523 del 26/05/1994, Montaperto, Rv. 199030), le determinazioni del giudice a quo sfuggono infatti al sindacato di legittimità, al quale è estraneo ogni profilo di rivalutazione nel merito delle relative statuizioni.

Nel caso in disamina, il tribunale ha evidenziato l'inadeguatezza degli arresti domiciliari con riferimento alla gravità della condotta, concernente quantitativi non modesti di stupefacente di diversa qualità e considerato che il reato è commesso proprio nell'abitazione, nonché i precedenti penali specifici, per i quali è contestata la recidiva, con conseguente inidoneità della misura domiciliare.

Il giudice ha ritenuto inidonee le garanzie di controllo in ordine all'osservanza della misura, non assumendo alcuna rilevanza il fatto che l'ospitante sia un amico oppure un parente del ricorrente, non essendo chiare le ragioni per cui il dichiarante abbia offerto la propria disponibilità ad ospitare l'amico e connazionale [OSCURATO:PERSONA].

L'eventualmente inesatta affermazione del giudice non assume quindi alcuna rilevanza, essendo ininfluente che l'ospitante sia un parente o un amico del ricorrente.

Sussiste, peraltro, anche una adeguata valutazione, oltre che in tema di proporzionalità della custodia applicata, a fronte della consistente pena inflitta (il ricorrente ha concordato in appello, ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., la pena di anni 5 di reclusione) e tenendo conto della recidiva qualificata, anche in relazione alla pretesa adeguatezza della misura degli arresti domiciliari in luogo delocalizzato.

Trattasi di apparato giustificativo adeguato, esente da vizi logico-giuridici e aderente a linee concettuali in tema di motivazione del provvedimento cautelare coerenti con i parametri di cui all'art. 275 cod. proc. pen., in quanto ancorato a specifiche circostanze di fatto e pienamente idoneo ad individuare, in modo puntuale e dettagliato, gli elementi atti a denotare l'attualità e la concretezza del pericolo di reiterazione criminosa, non fronteggiabile con misure meno gravose di quella disposta, con esclusione di ogni presunzione o congettura e attenta focalizzazione dei termini dell'attuale ed effettiva potenzialità di commettere determinati reati, connessa alla disponibilità di mezzi e alla possibilità di fruire di circostanze che renderebbero altamente probabile la ripetizione di delitti della stessa specie.

2. Il ricorso deve, dunque, essere dichiarato inammissibile.

Alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, 'a norma dell'art. 616. cod. proc. pen., non ravvisandosi assenz a di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, Disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, Disp. att. cod. proc. pen.

Così deciso in Roma, all'udienza del 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 05Q6GNW) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.. LIBERTA' di GENOVA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso Deposita in Cancelleria L u - 'b 2025 [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso l'ordinanza in epigrafe indicata con la quale il tribunale del riesame ha rigettato l'appello ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen. avverso l'ordinanza di rigetto della richiesta di sostituzione della misura custodiale con gli arresti domiciliari, disposta in relazione alla contestazione del reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990, riferita alla detenzione di sostanza stupefacente del tipo eroina, pari ad un etto e del tipo cocaina, pari a grammi 380 presso la propria abitazione. 2.11 ricorrente affida il ricorso ad un unico motivo, con il quale deduce vizio della motivazione della sentenza impugnata e violazione di legge in ordine all'adeguatezza della misura cautelare carceraria, non sussistendo alcun pericolo di reiterazione del reato neppure in ambito domestico, sebbene la sostanza stupefacente fosse detenuta presso l'abitazione, peraltro, in quantitativi diversi da quelli indicati dal giudice. Il giudice non ha valutato adeguatamente neppure la lontananza dai luoghi in cui i fatti contestati sono commessi (Genova) dal domicilio presso cui sarebbe eseguita la misura domiciliare (Vercelli) e quindi la sua idoneità, ed ha affermato solo . in modo assertivo che la persona che si è resa disponibile ad accogliere il ricorrente non risulta legata da rapporti di parentela o di amicizia con l'imputato. Infatti, nella dichiarazione di disponibilità, l'ospitante ha affermato di voler aiutare il "connazionale ed amico [OSCURATO:PERSONA]". Chiede pertanto l'annullamento dell'ordinanza impugnata. 3. Il Procuratore Generale presso questa Corte, in udienza, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorsó. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso non può trovare accoglimento poiché la valutazione delle esigenze cautelari di cui all'art 274 cod. proc. pen. integra un giudizio di merito che, se supportato da motivazione esente da vizi logico-giuridici, è insindacabile in cassazione (Cass. 02/08/1996, Colucci). In presenza, al riguardo, di motivazione adeguata, anche in relazione all'indicazione delle ragioni per le quali eventuali misure gradate vengano ritenute inidonee e non proporzionate all'entità e gravità dei fatti di reato (Sez.6, n. 2956 del 21/07/1992, Gardino, Rv. 191652; Sez.1, n. 2523 del 26/05/1994, Montaperto, Rv. 199030), le determinazioni del giudice a quo sfuggono infatti al sindacato di legittimità, al quale è estraneo ogni profilo di rivalutazione nel merito delle relative statuizioni. Nel caso in disamina, il tribunale ha evidenziato l'inadeguatezza degli arresti domiciliari con riferimento alla gravità della condotta, concernente quantitativi non modesti di stupefacente di diversa qualità e considerato che il reato è commesso proprio nell'abitazione, nonché i precedenti penali specifici, per i quali è contestata la recidiva, con conseguente inidoneità della misura domiciliare. Il giudice ha ritenuto inidonee le garanzie di controllo in ordine all'osservanza della misura, non assumendo alcuna rilevanza il fatto che l'ospitante sia un amico oppure un parente del ricorrente, non essendo chiare le ragioni per cui il dichiarante abbia offerto la propria disponibilità ad ospitare l'amico e connazionale [OSCURATO:PERSONA]. L'eventualmente inesatta affermazione del giudice non assume quindi alcuna rilevanza, essendo ininfluente che l'ospitante sia un parente o un amico del ricorrente. Sussiste, peraltro, anche una adeguata valutazione, oltre che in tema di proporzionalità della custodia applicata, a fronte della consistente pena inflitta (il ricorrente ha concordato in appello, ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., la pena di anni 5 di reclusione) e tenendo conto della recidiva qualificata, anche in relazione alla pretesa adeguatezza della misura degli arresti domiciliari in luogo delocalizzato. Trattasi di apparato giustificativo adeguato, esente da vizi logico-giuridici e aderente a linee concettuali in tema di motivazione del provvedimento cautelare coerenti con i parametri di cui all'art. 275 cod. proc. pen., in quanto ancorato a specifiche circostanze di fatto e pienamente idoneo ad individuare, in modo puntuale e dettagliato, gli elementi atti a denotare l'attualità e la concretezza del pericolo di reiterazione criminosa, non fronteggiabile con misure meno gravose di quella disposta, con esclusione di ogni presunzione o congettura e attenta focalizzazione dei termini dell'attuale ed effettiva potenzialità di commettere determinati reati, connessa alla disponibilità di mezzi e alla possibilità di fruire di circostanze che renderebbero altamente probabile la ripetizione di delitti della stessa specie. 2. Il ricorso deve, dunque, essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, 'a norma dell'art. 616. cod. proc. pen., non ravvisandosi assenz a di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, Disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, Disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma, all'udienza del 2
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