CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 06011/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/05/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono con distinti atti avverso la sentenza della Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA] che ha confermato la condanna degli imputati per il reato di concorso in furto pluriaggravato di cui agli artt. 110, 624 e 625, comma 1, n. 2 e 7 cod. pen. Considerato che i ricorsi, seppur distinti, si articolano in quattro motivi di doglianza comuni e dal contenuto perfettamente sovrapponibile, manifestamente infondati. Ritenuto che, nello specifico, con riferimento al primo motivo comune con il quale i ricorrenti lamentano violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla qualificazione del reato di furto come consumato e non tentato, la Corte territoriale ha ampiamente motivato, anche tramite molteplici richiami alla giurisprudenza di questa Corte, le ragioni sulle quali si fonda la sua decisione (pagg. 6/ 8), argomentando come, nel caso di specie, sia da escludersi un monitoraggio completo e costante dell'azione delittuosa che permetterebbe il configurarsi del tentativo. Il monitoraggio si realizzava, infatti, in modo del tutto accidentale, occasionale ed estemporaneo e dunque tale da far ritenere perfettamente integrato il momento consumativo del reato costituito dal trasferimento dei bene rubati nel possesso esclusivo degli agenti, essendo del tutto irrilevante sia la durata di tale possesso sia il trasferimento spaziale dei beni in un luogo differente. Considerato che anche il secondo motivo comune, che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alle circostanze aggravanti di cui all'art. 625 n. 2 e 7 cod. pen, trova adeguata motivazione nella sentenza impugnata (cfr. pagg. 10 e 11). In merito alla circostanza aggravante dell'esposizione delle cose alla pubblica fede, il giudice di merito specifica che quest'ultima, così come sostenuto anche dalla giurisprudenza di questa Corte, non è esclusa dalla presenza sul luogo di un sistema di videosorveglianza, in quanto non idoneo ad impedire immediatamente l'azione criminosa, ma solo di ausilio per una successiva identificazione degli agenti. Con riferimento all'art. 625 n. 2 cod. pen., invece, si sottolinea che ad essere contestata agli imputati è l'aggravante dell'aver agito con violenza sulle cose e non quella di aver utilizzato mezzi fraudolenti come erroneamente sostenuto dai ricorrenti. Considerato che il terzo motivo comune, che denunzia violazione di legge e vizio di motivazione circa la mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., non si confronta con le motivazioni della sentenza impugnata laddove il giudice territoriale ha specificato che le riconosciute circostanze aggravanti di cui all'art. 625 n. 2 e 7 cod. pen. non consentono la concessione dell'invocata condizione di non punibilità. Condizioni ostative sono inoltre il valore non irrisorio della refurtiva e la complessiva valutazione della condotta degli imputati.Considerato che il quarto motivo comune di ricorso, che contesta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al giudizio di comparazione fra opposte circostanze, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931). Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il