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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 15 ottobre 2025

Cassazione n. 28248/2025

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso (iscritto al N.R.G. 7904/2021) proposto da: Ministero della [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del suo Ministro pro – tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, nei cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, è domiciliata ex lege; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:PARTITA_IVA]), in persona del suo legale rappresentante pro – tempore , rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso con ricorso incidentale, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 24, presso lo studio del dott. [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza della Corte d’appello di Lecce n. 19/2021, pubblicata il 12 gennaio 2021, notificata a mezzo PEC il 26 gennaio 2021; R.G.N. 7904/21 C.C.15/10/2025 Vendita – Preliminare – Esecuzione specifica – Determinazione dell’oggetto udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15 ottobre 2025 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]; lette le memorie illustrative depositate nell’interesse delle parti, ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1.– Con atto di citazione notificato il 20 giugno 2015, la [OSCURATO:SOCIETA]. conveniva, davanti al Tribunale di Lecce, il Ministero della [OSCURATO:PERSONA], al fine di sentire dichiarare l’inadempimento di tale Ministero agli obblighi assunti con il preliminare di vendita del 3 ottobre 2003, stipulato dalla [OSCURATO:PERSONA] – in qualità di promissaria acquirente – con la [OSCURATO:SOCIETA]. – quale mandataria ed in rappresentanza del Ministero della [OSCURATO:PERSONA] promittente alienante –, avente ad oggetto il compendio immobiliare “a corpo” denominato “ex deposito [OSCURATO:PERSONA]” di Taranto, esteso mq. 119.061, compresi i manufatti ivi esistenti, riportato nel nuovo catasto terreni al foglio n. 301, mappali A/36, e al foglio n. 301, mappali 3-4-7-168, versando l’acconto di euro 268.271,60, con la pattuizione che il saldo di euro 1.073.804,40 sarebbe stato corrisposto alla stipula dell’atto definitivo entro 120 giorni dalla data di conclusione del preliminare, con la disposizione dell’effetto traslativo ex art. 2932 c.c. – in luogo della mancata stipula del definitivo di vendita – , subordinata al pagamento del saldo nel termine stabilito in via giudiziale, e con la condanna del Ministero al risarcimento dei danni patiti nella misura di euro 5.000.000,00 o di altra somma maggiore o minore, oltre rivalutazione monetaria e interessi.

Si costituiva in giudizio il Ministero della [OSCURATO:PERSONA], il quale concludeva per il rigetto della domanda avversaria, deducendo: A) che il contratto preliminare del 3 ottobre 2003 era inefficace nei confronti dell’Amministrazione, per avere la mandataria stipulato tale preliminare senza potere o quantomeno esorbitando dai poteri conferiti, in quanto aveva ignorato le indicazioni fornite dalla stessa Amministrazione con nota del 29 luglio 2003, con le quali il Dipartimento militare marittimo dello Jonio e del Canale d’Otranto di Taranto, dato atto di aver preso cognizione dell’avviso di vendita del compendio immobiliare denominato “ex deposito [OSCURATO:PERSONA]” pubblicato sul Corriere del Mezzogiorno il 17 luglio 2003, aveva segnalato l’avvenuto stralcio dall’originaria consistenza di detto compendio immobiliare di un’area sulla quale ricadeva una strada carrabile asservita ad una fascia costiera ricevuta in consegna dalla Capitaneria di Porto per mantenervi uno stabilimento balneare ad uso dei soci e un’ulteriore area attigua a detto stabilimento, da sempre adibita a parcheggio, invitando [OSCURATO:SOCIETA] a procedere alle necessarie rettifiche e alla ripubblicazione dell’avviso di vendita; B) che, benché nel preliminare si facesse espresso rinvio all’atto definitivo per la più compiuta identificazione dell’immobile quanto a confini, consistenza e dati catastali, nel contratto era indicata una consistenza dell’immobile differente da quella riportata nell’avviso di vendita quanto all’estensione della superficie coperta, da ciò conseguendo l’annullabilità del contratto per errore essenziale sull’identità dell’oggetto; C) che l’art. 3 del preliminare di vendita attribuiva all’Amministrazione la potestà di non dare seguito al definitivo per sopravvenute esigenze di carattere istituzionale, restando indenne da obblighi restitutori, ad eccezione degli acconti sul prezzo di compravendita già riscossi.

Nel corso del giudizio erano assunte le prove orali ammesse ed era disposta consulenza tecnica d’ufficio.

Quindi, il Tribunale adito, con sentenza n. 2355/2013, depositata il 20 agosto 2013, rigettava la domanda di esecuzione specifica ex art. 2932 c.c., dichiarando l’inefficacia del contratto preliminare perché concluso da falsus procurator e non ratificato dal Ministero convenuto, oltre che per la non sufficiente identificazione del bene oggetto del trasferimento, e disponendo la restituzione alla società attrice della somma versata all’atto del preliminare a titolo di caparra confirmatoria, oltre interessi legali, nonché condannando il Ministero al risarcimento dei danni per il mancato guadagno nella misura di euro 80.000,00. 2.– Con atto di citazione notificato il 10 dicembre 2013, la [OSCURATO:SOCIETA]. proponeva appello avverso la pronuncia di prime cure, deducendo: 1) l’erronea dichiarazione di inefficacia del preliminare, poiché le “esternazioni” del Dipartimento militare marittimo dello Jonio e del Canale d’Otranto di Taranto erano inidonee a rilevare come atti riferibili al Ministero della [OSCURATO:PERSONA] e non incidevano sull’ampiezza del mandato ad alienare conferito a [OSCURATO:SOCIETA]; 2) la determinabilità del bene oggetto di contrattazione, con la conseguente possibilità di disporre il trasferimento coattivo invocato, in ragione dell’irrilevanza della divergenza tra la superficie coperta indicata nell’avviso di vendita e quella promessa in vendita nel preliminare.

Pertanto, chiedeva che fosse pronunciato il trasferimento della proprietà immobiliare in esecuzione del preliminare di vendita, manifestando la propria disponibilità a rinunciare ad un’eventuale riduzione del prezzo in caso di accertamento di una minor superficie e di una minor cubatura dei manufatti insistenti sul compendio immobiliare acquistato “a corpo”, nello stato di fatto esistente, e con condanna del Ministero, in via equitativa, al risarcimento dei danni nei limiti comprovati dalle emergenze processuali ovvero, in via subordinata, in caso di conferma della sentenza appellata, con la condanna del Ministero alla restituzione del doppio della caparra confirmatoria versata, oltre rivalutazione e interessi, e con il risarcimento dei danni quantificati, avuto riguardo alle risultanze istruttorie, in euro 2.500.000,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi.

Si costituiva nel giudizio di secondo grado il Ministero della [OSCURATO:PERSONA], il quale instava per il rigetto dell’appello e, in via incidentale, contestava la disposta condanna risarcitoria per difetto dei relativi presupposti.

Decidendo suigravami interpost i , la Corte d’appello di Lecce, con la sentenza di cui in epigrafe, così statuiva: A) in accoglimento per quanto di ragione dello spiegato appello principale e in riforma della pronuncia appellata, disponeva il trasferimento dal Ministero della [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA] dell’intera piena proprietà sul compendio immobiliare denominato “ex deposito [OSCURATO:PERSONA]” di Taranto, della complessiva estensione di mq. 119.061 (di cui mq. 12.809 quale superficie coperta e mq. 106.252 quale superficie scoperta), alla condizione che la [OSCURATO:PERSONA] provvedesse, entro il termine di 90 giorni dalla comunicazione della pronuncia, a versare al Ministero della [OSCURATO:PERSONA] il residuo prezzo dovuto; B) in accoglimento dell’appello incidentale, rigettava la domanda risarcitoria proposta dalla [OSCURATO:PERSONA], disponendo la revoca delle statuizioni di condanna del Ministero al risarcimento dei danni e alla restituzione di quanto versato dalla società attrice all’atto del preliminare a titolo di caparra confirmatoria e di acconto.

A sostegno dell’adottata pronuncia la Corte di merito rilevava per quanto di interesse in questa sede: a) che la richiesta inoltrata dal Dipartimento militare marittimo dello Jonio e del Canale d’Otranto di Taranto, con nota del 29 luglio 2003, di procedere alla rettifica/ripubblicazione dell’avviso di vendita del bene non rilevava all’interno del procedimento di dismissione del compendio di terreni e fabbricati in Taranto denominato “ex deposito [OSCURATO:PERSONA]”, non imponendo a [OSCURATO:SOCIETA] di escludere dalla vendita la porzione di terreno di “interesse” per il suo collegamento con la conduzione di uno stabilimento balneare; b) che nel documento allegato alla nota inoltrata a [OSCURATO:SOCIETA] risultava che il Dipartimento aveva solo prospettato allo Stato Maggiore della [OSCURATO:PERSONA] eventuali “urgenti azioni intese a salvaguardare gli interessi della F.A.”, in considerazione dell’iniziativa assunta da [OSCURATO:PERSONA] per il frazionamento del cespite in questione, al fine di identificare catastalmente una porzione dello stesso, senza fare riferimento ad eventuali determinazioni adottate dallo Stato Maggiore della [OSCURATO:PERSONA] o da altre Autorità, idonee a rilevare come manifestazione di volontà del Ministero della [OSCURATO:PERSONA] all’interno del procedimento di dismissione del compendio di terreni e fabbricati in Taranto denominato “ex deposito [OSCURATO:PERSONA]”, sicché l’invito rivolto a [OSCURATO:SOCIETA] a ripubblicare l’avviso di vendita, tenuto conto delle indicazionidel Dipartimento, appariva privo di efficacia vincolante per la destinataria; c) che il compendio immobiliare in oggetto, già ricadente fra i cespiti vincolati a destinazione militare, era stato trasferito nella categoria dei beni patrimoniali dello Stato con decreto interministeriale n. 872 del 1° marzo 1999, pubblicato sulla G.U. n. 81 dell’8 aprile 1999, per la finalità di cui all’art. 3, comma 112, della legge n. 662/1996, ed inserito nel programma di dismissione di immobili di cui al d.P.C.m. dell’11 agosto 1997, pubblicato sulla G.U. n. 234 del 7 ottobre 1997, per la cui gestione ed attuazione era stata incaricata la [OSCURATO:SOCIETA] con convenzione n. 1197 del 6 marzo 1998 e con contratto rep. n. 1878, stipulato il 28 giugno 2002 con l’Amministrazione della [OSCURATO:PERSONA] per la regolamentazione delle attività residuali concernenti l’incarico affidato con l’anzidetta convenzione ; d) che la società incaricata, con verbale del 9 settembre 2003, aveva dato atto dell’attività compiuta in ottemperanza a quanto previsto dalla convenzione n. 1197 del 6 marzo 1998 per la vendita dell’ “ex deposito [OSCURATO:PERSONA]” di Taranto e, in particolare, aveva dato atto di aver effettuato la stima del bene ed ottenuto il parere di congruità con decreto n. 12/5 del 15 aprile 2003 emesso dalla Direzione generale dei Lavori e del Demanio del Ministero della [OSCURATO:PERSONA], di avere invitato gli enti territoriali interessati a comunicare l’eventuale volontà di esercitare il diritto di prelazione loro spettante per il prezzo di euro 1.234.000,00, senza che alcuno degli enti invitati avesse manifestato tale volontà; e) di aver dato avviso di vendita sui quotidiani “[OSCURATO:PERSONA] 24 ore” e il “Corriere del Mezzogiorno”, procedendo in data 8 settembre 2003 all’apertura e all’esame delle offerte per i beni messi in vendita con l’avviso e constatando che era pervenuta una sola offerta avanzata da [OSCURATO:PERSONA] per euro 1.341.358,00 e che, pertanto, il bene poteva essere assegnato alla [OSCURATO:PERSONA], nei cui confronti si poteva procedere con la predisposizione del contratto preliminare di compravendita; f) che, pertanto, il Ministero convenuto non aveva provato che, all’interno del procedimento diretto alla dismissione dell’ “ex deposito [OSCURATO:PERSONA]” di Taranto, fosse intervenuto alcun atto riferibile al Ministero ed avente rilevanza esterna, suscettibile di delimitare i poteri rappresentativi conferiti ab initio a [OSCURATO:SOCIETA] per la vendita del complesso immobiliare in questione, nella consistenza di cui all’originario d.P.C.m. dell’11 agosto 1997, come da avviso di vendita del 17 luglio 2003, pubblicato sul Corriere del Mezzogiorno, e diretto a prevedere lo stralcio delle porzioni oggetto di frazionamento catastale su iniziativa di [OSCURATO:PERSONA] e la loro sottrazione alla dismissione e alla vendita a terzi, sicché non poteva trovare conferma la tesi dell’inefficacia del preliminare del 3 ottobre 2003, perché concluso da falsus procurator; g ) che ciò trovava riscontro nei contenuti della nota del 18 settembre 2003, inoltrata dal Ministero della [OSCURATO:PERSONA] – Direzione generale dei Lavori e del Demanio allo Stato Maggiore della [OSCURATO:PERSONA], nella quale, con riferimento al fg. n. 814605 del 28 luglio 2003, si faceva presente che la Direzione generale era dell’avviso che le iniziative intempestive riguardanti la variazione della consistenza patrimoniale dell’immobile dovessero ritenersi improprie, attese anche le eventuali conseguenze per danno all’erario, aggiungendo che, salvo diverso avviso motivato da sopravvenute esigenze di carattere operativo dello Stato Maggiore della [OSCURATO:PERSONA], avrebbe proseguito nelle azioni finalizzate all’alienazione dell’immobile indicato in oggetto; h) che, di conseguenza, il Ministero convenuto non aveva prodotto la documentazione formata nel periodo compreso tra la nota e la data di sottoscrizione del preliminare, da cui risultasse l’esplicitazione formale di una diversa volontà dello Stato Maggiore della [OSCURATO:PERSONA], diretta a contrastare, sotto qualsivoglia profilo, la prosecuzione del procedimento di alienazione dell’immobile in oggetto; i ) che la mancanza di precisa corrispondenza dell’estensione della superficie coperta riportata nell’avviso di vendita pubblicato sul Corriere del Mezzogiorno il 17 luglio 2003 (pari a mq. 1.163 di superficie coperta da 5 edifici uso magazzino e da 3 piccoli locali semidistrutti), desunta dall’originaria “scheda informativa” redatta nel 1997 per l’identificazione del bene agli effetti della legge n. 662/1996, e di quella riportata nel preliminare del 3 ottobre 2003 (pari a mq. 1.948 coperti da 8 manufatti di varie tipologie), non era certamente preclusiva della possibilità di emettere sentenza costitutiva degli effetti del definitivo non concluso, poiché la conclusione del preliminare si inseriva nell’iter formativo del contratto definitivo, richiedendosi, nel preliminare, l’individuazione degli elementi essenziali della futura convenzione, anche in chiave di mera determinabilità dell’oggetto di quest’ultima, compatibilmente con l’assetto di interessi perseguito dalle parti; l) che le parti, nel preliminare tra esse intercorso, all’art. 2, avevano pattuito una vendita fatta ed accettata a corpo e non a misura, nello stato di fatto e di diritto in cui il complesso immobiliare si trovava e si possedeva, con pertinenze e accessori, con ciò manifestando la volontà di trasferire il bene indipendentemente da un’esatta e piena corrispondenza tra la misura reale del bene e quella indicata nel contratto preliminare, tant’è vero che le stesse parti, all’art. 1, avevano espressamente rinviato alla stipula del definitivo la compiuta identificazione, con più precisi confini, consistenza e dati catastali, dell’immobile da alienarsi; m) che, peraltro, tenuto conto che le stesse parti avevano comunque indicato la superficie complessiva del bene da alienarsi in mq. 119.061, rinviando per l’identificazione di detto bene alla rappresentazione grafica dello stesso, delimitata da una linea di colore giallo, nella planimetria allegata all’atto, doveva senz’altro escludersi che potessero sussistere dubbi sull’identificazione del bene promesso in vendita, con la conseguenza che la segnalata divergenza, in quanto irrilevante nell’economia dell’accordo negoziale intervenuto tra le parti, era destinata, per espressa volontà delle stesse, ad essere superata in sede di stipula del definitivo e non era certamente preclusiva della “possibilità”, alla quale l’art. 2932 c.c. condizionava la produzione dell’effetto traslativo che tenesse luogo del preliminare; n) che, a tal fine, soccorreva l’approfondita ricognizione operata dal consulente tecnico d’ufficio nominato in appello delle vicende catastali del compendio immobiliare della cui compravendita si trattava, indubbiamente complicata dalle iniziative assunte dalla Direzione del Genio militare per la Marina di Taranto, che aveva provveduto al frazionamento catastale del cespite in questione, così modificando i dati catastali identificativi dell’immobile riportati nel preliminare, nella prospettiva di uno stralcio, in realtà mai formalmente intervenuto nella procedura di vendita, di una porzione dello stesso; o ) che, a fondamento della proposta domanda di risarcimento dei danni patiti, era agevole rilevare che la prospettazione di tali danni era stata fatta derivare dalla mancata stipula del definitivo per inadempimento del promittente alienante, mentre difettava del tutto la prospettazione dei danni derivanti dal ritardato trasferimento del compendio immobiliare intervenuto solo con la sentenza ex art. 2932 c.c. e non nei tempi contrattualmente previsti, sicché, in sostanziale accoglimento dell’appello incidentale e quale conseguenza anche dell’accoglimento dell’appello principale, dovevano essere revocate le statuizioni di condanna del Ministero convenuto al pagamento di somme sia a titolo di restituzione della caparra versata sia a titolo di risarcimento danni da inadempimento del preliminare, danni, quest’ultimi, esclusi in radice dall’accoglimento della domanda di esecuzione specifica. 3.– Avverso la suddetta sentenza d’appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, il Ministero della [OSCURATO:PERSONA].

Ha resistito, con controricorso, l’intimata [OSCURATO:SOCIETA]., che ha proposto, a sua volta, ricorso incidentale, articolato in due motivi.

Il Ministero della [OSCURATO:PERSONA] ha resistito al ricorso incidentale con ulteriore controricorso. 4.–Le parti hanno depositato memorie illustrative. [OSCURATO:PERSONA] 1.– Con il primo motivo il ricorrente principale denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1711, primo comma, e 2932 c.c., per avere la Corte di merito negato l’inefficacia del preliminare concluso dalle parti il 3 ottobre 2003, in ragione dell’esorbitanza della [OSCURATO:SOCIETA] dai limiti del mandato conferito dal Ministero della [OSCURATO:PERSONA], in conseguenza dello stralcio, dall’originaria consistenza complessiva di mq. 119.061 del compendio “[OSCURATO:PERSONA]”, di un’area di complessivi mq. 222, come da nota del 29 luglio 2003 inoltrata per fax alla [OSCURATO:SOCIETA] dal Comando in Capo del Dipartimento militare marittimo dello Jonio e del Canale d’Otranto, cui la [OSCURATO:SOCIETA] non avrebbe dato colpevolmente seguito.

Osserva il Ministero della [OSCURATO:PERSONA] che nell’avviso di vendita erano stati pubblicati i dati catastali desunti dall’originaria scheda informativa redatta nell’anno 1997 per l’identificazione del bene agli effetti della legge n. 662/1996, senza tenere conto di tale frazionamento, e nel preliminare era stata indicata una consistenza dell’immobile, quanto alla superficie coperta, ben maggiore rispetto a quanto indicato nell’avviso di vendita (pari alla differenza tra mq. 1.948 indicati nel preliminare e mq. 1.163 indicati nella scheda).

Pertanto, ad avviso del ricorrente, la [OSCURATO:SOCIETA] non avrebbe rispettato i limiti del mandato, non avendo l’Amministrazione mai provveduto alla ratifica dell’operato del mandatario in forma scritta ad substantiam, vertendosi nell’ambito di contratto avente effetti per la pubblica amministrazione ed attinente a bene immobile. 1.1.–Il motivo è inammissibile.

Infatti, le ragioni addotte nell’esposta censura non valgono a confutare il rilievo della sentenza impugnata, secondo cui la richiesta inoltrata dal Dipartimento militare marittimo dello Jonio e del Canale d’Otranto di Taranto, con nota del 29 luglio 2003 – con la quale la [OSCURATO:SOCIETA] era invitata a procedere alla rettifica/ripubblicazione dell’avviso di vendita del bene –, non rilevava all’interno del procedimento di dismissione del compendio di terreni e fabbricati in Taranto denominato “ex deposito [OSCURATO:PERSONA]”, non imponendo a [OSCURATO:SOCIETA] di escludere dalla vendita la porzione di terreno di “interesse” per il suo collegamento con la conduzione di uno stabilimento balneare, appunto in ragione della provenienza subiettiva di detta nota.

In base alla prospettazione della pronuncia d’appello, nel documento allegato alla nota inoltrata a [OSCURATO:SOCIETA] risultava che il Dipartimento aveva solo prospettato allo Stato Maggiore della [OSCURATO:PERSONA] eventuali “urgenti azioni intese a salvaguardare gli interessi della F.A.”, in considerazione dell’iniziativa assunta da [OSCURATO:PERSONA] per il frazionamento del cespite in questione, al fine di identificare catastalmente una porzione dello stesso, senza fare riferimento ad eventuali determinazioni adottate dallo Stato Maggiore della [OSCURATO:PERSONA] o da altre Autorità, idonee a rilevare come manifestazione di volontà del Ministero della [OSCURATO:PERSONA] all’interno del procedimento di dismissione del compendio di terreni e fabbricati in Taranto denominato “ex deposito [OSCURATO:PERSONA]”, sicché l’invito rivolto a [OSCURATO:SOCIETA] a ripubblicare l’avviso di vendita, tenuto conto delle indicazioni del Dipartimento, appariva privo di efficacia vincolante per la destinataria.

Da ciò la Corte d’appello ha tratto correttamente il convincimento che il Ministero convenuto non aveva provato che, all’interno del procedimento diretto alla dismissione dell’ “ex deposito [OSCURATO:PERSONA]” di Taranto, fosse intervenuto alcun atto riferibile al Ministero ed avente rilevanza esterna, suscettibile di delimitare i poteri rappresentativi conferiti ab initio a [OSCURATO:SOCIETA] per la vendita del complesso immobiliare in questione, nella consistenza di cui all’originario d.P.C.m. dell’11 agosto 1997, come da avviso di vendita del 17 luglio 2003 pubblicato sul Corriere del Mezzogiorno, e diretto a prevedere lo stralcio delle porzioni oggetto di frazionamento catastale su iniziativa di [OSCURATO:PERSONA] e la loro sottrazione alla dismissione e alla vendita a terzi.

Di conseguenza non poteva trovare conferma la tesi dell’inefficacia del preliminare del 3 ottobre 2003, perché concluso da falsus procurator.

Conclusione, questa, che trovava riscontro nei contenuti della nota del 18 settembre 2003, inoltrata dal Ministero della [OSCURATO:PERSONA] – Direzione generale dei Lavori e del Demanio allo Stato Maggiore della [OSCURATO:PERSONA], nella quale, con riferimento al fg. n. 814605 del 28 luglio 2003, si faceva presente che la Direzione generale era dell’avviso che le iniziative intempestive riguardanti la variazione della consistenza patrimoniale dell’immobile dovessero ritenersi improprie, attese anche le eventuali conseguenze per danno all’erario, aggiungendo che, salvo diverso avviso motivato da sopravvenute esigenze di carattere operativo dello Stato Maggiore della [OSCURATO:PERSONA], avrebbe proseguito nelle azioni finalizzate all’alienazione dell’immobile indicato in oggetto.

Nessuna valenza precettiva e vincolante avrebbe, dunque, potuto attribuirsi al contenuto della nota inviata dalla diramazione locale del predetto Dipartimento (nota, peraltro, espressamente disattesa dalla Direzione generale dei Lavori e del Demanio del Ministero della [OSCURATO:PERSONA]), non avendo il Ministero della [OSCURATO:PERSONA] prodotto la documentazione formata nel periodo compreso tra la nota e la data di sottoscrizione del preliminare, da cui risultasse l’esplicitazione formale di una diversa volontà dello Stato Maggiore della [OSCURATO:PERSONA], diretta a contrastare, sotto qualsivoglia profilo, la prosecuzione del procedimento di alienazione dell’immobile in oggetto secondo la consistenza originariamente indicata.

A fronte di queste articolate argomentazioni, nessuna obiezione specifica è stata addotta con la doglianza in esame allo scopo di prospettare che la volontà espressa in ordine allo stralcio dell’area indicata fosse riconducibile direttamente al Ministero mandante (ragione, questa, dirimente ai fini di escludere che il mandato conferito alla [OSCURATO:SOCIETA] fosse divenuto inefficace o, comunque, si fosse modificato). 2.–Con il secondo motivo il ricorrente principale prospetta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1538, 1346 e 2932 c.c., per avere la Corte territoriale considerato determinabile l’oggetto del preliminare ai fini della pronuncia costitutiva di esecuzione specifica dell’obbligo ivi assunto, benché nell’avviso di vendita l’”ex deposito [OSCURATO:PERSONA]” comprendesse una superficie coperta di mq. 1.163, mentre, diversamente, nel contratto preliminare fosse indicata una superficie coperta di ben mq. 1.948 e, ancora, nella esperita consulenza tecnica d’ufficio fosse quantificata una superficie coperta del complesso pari a ben mq. 12.809, oltre sei volte maggiore rispetto a quella indicata nell’avviso di vendita.

Obietta il Ministero della [OSCURATO:PERSONA] che, a tal fine, sarebbe stato irrilevante che si fosse trattato di una vendita a corpo e non a misura, poiché era in discussione non il prezzo pattuito, ma la determinabilità univoca e corretta dell’oggetto del contratto, senza che incidesse su tale determinabilità l’ulteriore riferimento nella compravendita all’immobile nello stato di fatto in cui si trovava. 2.1.– Pure questo motivo si profila inammissibile e, comunque, infondato.

Anche con riguardo a tale censura non vi è alcuna specifica confutazione delle ragioni addotte dalla sentenza impugnata al fine di escludere che la disposizione dell’effetto traslativo fosse preclusa dalla indeterminabilità dell’oggetto della vendita, alla stregua dei dati riportati nel preliminare del 3 ottobre 2003.

Segnatamente la pronuncia d’appello ha evidenziato: -che la mancanza di precisa corrispondenza dell’estensione della superficie coperta riportata nell’avviso di vendita pubblicato sul Corriere del Mezzogiorno il 17 luglio 2003 (pari a mq. 1.163 di superficie coperta da 5 edifici uso magazzino e da 3 piccoli locali semidistrutti), desunta dall’originaria “scheda informativa” redatta nel 1997 per l’identificazione del bene agli effetti della legge n. 662/1996, e di quella riportata nel preliminare del 3 ottobre 2003 (pari a mq. 1.948 coperti da 8 manufatti di varie tipologie), non era certamente preclusiva della possibilità di emettere sentenza costitutiva degli effetti del definitivo non concluso, poiché la conclusione del preliminare si inseriva nell’iter formativo del contratto definitivo, richiedendosi, nel preliminare, l’individuazione degli elementi essenziali della futura convenzione, anche in chiave di mera determinabilità dell’oggetto di quest’ultima, compatibilmente con l’assetto di interessi perseguito dalle parti; - che le parti, nel preliminare tra esse intercorso, all’art. 2, avevano pattuito una vendita fatta ed accettata a corpo e non a misura, nello stato di fatto e di diritto in cui il complesso immobiliare si trovava e si possedeva, con pertinenze e accessori, con ciò manifestando la volontà di trasferire il bene indipendentemente da un’esatta e piena corrispondenza tra la misura reale del bene e quella indicata nel contratto preliminare, tant’è vero che le stesse parti, all’art. 1, avevano espressamente rinviato alla stipula del definitivo la compiuta identificazione, con più precisi confini, consistenza e dati catastali, dell’immobile da alienarsi; - che, peraltro, tenuto conto che le stesse parti avevano comunque indicato la superficie complessiva del bene da alienarsi in mq. 119.061, rinviando per l’identificazione di detto bene alla rappresentazione grafica dello stesso, delimitata da una linea di colore giallo, nella planimetria allegata all’atto, doveva senz’altro escludersi che potessero sussistere dubbi sull’identificazione del bene promesso in vendita, con la conseguenza che la segnalata divergenza, in quanto irrilevante nell’economia dell’accordo negoziale intervenuto tra le parti, era destinata, per espressa volontà delle stesse, ad essere superata in sede di stipula del definitivo e non era certamente preclusiva della “possibilità” alla quale l’art. 2932 c.c. condizionava la produzione dell’effetto traslativo che tenesse luogo del preliminare.

Pertanto, dalle argomentazioni sviluppate, risulta che le parti avevano sufficientemente identificato l’immobile che formava oggetto del preliminare di vendita “a corpo”, ponendo specifico riferimento ai seguenti elementi convergenti: - all’ex deposito “[OSCURATO:PERSONA]” di Taranto; - ai dati catastali; - all’estensione complessiva del compendio, pari a mq. 119.061; - alla rappresentazione grafica dello stesso, delimitata da una linea di colore giallo, resa nella planimetria allegata all’atto (e prodotta in giudizio).

Da tali elementi è stata, dunque, correttamente ricavata l’interpretazione dell’effettivo intento negoziale delle parti quanto alla precisa identificazione del cespite oggetto della promessa di alienazione(Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 27834 del 22/09/2022; Sez. 2, Ordinanza n. 14592 del 26/05/2021; Sez. 2, Sentenza n. 22038 del 22/11/2004; Sez. 2, Sentenza n. 19600 del 29/09/2004).

In specie, il bene promesso in vendita è determinato ovvero determinabile, allorché sia identificato dalle parti mediante il rinvio, contenuto nel preliminare, ad una planimetria allegata al contratto, che sia stata prodotta, come nel caso di specie, in giudizio (v., per tutte, Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 26351 del 19/11/2020; Sez. 2, Sentenza n. 4016 del 6/04/1995), le cui risultanze collimavano con gli altri dati di identificazione contenuti nel preliminare. 3.–Con il terzo motivo (subordinato al mancato accoglimento delle precedenti censure) il ricorrente principale lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, ovvero, in via gradata, il vizio di omessa/apparente motivazione, in ordine alla corretta individuazione di superficie e consistenza dell’immobile oggetto del preliminare, in relazione alle controdeduzioni della difesa dell’Amministrazione reiterate in comparsa conclusionale, per avere la Corte distrettuale mancato di esaminare le note contro-deduttive volte a contestare le risultanze della consulenza tecnica d’ufficio, nella parte in cui erano state ricomprese nell’oggetto del preliminare le particelle nn. 507, 508 e 509 del foglio n. 301 del Comune di Taranto, stralciate nel 2009 ad opera del Demanio marittimo, per mq. 222, benché non indicate nel preliminare, con un’indicazione della superficie coperta pari a mq. 12.809, a fronte di quella reale pari a mq.

3.049. Assume il Ministero della [OSCURATO:PERSONA] che la sentenza impugnata non avrebbe tenuto conto di tali osservazioni critiche e decisive all’elaborato del consulente tecnico d’ufficio, osservazioni in ordine alle quali la replica dell’ausiliario del giudice sarebbe stata inadeguata. 3.1.–Il motivo è infondato.

La pronuncia d’appello ha, infatti, richiamato l’approfondita ricognizione operata dal consulente tecnico d’ufficio con riguardo alla ricostruzione delle vicende catastali del compendio immobiliare della cui compravendita si trattava, indubbiamente complicata dalle iniziative assunte dalla Direzione del Genio militare per la Marina di Taranto, che aveva provveduto al frazionamento catastale del cespite in questione, così modificando i dati catastali identificativi dell’immobile riportati nel preliminare, nella prospettiva di uno stralcio, in realtà mai formalmente intervenuto nella procedura di vendita, di una porzione dello stesso.

Per l’effetto, il preliminare riportava i dati catastali anteriori all’intervenuto frazionamento – che ha individuato le citate particelle nn. 507, 508 e 509 del foglio n. 301 del Comune di Taranto –, senza alcuno stralcio delle aree corrispondenti, benché riportate sotto diversi dati catastali, come ricavato anche dalla superficie complessiva indicata nel preliminare.

Ne discende che alcuna omissione si è venuta a configurare, avendo la sentenza impugnata tenuto conto delle osservazioni critiche del consulente di parte, cui aveva replicato lo stesso consulente tecnico d’ufficio, nel senso di escludere che la diversità dei riferimenti catastali riportati nel preliminare implicasse l’esclusione dall’oggetto della promessa dell’area di mq. 222 di cui all’avvenuto successivo frazionamento (essendo tale area ricompresa nell’oggetto del preliminare, sebbene riportata sotto estremi catastali diversi, anteriori all’intervenuto frazionamento, come comprovato dall’espressa indicazione della superficie complessiva del compendio promesso in vendita). 4.– Passando alla disamina del proposto ricorso incidentale, con il primo motivo la controricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la nullità in parte qua della sentenza o del procedimento per omesso esame e pronuncia sulla specifica domanda della società [OSCURATO:PERSONA] nonché, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1218, 1223 e 1226 c.c. e, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la nullità in parte qua della senten za o del procedimento per mancata valutazione delle prove offerte, per avere la Corte dell’impugnazione ritenuto che il risarcimento dei danni fosse stato invocato dalla promissaria acquirente soltanto per l’ipotesi in cui vi fosse stato il definitivo inadempimento del promittente alienante, mentre sarebbe mancata la prospettazione dei danni derivanti dal ritardato trasferimento del compendio immobiliare.

Secondo la [OSCURATO:SOCIETA]. , invece, la pretesa riparatoria sarebbe stata estesa anche all’ipotesi in cui, accordata l’azione ex art. 2932 c.c., l’effetto traslativo si fosse prodotto ben oltre i tempi originariamente contemplati nel preliminare. 4.1.–Il motivo è infondato.

Questo perché nella citazione introduttiva del giudizio di primo grado la [OSCURATO:PERSONA] aveva espressamente chiesto la condanna del Ministero convenuto al risarcimento dei danni subiti dalla promissaria acquirente nella misura di euro 5.000.000,00 o di quell’altra maggiore o minore somma determinata in corso di causa, con rivalutazione e interessi, nell’ipotesi in cui il programma traslativo dell’immobile non si fosse perfezionato.

E ciò in ragione del collegamento dei danni patiti alle spese sostenute per il progetto di riqualificazione urbanistica e per il relativo piano finanziario diretto all’acquisto e all’utilizzo del compendio immobiliare, con la vanificazione delle importanti iniziative turistico-abitative programmate, per le quali la società si era già dotata di progetti e aveva avviato utili trattative con operatori turistici e organizzazioni alberghiere.

Pertanto,si trattava di voci di danni conseguenti al definitivo superamento della possibilità di esecuzione del progetto connesso all’acquisto dell’immobile (an) e non al ritardo nel suo perfezionamento (quando), che si sarebbe dovuto verificare entro il 3 febbraio 2004, ossia entro 120 giorni dalla firma del preliminare. 5.– Con il secondo motivo (subordinato all’accoglimento del ricorso principale) la ricorrente incidentale deduce , ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1385 e 1226 c.c. nonché, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la nullità in parte qua della sentenza o del procedimento per mancata valutazione delle prove offerte, per avere la Corte del gravame revocato le statuizioni di condanna del Ministero della [OSCURATO:PERSONA] anche al pagamento delle somme, sia a titolo di restituzione della caparra confirmatoria versata, sia a titolo di risarcimento danni da inadempimento del preliminare, in ragione dell’intervenuto trasferimento del compendio immobiliare, sicché, nell’ipotesi di accoglimento del ricorso principale, il Ministero avrebbe dovuto essere condannato alla restituzione del doppio della caparra confirmatoria versata, pari ad euro 536.543,20 (ossia euro 268.271,60 x 2), e condannato al pagamento di una somma a titolo di risarcimento danni, commisurata alle risultanze istruttorie di primo grado ovvero, in estremo subordine, alla somma di euro 80.000,00 liquidata dal Tribunale di Lecce. 5.1.– Il mezzo di critica è assorbito, in quanto condizionato all’accoglimento del ricorso principale. 6.– In conseguenza delle complessive argomentazioni esposte, il ricorso principale e il ricorso incidentale devono essere entrambi respinti.

Le spese e compensi del presente giudizio vanno compensati per intero tra le parti, in ragione della loro soccombenza reciproca paritaria ex art. 92, secondo comma, c.p.c.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte della ricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.

Non sussistono, invece, i presupposti per quest’ultima attestazione nei confronti della ricorrente principale, indentificandosi la stessa con un’amministrazione statale (Cass., Sez. 6-L, Ordinanza n. 1778 del 29/

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso (iscritto al N.R.G. 7904/2021) proposto da: Ministero della [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del suo Ministro pro – tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, nei cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, è domiciliata ex lege; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:PARTITA_IVA]), in persona del suo legale rappresentante pro – tempore , rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso con ricorso incidentale, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 24, presso lo studio del dott. [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza della Corte d’appello di Lecce n. 19/2021, pubblicata il 12 gennaio 2021, notificata a mezzo PEC il 26 gennaio 2021; R.G.N. 7904/21 C.C.15/10/2025 Vendita – Preliminare – Esecuzione specifica – Determinazione dell’oggetto udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15 ottobre 2025 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]; lette le memorie illustrative depositate nell’interesse delle parti, ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1.– Con atto di citazione notificato il 20 giugno 2015, la [OSCURATO:SOCIETA]. conveniva, davanti al Tribunale di Lecce, il Ministero della [OSCURATO:PERSONA], al fine di sentire dichiarare l’inadempimento di tale Ministero agli obblighi assunti con il preliminare di vendita del 3 ottobre 2003, stipulato dalla [OSCURATO:PERSONA] – in qualità di promissaria acquirente – con la [OSCURATO:SOCIETA]. – quale mandataria ed in rappresentanza del Ministero della [OSCURATO:PERSONA] promittente alienante –, avente ad oggetto il compendio immobiliare “a corpo” denominato “ex deposito [OSCURATO:PERSONA]” di Taranto, esteso mq. 119.061, compresi i manufatti ivi esistenti, riportato nel nuovo catasto terreni al foglio n. 301, mappali A/36, e al foglio n. 301, mappali 3-4-7-168, versando l’acconto di euro 268.271,60, con la pattuizione che il saldo di euro 1.073.804,40 sarebbe stato corrisposto alla stipula dell’atto definitivo entro 120 giorni dalla data di conclusione del preliminare, con la disposizione dell’effetto traslativo ex art. 2932 c.c. – in luogo della mancata stipula del definitivo di vendita – , subordinata al pagamento del saldo nel termine stabilito in via giudiziale, e con la condanna del Ministero al risarcimento dei danni patiti nella misura di euro 5.000.000,00 o di altra somma maggiore o minore, oltre rivalutazione monetaria e interessi. Si costituiva in giudizio il Ministero della [OSCURATO:PERSONA], il quale concludeva per il rigetto della domanda avversaria, deducendo: A) che il contratto preliminare del 3 ottobre 2003 era inefficace nei confronti dell’Amministrazione, per avere la mandataria stipulato tale preliminare senza potere o quantomeno esorbitando dai poteri conferiti, in quanto aveva ignorato le indicazioni fornite dalla stessa Amministrazione con nota del 29 luglio 2003, con le quali il Dipartimento militare marittimo dello Jonio e del Canale d’Otranto di Taranto, dato atto di aver preso cognizione dell’avviso di vendita del compendio immobiliare denominato “ex deposito [OSCURATO:PERSONA]” pubblicato sul Corriere del Mezzogiorno il 17 luglio 2003, aveva segnalato l’avvenuto stralcio dall’originaria consistenza di detto compendio immobiliare di un’area sulla quale ricadeva una strada carrabile asservita ad una fascia costiera ricevuta in consegna dalla Capitaneria di Porto per mantenervi uno stabilimento balneare ad uso dei soci e un’ulteriore area attigua a detto stabilimento, da sempre adibita a parcheggio, invitando [OSCURATO:SOCIETA] a procedere alle necessarie rettifiche e alla ripubblicazione dell’avviso di vendita; B) che, benché nel preliminare si facesse espresso rinvio all’atto definitivo per la più compiuta identificazione dell’immobile quanto a confini, consistenza e dati catastali, nel contratto era indicata una consistenza dell’immobile differente da quella riportata nell’avviso di vendita quanto all’estensione della superficie coperta, da ciò conseguendo l’annullabilità del contratto per errore essenziale sull’identità dell’oggetto; C) che l’art. 3 del preliminare di vendita attribuiva all’Amministrazione la potestà di non dare seguito al definitivo per sopravvenute esigenze di carattere istituzionale, restando indenne da obblighi restitutori, ad eccezione degli acconti sul prezzo di compravendita già riscossi. Nel corso del giudizio erano assunte le prove orali ammesse ed era disposta consulenza tecnica d’ufficio. Quindi, il Tribunale adito, con sentenza n. 2355/2013, depositata il 20 agosto 2013, rigettava la domanda di esecuzione specifica ex art. 2932 c.c., dichiarando l’inefficacia del contratto preliminare perché concluso da falsus procurator e non ratificato dal Ministero convenuto, oltre che per la non sufficiente identificazione del bene oggetto del trasferimento, e disponendo la restituzione alla società attrice della somma versata all’atto del preliminare a titolo di caparra confirmatoria, oltre interessi legali, nonché condannando il Ministero al risarcimento dei danni per il mancato guadagno nella misura di euro 80.000,00. 2.– Con atto di citazione notificato il 10 dicembre 2013, la [OSCURATO:SOCIETA]. proponeva appello avverso la pronuncia di prime cure, deducendo: 1) l’erronea dichiarazione di inefficacia del preliminare, poiché le “esternazioni” del Dipartimento militare marittimo dello Jonio e del Canale d’Otranto di Taranto erano inidonee a rilevare come atti riferibili al Ministero della [OSCURATO:PERSONA] e non incidevano sull’ampiezza del mandato ad alienare conferito a [OSCURATO:SOCIETA]; 2) la determinabilità del bene oggetto di contrattazione, con la conseguente possibilità di disporre il trasferimento coattivo invocato, in ragione dell’irrilevanza della divergenza tra la superficie coperta indicata nell’avviso di vendita e quella promessa in vendita nel preliminare. Pertanto, chiedeva che fosse pronunciato il trasferimento della proprietà immobiliare in esecuzione del preliminare di vendita, manifestando la propria disponibilità a rinunciare ad un’eventuale riduzione del prezzo in caso di accertamento di una minor superficie e di una minor cubatura dei manufatti insistenti sul compendio immobiliare acquistato “a corpo”, nello stato di fatto esistente, e con condanna del Ministero, in via equitativa, al risarcimento dei danni nei limiti comprovati dalle emergenze processuali ovvero, in via subordinata, in caso di conferma della sentenza appellata, con la condanna del Ministero alla restituzione del doppio della caparra confirmatoria versata, oltre rivalutazione e interessi, e con il risarcimento dei danni quantificati, avuto riguardo alle risultanze istruttorie, in euro 2.500.000,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi. Si costituiva nel giudizio di secondo grado il Ministero della [OSCURATO:PERSONA], il quale instava per il rigetto dell’appello e, in via incidentale, contestava la disposta condanna risarcitoria per difetto dei relativi presupposti. Decidendo suigravami interpost i , la Corte d’appello di Lecce, con la sentenza di cui in epigrafe, così statuiva: A) in accoglimento per quanto di ragione dello spiegato appello principale e in riforma della pronuncia appellata, disponeva il trasferimento dal Ministero della [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA] dell’intera piena proprietà sul compendio immobiliare denominato “ex deposito [OSCURATO:PERSONA]” di Taranto, della complessiva estensione di mq. 119.061 (di cui mq. 12.809 quale superficie coperta e mq. 106.252 quale superficie scoperta), alla condizione che la [OSCURATO:PERSONA] provvedesse, entro il termine di 90 giorni dalla comunicazione della pronuncia, a versare al Ministero della [OSCURATO:PERSONA] il residuo prezzo dovuto; B) in accoglimento dell’appello incidentale, rigettava la domanda risarcitoria proposta dalla [OSCURATO:PERSONA], disponendo la revoca delle statuizioni di condanna del Ministero al risarcimento dei danni e alla restituzione di quanto versato dalla società attrice all’atto del preliminare a titolo di caparra confirmatoria e di acconto. A sostegno dell’adottata pronuncia la Corte di merito rilevava per quanto di interesse in questa sede: a) che la richiesta inoltrata dal Dipartimento militare marittimo dello Jonio e del Canale d’Otranto di Taranto, con nota del 29 luglio 2003, di procedere alla rettifica/ripubblicazione dell’avviso di vendita del bene non rilevava all’interno del procedimento di dismissione del compendio di terreni e fabbricati in Taranto denominato “ex deposito [OSCURATO:PERSONA]”, non imponendo a [OSCURATO:SOCIETA] di escludere dalla vendita la porzione di terreno di “interesse” per il suo collegamento con la conduzione di uno stabilimento balneare; b) che nel documento allegato alla nota inoltrata a [OSCURATO:SOCIETA] risultava che il Dipartimento aveva solo prospettato allo Stato Maggiore della [OSCURATO:PERSONA] eventuali “urgenti azioni intese a salvaguardare gli interessi della F.A.”, in considerazione dell’iniziativa assunta da [OSCURATO:PERSONA] per il frazionamento del cespite in questione, al fine di identificare catastalmente una porzione dello stesso, senza fare riferimento ad eventuali determinazioni adottate dallo Stato Maggiore della [OSCURATO:PERSONA] o da altre Autorità, idonee a rilevare come manifestazione di volontà del Ministero della [OSCURATO:PERSONA] all’interno del procedimento di dismissione del compendio di terreni e fabbricati in Taranto denominato “ex deposito [OSCURATO:PERSONA]”, sicché l’invito rivolto a [OSCURATO:SOCIETA] a ripubblicare l’avviso di vendita, tenuto conto delle indicazionidel Dipartimento, appariva privo di efficacia vincolante per la destinataria; c) che il compendio immobiliare in oggetto, già ricadente fra i cespiti vincolati a destinazione militare, era stato trasferito nella categoria dei beni patrimoniali dello Stato con decreto interministeriale n. 872 del 1° marzo 1999, pubblicato sulla G.U. n. 81 dell’8 aprile 1999, per la finalità di cui all’art. 3, comma 112, della legge n. 662/1996, ed inserito nel programma di dismissione di immobili di cui al d.P.C.m. dell’11 agosto 1997, pubblicato sulla G.U. n. 234 del 7 ottobre 1997, per la cui gestione ed attuazione era stata incaricata la [OSCURATO:SOCIETA] con convenzione n. 1197 del 6 marzo 1998 e con contratto rep. n. 1878, stipulato il 28 giugno 2002 con l’Amministrazione della [OSCURATO:PERSONA] per la regolamentazione delle attività residuali concernenti l’incarico affidato con l’anzidetta convenzione ; d) che la società incaricata, con verbale del 9 settembre 2003, aveva dato atto dell’attività compiuta in ottemperanza a quanto previsto dalla convenzione n. 1197 del 6 marzo 1998 per la vendita dell’ “ex deposito [OSCURATO:PERSONA]” di Taranto e, in particolare, aveva dato atto di aver effettuato la stima del bene ed ottenuto il parere di congruità con decreto n. 12/5 del 15 aprile 2003 emesso dalla Direzione generale dei Lavori e del Demanio del Ministero della [OSCURATO:PERSONA], di avere invitato gli enti territoriali interessati a comunicare l’eventuale volontà di esercitare il diritto di prelazione loro spettante per il prezzo di euro 1.234.000,00, senza che alcuno degli enti invitati avesse manifestato tale volontà; e) di aver dato avviso di vendita sui quotidiani “[OSCURATO:PERSONA] 24 ore” e il “Corriere del Mezzogiorno”, procedendo in data 8 settembre 2003 all’apertura e all’esame delle offerte per i beni messi in vendita con l’avviso e constatando che era pervenuta una sola offerta avanzata da [OSCURATO:PERSONA] per euro 1.341.358,00 e che, pertanto, il bene poteva essere assegnato alla [OSCURATO:PERSONA], nei cui confronti si poteva procedere con la predisposizione del contratto preliminare di compravendita; f) che, pertanto, il Ministero convenuto non aveva provato che, all’interno del procedimento diretto alla dismissione dell’ “ex deposito [OSCURATO:PERSONA]” di Taranto, fosse intervenuto alcun atto riferibile al Ministero ed avente rilevanza esterna, suscettibile di delimitare i poteri rappresentativi conferiti ab initio a [OSCURATO:SOCIETA] per la vendita del complesso immobiliare in questione, nella consistenza di cui all’originario d.P.C.m. dell’11 agosto 1997, come da avviso di vendita del 17 luglio 2003, pubblicato sul Corriere del Mezzogiorno, e diretto a prevedere lo stralcio delle porzioni oggetto di frazionamento catastale su iniziativa di [OSCURATO:PERSONA] e la loro sottrazione alla dismissione e alla vendita a terzi, sicché non poteva trovare conferma la tesi dell’inefficacia del preliminare del 3 ottobre 2003, perché concluso da falsus procurator; g ) che ciò trovava riscontro nei contenuti della nota del 18 settembre 2003, inoltrata dal Ministero della [OSCURATO:PERSONA] – Direzione generale dei Lavori e del Demanio allo Stato Maggiore della [OSCURATO:PERSONA], nella quale, con riferimento al fg. n. 814605 del 28 luglio 2003, si faceva presente che la Direzione generale era dell’avviso che le iniziative intempestive riguardanti la variazione della consistenza patrimoniale dell’immobile dovessero ritenersi improprie, attese anche le eventuali conseguenze per danno all’erario, aggiungendo che, salvo diverso avviso motivato da sopravvenute esigenze di carattere operativo dello Stato Maggiore della [OSCURATO:PERSONA], avrebbe proseguito nelle azioni finalizzate all’alienazione dell’immobile indicato in oggetto; h) che, di conseguenza, il Ministero convenuto non aveva prodotto la documentazione formata nel periodo compreso tra la nota e la data di sottoscrizione del preliminare, da cui risultasse l’esplicitazione formale di una diversa volontà dello Stato Maggiore della [OSCURATO:PERSONA], diretta a contrastare, sotto qualsivoglia profilo, la prosecuzione del procedimento di alienazione dell’immobile in oggetto; i ) che la mancanza di precisa corrispondenza dell’estensione della superficie coperta riportata nell’avviso di vendita pubblicato sul Corriere del Mezzogiorno il 17 luglio 2003 (pari a mq. 1.163 di superficie coperta da 5 edifici uso magazzino e da 3 piccoli locali semidistrutti), desunta dall’originaria “scheda informativa” redatta nel 1997 per l’identificazione del bene agli effetti della legge n. 662/1996, e di quella riportata nel preliminare del 3 ottobre 2003 (pari a mq. 1.948 coperti da 8 manufatti di varie tipologie), non era certamente preclusiva della possibilità di emettere sentenza costitutiva degli effetti del definitivo non concluso, poiché la conclusione del preliminare si inseriva nell’iter formativo del contratto definitivo, richiedendosi, nel preliminare, l’individuazione degli elementi essenziali della futura convenzione, anche in chiave di mera determinabilità dell’oggetto di quest’ultima, compatibilmente con l’assetto di interessi perseguito dalle parti; l) che le parti, nel preliminare tra esse intercorso, all’art. 2, avevano pattuito una vendita fatta ed accettata a corpo e non a misura, nello stato di fatto e di diritto in cui il complesso immobiliare si trovava e si possedeva, con pertinenze e accessori, con ciò manifestando la volontà di trasferire il bene indipendentemente da un’esatta e piena corrispondenza tra la misura reale del bene e quella indicata nel contratto preliminare, tant’è vero che le stesse parti, all’art. 1, avevano espressamente rinviato alla stipula del definitivo la compiuta identificazione, con più precisi confini, consistenza e dati catastali, dell’immobile da alienarsi; m) che, peraltro, tenuto conto che le stesse parti avevano comunque indicato la superficie complessiva del bene da alienarsi in mq. 119.061, rinviando per l’identificazione di detto bene alla rappresentazione grafica dello stesso, delimitata da una linea di colore giallo, nella planimetria allegata all’atto, doveva senz’altro escludersi che potessero sussistere dubbi sull’identificazione del bene promesso in vendita, con la conseguenza che la segnalata divergenza, in quanto irrilevante nell’economia dell’accordo negoziale intervenuto tra le parti, era destinata, per espressa volontà delle stesse, ad essere superata in sede di stipula del definitivo e non era certamente preclusiva della “possibilità”, alla quale l’art. 2932 c.c. condizionava la produzione dell’effetto traslativo che tenesse luogo del preliminare; n) che, a tal fine, soccorreva l’approfondita ricognizione operata dal consulente tecnico d’ufficio nominato in appello delle vicende catastali del compendio immobiliare della cui compravendita si trattava, indubbiamente complicata dalle iniziative assunte dalla Direzione del Genio militare per la Marina di Taranto, che aveva provveduto al frazionamento catastale del cespite in questione, così modificando i dati catastali identificativi dell’immobile riportati nel preliminare, nella prospettiva di uno stralcio, in realtà mai formalmente intervenuto nella procedura di vendita, di una porzione dello stesso; o ) che, a fondamento della proposta domanda di risarcimento dei danni patiti, era agevole rilevare che la prospettazione di tali danni era stata fatta derivare dalla mancata stipula del definitivo per inadempimento del promittente alienante, mentre difettava del tutto la prospettazione dei danni derivanti dal ritardato trasferimento del compendio immobiliare intervenuto solo con la sentenza ex art. 2932 c.c. e non nei tempi contrattualmente previsti, sicché, in sostanziale accoglimento dell’appello incidentale e quale conseguenza anche dell’accoglimento dell’appello principale, dovevano essere revocate le statuizioni di condanna del Ministero convenuto al pagamento di somme sia a titolo di restituzione della caparra versata sia a titolo di risarcimento danni da inadempimento del preliminare, danni, quest’ultimi, esclusi in radice dall’accoglimento della domanda di esecuzione specifica. 3.– Avverso la suddetta sentenza d’appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, il Ministero della [OSCURATO:PERSONA]. Ha resistito, con controricorso, l’intimata [OSCURATO:SOCIETA]., che ha proposto, a sua volta, ricorso incidentale, articolato in due motivi. Il Ministero della [OSCURATO:PERSONA] ha resistito al ricorso incidentale con ulteriore controricorso. 4.–Le parti hanno depositato memorie illustrative. [OSCURATO:PERSONA] 1.– Con il primo motivo il ricorrente principale denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1711, primo comma, e 2932 c.c., per avere la Corte di merito negato l’inefficacia del preliminare concluso dalle parti il 3 ottobre 2003, in ragione dell’esorbitanza della [OSCURATO:SOCIETA] dai limiti del mandato conferito dal Ministero della [OSCURATO:PERSONA], in conseguenza dello stralcio, dall’originaria consistenza complessiva di mq. 119.061 del compendio “[OSCURATO:PERSONA]”, di un’area di complessivi mq. 222, come da nota del 29 luglio 2003 inoltrata per fax alla [OSCURATO:SOCIETA] dal Comando in Capo del Dipartimento militare marittimo dello Jonio e del Canale d’Otranto, cui la [OSCURATO:SOCIETA] non avrebbe dato colpevolmente seguito. Osserva il Ministero della [OSCURATO:PERSONA] che nell’avviso di vendita erano stati pubblicati i dati catastali desunti dall’originaria scheda informativa redatta nell’anno 1997 per l’identificazione del bene agli effetti della legge n. 662/1996, senza tenere conto di tale frazionamento, e nel preliminare era stata indicata una consistenza dell’immobile, quanto alla superficie coperta, ben maggiore rispetto a quanto indicato nell’avviso di vendita (pari alla differenza tra mq. 1.948 indicati nel preliminare e mq. 1.163 indicati nella scheda). Pertanto, ad avviso del ricorrente, la [OSCURATO:SOCIETA] non avrebbe rispettato i limiti del mandato, non avendo l’Amministrazione mai provveduto alla ratifica dell’operato del mandatario in forma scritta ad substantiam, vertendosi nell’ambito di contratto avente effetti per la pubblica amministrazione ed attinente a bene immobile. 1.1.–Il motivo è inammissibile. Infatti, le ragioni addotte nell’esposta censura non valgono a confutare il rilievo della sentenza impugnata, secondo cui la richiesta inoltrata dal Dipartimento militare marittimo dello Jonio e del Canale d’Otranto di Taranto, con nota del 29 luglio 2003 – con la quale la [OSCURATO:SOCIETA] era invitata a procedere alla rettifica/ripubblicazione dell’avviso di vendita del bene –, non rilevava all’interno del procedimento di dismissione del compendio di terreni e fabbricati in Taranto denominato “ex deposito [OSCURATO:PERSONA]”, non imponendo a [OSCURATO:SOCIETA] di escludere dalla vendita la porzione di terreno di “interesse” per il suo collegamento con la conduzione di uno stabilimento balneare, appunto in ragione della provenienza subiettiva di detta nota. In base alla prospettazione della pronuncia d’appello, nel documento allegato alla nota inoltrata a [OSCURATO:SOCIETA] risultava che il Dipartimento aveva solo prospettato allo Stato Maggiore della [OSCURATO:PERSONA] eventuali “urgenti azioni intese a salvaguardare gli interessi della F.A.”, in considerazione dell’iniziativa assunta da [OSCURATO:PERSONA] per il frazionamento del cespite in questione, al fine di identificare catastalmente una porzione dello stesso, senza fare riferimento ad eventuali determinazioni adottate dallo Stato Maggiore della [OSCURATO:PERSONA] o da altre Autorità, idonee a rilevare come manifestazione di volontà del Ministero della [OSCURATO:PERSONA] all’interno del procedimento di dismissione del compendio di terreni e fabbricati in Taranto denominato “ex deposito [OSCURATO:PERSONA]”, sicché l’invito rivolto a [OSCURATO:SOCIETA] a ripubblicare l’avviso di vendita, tenuto conto delle indicazioni del Dipartimento, appariva privo di efficacia vincolante per la destinataria. Da ciò la Corte d’appello ha tratto correttamente il convincimento che il Ministero convenuto non aveva provato che, all’interno del procedimento diretto alla dismissione dell’ “ex deposito [OSCURATO:PERSONA]” di Taranto, fosse intervenuto alcun atto riferibile al Ministero ed avente rilevanza esterna, suscettibile di delimitare i poteri rappresentativi conferiti ab initio a [OSCURATO:SOCIETA] per la vendita del complesso immobiliare in questione, nella consistenza di cui all’originario d.P.C.m. dell’11 agosto 1997, come da avviso di vendita del 17 luglio 2003 pubblicato sul Corriere del Mezzogiorno, e diretto a prevedere lo stralcio delle porzioni oggetto di frazionamento catastale su iniziativa di [OSCURATO:PERSONA] e la loro sottrazione alla dismissione e alla vendita a terzi. Di conseguenza non poteva trovare conferma la tesi dell’inefficacia del preliminare del 3 ottobre 2003, perché concluso da falsus procurator. Conclusione, questa, che trovava riscontro nei contenuti della nota del 18 settembre 2003, inoltrata dal Ministero della [OSCURATO:PERSONA] – Direzione generale dei Lavori e del Demanio allo Stato Maggiore della [OSCURATO:PERSONA], nella quale, con riferimento al fg. n. 814605 del 28 luglio 2003, si faceva presente che la Direzione generale era dell’avviso che le iniziative intempestive riguardanti la variazione della consistenza patrimoniale dell’immobile dovessero ritenersi improprie, attese anche le eventuali conseguenze per danno all’erario, aggiungendo che, salvo diverso avviso motivato da sopravvenute esigenze di carattere operativo dello Stato Maggiore della [OSCURATO:PERSONA], avrebbe proseguito nelle azioni finalizzate all’alienazione dell’immobile indicato in oggetto. Nessuna valenza precettiva e vincolante avrebbe, dunque, potuto attribuirsi al contenuto della nota inviata dalla diramazione locale del predetto Dipartimento (nota, peraltro, espressamente disattesa dalla Direzione generale dei Lavori e del Demanio del Ministero della [OSCURATO:PERSONA]), non avendo il Ministero della [OSCURATO:PERSONA] prodotto la documentazione formata nel periodo compreso tra la nota e la data di sottoscrizione del preliminare, da cui risultasse l’esplicitazione formale di una diversa volontà dello Stato Maggiore della [OSCURATO:PERSONA], diretta a contrastare, sotto qualsivoglia profilo, la prosecuzione del procedimento di alienazione dell’immobile in oggetto secondo la consistenza originariamente indicata. A fronte di queste articolate argomentazioni, nessuna obiezione specifica è stata addotta con la doglianza in esame allo scopo di prospettare che la volontà espressa in ordine allo stralcio dell’area indicata fosse riconducibile direttamente al Ministero mandante (ragione, questa, dirimente ai fini di escludere che il mandato conferito alla [OSCURATO:SOCIETA] fosse divenuto inefficace o, comunque, si fosse modificato). 2.–Con il secondo motivo il ricorrente principale prospetta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1538, 1346 e 2932 c.c., per avere la Corte territoriale considerato determinabile l’oggetto del preliminare ai fini della pronuncia costitutiva di esecuzione specifica dell’obbligo ivi assunto, benché nell’avviso di vendita l’”ex deposito [OSCURATO:PERSONA]” comprendesse una superficie coperta di mq. 1.163, mentre, diversamente, nel contratto preliminare fosse indicata una superficie coperta di ben mq. 1.948 e, ancora, nella esperita consulenza tecnica d’ufficio fosse quantificata una superficie coperta del complesso pari a ben mq. 12.809, oltre sei volte maggiore rispetto a quella indicata nell’avviso di vendita. Obietta il Ministero della [OSCURATO:PERSONA] che, a tal fine, sarebbe stato irrilevante che si fosse trattato di una vendita a corpo e non a misura, poiché era in discussione non il prezzo pattuito, ma la determinabilità univoca e corretta dell’oggetto del contratto, senza che incidesse su tale determinabilità l’ulteriore riferimento nella compravendita all’immobile nello stato di fatto in cui si trovava. 2.1.– Pure questo motivo si profila inammissibile e, comunque, infondato. Anche con riguardo a tale censura non vi è alcuna specifica confutazione delle ragioni addotte dalla sentenza impugnata al fine di escludere che la disposizione dell’effetto traslativo fosse preclusa dalla indeterminabilità dell’oggetto della vendita, alla stregua dei dati riportati nel preliminare del 3 ottobre 2003. Segnatamente la pronuncia d’appello ha evidenziato: -che la mancanza di precisa corrispondenza dell’estensione della superficie coperta riportata nell’avviso di vendita pubblicato sul Corriere del Mezzogiorno il 17 luglio 2003 (pari a mq. 1.163 di superficie coperta da 5 edifici uso magazzino e da 3 piccoli locali semidistrutti), desunta dall’originaria “scheda informativa” redatta nel 1997 per l’identificazione del bene agli effetti della legge n. 662/1996, e di quella riportata nel preliminare del 3 ottobre 2003 (pari a mq. 1.948 coperti da 8 manufatti di varie tipologie), non era certamente preclusiva della possibilità di emettere sentenza costitutiva degli effetti del definitivo non concluso, poiché la conclusione del preliminare si inseriva nell’iter formativo del contratto definitivo, richiedendosi, nel preliminare, l’individuazione degli elementi essenziali della futura convenzione, anche in chiave di mera determinabilità dell’oggetto di quest’ultima, compatibilmente con l’assetto di interessi perseguito dalle parti; - che le parti, nel preliminare tra esse intercorso, all’art. 2, avevano pattuito una vendita fatta ed accettata a corpo e non a misura, nello stato di fatto e di diritto in cui il complesso immobiliare si trovava e si possedeva, con pertinenze e accessori, con ciò manifestando la volontà di trasferire il bene indipendentemente da un’esatta e piena corrispondenza tra la misura reale del bene e quella indicata nel contratto preliminare, tant’è vero che le stesse parti, all’art. 1, avevano espressamente rinviato alla stipula del definitivo la compiuta identificazione, con più precisi confini, consistenza e dati catastali, dell’immobile da alienarsi; - che, peraltro, tenuto conto che le stesse parti avevano comunque indicato la superficie complessiva del bene da alienarsi in mq. 119.061, rinviando per l’identificazione di detto bene alla rappresentazione grafica dello stesso, delimitata da una linea di colore giallo, nella planimetria allegata all’atto, doveva senz’altro escludersi che potessero sussistere dubbi sull’identificazione del bene promesso in vendita, con la conseguenza che la segnalata divergenza, in quanto irrilevante nell’economia dell’accordo negoziale intervenuto tra le parti, era destinata, per espressa volontà delle stesse, ad essere superata in sede di stipula del definitivo e non era certamente preclusiva della “possibilità” alla quale l’art. 2932 c.c. condizionava la produzione dell’effetto traslativo che tenesse luogo del preliminare. Pertanto, dalle argomentazioni sviluppate, risulta che le parti avevano sufficientemente identificato l’immobile che formava oggetto del preliminare di vendita “a corpo”, ponendo specifico riferimento ai seguenti elementi convergenti: - all’ex deposito “[OSCURATO:PERSONA]” di Taranto; - ai dati catastali; - all’estensione complessiva del compendio, pari a mq. 119.061; - alla rappresentazione grafica dello stesso, delimitata da una linea di colore giallo, resa nella planimetria allegata all’atto (e prodotta in giudizio). Da tali elementi è stata, dunque, correttamente ricavata l’interpretazione dell’effettivo intento negoziale delle parti quanto alla precisa identificazione del cespite oggetto della promessa di alienazione(Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 27834 del 22/09/2022; Sez. 2, Ordinanza n. 14592 del 26/05/2021; Sez. 2, Sentenza n. 22038 del 22/11/2004; Sez. 2, Sentenza n. 19600 del 29/09/2004). In specie, il bene promesso in vendita è determinato ovvero determinabile, allorché sia identificato dalle parti mediante il rinvio, contenuto nel preliminare, ad una planimetria allegata al contratto, che sia stata prodotta, come nel caso di specie, in giudizio (v., per tutte, Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 26351 del 19/11/2020; Sez. 2, Sentenza n. 4016 del 6/04/1995), le cui risultanze collimavano con gli altri dati di identificazione contenuti nel preliminare. 3.–Con il terzo motivo (subordinato al mancato accoglimento delle precedenti censure) il ricorrente principale lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, ovvero, in via gradata, il vizio di omessa/apparente motivazione, in ordine alla corretta individuazione di superficie e consistenza dell’immobile oggetto del preliminare, in relazione alle controdeduzioni della difesa dell’Amministrazione reiterate in comparsa conclusionale, per avere la Corte distrettuale mancato di esaminare le note contro-deduttive volte a contestare le risultanze della consulenza tecnica d’ufficio, nella parte in cui erano state ricomprese nell’oggetto del preliminare le particelle nn. 507, 508 e 509 del foglio n. 301 del Comune di Taranto, stralciate nel 2009 ad opera del Demanio marittimo, per mq. 222, benché non indicate nel preliminare, con un’indicazione della superficie coperta pari a mq. 12.809, a fronte di quella reale pari a mq. 3.049. Assume il Ministero della [OSCURATO:PERSONA] che la sentenza impugnata non avrebbe tenuto conto di tali osservazioni critiche e decisive all’elaborato del consulente tecnico d’ufficio, osservazioni in ordine alle quali la replica dell’ausiliario del giudice sarebbe stata inadeguata. 3.1.–Il motivo è infondato. La pronuncia d’appello ha, infatti, richiamato l’approfondita ricognizione operata dal consulente tecnico d’ufficio con riguardo alla ricostruzione delle vicende catastali del compendio immobiliare della cui compravendita si trattava, indubbiamente complicata dalle iniziative assunte dalla Direzione del Genio militare per la Marina di Taranto, che aveva provveduto al frazionamento catastale del cespite in questione, così modificando i dati catastali identificativi dell’immobile riportati nel preliminare, nella prospettiva di uno stralcio, in realtà mai formalmente intervenuto nella procedura di vendita, di una porzione dello stesso. Per l’effetto, il preliminare riportava i dati catastali anteriori all’intervenuto frazionamento – che ha individuato le citate particelle nn. 507, 508 e 509 del foglio n. 301 del Comune di Taranto –, senza alcuno stralcio delle aree corrispondenti, benché riportate sotto diversi dati catastali, come ricavato anche dalla superficie complessiva indicata nel preliminare. Ne discende che alcuna omissione si è venuta a configurare, avendo la sentenza impugnata tenuto conto delle osservazioni critiche del consulente di parte, cui aveva replicato lo stesso consulente tecnico d’ufficio, nel senso di escludere che la diversità dei riferimenti catastali riportati nel preliminare implicasse l’esclusione dall’oggetto della promessa dell’area di mq. 222 di cui all’avvenuto successivo frazionamento (essendo tale area ricompresa nell’oggetto del preliminare, sebbene riportata sotto estremi catastali diversi, anteriori all’intervenuto frazionamento, come comprovato dall’espressa indicazione della superficie complessiva del compendio promesso in vendita). 4.– Passando alla disamina del proposto ricorso incidentale, con il primo motivo la controricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la nullità in parte qua della sentenza o del procedimento per omesso esame e pronuncia sulla specifica domanda della società [OSCURATO:PERSONA] nonché, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1218, 1223 e 1226 c.c. e, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la nullità in parte qua della senten za o del procedimento per mancata valutazione delle prove offerte, per avere la Corte dell’impugnazione ritenuto che il risarcimento dei danni fosse stato invocato dalla promissaria acquirente soltanto per l’ipotesi in cui vi fosse stato il definitivo inadempimento del promittente alienante, mentre sarebbe mancata la prospettazione dei danni derivanti dal ritardato trasferimento del compendio immobiliare. Secondo la [OSCURATO:SOCIETA]. , invece, la pretesa riparatoria sarebbe stata estesa anche all’ipotesi in cui, accordata l’azione ex art. 2932 c.c., l’effetto traslativo si fosse prodotto ben oltre i tempi originariamente contemplati nel preliminare. 4.1.–Il motivo è infondato. Questo perché nella citazione introduttiva del giudizio di primo grado la [OSCURATO:PERSONA] aveva espressamente chiesto la condanna del Ministero convenuto al risarcimento dei danni subiti dalla promissaria acquirente nella misura di euro 5.000.000,00 o di quell’altra maggiore o minore somma determinata in corso di causa, con rivalutazione e interessi, nell’ipotesi in cui il programma traslativo dell’immobile non si fosse perfezionato. E ciò in ragione del collegamento dei danni patiti alle spese sostenute per il progetto di riqualificazione urbanistica e per il relativo piano finanziario diretto all’acquisto e all’utilizzo del compendio immobiliare, con la vanificazione delle importanti iniziative turistico-abitative programmate, per le quali la società si era già dotata di progetti e aveva avviato utili trattative con operatori turistici e organizzazioni alberghiere. Pertanto,si trattava di voci di danni conseguenti al definitivo superamento della possibilità di esecuzione del progetto connesso all’acquisto dell’immobile (an) e non al ritardo nel suo perfezionamento (quando), che si sarebbe dovuto verificare entro il 3 febbraio 2004, ossia entro 120 giorni dalla firma del preliminare. 5.– Con il secondo motivo (subordinato all’accoglimento del ricorso principale) la ricorrente incidentale deduce , ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1385 e 1226 c.c. nonché, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la nullità in parte qua della sentenza o del procedimento per mancata valutazione delle prove offerte, per avere la Corte del gravame revocato le statuizioni di condanna del Ministero della [OSCURATO:PERSONA] anche al pagamento delle somme, sia a titolo di restituzione della caparra confirmatoria versata, sia a titolo di risarcimento danni da inadempimento del preliminare, in ragione dell’intervenuto trasferimento del compendio immobiliare, sicché, nell’ipotesi di accoglimento del ricorso principale, il Ministero avrebbe dovuto essere condannato alla restituzione del doppio della caparra confirmatoria versata, pari ad euro 536.543,20 (ossia euro 268.271,60 x 2), e condannato al pagamento di una somma a titolo di risarcimento danni, commisurata alle risultanze istruttorie di primo grado ovvero, in estremo subordine, alla somma di euro 80.000,00 liquidata dal Tribunale di Lecce. 5.1.– Il mezzo di critica è assorbito, in quanto condizionato all’accoglimento del ricorso principale. 6.– In conseguenza delle complessive argomentazioni esposte, il ricorso principale e il ricorso incidentale devono essere entrambi respinti. Le spese e compensi del presente giudizio vanno compensati per intero tra le parti, in ragione della loro soccombenza reciproca paritaria ex art. 92, secondo comma, c.p.c. Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte della ricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto. Non sussistono, invece, i presupposti per quest’ultima attestazione nei confronti della ricorrente principale, indentificandosi la stessa con un’amministrazione statale (Cass., Sez. 6-L, Ordinanza n. 1778 del 29/
Sentenza Cassazione n. 28248/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris