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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 01345/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/11/2021 della CORTE di APPELLO di CAGLIARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] BELMONTE letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale, Nicola LETTIERI, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, resa in data 25/11/2021, la Corte di appello di Cagliari ha confermato la decisione del Tribunale di quella stessa città - che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui agli artt. 482 - 477 cod. pen. per avere contraffatto la patente di guida a lui intestata.

2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, con il ministero del difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA], il quale svolge un solo motivo, denunciando vizi della motivazione della sentenza impugnata che ha rigettato, per ritenuta irrilevanza della questione, la richiesta dell'imputato di essere rimesso in termini per sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 53, della legge n. 103/2017, che aveva modificato l'art. 459 cod. proc. pen., stabilendo per il solo procedimento per decreto, e non anche -dunque - in tutti i casi regolati dalla norma generale dell'art. 135 cod. pen., che il valore giornaliero di ragguaglio tra pena pecuniaria e pena detentiva non potesse essere inferiore a 75 euro, anziché a 250 euro.

Deduce, pertanto, il ricorrente che, ove rimesso in termini, avrebbe potuto sollevare la questione di legittimità costituzionale e formulare richiesta di patteggiamento con una sanzione sostitutiva - ai sensi dell'art. 53, secondo comma, legge n. 689/1981 - più favorevole (euro 75 giornalieri) rispetto al criterio generale ex art. 135 cp (euro 250 giornalieri).

A sostegno della fondatezza della questione, fa notare, altresì, il ricorrente che la sentenza della Corte Costituzionale n. 28 del 2022, intervenuta dopo l'emissione della sentenza impugnata, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 53, secondo comma, della legge 24 novembre 1981 n. 689, nella parte in cui, in tema di sostituzione delle pene detentive brevi con pena pecuniaria, non prevedeva, come valore giornaliero di ragguaglio, una somma non inferiore a 75 euro, anziché a 250 euro. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso non è fondato. 1.In primo luogo, il ricorrente ha posto solo con i motivi nuovi del 09/11/2021 la questione della rimessione in termini, onde potere accedere al rito alternativo, previa formulazione della eccezione di legittimità costituzionale dell'art. 1 co. 53 della legge n. 103 del 2017, per violazione del principio di cui all'art. 3 della Costituzione stante l'irrazionalità della disciplina che introduce il più favorevole valore giornaliero, ai fini del ragguaglio della pena detentiva con quella pecuniaria, solo con riferimento al procedimento per decreto, escludendo l'applicabilità dello stesso principio a tutti gli altri casi previsti dall'art. 135 cod. pen.

Con l'originario gravame, infatti, si era invocata l'assoluzione per non aver commesso il fatto o per insufficienza della prova della commissione del reato da parte dell'imputato.

1.1. Come è noto, tuttavia, i motivi nuovi proposti a sostegno dell'impugnazione devono avere ad oggetto i capi o i punti della decisione enunciati nell'originario atto d impugnazione a norma dell'art. 581, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., (da ultimo, Sez. 6 o. 5447 del 06/10/2020 (dep. /2021 ) Rv. 280783), disciplina che si applica anche agli atti che pongono questioni ulteriori rispetto a quelle dedotte con i motivi di impugnazione, che non sono da considerare memorie né richieste ai sensi dell'art. 121 cod. proc. pen., con la conseguenza che l'obbligo per il giudice di appello di procedere alla valutazione di una memoria difensiva sussiste solo se ed in quanto il contenuto della stessa sia in relazione con le questioni devolute con l'impugnazione (Sez. 2 n. 36118 del 26/06/2019,Rv. 277076).

I motivi nuovi di impugnazione devono essere, dunque, inerenti ai temi specificati nei capi e punti della decisione investiti dall'impugnazione principale già presentata, essendo necessaria la sussistenza di una connessione funzionale tra i motivi nuovi e quelli originari (Sez. 6, n. 6075 del 13/01/2015 - dep. 10/02/2015, Comitini, Rv. 26234301), laddove, nella specie, con l atto di appello, il ricorrente aveva richiesto: l' assoluzione nel merito, la concessione delle circostanze attenJanti generiche e la rideterminazione del trattamento sanzionatorio.

Deve, dunque, ritenersi che afferiscano a distinte statuizioni, da un lato, i motivi relativi all'asserita insussistenza dei profili di responsabilità penale dell'imputato - oggetto dell'appello originario - e, dall'altro, quello, prospettato con i motivi aggiunti, inerente alla prospettata illegittimità del rigetto, per irrilevanza, della richiesta di sollevare questione di legittimità costituzionale.

Conseguentemente il motivo nuovo deve considerarsi inammissibile. 2.L'eccezione è, però, infondata anche nel merito.

Deduce, infatti, il ricorrente che, se fosse stata in vigore la più favorevole norma in tema di ragguaglio tra pena pecuniaria e pena detentiva, egli avrebbe formulato richiesta di patteggiamento; da qui l'illogicità del rigetto della sua richiesta di sollevare questione di costituzionalità e del diniego conseguente di rimessione in termini. 2.1.0rbene, premesso che la restituzione nel termine ha come presupposto la prova, da parte dell'interessato, di non avere potuto osservare il termine processuale per caso fortuito o per forza maggiore, il dato dirimente, nel peculiare caso in scrutinio, sta nella circostanza che il ricorrente non ha mai presentato istanza di patteggiamento, pur avendone avuto la concreta possibilità, contemporaneamente prospettando l'incidente di costituzionalità, attività che ha, poi, ritenuto di fare solo in un secondo momento, ma infruttuosamente - in questo senso i Giudici di merito hanno ritenuto la eccezione di incostituzionalità non rilevante - essendo oramai decorso il termine per formulare l'opzione per il rito alternativo.

2.2. La mancata proposizione dell'istanza di rito alternativo è riconducibile, dunque, ad una libera scelta dell'imputato, ed è ad essa che è ricollegabile l'irrilevanza della questione di legittimità costituzionale, giacchè, come è noto, secondo l'insegnamento del Giudice delle Leggi, la rilevanza è ravvisabile solo ove ricorra il nesso di pregiudizialità necessaria tra la questione prospettata ed il giudizio incidentale.

Nesso di necessaria pregiudizialità che non ricorre nel giudizio penale a carico del ricorrente, nell'ambito del quale egli - come si è già detto - non ha mai avanzato l'istanza di patteggiamento, pur avendone avuto la Dossibilità.

Per questo, l'imputato non avrebbe potuto giovarsi di un'eventuale pronuncia di accoglimento della questione di legittimità costituzionale da parte della Consulta, non essendo comunque ipotizzabile una definizione del processo, alternativa alla sentenza di condanna, in assenza del presupposto essenziale costituito dall'istanza di definizione alternativa.

Si vuole dire che l'eventuale richiesta di riti alternativi si inserisce in una sequenza procedimentale che non ammette ritardi o rinvii dovuti alla mera negligenza delle parti e ha pertanto natura perentoria.

2.3. Già le Sezioni Unite Aulitano ( Sez.

Un. n. 7645 del 28/02/2006 Ud. (dep. 02/03/2006 ), Rv. 233028 01), chiamate nel 2006 a dirimere il contrasto di giurisprudenza insorto sul punto, l'hanno risolto affermando che il meccanismo della rimessione in termini non può trovare applicazione a fronte di una riqualificazione giuridica del fatto disposta dal giudice, a meno che l'imputato si sia pre'rnurato di far rilevare preventivamente l'errore di diritto con contestuale proposizione di domanda di oblazioneipronunciagijn tema di estinzione del reato per oblazione.

La disposizione di cui all'art. 141 comma quarto bis disp. att. cod. proc. pen., implica, infatti, il rispetto della procedura nel contraddittorio tra le parti, in cui sia il pubblic:o ministero a modificare l'imputazione, il giudice a rimettere in termini l'imputato, questi a presentare l'istanza di oblazione, il pubblico ministero a formulare il parere e, infine, il giudice a valutare l'istanza.

In senso conforme Sez.

U, rp. 32351 del 26/06/2014 Ud. (dep. 22/07/2014 ), Tamborrino, hanno ribadito che "sull'imputato incombe un onere di attivazione, con presentazione di una espressa istanza di oblazione tesa a sollecitare una diversa e più favorevole qualificazione giuridica del fatto, posto che, in mancanza, la dinamica del procedimento e l'esigenza del contraddittorio precludono l'accesso al beneficio, ove la modifica della imputazione provenga direttamente dal giudice con la sentenza di condanna (par. 1 del considerato in diritto).

In quest'ultima pronuncia, le sezioni unite hanno, in particolare, rilevato che «alla difesa come diritto [...1 deve necessariamente riconnettersi anche [...1 uno specifico onere di interlocuzione su tutti i punti che costituiscono oggetto della devoluzione; e ciò al fine di scongiurare l'insorgere di effetti preclusivi che il sistema è fisiologicamente chiamato a predisporre a salvaguardia dello stesso ordo iudiciorum.

In una prospettiva siffatta, nella ipotesi in cui l'imputato assuma [...1 una posizione di nolo contendere [...]nessun tipo di doglianza potrà essere formulata - circa le preclusioni che ne possono essere derivate per i riti alternativi [...1».

«Solo in presenza di una effettiva domanda di oblazione è infatti possibile soddisfare l'esigenza del contraddittorio e del rispetto delle regole sancite dal procedimento scandito dall'art. 141 disp. att. c.p.p., con la conseguenza di permettere al pubblico ministero di interloquire e, al tempo stesso, investire formalmente il giudice della questione».

2.3.1. La giurisprudenza di legittimità successiva a tale pronuncia si è uniformata in modo compatto alla soluzione da essa accolta, utilizzando lo stesso criterio anche in rapporto all'ammissione alla sospensione del procedimento con messa alla prova a seguito di diversa definizione giuridica del fatto (tra le altre, Corte di cassazione, sezione terza penale, 5 dicembre 2019-5 marzo 2020, n. 8982; sezione quarta penale, sentenza 8 maggio 2018-31 luglio 2018, n. 36752), così come in precedenza era avvenuto con riguardo al patteggiamento (Corte di cassazione, sezione quinta penale, sentenza 12 marzo 2010-12 aprile 2a10, n. 13597).

2.3.2. Tali principi sono stati ripresi anche dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 15 del 2020, che richiamando i principi affermati dalle Sezioni unite citate, hanno considerato come "Secondo le sezioni unite, non si tratterebbe qui «di "antevedere" le possibili scelte del giudice in ordine ad una eventuale riqualificazione del fatto»: si tratterebbe, «più semplicemente, di esercitare il proprio diritto ad una qualificazione giuridica corretta, con le conseguenze che da ciò possono derivare proprio sul terreno della oblabilità del reato; un diritto che [...] rappresenta al tempo stesso un onere che, se non adempiuto, ben può far insorgere la preclusione temporale connessa alla procedura di oblazione, quale istituto idealmente teso ad evitare, e non a seguire, gli esiti del dibattimento.

Ove così non fosse, infatti, in presenza di una scorretta qualificazione giuridica del fatto, emergente già all'atto del rinvio a giudizio e tale da precludergli formalmente l'accesso all'oblazione, l'imputato finirebbe paradossalmente per fruire di un singolare meccanismo di restituzione nel termine, che gli consentirebbe di beneficiare di tutto il dibattimento e regolarsi, all'esito delle sue risultanze, se domandare l'oblazione previa derubricazione del fatto».

2.3.3. Dunque, le Sezioni Unite e la Corte costituzionale concordano nel senso che la fissazione di termini perentori entro i quali svolgere le attività processuali e la previsione di decadenza dal potere di richiedere la definizione del processo con un rito alternativo sono funzionali a garantire l'ordinato svolgimento del processo e la sua conclusione entro un termine ragionevole, per cui non sarebbe possibile, alla luce di successive sentenze additive della Corte costituzionale, rimettere in discussione scelte volontarie non fatte in precedenza.

2.4. Nel caso di specie, il ricorrente avrebbe dovuto far valere il proprio diritto a una pena giusta ed equa sollecitando l'incidente di costituzionalità, riguardante il criterio di ragguaglio della pena pecuniaria, contestualmente alla richiesta di definizione del procedimento con le forme del patteggiamento, giacchè, diversamente ragionando, si consentirebbe che l'imputato "lucri" uno slittamento in avanti del termine di legge previsto per l'accesso ai riti alternativi, che erode, senza adeguata giustificazione, gli effetti deflattivi del meccanismo, permettendogli di "regolarsi" secondo gli esiti, a lui più o meno favorevoli, dell'istruttoria dibattimentale ( Corte cost. n. 192/2020).

Una cosa, infatti, è l'efficacia retroattiva della declaratoria cii incostituzionalità della norma, che inficia ab origine la validità e l'efficacia della norma dichiarata contraria alla Costituzione, salvo il limite delle situazioni giuridiche 'consolidate', altro è il principio regolatore del processo, compendiato, come noto,911 brocardo tempus regit actum, in virtù del quale l'atto processuale è soggetto alla disciplina vigente al momento in cui viene compiuto, sebbene successiva all'introduzione del giudizio.

2.5. Giova soggiungere, infine, che, sul piano sovranazionale, la Corte di giustizia dell'Unione europea si è specificamente espressa sul diritto dell'imputato al recupero dei riti alternativi a fronte di modifiche delle componenti giuridiche dell'accusa, - anche alla luce della giurisprudenza della stessa Corte EDU - con la sentenza 13 giugno 2019, causa C-646/17, Moro.

«La Corte di Lussemburgo è stata, infatti, investita dal Tribunale ordinario di Brindisi di una questione pregiudiziale, intesa a conoscere se la direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, sul diritto all'informazione nei procedimenti penali (in particolare, quanto agli artt. 2, paragrafo 1, 3, paragrafo 1, lettera c, e 6, paragrafi 1, 2 e 3), e l'art. 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE), proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007, ostino a una legislazione nazionale che distingue le garanzie difensive conseguenti alla modifica dell'imputazione secondo che essa riguardi gli elementi fattuali o quelli giuridici, in particolare consentendo solo nel primo caso all'imputato di accedere al patteggiamento.

Al quesito la Corte di giustizia ha dato risposta negativa, ritenendo un simile assetto compatibile con i parametri evocati.

La Corte europea ha rilevato, in specie, che tanto la direttiva 2012/13/UE (in modo specifico, il suo art. 6, paragrafo 4), quanto l'art. 48, paragrafo 2, CDFUE (secondo cui il diritto di difesa è garantito ad ogni imputato) esigono - anche alla luce della giurisprudenza della Corte EDU - che, nel caso di modifica della qualificazione dei fatti che sono oggetto dell'accusa, l'imputato ne sia informato in un momento in cui dispone ancora dell'opportunità di reagire in modo effettivo, affinché egli sia posto in grado di predisporre in modo efficace la propria difesa.

Né dalla direttiva, né dalla disposizione della Carta può, per converso, ricavarsi l'obbligo, per il legislatore nazionale, di prevedere nella suddetta evenienza una rimessione in termini dell'imputato per accedere a riti alternativi a carattere "premiale" (quale, nella specie, l'applicazione della pena su richiesta).

E nemmeno può desumersi, dalle garanzie assicurate a livello sovranazionale, la necessità di equiparare, a livello nazionale, i diritti riconosciuti all'imputato, in punto di fruibilità dei riti alternativi, nel caso di modifiche dei fatti oggetto dell'imputazione e di modifiche della loro qualificazione giuridica.» ( Corte cost. n. 192/2020).

Ne discende l'insussistenza dei presupposti per la restituzione nel termine ai fini suddetti.

Al rigetto del ricorso segue, ex lege, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese proces

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/11/2021 della CORTE di APPELLO di CAGLIARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] BELMONTE letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale, Nicola LETTIERI, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, resa in data 25/11/2021, la Corte di appello di Cagliari ha confermato la decisione del Tribunale di quella stessa città - che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui agli artt. 482 - 477 cod. pen. per avere contraffatto la patente di guida a lui intestata. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, con il ministero del difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA], il quale svolge un solo motivo, denunciando vizi della motivazione della sentenza impugnata che ha rigettato, per ritenuta irrilevanza della questione, la richiesta dell'imputato di essere rimesso in termini per sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 53, della legge n. 103/2017, che aveva modificato l'art. 459 cod. proc. pen., stabilendo per il solo procedimento per decreto, e non anche -dunque - in tutti i casi regolati dalla norma generale dell'art. 135 cod. pen., che il valore giornaliero di ragguaglio tra pena pecuniaria e pena detentiva non potesse essere inferiore a 75 euro, anziché a 250 euro. Deduce, pertanto, il ricorrente che, ove rimesso in termini, avrebbe potuto sollevare la questione di legittimità costituzionale e formulare richiesta di patteggiamento con una sanzione sostitutiva - ai sensi dell'art. 53, secondo comma, legge n. 689/1981 - più favorevole (euro 75 giornalieri) rispetto al criterio generale ex art. 135 cp (euro 250 giornalieri). A sostegno della fondatezza della questione, fa notare, altresì, il ricorrente che la sentenza della Corte Costituzionale n. 28 del 2022, intervenuta dopo l'emissione della sentenza impugnata, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 53, secondo comma, della legge 24 novembre 1981 n. 689, nella parte in cui, in tema di sostituzione delle pene detentive brevi con pena pecuniaria, non prevedeva, come valore giornaliero di ragguaglio, una somma non inferiore a 75 euro, anziché a 250 euro. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso non è fondato. 1.In primo luogo, il ricorrente ha posto solo con i motivi nuovi del 09/11/2021 la questione della rimessione in termini, onde potere accedere al rito alternativo, previa formulazione della eccezione di legittimità costituzionale dell'art. 1 co. 53 della legge n. 103 del 2017, per violazione del principio di cui all'art. 3 della Costituzione stante l'irrazionalità della disciplina che introduce il più favorevole valore giornaliero, ai fini del ragguaglio della pena detentiva con quella pecuniaria, solo con riferimento al procedimento per decreto, escludendo l'applicabilità dello stesso principio a tutti gli altri casi previsti dall'art. 135 cod. pen. Con l'originario gravame, infatti, si era invocata l'assoluzione per non aver commesso il fatto o per insufficienza della prova della commissione del reato da parte dell'imputato. 1.1. Come è noto, tuttavia, i motivi nuovi proposti a sostegno dell'impugnazione devono avere ad oggetto i capi o i punti della decisione enunciati nell'originario atto d impugnazione a norma dell'art. 581, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., (da ultimo, Sez. 6 o. 5447 del 06/10/2020 (dep. /2021 ) Rv. 280783), disciplina che si applica anche agli atti che pongono questioni ulteriori rispetto a quelle dedotte con i motivi di impugnazione, che non sono da considerare memorie né richieste ai sensi dell'art. 121 cod. proc. pen., con la conseguenza che l'obbligo per il giudice di appello di procedere alla valutazione di una memoria difensiva sussiste solo se ed in quanto il contenuto della stessa sia in relazione con le questioni devolute con l'impugnazione (Sez. 2 n. 36118 del 26/06/2019,Rv. 277076). I motivi nuovi di impugnazione devono essere, dunque, inerenti ai temi specificati nei capi e punti della decisione investiti dall'impugnazione principale già presentata, essendo necessaria la sussistenza di una connessione funzionale tra i motivi nuovi e quelli originari (Sez. 6, n. 6075 del 13/01/2015 - dep. 10/02/2015, Comitini, Rv. 26234301), laddove, nella specie, con l atto di appello, il ricorrente aveva richiesto: l' assoluzione nel merito, la concessione delle circostanze attenJanti generiche e la rideterminazione del trattamento sanzionatorio. Deve, dunque, ritenersi che afferiscano a distinte statuizioni, da un lato, i motivi relativi all'asserita insussistenza dei profili di responsabilità penale dell'imputato - oggetto dell'appello originario - e, dall'altro, quello, prospettato con i motivi aggiunti, inerente alla prospettata illegittimità del rigetto, per irrilevanza, della richiesta di sollevare questione di legittimità costituzionale. Conseguentemente il motivo nuovo deve considerarsi inammissibile. 2.L'eccezione è, però, infondata anche nel merito. Deduce, infatti, il ricorrente che, se fosse stata in vigore la più favorevole norma in tema di ragguaglio tra pena pecuniaria e pena detentiva, egli avrebbe formulato richiesta di patteggiamento; da qui l'illogicità del rigetto della sua richiesta di sollevare questione di costituzionalità e del diniego conseguente di rimessione in termini. 2.1.0rbene, premesso che la restituzione nel termine ha come presupposto la prova, da parte dell'interessato, di non avere potuto osservare il termine processuale per caso fortuito o per forza maggiore, il dato dirimente, nel peculiare caso in scrutinio, sta nella circostanza che il ricorrente non ha mai presentato istanza di patteggiamento, pur avendone avuto la concreta possibilità, contemporaneamente prospettando l'incidente di costituzionalità, attività che ha, poi, ritenuto di fare solo in un secondo momento, ma infruttuosamente - in questo senso i Giudici di merito hanno ritenuto la eccezione di incostituzionalità non rilevante - essendo oramai decorso il termine per formulare l'opzione per il rito alternativo. 2.2. La mancata proposizione dell'istanza di rito alternativo è riconducibile, dunque, ad una libera scelta dell'imputato, ed è ad essa che è ricollegabile l'irrilevanza della questione di legittimità costituzionale, giacchè, come è noto, secondo l'insegnamento del Giudice delle Leggi, la rilevanza è ravvisabile solo ove ricorra il nesso di pregiudizialità necessaria tra la questione prospettata ed il giudizio incidentale. Nesso di necessaria pregiudizialità che non ricorre nel giudizio penale a carico del ricorrente, nell'ambito del quale egli - come si è già detto - non ha mai avanzato l'istanza di patteggiamento, pur avendone avuto la Dossibilità. Per questo, l'imputato non avrebbe potuto giovarsi di un'eventuale pronuncia di accoglimento della questione di legittimità costituzionale da parte della Consulta, non essendo comunque ipotizzabile una definizione del processo, alternativa alla sentenza di condanna, in assenza del presupposto essenziale costituito dall'istanza di definizione alternativa. Si vuole dire che l'eventuale richiesta di riti alternativi si inserisce in una sequenza procedimentale che non ammette ritardi o rinvii dovuti alla mera negligenza delle parti e ha pertanto natura perentoria. 2.3. Già le Sezioni Unite Aulitano ( Sez. Un. n. 7645 del 28/02/2006 Ud. (dep. 02/03/2006 ), Rv. 233028 01), chiamate nel 2006 a dirimere il contrasto di giurisprudenza insorto sul punto, l'hanno risolto affermando che il meccanismo della rimessione in termini non può trovare applicazione a fronte di una riqualificazione giuridica del fatto disposta dal giudice, a meno che l'imputato si sia pre'rnurato di far rilevare preventivamente l'errore di diritto con contestuale proposizione di domanda di oblazioneipronunciagijn tema di estinzione del reato per oblazione. La disposizione di cui all'art. 141 comma quarto bis disp. att. cod. proc. pen., implica, infatti, il rispetto della procedura nel contraddittorio tra le parti, in cui sia il pubblic:o ministero a modificare l'imputazione, il giudice a rimettere in termini l'imputato, questi a presentare l'istanza di oblazione, il pubblico ministero a formulare il parere e, infine, il giudice a valutare l'istanza. In senso conforme Sez. U, rp. 32351 del 26/06/2014 Ud. (dep. 22/07/2014 ), Tamborrino, hanno ribadito che "sull'imputato incombe un onere di attivazione, con presentazione di una espressa istanza di oblazione tesa a sollecitare una diversa e più favorevole qualificazione giuridica del fatto, posto che, in mancanza, la dinamica del procedimento e l'esigenza del contraddittorio precludono l'accesso al beneficio, ove la modifica della imputazione provenga direttamente dal giudice con la sentenza di condanna (par. 1 del considerato in diritto). In quest'ultima pronuncia, le sezioni unite hanno, in particolare, rilevato che «alla difesa come diritto [...1 deve necessariamente riconnettersi anche [...1 uno specifico onere di interlocuzione su tutti i punti che costituiscono oggetto della devoluzione; e ciò al fine di scongiurare l'insorgere di effetti preclusivi che il sistema è fisiologicamente chiamato a predisporre a salvaguardia dello stesso ordo iudiciorum. In una prospettiva siffatta, nella ipotesi in cui l'imputato assuma [...1 una posizione di nolo contendere [...]nessun tipo di doglianza potrà essere formulata - circa le preclusioni che ne possono essere derivate per i riti alternativi [...1». «Solo in presenza di una effettiva domanda di oblazione è infatti possibile soddisfare l'esigenza del contraddittorio e del rispetto delle regole sancite dal procedimento scandito dall'art. 141 disp. att. c.p.p., con la conseguenza di permettere al pubblico ministero di interloquire e, al tempo stesso, investire formalmente il giudice della questione». 2.3.1. La giurisprudenza di legittimità successiva a tale pronuncia si è uniformata in modo compatto alla soluzione da essa accolta, utilizzando lo stesso criterio anche in rapporto all'ammissione alla sospensione del procedimento con messa alla prova a seguito di diversa definizione giuridica del fatto (tra le altre, Corte di cassazione, sezione terza penale, 5 dicembre 2019-5 marzo 2020, n. 8982; sezione quarta penale, sentenza 8 maggio 2018-31 luglio 2018, n. 36752), così come in precedenza era avvenuto con riguardo al patteggiamento (Corte di cassazione, sezione quinta penale, sentenza 12 marzo 2010-12 aprile 2a10, n. 13597). 2.3.2. Tali principi sono stati ripresi anche dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 15 del 2020, che richiamando i principi affermati dalle Sezioni unite citate, hanno considerato come "Secondo le sezioni unite, non si tratterebbe qui «di "antevedere" le possibili scelte del giudice in ordine ad una eventuale riqualificazione del fatto»: si tratterebbe, «più semplicemente, di esercitare il proprio diritto ad una qualificazione giuridica corretta, con le conseguenze che da ciò possono derivare proprio sul terreno della oblabilità del reato; un diritto che [...] rappresenta al tempo stesso un onere che, se non adempiuto, ben può far insorgere la preclusione temporale connessa alla procedura di oblazione, quale istituto idealmente teso ad evitare, e non a seguire, gli esiti del dibattimento. Ove così non fosse, infatti, in presenza di una scorretta qualificazione giuridica del fatto, emergente già all'atto del rinvio a giudizio e tale da precludergli formalmente l'accesso all'oblazione, l'imputato finirebbe paradossalmente per fruire di un singolare meccanismo di restituzione nel termine, che gli consentirebbe di beneficiare di tutto il dibattimento e regolarsi, all'esito delle sue risultanze, se domandare l'oblazione previa derubricazione del fatto». 2.3.3. Dunque, le Sezioni Unite e la Corte costituzionale concordano nel senso che la fissazione di termini perentori entro i quali svolgere le attività processuali e la previsione di decadenza dal potere di richiedere la definizione del processo con un rito alternativo sono funzionali a garantire l'ordinato svolgimento del processo e la sua conclusione entro un termine ragionevole, per cui non sarebbe possibile, alla luce di successive sentenze additive della Corte costituzionale, rimettere in discussione scelte volontarie non fatte in precedenza. 2.4. Nel caso di specie, il ricorrente avrebbe dovuto far valere il proprio diritto a una pena giusta ed equa sollecitando l'incidente di costituzionalità, riguardante il criterio di ragguaglio della pena pecuniaria, contestualmente alla richiesta di definizione del procedimento con le forme del patteggiamento, giacchè, diversamente ragionando, si consentirebbe che l'imputato "lucri" uno slittamento in avanti del termine di legge previsto per l'accesso ai riti alternativi, che erode, senza adeguata giustificazione, gli effetti deflattivi del meccanismo, permettendogli di "regolarsi" secondo gli esiti, a lui più o meno favorevoli, dell'istruttoria dibattimentale ( Corte cost. n. 192/2020). Una cosa, infatti, è l'efficacia retroattiva della declaratoria cii incostituzionalità della norma, che inficia ab origine la validità e l'efficacia della norma dichiarata contraria alla Costituzione, salvo il limite delle situazioni giuridiche 'consolidate', altro è il principio regolatore del processo, compendiato, come noto,911 brocardo tempus regit actum, in virtù del quale l'atto processuale è soggetto alla disciplina vigente al momento in cui viene compiuto, sebbene successiva all'introduzione del giudizio. 2.5. Giova soggiungere, infine, che, sul piano sovranazionale, la Corte di giustizia dell'Unione europea si è specificamente espressa sul diritto dell'imputato al recupero dei riti alternativi a fronte di modifiche delle componenti giuridiche dell'accusa, - anche alla luce della giurisprudenza della stessa Corte EDU - con la sentenza 13 giugno 2019, causa C-646/17, Moro. «La Corte di Lussemburgo è stata, infatti, investita dal Tribunale ordinario di Brindisi di una questione pregiudiziale, intesa a conoscere se la direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, sul diritto all'informazione nei procedimenti penali (in particolare, quanto agli artt. 2, paragrafo 1, 3, paragrafo 1, lettera c, e 6, paragrafi 1, 2 e 3), e l'art. 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE), proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007, ostino a una legislazione nazionale che distingue le garanzie difensive conseguenti alla modifica dell'imputazione secondo che essa riguardi gli elementi fattuali o quelli giuridici, in particolare consentendo solo nel primo caso all'imputato di accedere al patteggiamento. Al quesito la Corte di giustizia ha dato risposta negativa, ritenendo un simile assetto compatibile con i parametri evocati. La Corte europea ha rilevato, in specie, che tanto la direttiva 2012/13/UE (in modo specifico, il suo art. 6, paragrafo 4), quanto l'art. 48, paragrafo 2, CDFUE (secondo cui il diritto di difesa è garantito ad ogni imputato) esigono - anche alla luce della giurisprudenza della Corte EDU - che, nel caso di modifica della qualificazione dei fatti che sono oggetto dell'accusa, l'imputato ne sia informato in un momento in cui dispone ancora dell'opportunità di reagire in modo effettivo, affinché egli sia posto in grado di predisporre in modo efficace la propria difesa. Né dalla direttiva, né dalla disposizione della Carta può, per converso, ricavarsi l'obbligo, per il legislatore nazionale, di prevedere nella suddetta evenienza una rimessione in termini dell'imputato per accedere a riti alternativi a carattere "premiale" (quale, nella specie, l'applicazione della pena su richiesta). E nemmeno può desumersi, dalle garanzie assicurate a livello sovranazionale, la necessità di equiparare, a livello nazionale, i diritti riconosciuti all'imputato, in punto di fruibilità dei riti alternativi, nel caso di modifiche dei fatti oggetto dell'imputazione e di modifiche della loro qualificazione giuridica.» ( Corte cost. n. 192/2020). Ne discende l'insussistenza dei presupposti per la restituzione nel termine ai fini suddetti. Al rigetto del ricorso segue, ex lege, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese proces
Decreto Cassazione n. 01345/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris