CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 08550/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9027/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 15, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro COMUNE MELILLI, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]' SALVATORE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) con domicilio digitale presso [OSCURATO:EMAIL] -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. SIRACUSA n. 4958/4/2019 depositata il 31/07/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.La società SO.GI.MA impugnava l’avviso di accertam ento n. 171 del 19 dicembre 2012, notificatole il 5 dicembre 2012, con cui il Comune di Melilli ingiungeva il pagamento dell’imposta comunale per l’annualità 2009 oltre sanzioni ed accessori, eccependo l’inesistenza della notificazione dell’avviso, il difetto di sottoscrizione e l’illegittimità dell’avviso per carenza del potere nel soggetto che lo aveva sottoscritto, nonché la decadenza dei termini per l’esercizio del potere impositivo ed il difetto di motivazione; nel merito deduceva che il Comune aveva erroneamente calcolato l’ICI sulla rendita dichiarata dalla medesima contribuente nell’anno 2004, ma dalla stessa rettificata il 10 maggio 2012 con procedura DOCFA, riducendo la rendita da 58.640,00 annui ad euro 20.064,00. L’Agenzia delle Entrate rettificava la rendita rideterminandola in euro 32.000,00, notificato il 3 ottobre 2013, con avviso di rettifica che la società opponeva. La CTP di Siracusa respingeva il ricorso. Interposto gravame, la CTR della Sicilia lo respingeva, sul presupposto che la rettifica della rendita catastale operata dal contribuente nell’anno 2012 non avesse efficacia retroattiva. La società ricorre per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe svolgendo due motivi, illustrati nelle memorie depositate ai sensi dell’art. 380 cod.proc.civ. Il Comune di Melilli replica con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 2. Con il primo strumento di ricorso, la società lamenta la nullità della sentenza ex art. 360, prima comma, n. 4, cod.proc.civ., per violazione degli artt. 132, secondo comma, n. 4 cod.proc.civ. e 118 delle disp. att.cod.proc.civ. Deduce che la sentenza di appello presenta una motivazione apparente, avendo deciso in merito alla irretroattività della rettifica catastale operata dalla contribuente per relationem alla pronuncia di primo grado; aderendo acriticamente alle argomentazioni della CTP ed asserend o che “ le variazioni catastali hanno efficacia a decorrere dall’anno successivo a quello nel corso del quale sono state annotate negli atti catastali e non sono retroattive”. 3. La seconda censura denuncia la violazione degli artt. 74 , primo comma , della legge n. 342del 21.11.2000, 5, comma 2, del d.lgs. n. 504 del 30.12. 1992 e 53 Cost., ex art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ.; per avere il giudicante violato le disposizioniindicate in rubrica, alla strega delle quali la rettifica del classamento se si limita a correggere errori originari o vizi dell’atto ha effetto retroattivo, altrimenti la rettifica ha efficacia ex nunc. Obietta che una diversa interpretazione costringerebbe il contribuente a versare una imposta maggiore rispetto al valore del suo immobile da determinarsi ai sensi dell’art. 5, comma II del d.lgs. citato in rubrica, ponendosi in contrasto con l’art. 53 Cost. 4. Il terzo motivo di ricorso lamenta la violazione degli artt. 10, IVcomma, del d.lgs. 504del 30.12.1992, 54 Cost., nonché dell’art.19 della Legge n. 212 del 27.07.2000 ex art. 360, primo comma, n. 3 cod.proc.civ.; per aver il giudicante negato l’efficacia retroattiva alla rendita catastale dell’immobile. Sostiene, al riguardo, che l e S.U. della cassazione hanno ammesso la possibilità di rettificare le dichiarazioni fiscali, trattandosi di dichiarazioni di scienza, affermando che il contribuente può opporsi al le maggiori pretese tributarie,allegando errori di fatto o di diritto connessi alla dichiarazione fiscale. 5.L’ultimo mezzo allegala nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod.proc.civ., ex art. 360, comma 1, n. 4 cod proc.civ.; per avere la Regionale respinto il motivo di gravame concernente l’erronea determinazione della pretesa tributaria e dichiarato assorbiti gli altri motivi. Adduce, al riguardo, di aver proposto con il ricorso di primo grado l’inesistenza giuridica della notificazione dell’avviso nonché il difetto di sottoscrizione e l’illegittimità dell’avviso per carenza del potere nel soggetto che lo aveva sottoscritto, ed infine la decadenza dei termini per l’esercizio del potere impositivo nonchè il difetto di motivazione dell’atto impositivo: motivi tutti respinti dalla CTPe riproposti dalla società in sede di appello. 6. La prima censura non può trovare ingresso. Nella riformulazione dell'art. 360 c.p.c., n. 5), sussiste il vizio di motivazione qualora la Corte di merito abbia esaminato la questione oggetto di doglianza, ma abbia totalmente pretermesso uno specifico fatto storico, oppure ricorrano una "mancanza assoluta dei motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", una "motivazione apparente", un "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" o una "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", a nulla rilevando il semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (Cass. n. 21257 del 2014; n.26538 del 2017; Cass. n. . 9105 del 2017 ; Cass. n. 16247/2018 ) . In continuità con tale orientamento, e con riferimento anche alla logicità della motivazione, è stato ribadito che « La motivazione del provvedimento impugnato con ricorso per cassazione deveritenersi apparente quando pur se graficamente esistente ed, eventualmente sovrabbondante nella descrizione astratta delle norme che regola la fattispecie dedotta in giudizio, non consente alcun controllo sull'esattezza e la logicità del ragionamento decisorio, così da non attingere la soglia del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111 comma 6 Cost.» (Cass.n. 13248 del 30/06/2020). I limiti di ammissibilità del contenuto effettivo della censura di anomalia motivazionale che equivalga all'inesistenza della motivazione sono stati recentemente riaffermati, chiarendo che « È inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito.» (Cass. Sez. U - , Sentenza n. 34476 del 27/12/2019). Tanto premesso, nel caso di specie la CTR ha reso una motivazione, sia pur sintetica, non meramente apparente, in quanto le relative argomentazioni, condivisibili o meno che siano, nelle quali si sostanzia consentono di ripercorrere e controllare, in fatto ed in diritto, il ragionamento decisorio all'esito del quale lo stessogiudice ha escluso la retroattività della Docfa presentata dal contribuente. 7. Il secondo e terzo motivo, in quanto osmotici, possono essere trattati congiuntamente. Essi sono destituiti di fondamento, ove si consideri che i principi affermati da questaCorte - secondo i quali le variazioni della rendita catastale hanno efficacia a decorrere dall'anno successivo alla data in cui sono annotate negli atti catastali non si applicano quando si tratti di modifiche dovute a "correzioni di errori materiali di fatto, anche se sollecitate all'ufficio dal contribuente"(18023/2004;Cass.n.15560/2009,Cass.n.25328/2010) non possono trovare applicazione al caso di specie, riferendosi tale indirizzo al caso in cui tale errore di fatto sia compiuto dall'ufficio e risulti evidente e incontestabile, avendolo riconosciuto lo stesso Ufficio ( cfr.Cass.n.3168/2015), invece nel caso di specie risulta che il preteso errore che ha originato il procedimento DOCFA di rettifica della rendita catastale sarebbe stato commesso dalla contribuente. 6.1 Dello stesso avviso è la giurisprudenza successiva secondo la quale, il disposto dell'art. 74 citato deve essere coordinato con l'art. 5 comma 2 del D.Lgs. 30 dicembre 1997, n. 504, secondo il quale le risultanze catastali divenute definitive per mancata impugnazione hanno efficacia a decorrere dal 1" gennaio dell'anno successivo a quello in cui la rendita catastale viene annotata negli atti catastali. Si è in proposito affermato che la regola generale prevista dall'art. 5, comma 2, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 trova applicazione anche quando il contribuente si avvalga della procedura DOCFA ai fini della determinazione della rendita catastale, ai sensi del d.m. Finanze 19 aprile 1994 n. 701, non avendo tale procedura caratteristiche dissimili da qualsiasi altra istanza di attribuzione di rendita ed essendo il termine di efficacia, previsto dall'art. 5, comma 2, cit.(Cass. n. n. 20463 del 28/08/2017). In generale, le variazioni delle risultanze catastali definitive anche se sollecitate all'ufficio dal contribuente non si sottraggono alla regola di carattere generale, funzionale alla natura della rendita catastale di presupposto per la determinazione e la riscossione dei redditi tassabili nei singoli periodi d'imposta, della loro efficacia a decorrere dall'anno d'imposta successivo a quello nel corso del quale le modifiche medesime sono state annotate negli atti catastali (c.d. "messa in atti"), ricavabile dall'art. 5, 2 co., d.lgs. n. 504/92. Principi anche recentemente affermati da questa Corte (Cass. n. 21760/2018; Cass. n. 11448/18; Cass. n. 4613/2018 in motiv; Cass. n. 3273/2019; 1172/2019; Cass. n.4613/2018; Cass. n. 16679/2021) secondo la quale: " nel caso in cui la variazione di rendita o l'attribuzione di rendita venga proposta dal contribuente, attraverso la procedura DOCFA - introdotta con regolamento n. 701/1994, recante norme per l'automazione delle procedure di aggiornamento degli archivi catastali e delle conservatorie dei registri immobiliari - la nuova rendita produce effetti dal primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui la variazione viene annotata negli atti catastali" e, quindi dall'anno successivo all'annotazione conseguente alla procedura Docfa. Il principio secondo cui la regola generale prevista dall'art. 5, comma 2, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 trova applicazione anche quando il contribuente si avvalga della procedura DOCFA ai fini della determinazione della rendita catastale, si fonda sulla circostanza che tale procedura non ha caratteristiche dissimili da qualsiasi altra istanza di attribuzione di rendita, essendo, peraltro, il termine di efficacia, previsto dall'art. 5, comma 2, cit., ispirato a ragioni di uniformità delle dichiarazioni e degli accertamenti. Tale interpretazione non solo non comporta alcuna violazione dell'art. 53 Cost., in quanto l'esigenza di tener conto della capacità contributiva non esclude il potere discrezionale del legislatore di fissare un termine di efficacia uguale per tutti i contribuenti, ma è essa stessa espressione del principio di uguaglianza, in quanto l'applicazione di un termine differenziato nell'ipotesi di ricorso alla procedura DOCFA, comporterebbe una discriminazione fra contribuenti (Cass.21310/10; in termini Cass. 3168/15; Cass. n. 17824 del 2017; Cass. n. 11846/2017). 7.Riepilogando, in te ma di determinazione della base imponibile ICI, per i fabbricati iscritti in catasto, la Corte ha avuto modo dunque di precisare che: - le risultanze catastali definitive non dovute a mutamenti dello stato e della destinazione dei beni, individuati quali circostanze storicamente sopravvenute, o a correzioni di errori materiali di fatto, ancorché sollecitate all'ufficio dal contribuente, conseguendo all'originaria acquiescenza del contribuente alle operazioni catastali sono soggette alla regola di carattere generale, funzionale alla natura della rendita catastale di presupposto per la determinazione e la riscossione dei redditi tassabili nei singoli periodi d'imposta, della loro efficacia a decorrere dall'anno d'imposta successivo a quello nel corso del quale le modifiche medesime sono state annotate negli atti catastali (cosiddetta messa in atti), ricavabile dall'art. 5, comma secondo, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, in forza del quale per ciascun atto d'imposizione devono assumersi le rendite quali risultanti in catasto al primo gennaio dell'anno di imposizione; - detta regola generale non si applica, però, al caso in cui la modificazione della rendita catastale derivi dalla rilevazione di errori di fatto compiuti dall'ufficio nell'accertamento o nella valutazione delle caratteristiche dell'immobile esistenti alla data in cui è stata attribuita la rendita, in quanto il riesame di dette caratteristiche da parte del medesimo ufficio comporta, previa correzione degli errori materiali, l'attribuzione di una diversa rendita a decorrere dal momento dell'originario classamento, rivelatosi erroneo o illegittimo (Cass., 29 settembre 2005, n. 19066 cui adde, ex plurimis, Cass., 20 marzo 2019, n. 7745; Cass., 28 agosto 2017, n. 20463; Cass., 31 luglio 5 2015, n. 16241; Cass., 5 maggio 2010, n. 10815; Cass., 30 dicembre 2009, n. 27906); laddove la riconducibilità dell'errore di fatto all'Ufficio deve risultare «evidente ed incontestabile, avendolo riconosciuto lo stesso Ufficio» (Cass., 20 marzo 2019, n. 7745; Cass., 28 agosto 2017, n. 20463; Cass., 18 febbraio 2015, n. 3168; Cass., 12 maggio 2017, n. 11844; Cass., 24 luglio 2012, n. 13018); -le variazioni catastali conseguenti a modificazioni della consistenza o della destinazione dell'immobile denunciate dallo stessocontribuente, debbono trovare applicazione dalla data della denuncia ( Cass. n. 2771/2021, in motiv; Cass. n.1215/2021, in motiv; Cass. nn. 29683 e 29078 del 2020; Cass. n. 29888/2020; Cass. n. 7745/2019; n. 10126/2019; Cass., 12 maggio 2017, n. 11844; Cass., 24 luglio 2012, n. 13018). 7.1 In definitiva, "la regola generale ricavabile dall'art. 5, comma 2, del d.lgs n. 504 del 1992, secondo cui le risultanze catastali divenute definitive per mancata impugnazione hanno efficacia a decorrere dall'anno d'imposta successivo a quello nel corso del quale sono state annotate negli atti catastali, patisce eccezione solo se le variazioni costituiscano correzioni di errori materiali dell’Ufficio nel classamento che sostituiscono, ovvero conseguano a modificazioni della consistenza o della destinazione dell'immobile denunciate dallo stesso contribuente; esse, difatti, trovano applicazione dalla data della denuncia, ciò in quanto il fatto che la situazione risalga a data anteriore non ne giustifica un'applicazione retroattiva rispetto alla comunicazione effettuata all'Amministrazione." (Cass. ord. Cass. n. 10312/2020, in motiv.; n.7745/2019; n. 4971/2018 n.17756/2018; n. 11844/17; n. 11846/2017; 13018/12, 17863/10, 18023/04). 8. L’ultima censura è invece fondata. In primo luogo, la ricorrente ha assoltol’onere di riportare nella loro integralità nel ricorso le doglianze formulate sia nel primo grado che nel giudizio di appello, sì da consentire a questa Corte di verificare che le questioni sottoposte non siano “nuove” e di valutare la fondatezza dei motivi stessi senza dover procedere all’esame dei fascicoli di ufficio o di parte» (principio consolidato: Cass.20/08/2015, n.17049; Cass. n.7536/2019; n. 545/2020, in motiv.). Essaha trascritto le parti salienti del contenuto dell’atto introduttivo del giudizio di primo grado per evidenziare quale fosse l’esatto tenore della domanda giudiziale proposta davanti alla commissione provinciale(tra le varie, Sez. 1 – , Sentenza n. 2771 del 02/02/2017 Rv. 643715; Sez. 5, Sentenza n. 1170 del 23/01/2004 Rv. 569603; v. anche Sez. U, Sentenza n. 8077 del 22/05/2012 Rv. 622361). In ogni caso, dalla lettura dell’esposizione dei fatti di causa della sentenza impugnata, si evincono i motivi di gravame proposti dalla società che aveva già introdotto nel giudizio di primo grado. A fronte di ciò, dalla lettura della sentenza, nella parte in diritto, non si evince alcuna pronuncia corrispondente; si versa, dunque, in ipotesi di omessa pronuncia sull’inesistenza giuridica della notificazionedell’avviso nonché il difetto di sottoscrizione dell’atto impositivo opposto e l’illegittimità dell’avviso per carenza del potere nel soggetto che lo aveva sottoscritto, ed infine la decadenza dei termini per l’esercizio del potere impositivo, nonchè il difetto di motivazione dell’atto impositivo. Su questi aspetti la CTR non si è minimamente pronunciata. Ricorre quindi il vizio di omessa pronuncia, difettando qualsivoglia statuizione sulle domande indicate, così dando luogo alla inesistenza di una decisione sul punto della controversia, per la mancanza di un provvedimento indispensabile per la soluzione del caso concreto (v. Cass. n. 3593/2021; Cass.n.27354/2019; Cass. n. 7472 del 23/03/2017; Cass.n. 2085 del 23/02/1995). Al riguardo, vale osservare che la giurisprudenza di questa Corte reitera l’insegnamento secondo cui «L’omessa pronuncia su alcuni dei motivi di appello, e, in genere, su una domanda, eccezione o istanza ritualmente introdotta in giudizio, integra violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., che deve essere fatta valere esclusivamente ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, dello stesso codice, che consente alla parte di chiedere – e al giudice di legittimità di effettuare – l’esame degli atti del giudizio di merito, nonché, specificamente, dell’atto di appello(Cass. n. 22759 del 27/10/2014, Cass. n. 6835 del 16/3/2017). Ne consegue che l’omessa pronuncia determina nullità della sentenza.» (Cass., Sez. 5, n. 10036 del 24/04/2018). In conclusione, va accolto l’ultimo motivo del ricorso respinti gli altri; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione. P.Q.M. accoglie l’ultimo motivo del ricorso, respint