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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 30 maggio 2026

Cassazione n. 17031/2026

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LDASCINO Massimo,rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA];-ricorrenti-controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale delloStato;-controricorrente-Numero registro generale 17131/2022Numero sezionale 4153/2026Numero di raccolta generale 17031/2026Data pubblicazione 30/05/2026avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dellaLombardia n. 4737/2021, depositata il 27 dicembre 2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 maggio2026 dal [OSCURATO:PERSONA].1. – L’Agenzia delle entrate – Direzione provinciale di Milano –procedeva al controllo della dichiarazione IVA relativa all’annod’imposta 2014 presentata dalla [OSCURATO:SOCIETA]. unipersonale,riscontrando, all’esito dell’incrocio dei dati dichiarati con quellicomunicati dai clienti, una significativa divergenza tra il volume dioperazioni attive dichiarato, pari ad euro 6.500,00, e quellorisultante dalle comunicazioni dei clienti, pari ad euro 190.700,00.All’esito dell’attività istruttoria, nel corso della quale venivanoacquisiti documenti contabili e chiarimenti anche dal legalerappresentante e socio unico [OSCURATO:PERSONA], l’Ufficio ritenevache la società costituisse un soggetto fittiziamente interposto,creato al fine di imputare ad un autonomo centro di imputazionegiuridica attività in realtà svolte dal medesimo Baldascino, con laconseguente riduzione del carico fiscale personale.

Veniva,pertanto, emesso avviso di accertamento n.

T9D032B05442/2018,con il quale si procedeva alla rideterminazione del redditod’impresa, del valore della produzione ai fini IRAP e del volumed’affari IVA, nonché all’irrogazione delle correlate sanzioni.Avverso tale atto proponevano ricorso la [OSCURATO:SOCIETA]unipersonale e [OSCURATO:PERSONA] dinanzi alla Commissionetributaria provinciale di Milano.Si costituiva in giudizio l’Agenzia delle entrate, insistendo per ilrigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Milano, con sentenzan. 4065/11/2019, depositata il 9 ottobre 2019, rigettava il ricorso.Numero registro generale 17131/2022Numero sezionale 4153/2026Numero di raccolta generale 17031/2026Data pubblicazione 30/05/20262. – Avverso tale decisione la parte soccombente proponevaappello dinanzi alla Commissione tributaria regionale dellaLombardia.Si costituiva l’Agenzia delle entrate, resistendoall’impugnazione.[OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Lombardia, consentenza n. 4737/15/2021, depositata il 27 dicembre 2021,rigettava l’appello.3. – Avverso tale sentenza propongono ricorso per cassazionela [OSCURATO:SOCIETA]. unipersonale e [OSCURATO:PERSONA], articolandoquattro motivi di impugnazione.Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate.4. – Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensidell’art. 380-bis.1 c.p.c.Il Pubblico ministero ha depositato requisitoria scritta in data10 aprile 2026, con la quale ha concluso per l’accoglimento deimotivi secondo e quarto del ricorso e per il rigetto del primo,ritenendo assorbito il terzo.I ricorrenti hanno depositato atto di costituzione di nuovidifensori e memoria ai sensi dell’art. 378, comma 2, c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. – Con il primo motivo di ricorso i ricorrenti denunciano laviolazione o falsa applicazione dell’art. 42 del d.P.R. n. 600 del1973 e dell’art. 17, comma 1-bis, del d.lgs. n. 165 del 2001, aisensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., deducendo l’invaliditàdell’avviso di accertamento per difetto di valida sottoscrizione.

Iricorrenti espongono che, già nei gradi di merito, era statasollevata una specifica eccezione in ordine all’insussistenza di unadelega di firma conforme ai requisiti normativi, lamentando che lasottoscrizione dell’atto impositivo da parte di un funzionario diversoNumero registro generale 17131/2022Numero sezionale 4153/2026Numero di raccolta generale 17031/2026Data pubblicazione 30/05/2026dal capo dell’ufficio avrebbe dovuto essere sorretta da idonea provadocumentale della delega, recante i presupposti richiestidall’ordinamento, anche con riguardo alla sua validità sostanziale enon soltanto alla sua esistenza formale.

Sostengono che laCommissione tributaria regionale abbia ritenuto sufficiente laproduzione della delega, senza procedere ad un effettivo scrutiniodella sua idoneità e senza verificare la sussistenza dei requisitiindividuati dall’art. 17, comma 1-bis, del d.lgs. n. 165 del 2001,con conseguente violazione delle disposizioni richiamate.1.1. – Il motivo è infondato.La delega alla sottoscrizione dell'avviso di accertamento ad unfunzionario diverso da quello istituzionalmente competente ex art.42 del d.P.R. n. 600 del 1973 ha natura di delega di firma, e non difunzioni, poiché realizza un mero decentramento burocratico senzarilevanza esterna, restando l'atto firmato dal delegato imputabileall'organo delegante, con la conseguenza che, nell'ambitodell'organizzazione interna dell'ufficio, l'attuazione di detta delegadi firma può avvenire anche mediante ordini di servizio, senzanecessità di indicazione nominativa, essendo sufficientel'individuazione della qualifica rivestita dall'impiegato delegato, laquale consente la successiva verifica della corrispondenza trasottoscrittore e destinatario della delega stessa (Cass. n.11013/2019).L'indicazione del nominativo del soggetto delegato e deltermine di validità possono quindi essere individuati anchemediante ordini di servizio, idonei a consentire ex post la verificadel potere in capo al soggetto che ha materialmente sottoscrittol'atto (Cass. n. 21972/2024.

Cass. n. 8814/2019).Risulta pertanto superata la difforme e precedentegiurisprudenza, secondo cui la delega di firma o di funzioni di cuiNumero registro generale 17131/2022Numero sezionale 4153/2026Numero di raccolta generale 17031/2026Data pubblicazione 30/05/2026all'art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973 deve necessariamenteindicare il nominativo del delegato, pena la sua nullità, chedetermina, a sua volta, quella dell'atto impositivo, sicché non puòconsistere in un ordine di servizio in bianco, che si limiti ad indicarela sola qualifica professionale del delegato senza consentire alcontribuente di verificare agevolmente la ricorrenza dei poteri incapo al sottoscrittore (Cass. n. 22803/2015).Il richiamo all’art. 17, comma 1-bis, del d.lgs. n. 165 del 2001,ove vengono menzionate le specifiche e comprovate ragioni diservizio, non concerne la delega in oggetto, in quanto la normapredetta fa riferimento alla delega di funzioni, e non alla delega difirma, quale è quella prevista dall’art. 42, comma 1, del d.P.R. n.600 del 1973, nel quale la suddetta menzione è assente (Cass. n.21839/2024).Nel caso di specie, alla luce della documentazione versata innon sindacabile in questa sede, ha ritenuto sussistente la delegadel funzionario sottoscrittore, avendo l'Amministrazione prodottol'ordine di servizio recante l'indicazione del nominativo del delegatoe dei limiti oggettivi della delega.2. – Con il secondo motivo di ricorso è denunciata laviolazione o falsa applicazione dell’art. 31, comma 2, del d.P.R. n.600 del 1973, sempre ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.,con riferimento alla competenza territoriale dell’ufficio impositore.

Iricorrenti deducono che, nella fattispecie, l’accertamento sarebbestato emesso nei confronti del soggetto effettivamente inciso dallapretesa tributaria, individuato dalla stessa Amministrazione nellapersona fisica del socio interponente, sicché la competenzaterritoriale avrebbe dovuto essere radicata in relazione al domiciliofiscale di quest’ultimo e non già alla sede della società ritenutaNumero registro generale 17131/2022Numero sezionale 4153/2026Numero di raccolta generale 17031/2026Data pubblicazione 30/05/2026interposta.

Lamentano, quindi, che la Commissione tributariaregionale abbia erroneamente fatto riferimento alla sede dellasocietà, ritenendo competente la Direzione provinciale di Milano,senza considerare che la ricostruzione dell’interposizionecomporterebbe lo spostamento del centro di imputazione delrapporto tributario sulla persona fisica, con conseguente diversaindividuazione dell’ufficio competente.2.1. – Il motivo è infondato.Nell'attuale sistema di giustizia tributaria, nel quale non è piùprevista la necessità di esperire il ricorso amministrativo prima diadire l'autorità giurisdizionale, l'incompetenza, anche territoriale,dell'ufficio che ha emesso l'avviso di accertamento costituisce untipico vizio di legittimità di tale atto, che deve essere dedotto dallaparte ricorrente tra i motivi di impugnazione dello stesso, senzache possa essere rilevato d'ufficio dal giudice, secondo quantodesumibile anche dall'art. 61, comma 2, del d.P.R. n. 600 del 1973(Cass. n. 18425/2018).In tema di accertamento delle imposte sui redditi, lacompetenza territoriale dell'ufficio accertatore è determinatadall'art. 31 del d.P.R. n. 600 del 1973 con riferimento al domiciliofiscale del soggetto tenuto alla dichiarazione (Cass. n.23362/2020).Nella specie, l'atto impositivo riguarda la dichiarazionepresentata dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. unipersonale, che aveva sedein Milano, sicché correttamente la competenza è stata radicatapresso l'Agenzia delle entrate di Milano.

Né la prospettatainterposizione soggettiva vale a spostare, di per sé, la competenzaterritoriale, posto che l'accertamento trae origine dalla posizionefiscale della società e dalla dichiarazione da questa presentata;società della quale [OSCURATO:PERSONA] era legale rappresentante eNumero registro generale 17131/2022Numero sezionale 4153/2026Numero di raccolta generale 17031/2026Data pubblicazione 30/05/2026socio unico, con sede in Milano; ne consegue la competenzadell'Agenzia delle entrate di Milano.3. – Con il terzo motivo di ricorso i ricorrenti denunciano laviolazione o falsa applicazione dell’art. 7, comma 1, della l. n. 212del 2000, dell’art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973 e degli artt. 54 e56 del d.P.R. n. 633 del 1972, nonché dell’art. 2697 c.c., oltre adedurre la nullità della sentenza e del procedimento per difetto dimotivazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

Inparticolare, i ricorrenti deducono che l’avviso di accertamentosarebbe affetto da carenza di motivazione, non essendoadeguatamente esplicitate le ragioni poste a fondamento dellapretesa tributaria, né i presupposti di fatto e di dirittodell’imputazione del reddito al socio.

Sostengono che la decisionedella Commissione tributaria regionale si sarebbe limitata aconfermare apoditticamente la congruità motivazionale dell’attoimpositivo, senza confrontarsi con le specifiche censure formulatenell’atto di appello, e senza esplicitare il percorso argomentativoseguito per ritenere legittimo l’operato dell’amministrazionefinanziaria.

Lamentano, inoltre, che la motivazione della sentenzaimpugnata non consentirebbe di ricostruire l’iter logico-giuridicoposto a base della decisione, risolvendosi in affermazioni generichee non idonee a soddisfare l’onere motivazionale richiesto.3.1. – Il motivo è inammissibile.La motivazione dell'avviso di accertamento, prescritta dall'art.7 della l. n. 212 del 2000, assolve alla funzione di delimitarel'ambito delle contestazioni proponibili dall'Ufficio nel successivogiudizio e di porre il contribuente in condizione di conoscere ipresupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa; distinta datale profilo è, invece, la prova del fondamento sostanziale dellaNumero registro generale 17131/2022Numero sezionale 4153/2026Numero di raccolta generale 17031/2026Data pubblicazione 30/05/2026pretesa tributaria, che attiene al diverso piano dell'accertamentogiudiziale (Cass. n. 25321/2024).Nel caso in esame, la sentenza impugnata ha ritenutoadeguatamente motivato l'avviso di accertamento in relazione aglielementi posti a fondamento della pretesa.

Le censure dei ricorrentinon colgono, tuttavia, la ratio decidendi, poiché non denuncianouna reale carenza motivazionale dell'atto, ma sollecitano unadiversa lettura del suo contenuto e delle risultanze istruttorie,estranea al giudizio di legittimità.

Resta fermo che la sufficienzadella motivazione dell'avviso e la prova in giudizio della pretesatributaria attengono a piani distinti.4. – Con il quarto motivo di ricorso è dedotta la violazione ofalsa applicazione dell’art. 37, comma 3, del d.P.R. n. 600 del1973, dell’art. 5 del d.P.R. n. 917 del 1986 e dell’art. 2267 c.c.,nonché la nullità della sentenza per difetto di motivazione, sempreai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

I ricorrenti censurano laqualificazione della fattispecie operata dal giudice di appello intermini di interposizione soggettiva, deducendo che laCommissione tributaria regionale avrebbe erroneamente ritenutosussistente una situazione di interposizione tale da giustificarel’imputazione del reddito al socio, senza adeguatamente motivarein ordine agli elementi presuntivi posti a fondamento di talericostruzione.

In tale prospettiva, lamentano che la decisione nonespliciterebbe le ragioni per le quali l’attività formalmente svoltadalla società dovrebbe essere ricondotta alla sfera giuridica delsocio persona fisica, né chiarirebbe i criteri utilizzati perdisconoscere la natura giuridica della società e per configurarlaquale soggetto interposto.

Deducono, inoltre, che la motivazionedella sentenza impugnata sarebbe carente anche sotto il profilodella coerenza logica, in quanto non darebbe conto delle ragioni perNumero registro generale 17131/2022Numero sezionale 4153/2026Numero di raccolta generale 17031/2026Data pubblicazione 30/05/2026cui gli elementi istruttori acquisiti sarebbero idonei a dimostrarel’interposizione e la conseguente imputazione del reddito,limitandosi a richiamare in maniera generica le risultanzedell’attività amministrativa.4.1. – Il motivo è infondato.In seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5,c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., conmodif., dalla l. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nelricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienzadella motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto ilsindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla solaverifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall'art.111, comma 6, Cost. (Cass. n. 13248/2020; Cass. n. 17196/2020),che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante omeramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibiletra affermazioni inconcilianti, o risulti perplessa ed obiettivamenteincomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenzaimpugnata, a prescindere dal confronto con le risultanzeprocessuali (Cass. n. 7090/2022).Nel caso di specie non sussiste il dedotto vizio di motivazione,avendo la sentenza impugnata valorizzato una pluralità di elementiindiziari convergenti, ritenuti sintomatici dell'interposizionesoggettiva della società rispetto all'attività in concreto riferibile alsocio.

Anche sotto tale profilo, le censure si risolvono nella richiestadi una rivalutazione del merito, inammissibile in sede di legittimità,a fronte di una motivazione non apparente, né affetta da vizi logici.5. – Il ricorso va dunque rigettato.Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e siliquidano come da dispositivo.

P.Q.MNumero registro generale 17131/2022Numero sezionale 4153/2026Numero di raccolta generale 17031/2026Data pubblicazione 30/05/2026rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento, infavore dell’Agenzia delle entrate, delle spese del giudizio dilegittimità, che liquida in euro 5.900,00 per compensi, oltre allespese prenotate a debito.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,sussistono i presupposti processuali per il versamento, da partedella ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell'art. 13,comma 1-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SezioneTributaria, il 14 maggio 2026.Il PresidenteLucio Luciotti

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
LDASCINO Massimo,rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA];-ricorrenti-controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale delloStato;-controricorrente-Numero registro generale 17131/2022Numero sezionale 4153/2026Numero di raccolta generale 17031/2026Data pubblicazione 30/05/2026avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dellaLombardia n. 4737/2021, depositata il 27 dicembre 2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 maggio2026 dal [OSCURATO:PERSONA].1. – L’Agenzia delle entrate – Direzione provinciale di Milano –procedeva al controllo della dichiarazione IVA relativa all’annod’imposta 2014 presentata dalla [OSCURATO:SOCIETA]. unipersonale,riscontrando, all’esito dell’incrocio dei dati dichiarati con quellicomunicati dai clienti, una significativa divergenza tra il volume dioperazioni attive dichiarato, pari ad euro 6.500,00, e quellorisultante dalle comunicazioni dei clienti, pari ad euro 190.700,00.All’esito dell’attività istruttoria, nel corso della quale venivanoacquisiti documenti contabili e chiarimenti anche dal legalerappresentante e socio unico [OSCURATO:PERSONA], l’Ufficio ritenevache la società costituisse un soggetto fittiziamente interposto,creato al fine di imputare ad un autonomo centro di imputazionegiuridica attività in realtà svolte dal medesimo Baldascino, con laconseguente riduzione del carico fiscale personale. Veniva,pertanto, emesso avviso di accertamento n. T9D032B05442/2018,con il quale si procedeva alla rideterminazione del redditod’impresa, del valore della produzione ai fini IRAP e del volumed’affari IVA, nonché all’irrogazione delle correlate sanzioni.Avverso tale atto proponevano ricorso la [OSCURATO:SOCIETA]unipersonale e [OSCURATO:PERSONA] dinanzi alla Commissionetributaria provinciale di Milano.Si costituiva in giudizio l’Agenzia delle entrate, insistendo per ilrigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Milano, con sentenzan. 4065/11/2019, depositata il 9 ottobre 2019, rigettava il ricorso.Numero registro generale 17131/2022Numero sezionale 4153/2026Numero di raccolta generale 17031/2026Data pubblicazione 30/05/20262. – Avverso tale decisione la parte soccombente proponevaappello dinanzi alla Commissione tributaria regionale dellaLombardia.Si costituiva l’Agenzia delle entrate, resistendoall’impugnazione.[OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Lombardia, consentenza n. 4737/15/2021, depositata il 27 dicembre 2021,rigettava l’appello.3. – Avverso tale sentenza propongono ricorso per cassazionela [OSCURATO:SOCIETA]. unipersonale e [OSCURATO:PERSONA], articolandoquattro motivi di impugnazione.Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate.4. – Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensidell’art. 380-bis.1 c.p.c.Il Pubblico ministero ha depositato requisitoria scritta in data10 aprile 2026, con la quale ha concluso per l’accoglimento deimotivi secondo e quarto del ricorso e per il rigetto del primo,ritenendo assorbito il terzo.I ricorrenti hanno depositato atto di costituzione di nuovidifensori e memoria ai sensi dell’art. 378, comma 2, c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. – Con il primo motivo di ricorso i ricorrenti denunciano laviolazione o falsa applicazione dell’art. 42 del d.P.R. n. 600 del1973 e dell’art. 17, comma 1-bis, del d.lgs. n. 165 del 2001, aisensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., deducendo l’invaliditàdell’avviso di accertamento per difetto di valida sottoscrizione. Iricorrenti espongono che, già nei gradi di merito, era statasollevata una specifica eccezione in ordine all’insussistenza di unadelega di firma conforme ai requisiti normativi, lamentando che lasottoscrizione dell’atto impositivo da parte di un funzionario diversoNumero registro generale 17131/2022Numero sezionale 4153/2026Numero di raccolta generale 17031/2026Data pubblicazione 30/05/2026dal capo dell’ufficio avrebbe dovuto essere sorretta da idonea provadocumentale della delega, recante i presupposti richiestidall’ordinamento, anche con riguardo alla sua validità sostanziale enon soltanto alla sua esistenza formale. Sostengono che laCommissione tributaria regionale abbia ritenuto sufficiente laproduzione della delega, senza procedere ad un effettivo scrutiniodella sua idoneità e senza verificare la sussistenza dei requisitiindividuati dall’art. 17, comma 1-bis, del d.lgs. n. 165 del 2001,con conseguente violazione delle disposizioni richiamate.1.1. – Il motivo è infondato.La delega alla sottoscrizione dell'avviso di accertamento ad unfunzionario diverso da quello istituzionalmente competente ex art.42 del d.P.R. n. 600 del 1973 ha natura di delega di firma, e non difunzioni, poiché realizza un mero decentramento burocratico senzarilevanza esterna, restando l'atto firmato dal delegato imputabileall'organo delegante, con la conseguenza che, nell'ambitodell'organizzazione interna dell'ufficio, l'attuazione di detta delegadi firma può avvenire anche mediante ordini di servizio, senzanecessità di indicazione nominativa, essendo sufficientel'individuazione della qualifica rivestita dall'impiegato delegato, laquale consente la successiva verifica della corrispondenza trasottoscrittore e destinatario della delega stessa (Cass. n.11013/2019).L'indicazione del nominativo del soggetto delegato e deltermine di validità possono quindi essere individuati anchemediante ordini di servizio, idonei a consentire ex post la verificadel potere in capo al soggetto che ha materialmente sottoscrittol'atto (Cass. n. 21972/2024. Cass. n. 8814/2019).Risulta pertanto superata la difforme e precedentegiurisprudenza, secondo cui la delega di firma o di funzioni di cuiNumero registro generale 17131/2022Numero sezionale 4153/2026Numero di raccolta generale 17031/2026Data pubblicazione 30/05/2026all'art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973 deve necessariamenteindicare il nominativo del delegato, pena la sua nullità, chedetermina, a sua volta, quella dell'atto impositivo, sicché non puòconsistere in un ordine di servizio in bianco, che si limiti ad indicarela sola qualifica professionale del delegato senza consentire alcontribuente di verificare agevolmente la ricorrenza dei poteri incapo al sottoscrittore (Cass. n. 22803/2015).Il richiamo all’art. 17, comma 1-bis, del d.lgs. n. 165 del 2001,ove vengono menzionate le specifiche e comprovate ragioni diservizio, non concerne la delega in oggetto, in quanto la normapredetta fa riferimento alla delega di funzioni, e non alla delega difirma, quale è quella prevista dall’art. 42, comma 1, del d.P.R. n.600 del 1973, nel quale la suddetta menzione è assente (Cass. n.21839/2024).Nel caso di specie, alla luce della documentazione versata innon sindacabile in questa sede, ha ritenuto sussistente la delegadel funzionario sottoscrittore, avendo l'Amministrazione prodottol'ordine di servizio recante l'indicazione del nominativo del delegatoe dei limiti oggettivi della delega.2. – Con il secondo motivo di ricorso è denunciata laviolazione o falsa applicazione dell’art. 31, comma 2, del d.P.R. n.600 del 1973, sempre ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.,con riferimento alla competenza territoriale dell’ufficio impositore. Iricorrenti deducono che, nella fattispecie, l’accertamento sarebbestato emesso nei confronti del soggetto effettivamente inciso dallapretesa tributaria, individuato dalla stessa Amministrazione nellapersona fisica del socio interponente, sicché la competenzaterritoriale avrebbe dovuto essere radicata in relazione al domiciliofiscale di quest’ultimo e non già alla sede della società ritenutaNumero registro generale 17131/2022Numero sezionale 4153/2026Numero di raccolta generale 17031/2026Data pubblicazione 30/05/2026interposta. Lamentano, quindi, che la Commissione tributariaregionale abbia erroneamente fatto riferimento alla sede dellasocietà, ritenendo competente la Direzione provinciale di Milano,senza considerare che la ricostruzione dell’interposizionecomporterebbe lo spostamento del centro di imputazione delrapporto tributario sulla persona fisica, con conseguente diversaindividuazione dell’ufficio competente.2.1. – Il motivo è infondato.Nell'attuale sistema di giustizia tributaria, nel quale non è piùprevista la necessità di esperire il ricorso amministrativo prima diadire l'autorità giurisdizionale, l'incompetenza, anche territoriale,dell'ufficio che ha emesso l'avviso di accertamento costituisce untipico vizio di legittimità di tale atto, che deve essere dedotto dallaparte ricorrente tra i motivi di impugnazione dello stesso, senzache possa essere rilevato d'ufficio dal giudice, secondo quantodesumibile anche dall'art. 61, comma 2, del d.P.R. n. 600 del 1973(Cass. n. 18425/2018).In tema di accertamento delle imposte sui redditi, lacompetenza territoriale dell'ufficio accertatore è determinatadall'art. 31 del d.P.R. n. 600 del 1973 con riferimento al domiciliofiscale del soggetto tenuto alla dichiarazione (Cass. n.23362/2020).Nella specie, l'atto impositivo riguarda la dichiarazionepresentata dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. unipersonale, che aveva sedein Milano, sicché correttamente la competenza è stata radicatapresso l'Agenzia delle entrate di Milano. Né la prospettatainterposizione soggettiva vale a spostare, di per sé, la competenzaterritoriale, posto che l'accertamento trae origine dalla posizionefiscale della società e dalla dichiarazione da questa presentata;società della quale [OSCURATO:PERSONA] era legale rappresentante eNumero registro generale 17131/2022Numero sezionale 4153/2026Numero di raccolta generale 17031/2026Data pubblicazione 30/05/2026socio unico, con sede in Milano; ne consegue la competenzadell'Agenzia delle entrate di Milano.3. – Con il terzo motivo di ricorso i ricorrenti denunciano laviolazione o falsa applicazione dell’art. 7, comma 1, della l. n. 212del 2000, dell’art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973 e degli artt. 54 e56 del d.P.R. n. 633 del 1972, nonché dell’art. 2697 c.c., oltre adedurre la nullità della sentenza e del procedimento per difetto dimotivazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. Inparticolare, i ricorrenti deducono che l’avviso di accertamentosarebbe affetto da carenza di motivazione, non essendoadeguatamente esplicitate le ragioni poste a fondamento dellapretesa tributaria, né i presupposti di fatto e di dirittodell’imputazione del reddito al socio. Sostengono che la decisionedella Commissione tributaria regionale si sarebbe limitata aconfermare apoditticamente la congruità motivazionale dell’attoimpositivo, senza confrontarsi con le specifiche censure formulatenell’atto di appello, e senza esplicitare il percorso argomentativoseguito per ritenere legittimo l’operato dell’amministrazionefinanziaria. Lamentano, inoltre, che la motivazione della sentenzaimpugnata non consentirebbe di ricostruire l’iter logico-giuridicoposto a base della decisione, risolvendosi in affermazioni generichee non idonee a soddisfare l’onere motivazionale richiesto.3.1. – Il motivo è inammissibile.La motivazione dell'avviso di accertamento, prescritta dall'art.7 della l. n. 212 del 2000, assolve alla funzione di delimitarel'ambito delle contestazioni proponibili dall'Ufficio nel successivogiudizio e di porre il contribuente in condizione di conoscere ipresupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa; distinta datale profilo è, invece, la prova del fondamento sostanziale dellaNumero registro generale 17131/2022Numero sezionale 4153/2026Numero di raccolta generale 17031/2026Data pubblicazione 30/05/2026pretesa tributaria, che attiene al diverso piano dell'accertamentogiudiziale (Cass. n. 25321/2024).Nel caso in esame, la sentenza impugnata ha ritenutoadeguatamente motivato l'avviso di accertamento in relazione aglielementi posti a fondamento della pretesa. Le censure dei ricorrentinon colgono, tuttavia, la ratio decidendi, poiché non denuncianouna reale carenza motivazionale dell'atto, ma sollecitano unadiversa lettura del suo contenuto e delle risultanze istruttorie,estranea al giudizio di legittimità. Resta fermo che la sufficienzadella motivazione dell'avviso e la prova in giudizio della pretesatributaria attengono a piani distinti.4. – Con il quarto motivo di ricorso è dedotta la violazione ofalsa applicazione dell’art. 37, comma 3, del d.P.R. n. 600 del1973, dell’art. 5 del d.P.R. n. 917 del 1986 e dell’art. 2267 c.c.,nonché la nullità della sentenza per difetto di motivazione, sempreai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. I ricorrenti censurano laqualificazione della fattispecie operata dal giudice di appello intermini di interposizione soggettiva, deducendo che laCommissione tributaria regionale avrebbe erroneamente ritenutosussistente una situazione di interposizione tale da giustificarel’imputazione del reddito al socio, senza adeguatamente motivarein ordine agli elementi presuntivi posti a fondamento di talericostruzione. In tale prospettiva, lamentano che la decisione nonespliciterebbe le ragioni per le quali l’attività formalmente svoltadalla società dovrebbe essere ricondotta alla sfera giuridica delsocio persona fisica, né chiarirebbe i criteri utilizzati perdisconoscere la natura giuridica della società e per configurarlaquale soggetto interposto. Deducono, inoltre, che la motivazionedella sentenza impugnata sarebbe carente anche sotto il profilodella coerenza logica, in quanto non darebbe conto delle ragioni perNumero registro generale 17131/2022Numero sezionale 4153/2026Numero di raccolta generale 17031/2026Data pubblicazione 30/05/2026cui gli elementi istruttori acquisiti sarebbero idonei a dimostrarel’interposizione e la conseguente imputazione del reddito,limitandosi a richiamare in maniera generica le risultanzedell’attività amministrativa.4.1. – Il motivo è infondato.In seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5,c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., conmodif., dalla l. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nelricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienzadella motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto ilsindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla solaverifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall'art.111, comma 6, Cost. (Cass. n. 13248/2020; Cass. n. 17196/2020),che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante omeramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibiletra affermazioni inconcilianti, o risulti perplessa ed obiettivamenteincomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenzaimpugnata, a prescindere dal confronto con le risultanzeprocessuali (Cass. n. 7090/2022).Nel caso di specie non sussiste il dedotto vizio di motivazione,avendo la sentenza impugnata valorizzato una pluralità di elementiindiziari convergenti, ritenuti sintomatici dell'interposizionesoggettiva della società rispetto all'attività in concreto riferibile alsocio. Anche sotto tale profilo, le censure si risolvono nella richiestadi una rivalutazione del merito, inammissibile in sede di legittimità,a fronte di una motivazione non apparente, né affetta da vizi logici.5. – Il ricorso va dunque rigettato.Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e siliquidano come da dispositivo. P.Q.MNumero registro generale 17131/2022Numero sezionale 4153/2026Numero di raccolta generale 17031/2026Data pubblicazione 30/05/2026rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento, infavore dell’Agenzia delle entrate, delle spese del giudizio dilegittimità, che liquida in euro 5.900,00 per compensi, oltre allespese prenotate a debito.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,sussistono i presupposti processuali per il versamento, da partedella ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell'art. 13,comma 1-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SezioneTributaria, il 14 maggio 2026.Il PresidenteLucio Luciotti