CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 08326/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stato chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha rigettato il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA], sottoposto al regime detentivo differenziato, avverso il provvedimento di proroga delle limitazioni e del controllo della corrispondenza ex art. 18-ter l. 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.) emesso nei suoi confronti in data 17 ottobre 2024, nonché il reclamo, sempre proposto dal suddetto, avverso il provvedimento del 6 marzo 2025, col quale veniva disposto il trattenimento di una raccomandata inviata dal detenuto. 2. Avverso tale ordinanza [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite il proprio difensore di fiducia, per cassazione, deducendo violazione degli artt. 18-ter lett. a) e 41-bisOrd. pen. e mera apparenza della motivazione. Lamenta che il Tribunale di sorveglianza, quanto al rigetto del primo reclamo, si è limitato a richiamare il contenuto del provvedimento del 17 ottobre 2024 e la generica esigenza di prevenzione dei reati, valevole per il solo fatto della sottoposizione del ricorrente all’odierno regime differenziato. E ciò in contrasto con le pronunce Cass. 1, n. 36275 del 222 ottobre 2020, ric. [OSCURATO:PERSONA], e n. 14675 del 23 febbraio 2024, ric. [OSCURATO:PERSONA], entrambe non massimate, che escludono che il provvedimento di sottoposizione a visto di controllo possa essere motivato semplicemente con l’applicazione del regime di cui all’art. 41-bis Ord. pen. Rileva la difesa che gli obiettivi di prevenzione perseguiti dal regime differenziato legittimano l’impedimento di comunicazioni fisiche tra detenuti e nulla dicono per quelle epistolari, che necessitano di elementi ulteriori specificati dall’art. 18-ter Ord. pen. Si duole che, pertanto, sia del tutto eccentrica l’asserzione contenuta nell’ordinanza impugnata, secondo cui il provvedimento impugnato sarebbe condivisibile apparendo chiara la motivazione nell’indicazione delle ragioni che giustificano l’applicazione del regime differenziato, in assenza di riferimenti concreti a specifici episodi giustificativi della necessità della cautela aggiuntiva. Osserva, inoltre, il difensore, con riguardo al rigetto del secondo reclamo, che la motivazione è altrettanto apparente, in quanto omette di confrontarsi col provvedimento emesso dall’Ufficio di Sorveglianza di Milano, allegato a detto reclamo, che disponeva l’inoltro della medesima missiva trattenuta dall’istituto. Alla luce di tali doglianze, la difesa insiste per l’annullamento del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato. 1.1. Infondate sono, in primo luogo, le doglianze sul rigetto del reclamo avverso il provvedimento di proroga delle limitazioni e del controllo della corrispondenza ex art. 18-ter Ord. pen., alla luce degli stessi insegnamenti giurisprudenziali richiamati dal ricorso. Come evidenziato da Sez.1, n. 36275 del 22/10/2020, ricorrente [OSCURATO:PERSONA]: «L'art. 41-bis, comma 2, Ord. pen. stabilisce che “quando ricorrano gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica”, il Ministro della giustizia possa disporre, nei confronti di detenuti o internati per gravi reati in materia di terrorismo o di criminalità organizzata, la sospensione, in tutto o in parte, delle regole del trattamento che possano porsi in contrasto con le esigenze di ordine e sicurezza, al fine di impedire i collegamenti con “un'associazione criminale, terroristica o eversiva”. Sul versante, qui pertinente, delle comunicazioni con l'esterno e, segnatamente, della corrispondenza epistolare, la lett. e) del comma 2-quater prevede “la sottoposizione a visto di censura della corrispondenza, salvo quella con i membri del Parlamento o con autorità europee o nazionali aventi competenza in materia di giustizia”. Tale disposizione, peraltro, nulla stabilisce, per i detenuti assoggettati al regime differenziato di cui all'art. 41-bis Ord. pen., in relazione sia alla disciplina del "trattenimento", consistente nel mancato inoltro della corrispondenza al destinatario una volta riscontrata la presenza di contenuti non consentiti; sia alle eventuali “limitazioni” alla corrispondenza: nozione, questa, che sottintende l'introduzione, a monte, di restrizioni della possibilità, per il detenuto, di ricevere o inoltrare missive. Ne consegue che, anche per tale tipologia di detenuti, si osserva, con riferimento a tali ambiti, il regime ordinario dettato dall'art. 18-ter, rubricato “limitazioni e controlli della corrispondenza”, il quale subordina l'adozione sia delle limitazioni, sia del trattenimento alla ricorrenza di “esigenze attinenti le indagini o investigative o di prevenzione dei reati, ovvero per ragioni di sicurezza o di ordine dell'istituto”. Orbene, dal momento che, come detto, l'art. 41-bis Ord. pen. già prevede espressamente la sottoposizione al visto di controllo della corrispondenza, deve ragionevolmente concludersi che il successivo trattenimento debba essere motivato sulla base di specifici elementi, ovviamente diversi dalla mera sottoposizione al regime differenziato. E, a fortiori, anche il più invasivo intervento di limitazione all'inoltro e alla ricezione della corrispondenza non può certo essere disposto sulla base del dato della semplice applicazione di tale regime restrittivo. Diversamente opinando, infatti, si introdurrebbe, in maniera surrettizia, una disciplina di maggiore rigore rispetto a quella codificata dallo stesso legislatore». Ricorda, invece, Sez.1, n. 14675 del 23/02/2024, sempre ricorrente [OSCURATO:PERSONA], che: «La disciplina attinente alle limitazioni ed ai controlli della corrispondenza, nei confronti di persone soggette a restrizioni della libertà personale, è regolata dall'art.18-ter Ord. pen., nella veste assunta - per quanto qui di interesse - grazie all'intervento della legge 8 aprile 2004, n. 95. La suddetta disposizione, al primo comma, detta una disciplina di carattere generale, in base alla quale tanto le limitazioni, il visto di controllo e la verifica del contenuto delle buste, disciplinati dai commi che vanno dal primo al quarto, quanto i provvedimenti di trattenimento, consentiti dal quarto comma, possono essere adottati soltanto al ricorrere di esigenze inerenti alle indagini o alla prevenzione dei reati, ovvero per ragioni di sicurezza e di ordine dell'istituto. Tali restrizioni proprio in quanto limitative di un diritto fondamentale della persona, sono sottoposte - in ossequio all'art. 15 Cost. - ad una riserva di legge, rinforzata dalla garanzia giurisdizionale, di tal che l'adozione delle stesse è demandata a un provvedimento motivato dell'autorità giudiziaria, che può adottarlo nei soli casi normativamente previsti. La disciplina sopra tratteggiata si applica indistintamente a tutti i soggetti reclusi e, quindi, anche a quelli sottoposti al regime di cui all'art. 41-bis legge n. 354 del 1975; ed anzi, in relazione a questi ultimi, il comma 2-quater, lett. e) di tale articolo prevede, ulteriormente, la sottoposizione a visto di censura della corrispondenza, salvo che per quella con i membri del Parlamento o con le autorità europee o nazionali aventi competenza in materia di giustizia. La giurisprudenza di legittimità, del resto, ha ripetutamente affermato il principio secondo cui “la decisione di mancata consegna, o mancato inoltro, per essere legittima, deve essere motivata, sia pur sinteticamente e tenendo conto del predetto bilanciamento tra ragioni ostensibili e rilievi non consentiti per esigenze investigative o di prevenzione, sulla base di elementi concreti che facciano ragionevolmente dubitare che il contenuto effettivo della missiva sia quello che appare dalla semplice lettura del testo” (Sez. 1, n. 48522 del 11/10/2019, Rao, Rv. 277888; Sez. 5, n. 32452 del 22/02/2019, Falsone, Rv. 277527; Sez. 1, n. 51187 del 17/05/2018, Falsone, Rv. 274479; Sez. 1, n. 9689 del 12/02/2014, Virga, Rv. 259472). La motivazione del provvedimento giurisdizionale, sebbene si possa esplicare secondo una modalità espressiva e argomentativa che si connoti per sinteticità, deve comunque dare esaustivamente conto, in modo comprensibile, dell'iter concettuale seguito dal giudice, non potendo essere svilito fino a presentare un contenuto generico (Sez. 1, n. 16744 del 14/03/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 257013)». L’ordinanza impugnata, muovendo proprio da tali insegnamenti, rileva che: - ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 18-ter e 41-bis Ord. pen. nei confronti dei detenuti sottoposti al regime di cui all’articolo in ultimo menzionato possono essere disposti le limitazioni nella corrispondenza e nella ricezione della stampa previste dall’art. 18-ter, nonché il controllo auditivo dei colloqui visivi e telefonici ai sensi dell’art. 41-bis summenzionato; - nel caso di specie nel provvedimento del 17.10.2024 vengono indicate le circostanze e i presupposti che giustificano il provvedimento de quo ed ovvero “le esigenze attinenti alla prevenzione dei reati, in quanto attraverso la corrispondenza, la stampa e i colloqui [OSCURATO:PERSONA] potrebbe comunicare e tenersi informato in ordine ad azioni criminose, nonché veicolare eventuali ordini all’esterno e verificare l’avvenuta esecuzione”; - dunque, la motivazione, ancorché in ordine alla scadenza del provvedimento impugnato richiama il precedente provvedimento di sottoposizione al visto di controllo, appare chiara nell’indicazione delle ragioni che giustificano la sottoposizione a tale regime e del termine di durata del provvedimento. E’ evidente che il provvedimento impugnato dinanzi al Tribunale di sorveglianza, sufficientemente motivato circa le ragioni della sottoposizione al controllo, non sembra avere disposto in concreto alcuna specifica limitazione, né il reclamo – né tantomeno il ricorso - sembra ruotare intorno ad una limitazione di tal tipo e contrastarla, sicché il tema pare posto dalla difesa in termini astratti, non essendovi lamentele relative a specifiche compressioni di un diritto costituzionalmente garantito. 1.2.Infondata è anche la censura relativa al rigetto del secondo reclamo. Invero, le ragioni del trattenimento della missiva del 14 febbraio 2025, di cui al provvedimento del 6 marzo 2025, come evidenziato dall’ordinanza specificata che le considera legittime, sono specificamente ed espressamente legate alla violazione dell’art. 18 della circolare n. 3676/6126 del DAP, secondo cui “non è consentita la spedizione in unica busta di più missive indirizzate a persone diverse ad eccezione dei familiari conviventi, né la spedizione di missive, biglietti augurali e fotografie all’interno di pacco postale”, risultando il detenuto avere indirizzato una raccomandata a [OSCURATO:PERSONA], con all’interno della medesima busta tre lettere distinte, una indirizzata alla [OSCURATO:PERSONA], una al figlio Francesco e una alla figlia Noemi, soggetti non risultanti - dalla nota del 20 febbraio 2025 della Casa circondariale di Milano - familiari conviventi del detenuto. Il motivo di ricorso, di contro, si limita a lamentare il mancato confronto con una decisione di segno opposto assunta sulla medesima corrispondenza, non cogliendo, però, nel segno nella misura in cui il provvedimento impugnato indica specifiche disposizioni normative, che nulla hanno a che fare con il contenuto della missiva trattenuta o con la pericolosità del condannato. A dette argomentazioni il ricorrente non contrappone alcun argomento. 2. Per queste ragioni, il ricorso va rigetta