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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 03057/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 28/02/195:[ avverso la sentenza del 16/02/2021 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile: le censure sul trattamento punitivo declinano critiche in fatto e disancorate dalla motivazione della sentenza impugnata, nonché manifestamente infondate (quanto agli effetti della declaratoria di cui all'art. 131-bis cod. pen.); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. indicate in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 16/ 2021. [OSCURATO:PERSONA] nte Ersilia A

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 28/02/195:[ avverso la sentenza del 16/02/2021 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile: le censure sul trattamento punitivo declinano critiche in fatto e disancorate dalla motivazione della sentenza impugnata, nonché manifestamente infondate (quanto agli effetti della declaratoria di cui all'art. 131-bis cod. pen.); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. indicate in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16/ 2021. [OSCURATO:PERSONA] nte Ersilia A
Sentenza Cassazione n. 03057/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris