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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 19053/2026

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ssibile il ricorsoRITENUTO IN FATTO1.

Con ordinanza del 13 novembre 2025 il Tribunale di Catanzaro, in funzione digiudice del riesame ex art. 309 cod. proc. pen., ha confermato l’ordinanza con la quale ilGiudice per le indagini preliminari del Tribunale di Castrovillari ha applicato la misuracautelare della custodia in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di tentatoomicidio, in concorso, commesso ai danni diXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX in data 23 ottobre 2025.2.

Avverso il provvedimento ha proposto ricorso per cassazioneXXXXXXXXXXXX, permezzo del proprio difensore fiduciario, articolando un unico complesso e promiscuo motivocon il quale ha eccepito violazione di legge e vizi di motivazione in punto di qualificazionegiuridica del fatto, oltre che omissioni motivazionali e travisamenti di «risultanze fattualidecisive».Ha lamentato l’omessa valutazione del profilo afferente all’animus necandi e la carenteinvestigazione da parte dei giudici di merito che si sono limitati a dare atto dell’esitodell’azione delittuosa.Allo scopo di dimostrare la pesante condotta provocatoria delle vittime e, dunque, laplausibilità di una alternativa ricostruzione fattuale era stata prodotta una memoria difensivache, tuttavia, non è stata adeguatamente presa in considerazione.Peraltro, anche il comportamento successivo alla colluttazione, in uno conl’allontanamento dal luogo dei fatti, non è stato valutato ai fini del recesso volontario.Il ricorrente ha lamentato l’omessa disamina di un verbale redatto in sede di indaginidifensive ex art. 391 bis cod. proc. pen. relativo alle dichiarazioni rese daXXXXXXXXXXXXXXin merito ad alcune ferite riportate dal fratello del ricorrente.Si tratta di elementi descritti nella memoria difensiva riportata per stralcio nel ricorso epretermessi dall’esame dei giudici di merito, sebbene idonei a dimostrare uno svolgimentodei fatti alternativo a quello descritto nel provvedimento impugnato.Altro aspetto trascurato è stato quello dei rapporti tra i protagonisti della vicendaoggetto del procedimento.3.

Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile.2.

Risale a Sez.

U, n. 11 del 23/02/2000, Rv. 215828 l’insegnamento, successivamenteribadito costantemente dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui «in tema di misurecautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazionedel provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei graviindizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta il compito di verificare, in relazione allapeculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice dimerito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare lagravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza dellamotivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logicae ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie».L’affermazione si pone in continuità con l’ulteriore, altrettanto pacifico, orientamento inbase al quale «in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione che deducainsussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, o assenza delle esigenze cautelari, èammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifestaillogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure cheriguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione deglielementi esaminati dal giudice di merito» (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Rv. 270628 – 01;Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, Rv. 269884 – 01;Sez. 6, n. 11194 del 08/03/2012, Rv.252178 - 01).Peraltro, occorre avere anche riguardo alla specificità della valutazione compiuta nellafase cautelare dovendosi sempre tenere conto della «diversità dell'oggetto della delibazionecautelare, preordinata a un giudizio prognostico in termini di ragionevole e alta probabilità dicolpevolezza, rispetto a quella di merito, orientata invece all'acquisizione della certezzaprocessuale in ordine alla colpevolezza dell'imputato» (Sez. 2, n. 11509 del 14/12/2016, dep.2017, P., Rv. 269683; Sez. 5, n. 50996 del 14/10/2014, S., Rv. 264213 e molte altreconformi precedenti).3.

Nel caso di specie, la ricostruzione dei giudici di merito ha dato congruamente contodelle fonti valorizzate ai fini della ricostruzione dello svolgimento dei fatti.La gravità indiziaria è stata ricostruita attraverso dichiarazioni rese, in particolare, dallapersona offesa XXXXXXe da XXXXXXXXXXXXX presente al momento in cui sono avvenuti ifatti presso il parcheggio del campo sportivo di [OSCURATO:PERSONA] la notte del 23 ottobre2025.I convergenti provvedimenti di merito hanno descritto l’aggressione da partedell’indagato con altri tre soggetti nei confronti delle vittime con l’uso di strumenti di offesa(diversamente indicati dai due testi in una mazza da baseball e in un machete).Le dichiarazioni testimoniali sono state giudicate attendibili e genuine, oltre chesupportate da significativi elementi di conferma desunti dalle riprese delle videocamere disorveglianza installate sulle pubbliche vie e dagli esiti della perquisizione eseguita pressol’abitazione dell’indagato e del fratello (anch’egli indagato per il medesimo fatto nel presenteprocedimento), del sopralluogo eseguito dove sono avvenuti i fatti e della documentazionesanitaria relativa alle ferite riscontrate sulle vittime.XXXXXXXXXXXXX ha riportato ferite da taglio su varie parti del corpo ed è statoricoverato in codice rosso, versando in pericolo di vita.XXXXXX ha subito la frattura della teca cranica ed ha avuto una prognosi di trentagiorni.Da tali elementi il Tribunale ha giudicato convalidata la ricostruzione del Giudice per leindagini preliminari in punto di utilizzazione di un’arma da taglio di apprezzabili dimensioni.I giudici di merito hanno preso in esame le versioni rese da alcuni degli indagati in sededi interrogatori di garanzia soffermandosi sulla tesi delle provocazioni subite dagli stessiindagati, sulla non credibilità della riferita natura accidentale delle lesioni e, ancora, sullecontraddizioni tra le diverse versioni difensive e sulla incompatibilità delle stesse con i datioggettivi.È stata illustrata la natura collettiva dell’azione e il coinvolgimento dell’indagatonell’aggressione commessa in danno delle vittime con un coltello di grosse dimensioni (tipomachete) compatibile con la natura delle lesioni riscontrate sulle persone offese.Sono state affrontate e risolte le allegazioni in punto di qualificazione giuridica del fatto,con particolare riferimento alla ipotizzata configurabilità dei reati di rissa o di lesioni.A tale proposito, sono stati valorizzati gli strumenti di offesa, le zone del corpo attinte, lapluralità dei colpi inferti.È stata esclusa la legittima difesa, così come la circostanza attenuante dellaprovocazione e l’ipotizzata desistenza.In particolare, quanto alla legittima difesa, è stata evidenziata la circostanzadell’avvenuta perdita della disponibilità dell’arma da parte della persona offesa Nigro nelleprime fasi dell’aggressione e la possibilità di fuga da parte degli indagati.In punto di esigenze cautelari, sono state richiamate le modalità del fatto e lapersonalità particolarmente violenta dell’indagato; tutti elementi ritenuti tali da giustificarel’applicazione della misura della custodia in carcere e l’inidoneità di un regime cautelare più4.

Il ricorso, con il quale è stata contestata la sola gravità indiziaria, si sofferma, intermini generici, su elementi fattuali asseritamente pretermessi dalla disamina dei giudici dimerito, senza avvedersi che si tratta, in gran parte di profili presi in considerazione e rispettoai quali si propone una, non consentita, rilettura meramente confutativa.Così, le questioni della natura provocatoria della condotta della vittima e dellaconfigurabilità della gravità indiziaria del delitto di tentato omicidio sono state congruamenteprese in considerazione alla luce dell’effettivo svolgimento dei fatti per come riferito dallecredibili persone offese e in considerazione della natura del mezzo lesivo utilizzato (unmachete di grosse dimensioni) e delle ferite causate alle vittime, una delle quali si è trovatain pericolo di vita.Le versioni difensive tese a dimostrare uno svolgimento ei fatti alternativo eincompatibile con la configurabilità del tentato omicidio, contrariamente a quanto sostenutoin ricorso, sono state prese in considerazione e smentite alla luce delle risultanze obiettive,fra le quali, l’incompatibilità con le ferite riportate dalle persone offese (in particolare, daXXXXX).Non assume rilievo decisivo, pertanto, la lamentata mancata considerazione dei rilievicontenuti nella (riportata per stralcio) memoria difensiva che riguarda, appunto, la versionedifensiva ampiamente smentita e totalmente incompatibile con la ricostruzione di cuiall’ordinanza impugnata.La mera mancata enunciazione della memoria difensiva non assume rilievo decisivo aifini della individuazione di un preciso vizio della motivazione dovendosi avere riguardo alcontenuto effettivo dell’atto pretermesso e alla decisività delle relative allegazioni.Va richiamato, sul punto il costante orientamento di questa Corte nel senso che «intema di ricorso per cassazione, l'omesso esame di una memoria difensiva da parte deltribunale del riesame non può essere dedotto in sede di legittimità, salvo che introduca teminuovi e questioni diverse potenzialmente decisive, non sussistendo un'omessa valutazionequando gli argomenti in essa sviluppati, sui quali il provvedimento impugnato sia rimastosilente, siano smentiti dal complessivo impianto motivazionale, in quanto logicamenteincompatibili con la ricostruzione accertata e la valutazione formulata» (Sez. 5, n. 5443 del18/12/2020, dep. 2021, Rv. 280670 – 01; Sez. 2, n. 38834 del 07/06/2019, Rv. 277220 - 01).5.

Sulla base di quanto precede, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Cortecostituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorsosenza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» al versamentodella somma, equitativamente fissata in euro tremila, in favore della cassa delle ammende.Deve essere, altresì, disposto l’invio del presente provvedimento alla Cancelleria per leincombenze di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.Devono essere omesse le generalità e gli altri dati identificativi, ai sensi dell’art. 52 d.gs.196 del 2003.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Manda allacancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.Così è deciso, 22/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteVINCENZO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ssibile il ricorsoRITENUTO IN FATTO1. Con ordinanza del 13 novembre 2025 il Tribunale di Catanzaro, in funzione digiudice del riesame ex art. 309 cod. proc. pen., ha confermato l’ordinanza con la quale ilGiudice per le indagini preliminari del Tribunale di Castrovillari ha applicato la misuracautelare della custodia in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di tentatoomicidio, in concorso, commesso ai danni diXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX in data 23 ottobre 2025.2. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso per cassazioneXXXXXXXXXXXX, permezzo del proprio difensore fiduciario, articolando un unico complesso e promiscuo motivocon il quale ha eccepito violazione di legge e vizi di motivazione in punto di qualificazionegiuridica del fatto, oltre che omissioni motivazionali e travisamenti di «risultanze fattualidecisive».Ha lamentato l’omessa valutazione del profilo afferente all’animus necandi e la carenteinvestigazione da parte dei giudici di merito che si sono limitati a dare atto dell’esitodell’azione delittuosa.Allo scopo di dimostrare la pesante condotta provocatoria delle vittime e, dunque, laplausibilità di una alternativa ricostruzione fattuale era stata prodotta una memoria difensivache, tuttavia, non è stata adeguatamente presa in considerazione.Peraltro, anche il comportamento successivo alla colluttazione, in uno conl’allontanamento dal luogo dei fatti, non è stato valutato ai fini del recesso volontario.Il ricorrente ha lamentato l’omessa disamina di un verbale redatto in sede di indaginidifensive ex art. 391 bis cod. proc. pen. relativo alle dichiarazioni rese daXXXXXXXXXXXXXXin merito ad alcune ferite riportate dal fratello del ricorrente.Si tratta di elementi descritti nella memoria difensiva riportata per stralcio nel ricorso epretermessi dall’esame dei giudici di merito, sebbene idonei a dimostrare uno svolgimentodei fatti alternativo a quello descritto nel provvedimento impugnato.Altro aspetto trascurato è stato quello dei rapporti tra i protagonisti della vicendaoggetto del procedimento.3. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.2. Risale a Sez. U, n. 11 del 23/02/2000, Rv. 215828 l’insegnamento, successivamenteribadito costantemente dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui «in tema di misurecautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazionedel provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei graviindizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta il compito di verificare, in relazione allapeculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice dimerito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare lagravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza dellamotivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logicae ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie».L’affermazione si pone in continuità con l’ulteriore, altrettanto pacifico, orientamento inbase al quale «in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione che deducainsussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, o assenza delle esigenze cautelari, èammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifestaillogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure cheriguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione deglielementi esaminati dal giudice di merito» (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Rv. 270628 – 01;Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, Rv. 269884 – 01;Sez. 6, n. 11194 del 08/03/2012, Rv.252178 - 01).Peraltro, occorre avere anche riguardo alla specificità della valutazione compiuta nellafase cautelare dovendosi sempre tenere conto della «diversità dell'oggetto della delibazionecautelare, preordinata a un giudizio prognostico in termini di ragionevole e alta probabilità dicolpevolezza, rispetto a quella di merito, orientata invece all'acquisizione della certezzaprocessuale in ordine alla colpevolezza dell'imputato» (Sez. 2, n. 11509 del 14/12/2016, dep.2017, P., Rv. 269683; Sez. 5, n. 50996 del 14/10/2014, S., Rv. 264213 e molte altreconformi precedenti).3. Nel caso di specie, la ricostruzione dei giudici di merito ha dato congruamente contodelle fonti valorizzate ai fini della ricostruzione dello svolgimento dei fatti.La gravità indiziaria è stata ricostruita attraverso dichiarazioni rese, in particolare, dallapersona offesa XXXXXXe da XXXXXXXXXXXXX presente al momento in cui sono avvenuti ifatti presso il parcheggio del campo sportivo di [OSCURATO:PERSONA] la notte del 23 ottobre2025.I convergenti provvedimenti di merito hanno descritto l’aggressione da partedell’indagato con altri tre soggetti nei confronti delle vittime con l’uso di strumenti di offesa(diversamente indicati dai due testi in una mazza da baseball e in un machete).Le dichiarazioni testimoniali sono state giudicate attendibili e genuine, oltre chesupportate da significativi elementi di conferma desunti dalle riprese delle videocamere disorveglianza installate sulle pubbliche vie e dagli esiti della perquisizione eseguita pressol’abitazione dell’indagato e del fratello (anch’egli indagato per il medesimo fatto nel presenteprocedimento), del sopralluogo eseguito dove sono avvenuti i fatti e della documentazionesanitaria relativa alle ferite riscontrate sulle vittime.XXXXXXXXXXXXX ha riportato ferite da taglio su varie parti del corpo ed è statoricoverato in codice rosso, versando in pericolo di vita.XXXXXX ha subito la frattura della teca cranica ed ha avuto una prognosi di trentagiorni.Da tali elementi il Tribunale ha giudicato convalidata la ricostruzione del Giudice per leindagini preliminari in punto di utilizzazione di un’arma da taglio di apprezzabili dimensioni.I giudici di merito hanno preso in esame le versioni rese da alcuni degli indagati in sededi interrogatori di garanzia soffermandosi sulla tesi delle provocazioni subite dagli stessiindagati, sulla non credibilità della riferita natura accidentale delle lesioni e, ancora, sullecontraddizioni tra le diverse versioni difensive e sulla incompatibilità delle stesse con i datioggettivi.È stata illustrata la natura collettiva dell’azione e il coinvolgimento dell’indagatonell’aggressione commessa in danno delle vittime con un coltello di grosse dimensioni (tipomachete) compatibile con la natura delle lesioni riscontrate sulle persone offese.Sono state affrontate e risolte le allegazioni in punto di qualificazione giuridica del fatto,con particolare riferimento alla ipotizzata configurabilità dei reati di rissa o di lesioni.A tale proposito, sono stati valorizzati gli strumenti di offesa, le zone del corpo attinte, lapluralità dei colpi inferti.È stata esclusa la legittima difesa, così come la circostanza attenuante dellaprovocazione e l’ipotizzata desistenza.In particolare, quanto alla legittima difesa, è stata evidenziata la circostanzadell’avvenuta perdita della disponibilità dell’arma da parte della persona offesa Nigro nelleprime fasi dell’aggressione e la possibilità di fuga da parte degli indagati.In punto di esigenze cautelari, sono state richiamate le modalità del fatto e lapersonalità particolarmente violenta dell’indagato; tutti elementi ritenuti tali da giustificarel’applicazione della misura della custodia in carcere e l’inidoneità di un regime cautelare più4. Il ricorso, con il quale è stata contestata la sola gravità indiziaria, si sofferma, intermini generici, su elementi fattuali asseritamente pretermessi dalla disamina dei giudici dimerito, senza avvedersi che si tratta, in gran parte di profili presi in considerazione e rispettoai quali si propone una, non consentita, rilettura meramente confutativa.Così, le questioni della natura provocatoria della condotta della vittima e dellaconfigurabilità della gravità indiziaria del delitto di tentato omicidio sono state congruamenteprese in considerazione alla luce dell’effettivo svolgimento dei fatti per come riferito dallecredibili persone offese e in considerazione della natura del mezzo lesivo utilizzato (unmachete di grosse dimensioni) e delle ferite causate alle vittime, una delle quali si è trovatain pericolo di vita.Le versioni difensive tese a dimostrare uno svolgimento ei fatti alternativo eincompatibile con la configurabilità del tentato omicidio, contrariamente a quanto sostenutoin ricorso, sono state prese in considerazione e smentite alla luce delle risultanze obiettive,fra le quali, l’incompatibilità con le ferite riportate dalle persone offese (in particolare, daXXXXX).Non assume rilievo decisivo, pertanto, la lamentata mancata considerazione dei rilievicontenuti nella (riportata per stralcio) memoria difensiva che riguarda, appunto, la versionedifensiva ampiamente smentita e totalmente incompatibile con la ricostruzione di cuiall’ordinanza impugnata.La mera mancata enunciazione della memoria difensiva non assume rilievo decisivo aifini della individuazione di un preciso vizio della motivazione dovendosi avere riguardo alcontenuto effettivo dell’atto pretermesso e alla decisività delle relative allegazioni.Va richiamato, sul punto il costante orientamento di questa Corte nel senso che «intema di ricorso per cassazione, l'omesso esame di una memoria difensiva da parte deltribunale del riesame non può essere dedotto in sede di legittimità, salvo che introduca teminuovi e questioni diverse potenzialmente decisive, non sussistendo un'omessa valutazionequando gli argomenti in essa sviluppati, sui quali il provvedimento impugnato sia rimastosilente, siano smentiti dal complessivo impianto motivazionale, in quanto logicamenteincompatibili con la ricostruzione accertata e la valutazione formulata» (Sez. 5, n. 5443 del18/12/2020, dep. 2021, Rv. 280670 – 01; Sez. 2, n. 38834 del 07/06/2019, Rv. 277220 - 01).5. Sulla base di quanto precede, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Cortecostituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorsosenza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» al versamentodella somma, equitativamente fissata in euro tremila, in favore della cassa delle ammende.Deve essere, altresì, disposto l’invio del presente provvedimento alla Cancelleria per leincombenze di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.Devono essere omesse le generalità e gli altri dati identificativi, ai sensi dell’art. 52 d.gs.196 del 2003. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda allacancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.Così è deciso, 22/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteVINCENZO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.