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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 35222/2022

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Lecce; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza sopra indicata la Corte di appello di Lecce dichiarava la inammissibilità dell'istanza di revisione presentata da [OSCURATO:PERSONA] contro la pronuncia irrevocabile del 12 luglio 2018 con la quale la Corte di appello di Bari aveva confermato la sentenza di primo grado di condanna del prevenuto in relazione al reato di cui all'art. 648 cod. pen., per avere concorso nella ricettazione di 1805 litri di alcol di provenienza delittuosa in quanto oggetto di una rapina a mano armata consumata circa due anni prima.

Rilevava la Corte territoriale come l'istanza di revisione fosse manifestamente infondata, in quanto basata su prove nuove, costitute dalle dichiarazioni rese da due persone informate dei fatti, che "ictu ocuii" apparivano inconferenti ovvero del tutto inadeguate, in un'ottica prognostica, a consentire una pronuncia di proscioglimento dell'imputato in relazione al fatto di reato per il quale ha riportato condanna.

2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso il Petruzzelli, con atto sottoscritto dal suo difensore e procuratore speciale, il quale, con un unico articolato punto, ha dedotto la violazione di legge, in relazione agli artt. 630, 631, 632, 633 e 634, 127 e 192 cod. proc. pen., e vizio di motivazione, per manifesta illogicità, contraddittorietà e travisamento della prova, per avere la Corte distrettuale dichiarato la inammissibilità della richiesta di revisione, erroneamente ritenendo che le due "testimonianze" dedotte non potessero essere considerate come prove nuove in quanto già conosciute dall'imputato prima della definizione del giudizio a suo carico; illegittimamente sostenendo, sulla base di un risalente orientamento giurisprudenziale, che le prove nuove possano essere valutate ai fini della revisione solamente quando si collochino al di fuori del quadro probatorio già valutato nel giudizio definitivo; e, ingiustificatamente violando il principio del contraddittorio, anticipando la valutazione comparativa sulla forza dimostrativa delle nuove prove rispetto a quelle già assunte nel procedente giudizio, senza considerare la necessità di una nuova verifica del materiale probatorio a disposizione in termini tali da permettere di formulare un giudizio finale favorevole anche basato su un ragionevole dubbio. [OSCURATO:PERSONA]

1. Ritiene la Corte che il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sia inammissibile.

2. I motivi del ricorso, nei termini formulati con il primo e con il terzo punto delle doglianze, sono manifestamente infondati ovvero sono inammissibili per carenza del requisito delle decisività.

2.1. Quanto alla lamentata violazione della disciplina de qua, nella parte in cui la Corte di appello avrebbe sostenuto che le prove dedotte dall'istanza con il proposto mezzo straordinario di impugnazione non sarebbero state nuove, è sufficiente rilevare come i giudici di merito non avevano affatto affermato che le prove dedotte dalla difesa con la richiesta di riesame non potessero considerarsi "prove nuove" ai sensi dell'art. 630, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

Invero, la Corte territoriale si è impegnata a sostenere che le dichiarazioni scritte rese dalle due persone informate dei fatti (tali [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), acquisite dal patrocinatore del Petruzzelli a norma degli artt. 391-bis e 391-ter cod. proc. pen., sarebbero scarsamente attendibili in quanto afferenti a testimonianze di cui l'imputato era a conoscenza già prima di chiedere o ottenere la definizione del giudizio nelle forme del rito abbreviato, prove cioè di cui l'interessato avrebbe potuto chiedere l'assunzione se del caso formulando una istanza di abbreviato condizionato all'acquisizione probatoria.

Tale passeggio argomentativo si presenta contrario all'indirizzo esegetico oramai consolidato nella giurisprudenza di questa Corte di cassazione, secondo il quale In tema di revisione, per prove nuove rilevanti a norma dell'art.630 lett. c) cod. proc. pen. ai fini dell'ammissibilità della relativa istanza devono intendersi non solo le prove sopravvenute alla sentenza definitiva di condanna e quelle scoperte successivamente ad essa, ma anche quelle non acquisite nel precedente giudizio, e indipendentemente dalla circostanza che l'omessa conoscenza da parte di quest'ultimo sia imputabile a comportamento processuale negligente o addirittura doloso del condannato, rilevante solo ai fini del diritto alla riparazione dell'errore giudiziario (in questo senso Sez.

U, n. 624 del 26/09/2001, dep. 2002, Pisano, Rv. 220443).

Tuttavia, questa affermazione, espressa in via incidentale e basata su un'erronea valutazione giuridica, risulta irrilevante nel presente giudizio, in quanto - come condivisibilmente sottolineato dal Procuratore generale nella sua requisitoria scritta - non dirimente e, dunque, inidonea a invalidare il complessivo iter argomentativo dell'ordinanza impugnata, fondato su altri, differenti passaggi valutativi.

2.2. Sotto altra e complementare prospettiva, va rilevato come sia del tutto priva di pregio la doglianza difensiva concernente il richiamo, contenuto nella ordinanza gravata, ad una risalente pronuncia della giurisprudenza di legittimità, con la quale si era sostenuto che, in tema di revisione, il disposto dell'art. 637, comma 3, cod. proc. pen. (secondo cui "il giudice non può pronunciare il proscioglimento esclusivamente sulla base di una diversa valutazione delle prove assunte nel precedente giudizio") implica che le nuove prove - valutate di per sé o "unite a quelle già valutate" - possano portare ad una totale rielaborazione della verità processuale acquisita, a patto però che esse si collochino al di fuori del quadro probatorio già valutato nel giudizio definitivo: giacché, altrimenti esse, ponendosi all'interno di tale quadro, costituirebbero un mezzo per invalidare il giudizio di attendibilità già formulato sulle prove acquisite e, conseguentemente, si risolverebbero in un espediente diretto a trasgredire il suddetto divieto (Sez. 1, n. 945 del 24/02/1992, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 191710).

L'indicazione di tale orientamento esegetico, che non solamente non è stata successivamente smentita, ma che, anzi, è stata confermata dalle Sezioni Unite di questa Corte - nel momento in cui hanno messo in risalto come le prove nuove, astrattamente rilevanti in sede di revisione, possano solo quelle che non siano state acquisite ovvero non valutate neppure implicitamente nel precedente giudizio di merito (Sez.

U, n. 624 del 26/09/2001, dep. 2002, Pisano, cit.) - appare sostanzialmente superflua nella "economia" generale della motivazione del provvedimento gravato, per le ragioni di seguito precisate.

3. È, infatti, manifestamente infondato il motivo principale del ricorso pciki Aid.a-141 in cui la difesa si è doluta dell'adozione di una decisione de plano, senza consentire il pieno contraddittorio delle parti, basata su una asserita inconferenza del nuovo materiale probatorio rispetto a quello già posto, nel precedente definito giudizio penale, a base della declaratoria di colpevolezza dell'imputato.

In tale ottica, va rilevato come questa Corte abbia reiteratamente chiarito per un verso come, in tema di revisione, anche nella fase rescindente sia richiesta una delibazione non superficiale, sia pure sommaria, degli elementi addotti per capovolgere la precedente statuizione di colpevolezza e tale sindacato ricomprende necessariamente il controllo preliminare sulla presenza di eventuali profili di non persuasività e di incongruenza, rilevabili in astratto, oltre che di non decisività delle allegazioni poste a fondamento dell'impugnazione straordinaria (così, tra le altre, Sez. 5, Sentenza n. 1969 del 20/11/2020, dep. 2021, L., Rv. 280405); e, per altro verso, come la valutazione preliminare circa l'ammissibilità della richiesta di revisione proposta sulla base di prove nuove implichi la necessità di una comparazione tra le prove nuove e quelle già acquisite che deve ancorarsi alla realtà del caso concreto e che non può, quindi, prescindere dal rilievo di evidenti segni di inconferenza o inaffidabilità della prova nuova, purché, però, riscontrabili "ictu ocu/i" (così, tra le molte, Sez. 6, n. 20022 del 30/01/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 259779).

Di tali criteri interpretativi la Corte di appello di Lecce ha fatto corretta applicazione, rilevando come le due testimonianze dedotte dalla difesa fossero immediatamente riconoscibili come inconferenti rispetto al materiale probatorio già esistente, in quanto palesemente inidoneo a scalfire il ragionamento che aveva portato il giudice della cognizione a condannare l'imputato per il reato a lui addebitato.

La Corte territoriale, con un percorso argomentativo nel quale non è riconoscibile alcuna manifesta illogicità, ha evidenziato come il Petruzzelli fosse stato condannato per il concorso nella ricettazione di un rilevante quantitativo di alcol provento di una rapina, non solamente per avere svolto una iniziale e apparentemente 'neutra' funzione di intermediazione tra il venditore e l'acquirente di quella merce ricettata (aspetto, questo, già segnalato dall'imputato nella sua difesa e sul quale si erano soffermate le ulteriori indicazioni conoscitive dei due nuovi testimoni), ma anche per essersi occupato - come le intercettazioni di comunicazioni, a suo tempo eseguite dagli inquirenti, avevano permesso di accertare - di gestire la fase della consegna delle bottiglie della merce, sollecitando il venditore, al quale era stata rappresentata l'esigenza del compratore di "affrettare" la definizione dell'affare: così dimostrando un pieno e più ampio coinvolgimento nella vicenda della ricettazione di quella merce di provenienza delittuosa.

La decisione adottato dalla Corte di appello di Lecce si inscrive, perciò, coerentemente nell'ambito di quel consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale l'inammissibilità della richiesta di revisione per manifesta infondatezza ai sensi dell'art. 634 cod. proc. pen., sussiste quando le ragioni poste a suo fondamento risultano, all'evidenza, inidonee a consentire una verifica circa l'esito favorevole del giudizio (in questo senso, tra le tante, Sez. 2, n. 19648 del 03/02/2021, Martinelli, Rv. 281422).

4. Segue la condanna dei ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Lecce; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza sopra indicata la Corte di appello di Lecce dichiarava la inammissibilità dell'istanza di revisione presentata da [OSCURATO:PERSONA] contro la pronuncia irrevocabile del 12 luglio 2018 con la quale la Corte di appello di Bari aveva confermato la sentenza di primo grado di condanna del prevenuto in relazione al reato di cui all'art. 648 cod. pen., per avere concorso nella ricettazione di 1805 litri di alcol di provenienza delittuosa in quanto oggetto di una rapina a mano armata consumata circa due anni prima. Rilevava la Corte territoriale come l'istanza di revisione fosse manifestamente infondata, in quanto basata su prove nuove, costitute dalle dichiarazioni rese da due persone informate dei fatti, che "ictu ocuii" apparivano inconferenti ovvero del tutto inadeguate, in un'ottica prognostica, a consentire una pronuncia di proscioglimento dell'imputato in relazione al fatto di reato per il quale ha riportato condanna. 2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso il Petruzzelli, con atto sottoscritto dal suo difensore e procuratore speciale, il quale, con un unico articolato punto, ha dedotto la violazione di legge, in relazione agli artt. 630, 631, 632, 633 e 634, 127 e 192 cod. proc. pen., e vizio di motivazione, per manifesta illogicità, contraddittorietà e travisamento della prova, per avere la Corte distrettuale dichiarato la inammissibilità della richiesta di revisione, erroneamente ritenendo che le due "testimonianze" dedotte non potessero essere considerate come prove nuove in quanto già conosciute dall'imputato prima della definizione del giudizio a suo carico; illegittimamente sostenendo, sulla base di un risalente orientamento giurisprudenziale, che le prove nuove possano essere valutate ai fini della revisione solamente quando si collochino al di fuori del quadro probatorio già valutato nel giudizio definitivo; e, ingiustificatamente violando il principio del contraddittorio, anticipando la valutazione comparativa sulla forza dimostrativa delle nuove prove rispetto a quelle già assunte nel procedente giudizio, senza considerare la necessità di una nuova verifica del materiale probatorio a disposizione in termini tali da permettere di formulare un giudizio finale favorevole anche basato su un ragionevole dubbio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Ritiene la Corte che il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sia inammissibile. 2. I motivi del ricorso, nei termini formulati con il primo e con il terzo punto delle doglianze, sono manifestamente infondati ovvero sono inammissibili per carenza del requisito delle decisività. 2.1. Quanto alla lamentata violazione della disciplina de qua, nella parte in cui la Corte di appello avrebbe sostenuto che le prove dedotte dall'istanza con il proposto mezzo straordinario di impugnazione non sarebbero state nuove, è sufficiente rilevare come i giudici di merito non avevano affatto affermato che le prove dedotte dalla difesa con la richiesta di riesame non potessero considerarsi "prove nuove" ai sensi dell'art. 630, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. Invero, la Corte territoriale si è impegnata a sostenere che le dichiarazioni scritte rese dalle due persone informate dei fatti (tali [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), acquisite dal patrocinatore del Petruzzelli a norma degli artt. 391-bis e 391-ter cod. proc. pen., sarebbero scarsamente attendibili in quanto afferenti a testimonianze di cui l'imputato era a conoscenza già prima di chiedere o ottenere la definizione del giudizio nelle forme del rito abbreviato, prove cioè di cui l'interessato avrebbe potuto chiedere l'assunzione se del caso formulando una istanza di abbreviato condizionato all'acquisizione probatoria. Tale passeggio argomentativo si presenta contrario all'indirizzo esegetico oramai consolidato nella giurisprudenza di questa Corte di cassazione, secondo il quale In tema di revisione, per prove nuove rilevanti a norma dell'art.630 lett. c) cod. proc. pen. ai fini dell'ammissibilità della relativa istanza devono intendersi non solo le prove sopravvenute alla sentenza definitiva di condanna e quelle scoperte successivamente ad essa, ma anche quelle non acquisite nel precedente giudizio, e indipendentemente dalla circostanza che l'omessa conoscenza da parte di quest'ultimo sia imputabile a comportamento processuale negligente o addirittura doloso del condannato, rilevante solo ai fini del diritto alla riparazione dell'errore giudiziario (in questo senso Sez. U, n. 624 del 26/09/2001, dep. 2002, Pisano, Rv. 220443). Tuttavia, questa affermazione, espressa in via incidentale e basata su un'erronea valutazione giuridica, risulta irrilevante nel presente giudizio, in quanto - come condivisibilmente sottolineato dal Procuratore generale nella sua requisitoria scritta - non dirimente e, dunque, inidonea a invalidare il complessivo iter argomentativo dell'ordinanza impugnata, fondato su altri, differenti passaggi valutativi. 2.2. Sotto altra e complementare prospettiva, va rilevato come sia del tutto priva di pregio la doglianza difensiva concernente il richiamo, contenuto nella ordinanza gravata, ad una risalente pronuncia della giurisprudenza di legittimità, con la quale si era sostenuto che, in tema di revisione, il disposto dell'art. 637, comma 3, cod. proc. pen. (secondo cui "il giudice non può pronunciare il proscioglimento esclusivamente sulla base di una diversa valutazione delle prove assunte nel precedente giudizio") implica che le nuove prove - valutate di per sé o "unite a quelle già valutate" - possano portare ad una totale rielaborazione della verità processuale acquisita, a patto però che esse si collochino al di fuori del quadro probatorio già valutato nel giudizio definitivo: giacché, altrimenti esse, ponendosi all'interno di tale quadro, costituirebbero un mezzo per invalidare il giudizio di attendibilità già formulato sulle prove acquisite e, conseguentemente, si risolverebbero in un espediente diretto a trasgredire il suddetto divieto (Sez. 1, n. 945 del 24/02/1992, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 191710). L'indicazione di tale orientamento esegetico, che non solamente non è stata successivamente smentita, ma che, anzi, è stata confermata dalle Sezioni Unite di questa Corte - nel momento in cui hanno messo in risalto come le prove nuove, astrattamente rilevanti in sede di revisione, possano solo quelle che non siano state acquisite ovvero non valutate neppure implicitamente nel precedente giudizio di merito (Sez. U, n. 624 del 26/09/2001, dep. 2002, Pisano, cit.) - appare sostanzialmente superflua nella "economia" generale della motivazione del provvedimento gravato, per le ragioni di seguito precisate. 3. È, infatti, manifestamente infondato il motivo principale del ricorso pciki Aid.a-141 in cui la difesa si è doluta dell'adozione di una decisione de plano, senza consentire il pieno contraddittorio delle parti, basata su una asserita inconferenza del nuovo materiale probatorio rispetto a quello già posto, nel precedente definito giudizio penale, a base della declaratoria di colpevolezza dell'imputato. In tale ottica, va rilevato come questa Corte abbia reiteratamente chiarito per un verso come, in tema di revisione, anche nella fase rescindente sia richiesta una delibazione non superficiale, sia pure sommaria, degli elementi addotti per capovolgere la precedente statuizione di colpevolezza e tale sindacato ricomprende necessariamente il controllo preliminare sulla presenza di eventuali profili di non persuasività e di incongruenza, rilevabili in astratto, oltre che di non decisività delle allegazioni poste a fondamento dell'impugnazione straordinaria (così, tra le altre, Sez. 5, Sentenza n. 1969 del 20/11/2020, dep. 2021, L., Rv. 280405); e, per altro verso, come la valutazione preliminare circa l'ammissibilità della richiesta di revisione proposta sulla base di prove nuove implichi la necessità di una comparazione tra le prove nuove e quelle già acquisite che deve ancorarsi alla realtà del caso concreto e che non può, quindi, prescindere dal rilievo di evidenti segni di inconferenza o inaffidabilità della prova nuova, purché, però, riscontrabili "ictu ocu/i" (così, tra le molte, Sez. 6, n. 20022 del 30/01/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 259779). Di tali criteri interpretativi la Corte di appello di Lecce ha fatto corretta applicazione, rilevando come le due testimonianze dedotte dalla difesa fossero immediatamente riconoscibili come inconferenti rispetto al materiale probatorio già esistente, in quanto palesemente inidoneo a scalfire il ragionamento che aveva portato il giudice della cognizione a condannare l'imputato per il reato a lui addebitato. La Corte territoriale, con un percorso argomentativo nel quale non è riconoscibile alcuna manifesta illogicità, ha evidenziato come il Petruzzelli fosse stato condannato per il concorso nella ricettazione di un rilevante quantitativo di alcol provento di una rapina, non solamente per avere svolto una iniziale e apparentemente 'neutra' funzione di intermediazione tra il venditore e l'acquirente di quella merce ricettata (aspetto, questo, già segnalato dall'imputato nella sua difesa e sul quale si erano soffermate le ulteriori indicazioni conoscitive dei due nuovi testimoni), ma anche per essersi occupato - come le intercettazioni di comunicazioni, a suo tempo eseguite dagli inquirenti, avevano permesso di accertare - di gestire la fase della consegna delle bottiglie della merce, sollecitando il venditore, al quale era stata rappresentata l'esigenza del compratore di "affrettare" la definizione dell'affare: così dimostrando un pieno e più ampio coinvolgimento nella vicenda della ricettazione di quella merce di provenienza delittuosa. La decisione adottato dalla Corte di appello di Lecce si inscrive, perciò, coerentemente nell'ambito di quel consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale l'inammissibilità della richiesta di revisione per manifesta infondatezza ai sensi dell'art. 634 cod. proc. pen., sussiste quando le ragioni poste a suo fondamento risultano, all'evidenza, inidonee a consentire una verifica circa l'esito favorevole del giudizio (in questo senso, tra le tante, Sez. 2, n. 19648 del 03/02/2021, Martinelli, Rv. 281422). 4. Segue la condanna dei ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
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