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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 29916/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/12/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di MoukirrtJawad OSSERVA Ritenuto che il primo motivo di ricorso con cui si censura, deducendo violazione di legge e vizi di motivazione, la ritenuta responsabilità in ordine ai delitti di concorso in resistenza e lesioni dolose aggravate è manifestamente infondato e riproduttivo motivo di ricorso adeguatamente confutato dalla Corte di appello che, sia per quel che concerne la resistenza a pubblico ufficiale, che per le lesioni aggravate, ha messo in evidenza, da un canto, come il ricorrente fosse perfettamente consapevole dell'intervento attuato da parte del personale di polizia giudiziaria che tentava di far desistere Moukin dal fuggire, causando così lesioni all'agente Perugini che si era introdotta nellOauto per tentare di togliere le chiavi di accensione, d'altro canto, come le condotte di entrambi rispettivamente e materialmente poste in essere si inscrivessero nel medesimo contesto in cui gli autori, seppure con distinte modalità, si opponevano ai pubblici ufficiali; che nello stesso senso va risolta la questione, genericamente enunciata nei motivi di gravame (v. secondo foglio motivi di appello) e per ciò solo geneticamente inammissibile, connessa alle contestate lesioni anche nei confronti di altro pubblico ufficiale poste materialmente in essere dal complice nel corso della unitaria azione violenta ed oppositiva; che analogo limite incontrano i motivi (secondo, terzo e quarto) tesi a censurare la ritenuta recidiva, la mancata concessione delle attenuanti generiche e il trattamento sanzionatorio ritenuto eccessivo, tenuto conto della corretta risposta su ogni aspetto fornita dalla Corte territoriale che, quanto a recidiva, ha messo in risalto l'accresciuta pericolosità già attestata da precedente sentenza passata in giudicato, quanto ad esclusione delle circostanze attenuanti generiche ha ritenuto assorbente la pluralità dei precedenti penali e, quanto al trattamento sanzionatorio, ritenuto lo stesso adeguato e congruo alla luce dei precedenti e della gravità del fatto, ha preso in considerazione la violazione applicazione dell'art. 81, ultimo comma, cod. pen. (in quanto recidivo ex art. 99, quarto comma, cod. pen.) da parte del Tribunale, osservando che una corretta sua applicazione avrebbe comportato una pena superiore rispetto a quella in concreto determinata. rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/12/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di MoukirrtJawad OSSERVA Ritenuto che il primo motivo di ricorso con cui si censura, deducendo violazione di legge e vizi di motivazione, la ritenuta responsabilità in ordine ai delitti di concorso in resistenza e lesioni dolose aggravate è manifestamente infondato e riproduttivo motivo di ricorso adeguatamente confutato dalla Corte di appello che, sia per quel che concerne la resistenza a pubblico ufficiale, che per le lesioni aggravate, ha messo in evidenza, da un canto, come il ricorrente fosse perfettamente consapevole dell'intervento attuato da parte del personale di polizia giudiziaria che tentava di far desistere Moukin dal fuggire, causando così lesioni all'agente Perugini che si era introdotta nellOauto per tentare di togliere le chiavi di accensione, d'altro canto, come le condotte di entrambi rispettivamente e materialmente poste in essere si inscrivessero nel medesimo contesto in cui gli autori, seppure con distinte modalità, si opponevano ai pubblici ufficiali; che nello stesso senso va risolta la questione, genericamente enunciata nei motivi di gravame (v. secondo foglio motivi di appello) e per ciò solo geneticamente inammissibile, connessa alle contestate lesioni anche nei confronti di altro pubblico ufficiale poste materialmente in essere dal complice nel corso della unitaria azione violenta ed oppositiva; che analogo limite incontrano i motivi (secondo, terzo e quarto) tesi a censurare la ritenuta recidiva, la mancata concessione delle attenuanti generiche e il trattamento sanzionatorio ritenuto eccessivo, tenuto conto della corretta risposta su ogni aspetto fornita dalla Corte territoriale che, quanto a recidiva, ha messo in risalto l'accresciuta pericolosità già attestata da precedente sentenza passata in giudicato, quanto ad esclusione delle circostanze attenuanti generiche ha ritenuto assorbente la pluralità dei precedenti penali e, quanto al trattamento sanzionatorio, ritenuto lo stesso adeguato e congruo alla luce dei precedenti e della gravità del fatto, ha preso in considerazione la violazione applicazione dell'art. 81, ultimo comma, cod. pen. (in quanto recidivo ex art. 99, quarto comma, cod. pen.) da parte del Tribunale, osservando che una corretta sua applicazione avrebbe comportato una pena superiore rispetto a quella in concreto determinata. rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Sentenza Cassazione n. 29916/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris