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CassazionedecretoSezione 3

Cassazione n. 48929/2022

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llo di Palermo; via. g atti, I provvedimento impugnato e il ricorso; uci;ta la -.E.'2:azione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubb•:ico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore geTer-ae: •::.ot.t.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza deli'11 novembre 2020, la Corte di appello di Palermo, in sede esecutiva: rigettava l'istanza avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e voca a ottenere la revoca o la sospensione dell'ordine di demolizione disposto daA:a Procura generale presso la Corte di appello di Palermo il 1° luglio 2016, relativamente alla sentenza del Tribunale di Trapani del 10 maggio 2006, in parte riformata, ma non nell'imposizione dell'ordine demolitorio, dalla Corte di apoeld di Palermo il 4 giuoco 2007 con pronuncia divenuta irrevocabile; con tali decsbni, Bannino, dante causa della ricorrente, era stato ritenuto coipe.vole dei reato di cui all'art. 44 lett.

C del d.P.R. n. 380 del 2001 in relazione ac alcuni abusi edilizi cempiuti in Erice, località Pizzolungo, via Vulcano n. 33, presso un immobile di cui è poi divenuta proprietaria la Bruno a seguito di agg,ludcazione e decreto di trasferimento emesso il 12 aprile 2018 dal Tribunale di Thapani nel procedmento di esecuzione immobiliare in danno di Bannino.

2. Avverso l'ordinanza della Corte di appello siciliana, la Bruno, tramite il seo tifensore, ia proposto ricorso per cassazione, sollevando quattro motivi.

Con il pr;rno, la difesa deduce la violazione dei principi in materia di revoca e/o sospensione dell'ordine di demolizione delle opere abusive in presenza di istanza d condono o sanatoria, evidenziando che, oltre alla domanda di sanatoria presentata dal precedente proprietario responsabile delle opere abesive ai sensi deli'art. 32 del decreto legge n. 269 del 2003, anche la medesima ricorrente aveva presentato, in data 3 aprile 2019, domanda di sanato-ia al [OSCURATO:PERSONA] ex art. 46 comrna 5 del d.P.R. n. :380 del 2001. divieto di sanatoria evocato nel provvedimento impugnato sarebbe in contrasto con e.nerere del Cons:dlio di giustizia amministrativa per la Regione Sicilia del 30 gennaio 2012., receo;to dalla circolare dell'[OSCURATO:PERSONA] e Ameiente del 10 giugno 2015, secondo cui la disposizione normativa contenuta ne cornma 27 'ett. d) del'art, 32 del decreto legge n. 269 del 2003, secondo cui la sanatoria non può essere concessa né sulle aree soggette a vincolo di ineeificabUità assoluta, né su quelle soggette a vincoli di ineclificabilità relativa, non trova appAcaziene nel'ambito della Regione Sicilia, dove, come precisato ancee dagli organi ci ciustizia amministrativa regionale, continua a trovare appicazdne 'art. 23 della egge regionale n. 37 del 1985, che subordina le concessioni :n sanatorha al nulla osta rilasciato dagli enti di tutela.

Le opere di ampliamento riferite alle istanze di sanatoria sono dunque suscettibili di essere sanate,: tanto più alla luce della regionale n. 19 del 2021 (recante norme di interoretaz:cne autentica della legge regionale n. 16 del 2016), in forza dei?, quae è pacifico che in Sicilia possono ottenere la concessione in sanatoria le opere realizzate Si immobili ubicati in zona sottoposta a vincolo relativo, per le-duall sia stata presentata, nelle forme e nei termini prescritti, domanda di condono al sensi dell'art. 32 del decreto legge n. 269 del 2003.

Con d secondo motivo, oggetto di doglianza è la mancata qualificazione della ricorrente quale acquirente di buona fede, con conseguente inapplicabilità aia stessa della demolizione, evidenziandosi che la Bruno ha acquistato dai Tribunale di Trapani nell'ambito di • una procedura esecutiva irrireobillare; all'esito ct una regolare asta giudiziaria, avendo ella confidato sulla sa - abilità dell'immobile oggetto di vendita, sulla scorta dell'attestazione rilasciata dai Comune di Erice circa la condonabilità del manufatto ex lege n. 326 del 2003.

Peraltro, dopo :'acquisto, la Bruno, a scopo cautelativo, ha reiterato la domanda di sanator a,. presentando una nuova istanza ai sensi dell'art. 46 comma 5 del d.

P.R. n. 330 Ce 2001, non perché temesse il rigetto della domanda di condono presentata da 3annino da parte del Comune di Erice, ma perché era venuta a conoscenza, tramite l'arch. [OSCURATO:PERSONA], che Bannino era stato condannato con sentenza divenuta irrevocabile il 9 maggio 2008 e che era stata emessa ordinanza di demolizione dalla Procura generale presso la Corte di appello.

Peraltro, r nominate dal Tribunale di Trapani per la stima dell'immobile pignorato, dr. [OSCURATO:PERSONA], aveva chiesto nel dicembre 2015 al Comune di Erice l'ammissioilità a sanatoria delle opere oggetto della domanda di condono e il Comune aveva dato riscontro a tale nota ritenendo suscettibile di sanatoria le opere, ciò a dprova della buona fede della ricorrente, terza estranea al reato.

Con il terzo motivo, a difesa eccepisce la violazione dell'art. 173 cod. per., osservando che tra il passaggio in giudicato della sentenza di condanna (9 madcio 2308; e l'ingiunzione a demolire emessa nel 2016 dalla Procura generale presso la Corte di appeilo di Palermo erano trascorsi oltre otto anni, per cui l'ordine di demolizione doveva essere dichiarato estinto per prescrizione, trattandosi di misura sanzionatoria sostanzialmente equiparata alla confisca.

Con il quarto motivo, è stata dedotta la violazione degli art. 7 della legge n. 47 dei 1935, 97 del:a Costituzione, 1 del Protocollo n. 1 addizionale alla C.E.D.Ile oltre che O& principio della tutela dell'affidamento, evidenziandosi che l'accertata abusività dell'opera, laddove sia trascorso un lungo lasso di tempo dalla sua réaiizzazione, non ne legittima la demolizione, facendosi carico l'ordinamento, oltre che della legalità dell'azione amministrativa, anche della esigenza della certezza dei rapporti, per cui, a fronte di immobili realizzati quasi venti anni fa, la demoizione verrebbe a incidere su una situazione consolidatasi. [OSCURATO:PERSONA] Il r corso à infondato.1.

Premesso che i primi due motivi proposti sono suscettibili di essere trattati in maniera unitaria, perché sovrapponibili, deve rilevarsi che l'ordinanza impugnata, nela parte in cui ha ritenuto non sanabili gli abusi edilizi per cui vi è stata condanna, non presenta vizi di legittimità rilevabili in questa sede.

Circa i rapporti, in tema di condono edilizio, tra la disciplina statale e quella della Ree:orie Sicilia, deve infatti rchiamarsi la condivisa affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 419 del 23/10/2020, dep. 2021, non massimata, Sez. 3, n. 44957 del 02/07/2019, Rv. 277264 e Sez. 3, n. 45977 del 27/10/2011, Rv. 251341), secondo cui l'art. 23 della Legge Regione Sicilia 10 agosto 1985, n. 37 che, :n de:.-oga agii arl. 32 e 33 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, prevede la sanablità de[e opere realizzate in zona vincolata subordinatamente al rilascio dei nulea osta dell'Autorità competente per il vincolo, non prevale sulla normativa statae che disciplina il condono edilizio di cui al decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertto con modifiche dalla legge n. 24 novembre 2003, n. 326, non potendo la normativa regionale costituire eccezione alle previsioni di una normativa statale introdotta successivamente, dovendosi altresì evidenziare che, con riferimento al condono edilizio introdotto con la richiamata legge n. 326 del 2003, la realizzazione, in area assoggettata a vincolo paesaggistico, di nuove costrjziorì in assenza li permesso di costruire non è suscettibile di sanatoria (cr n termini Sez. 3, n. 40676 del 20/05/2016, Rv. 268079).

Del resto, è stato evidenziato (cfr. Sez. 3, n. 7400 del 20/12/2016, dep. 2017, Rv. 269193), cne la disposizione dell'art. 32 comma 27 lett d) della legge n. 326 dei 2303, in forza della quale la sanatoria non può essere concessa né sulle aree socge:te a vincolo di inedificabilità assoluta„ né su quelle soggette a vincoli di inedificabiqtà reiativa.

Cova applicazione nel territorio siciliano in forza del r. c.:tearno operato deil'art. 24 della Legge Regionale siciliana n. 15 del 2004, dovendosi ritenere che tale richiamo riguardi non solo le forme della richiesta di concessione in sanatoria, ma anche i limiti entro cui questa può essere rilasciata, tra i cuali quelli previsti dal comma 27, lett. d dell'art. 32, per gli interventi di nuce,fa cosCuzione in aree sottoposte a vincolo idrogeologico e paesaggistico.

Crbene, con argomentazioni in piena sintonia con i principi appena ricordati, la Corte di appello ha legittimamente respinto l'istanza della ricorrente, osservando che il :manufatte in esame, edificato dall'originario titolare, [OSCURATO:PERSONA], per ampliamento di pregressa costruzione, dunque con creazione di nuovi volumi atc:tativi„ è stato realizzato interamente in zona gravata da un preesistente vincolo paesaggistico, determinante inedificabilità dei suoli, non risultando dirimenti in senso contrario le differenti posizioni assunte sul punto in sede di giur. s,dzione amministrativa, come pure non appare decisiva l'attestazione :rrtehocutcha) di ammissibilità della sanatoria rilasciata dall'[OSCURATO:PERSONA] del Comune dl Erice rilasciata ai fini della procedura esecutiva civile.Sotto tale profilo, deve peraltro escludersi che la mancata sanabilità dell'opera abusivi abbia violato l'affidamento del privato acquirente, non potendosi affermare che l'aggiudicazione del bene in sede di procedura esecutiva renda immune 'acquflrente dalie conseguenze legate allo statuto giuridico del bene agceudidato, tanto più ove si consideri che, come osservato in maniera pertinente data Corte ternitoriale, era ben nota alla Bruno l'esistenza di un procedimento pena e a car:co del dante causa, nell'ambito del quale era stato emesso un ordine di demolizione, i che consente di ritenere non fondate le obiezioni difensive circa la buona fede dell'acquirente; costei, infatti, avendo preso visione della relazione tecnica allegata all'istanza di sanatoria a suo tempo presentata da Bannino„ era a conoscenza, già prima di presentare l'offerta, della condizione giuiadica dellmanobile, che non poteva ritenersi sanata dalla erronea attes:azone dell'[OSCURATO:PERSONA] del Comune di Erice circa l'eventuale e comunque futura condonabilità di un'opera avente quel tipo di caratteristiche.

In onesenza ci un apparato argonnentativo non illogico dell'ordinanza impugnata, non vi à dunque spazio per l'accoglimento delle censure difensive.

2. Parimenti infondati sono il terzo e il quarto motivo, a loro volta suscettibiii di essere trattati in maniera unitaria, dovendosi al riguardo rilevare che, rispetto alla rilevanza del decorso del tempo ai fini della operatività derordide di demolizione, questa Corte ha più volte affermato (cfr. Sez. 3, n. 49331 del 10/11/2015, Rv. 265540 e Sez. 3, n. 36387 del 07/07/2015, Rv. 264736) il principio secondo cui, in tema di reati concernenti le violazioni edilizie, l'c.-A-Cine di demolizione del manufatto abusivo imposto dal giudice costituisce una sanzione amministrativa che assolve a un'autonoma funzione ripristinatoria del bene giunclico leso, (=figurando quindi un obbligo di fare, imposto per ragioni di tutela del territorio, avendo peraltro carattere reale, producendo cioè effetti che ricadono sui soggetto che è in rapporto col bene, indipendentemente dal fatto coe., questi sia 'autore. dell'abuso.

Da ciò consegue che, essendo privo di finalità puetve..

Vordire di demolizione non è soggetto alla prescrizione stabilita dall'art. 171 o.oc.

De r . per le sanzioni penali, né alla prescrizione stabilita dall'art. 28 dea legge e. 689 del 1981, che riguarda solo le sanzioni pecuniarie con finalità punitiva.

In tal senso, è state escluso che l'ordine di demolizione si ponga in contrasto con principi della C.E.D.U., posto che l'intervento del giudice penale si ccdoca a chiusura di una complessa procedura amministrativa finalizzata al riprisdno del'originario assetto del territorio alterato dall'intervento edilizio abusivo, nel cui ambito viene considerato il solo oggetto del provvedimento (i'inernobi:e da abbattere); prescindendosi del tutto dall'individuazione di responsabilità soggettive,: prevalendo dunque la tutela del territorio sull'interesse dei sangob ai mantenimento di un immobile di cui sia accertata la persistente condizione di illegittimità (cfr. Sez. 3, n. 49331 del 10/11/2015, Rv. 265540).Deve dunque ribadirsi che l'ordine di demolizione non riveste, nel nostro ordlnarnerito, una funzione punitiva, quale elemento di pena da irrogare al colpevole, ma, diversamente, una funzione ripristinatoria del bene interesse tute:ato: la ratio della previsione, infatti, non è quella di sanzionare ulteriormente ,'rispetto alla pena irrogata) l'autore dell'illecito, ma quella di eliminare le conseguenze dannose della condotta medesima (c:onseguenze la cui cessazione nel caso di specie non risulta affatto comprovata), rimuovendo così la lesione dei territorio verificatasi e ripristinando quell'equilibrio urbanistico- eoiLzio che i vari enti preposti, ciascuno per la propria competenza, hanno voluto stabilire, alpunto che tale ordine, quando imposto dall'Autorità giudiziaria in uno con 13 sentenza di condanna, non si pone in rapporto alternativo con l'omologo ordine emesso dall'Autorità amministrativa, ferma restando la necessità di un cowciinamento tra le due disposizioni in sede esecutiva.

3. L'ordinanza impugnata si pone nel solco di tale approdo ermeneutico, dove.ndosi quindi concludere, in sintonia con le conclusioni del Procuratore generale, nel senso che :I mancato accoglimento della richiesta volta a ottenere la revoca deli'ordine di demolizione non presta il fianco alle censure difensive, risuitando le stesse sostanzialmente ripropositive di temi già adeguatamente affrontati dai giudici di appeilo, per cui si impone il rigetto del ricorso proposto nei 'interesse delia Bruno, con conseguente onere per la ricorrente, ai sensi del'ar. 616 cod. proc. pen., di soste

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
llo di Palermo; via. g atti, I provvedimento impugnato e il ricorso; uci;ta la -.E.'2:azione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubb•:ico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore geTer-ae: •::.ot.t.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza deli'11 novembre 2020, la Corte di appello di Palermo, in sede esecutiva: rigettava l'istanza avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e voca a ottenere la revoca o la sospensione dell'ordine di demolizione disposto daA:a Procura generale presso la Corte di appello di Palermo il 1° luglio 2016, relativamente alla sentenza del Tribunale di Trapani del 10 maggio 2006, in parte riformata, ma non nell'imposizione dell'ordine demolitorio, dalla Corte di apoeld di Palermo il 4 giuoco 2007 con pronuncia divenuta irrevocabile; con tali decsbni, Bannino, dante causa della ricorrente, era stato ritenuto coipe.vole dei reato di cui all'art. 44 lett. C del d.P.R. n. 380 del 2001 in relazione ac alcuni abusi edilizi cempiuti in Erice, località Pizzolungo, via Vulcano n. 33, presso un immobile di cui è poi divenuta proprietaria la Bruno a seguito di agg,ludcazione e decreto di trasferimento emesso il 12 aprile 2018 dal Tribunale di Thapani nel procedmento di esecuzione immobiliare in danno di Bannino. 2. Avverso l'ordinanza della Corte di appello siciliana, la Bruno, tramite il seo tifensore, ia proposto ricorso per cassazione, sollevando quattro motivi. Con il pr;rno, la difesa deduce la violazione dei principi in materia di revoca e/o sospensione dell'ordine di demolizione delle opere abusive in presenza di istanza d condono o sanatoria, evidenziando che, oltre alla domanda di sanatoria presentata dal precedente proprietario responsabile delle opere abesive ai sensi deli'art. 32 del decreto legge n. 269 del 2003, anche la medesima ricorrente aveva presentato, in data 3 aprile 2019, domanda di sanato-ia al [OSCURATO:PERSONA] ex art. 46 comrna 5 del d.P.R. n. :380 del 2001. divieto di sanatoria evocato nel provvedimento impugnato sarebbe in contrasto con e.nerere del Cons:dlio di giustizia amministrativa per la Regione Sicilia del 30 gennaio 2012., receo;to dalla circolare dell'[OSCURATO:PERSONA] e Ameiente del 10 giugno 2015, secondo cui la disposizione normativa contenuta ne cornma 27 'ett. d) del'art, 32 del decreto legge n. 269 del 2003, secondo cui la sanatoria non può essere concessa né sulle aree soggette a vincolo di ineeificabUità assoluta, né su quelle soggette a vincoli di ineclificabilità relativa, non trova appAcaziene nel'ambito della Regione Sicilia, dove, come precisato ancee dagli organi ci ciustizia amministrativa regionale, continua a trovare appicazdne 'art. 23 della egge regionale n. 37 del 1985, che subordina le concessioni :n sanatorha al nulla osta rilasciato dagli enti di tutela. Le opere di ampliamento riferite alle istanze di sanatoria sono dunque suscettibili di essere sanate,: tanto più alla luce della regionale n. 19 del 2021 (recante norme di interoretaz:cne autentica della legge regionale n. 16 del 2016), in forza dei?, quae è pacifico che in Sicilia possono ottenere la concessione in sanatoria le opere realizzate Si immobili ubicati in zona sottoposta a vincolo relativo, per le-duall sia stata presentata, nelle forme e nei termini prescritti, domanda di condono al sensi dell'art. 32 del decreto legge n. 269 del 2003. Con d secondo motivo, oggetto di doglianza è la mancata qualificazione della ricorrente quale acquirente di buona fede, con conseguente inapplicabilità aia stessa della demolizione, evidenziandosi che la Bruno ha acquistato dai Tribunale di Trapani nell'ambito di • una procedura esecutiva irrireobillare; all'esito ct una regolare asta giudiziaria, avendo ella confidato sulla sa - abilità dell'immobile oggetto di vendita, sulla scorta dell'attestazione rilasciata dai Comune di Erice circa la condonabilità del manufatto ex lege n. 326 del 2003. Peraltro, dopo :'acquisto, la Bruno, a scopo cautelativo, ha reiterato la domanda di sanator a,. presentando una nuova istanza ai sensi dell'art. 46 comma 5 del d. P.R. n. 330 Ce 2001, non perché temesse il rigetto della domanda di condono presentata da 3annino da parte del Comune di Erice, ma perché era venuta a conoscenza, tramite l'arch. [OSCURATO:PERSONA], che Bannino era stato condannato con sentenza divenuta irrevocabile il 9 maggio 2008 e che era stata emessa ordinanza di demolizione dalla Procura generale presso la Corte di appello. Peraltro, r nominate dal Tribunale di Trapani per la stima dell'immobile pignorato, dr. [OSCURATO:PERSONA], aveva chiesto nel dicembre 2015 al Comune di Erice l'ammissioilità a sanatoria delle opere oggetto della domanda di condono e il Comune aveva dato riscontro a tale nota ritenendo suscettibile di sanatoria le opere, ciò a dprova della buona fede della ricorrente, terza estranea al reato. Con il terzo motivo, a difesa eccepisce la violazione dell'art. 173 cod. per., osservando che tra il passaggio in giudicato della sentenza di condanna (9 madcio 2308; e l'ingiunzione a demolire emessa nel 2016 dalla Procura generale presso la Corte di appeilo di Palermo erano trascorsi oltre otto anni, per cui l'ordine di demolizione doveva essere dichiarato estinto per prescrizione, trattandosi di misura sanzionatoria sostanzialmente equiparata alla confisca. Con il quarto motivo, è stata dedotta la violazione degli art. 7 della legge n. 47 dei 1935, 97 del:a Costituzione, 1 del Protocollo n. 1 addizionale alla C.E.D.Ile oltre che O& principio della tutela dell'affidamento, evidenziandosi che l'accertata abusività dell'opera, laddove sia trascorso un lungo lasso di tempo dalla sua réaiizzazione, non ne legittima la demolizione, facendosi carico l'ordinamento, oltre che della legalità dell'azione amministrativa, anche della esigenza della certezza dei rapporti, per cui, a fronte di immobili realizzati quasi venti anni fa, la demoizione verrebbe a incidere su una situazione consolidatasi. [OSCURATO:PERSONA] Il r corso à infondato.1. Premesso che i primi due motivi proposti sono suscettibili di essere trattati in maniera unitaria, perché sovrapponibili, deve rilevarsi che l'ordinanza impugnata, nela parte in cui ha ritenuto non sanabili gli abusi edilizi per cui vi è stata condanna, non presenta vizi di legittimità rilevabili in questa sede. Circa i rapporti, in tema di condono edilizio, tra la disciplina statale e quella della Ree:orie Sicilia, deve infatti rchiamarsi la condivisa affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 419 del 23/10/2020, dep. 2021, non massimata, Sez. 3, n. 44957 del 02/07/2019, Rv. 277264 e Sez. 3, n. 45977 del 27/10/2011, Rv. 251341), secondo cui l'art. 23 della Legge Regione Sicilia 10 agosto 1985, n. 37 che, :n de:.-oga agii arl. 32 e 33 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, prevede la sanablità de[e opere realizzate in zona vincolata subordinatamente al rilascio dei nulea osta dell'Autorità competente per il vincolo, non prevale sulla normativa statae che disciplina il condono edilizio di cui al decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertto con modifiche dalla legge n. 24 novembre 2003, n. 326, non potendo la normativa regionale costituire eccezione alle previsioni di una normativa statale introdotta successivamente, dovendosi altresì evidenziare che, con riferimento al condono edilizio introdotto con la richiamata legge n. 326 del 2003, la realizzazione, in area assoggettata a vincolo paesaggistico, di nuove costrjziorì in assenza li permesso di costruire non è suscettibile di sanatoria (cr n termini Sez. 3, n. 40676 del 20/05/2016, Rv. 268079). Del resto, è stato evidenziato (cfr. Sez. 3, n. 7400 del 20/12/2016, dep. 2017, Rv. 269193), cne la disposizione dell'art. 32 comma 27 lett d) della legge n. 326 dei 2303, in forza della quale la sanatoria non può essere concessa né sulle aree socge:te a vincolo di inedificabilità assoluta„ né su quelle soggette a vincoli di inedificabiqtà reiativa. Cova applicazione nel territorio siciliano in forza del r. c.:tearno operato deil'art. 24 della Legge Regionale siciliana n. 15 del 2004, dovendosi ritenere che tale richiamo riguardi non solo le forme della richiesta di concessione in sanatoria, ma anche i limiti entro cui questa può essere rilasciata, tra i cuali quelli previsti dal comma 27, lett. d dell'art. 32, per gli interventi di nuce,fa cosCuzione in aree sottoposte a vincolo idrogeologico e paesaggistico. Crbene, con argomentazioni in piena sintonia con i principi appena ricordati, la Corte di appello ha legittimamente respinto l'istanza della ricorrente, osservando che il :manufatte in esame, edificato dall'originario titolare, [OSCURATO:PERSONA], per ampliamento di pregressa costruzione, dunque con creazione di nuovi volumi atc:tativi„ è stato realizzato interamente in zona gravata da un preesistente vincolo paesaggistico, determinante inedificabilità dei suoli, non risultando dirimenti in senso contrario le differenti posizioni assunte sul punto in sede di giur. s,dzione amministrativa, come pure non appare decisiva l'attestazione :rrtehocutcha) di ammissibilità della sanatoria rilasciata dall'[OSCURATO:PERSONA] del Comune dl Erice rilasciata ai fini della procedura esecutiva civile.Sotto tale profilo, deve peraltro escludersi che la mancata sanabilità dell'opera abusivi abbia violato l'affidamento del privato acquirente, non potendosi affermare che l'aggiudicazione del bene in sede di procedura esecutiva renda immune 'acquflrente dalie conseguenze legate allo statuto giuridico del bene agceudidato, tanto più ove si consideri che, come osservato in maniera pertinente data Corte ternitoriale, era ben nota alla Bruno l'esistenza di un procedimento pena e a car:co del dante causa, nell'ambito del quale era stato emesso un ordine di demolizione, i che consente di ritenere non fondate le obiezioni difensive circa la buona fede dell'acquirente; costei, infatti, avendo preso visione della relazione tecnica allegata all'istanza di sanatoria a suo tempo presentata da Bannino„ era a conoscenza, già prima di presentare l'offerta, della condizione giuiadica dellmanobile, che non poteva ritenersi sanata dalla erronea attes:azone dell'[OSCURATO:PERSONA] del Comune di Erice circa l'eventuale e comunque futura condonabilità di un'opera avente quel tipo di caratteristiche. In onesenza ci un apparato argonnentativo non illogico dell'ordinanza impugnata, non vi à dunque spazio per l'accoglimento delle censure difensive. 2. Parimenti infondati sono il terzo e il quarto motivo, a loro volta suscettibiii di essere trattati in maniera unitaria, dovendosi al riguardo rilevare che, rispetto alla rilevanza del decorso del tempo ai fini della operatività derordide di demolizione, questa Corte ha più volte affermato (cfr. Sez. 3, n. 49331 del 10/11/2015, Rv. 265540 e Sez. 3, n. 36387 del 07/07/2015, Rv. 264736) il principio secondo cui, in tema di reati concernenti le violazioni edilizie, l'c.-A-Cine di demolizione del manufatto abusivo imposto dal giudice costituisce una sanzione amministrativa che assolve a un'autonoma funzione ripristinatoria del bene giunclico leso, (=figurando quindi un obbligo di fare, imposto per ragioni di tutela del territorio, avendo peraltro carattere reale, producendo cioè effetti che ricadono sui soggetto che è in rapporto col bene, indipendentemente dal fatto coe., questi sia 'autore. dell'abuso. Da ciò consegue che, essendo privo di finalità puetve.. Vordire di demolizione non è soggetto alla prescrizione stabilita dall'art. 171 o.oc. De r . per le sanzioni penali, né alla prescrizione stabilita dall'art. 28 dea legge e. 689 del 1981, che riguarda solo le sanzioni pecuniarie con finalità punitiva. In tal senso, è state escluso che l'ordine di demolizione si ponga in contrasto con principi della C.E.D.U., posto che l'intervento del giudice penale si ccdoca a chiusura di una complessa procedura amministrativa finalizzata al riprisdno del'originario assetto del territorio alterato dall'intervento edilizio abusivo, nel cui ambito viene considerato il solo oggetto del provvedimento (i'inernobi:e da abbattere); prescindendosi del tutto dall'individuazione di responsabilità soggettive,: prevalendo dunque la tutela del territorio sull'interesse dei sangob ai mantenimento di un immobile di cui sia accertata la persistente condizione di illegittimità (cfr. Sez. 3, n. 49331 del 10/11/2015, Rv. 265540).Deve dunque ribadirsi che l'ordine di demolizione non riveste, nel nostro ordlnarnerito, una funzione punitiva, quale elemento di pena da irrogare al colpevole, ma, diversamente, una funzione ripristinatoria del bene interesse tute:ato: la ratio della previsione, infatti, non è quella di sanzionare ulteriormente ,'rispetto alla pena irrogata) l'autore dell'illecito, ma quella di eliminare le conseguenze dannose della condotta medesima (c:onseguenze la cui cessazione nel caso di specie non risulta affatto comprovata), rimuovendo così la lesione dei territorio verificatasi e ripristinando quell'equilibrio urbanistico- eoiLzio che i vari enti preposti, ciascuno per la propria competenza, hanno voluto stabilire, alpunto che tale ordine, quando imposto dall'Autorità giudiziaria in uno con 13 sentenza di condanna, non si pone in rapporto alternativo con l'omologo ordine emesso dall'Autorità amministrativa, ferma restando la necessità di un cowciinamento tra le due disposizioni in sede esecutiva. 3. L'ordinanza impugnata si pone nel solco di tale approdo ermeneutico, dove.ndosi quindi concludere, in sintonia con le conclusioni del Procuratore generale, nel senso che :I mancato accoglimento della richiesta volta a ottenere la revoca deli'ordine di demolizione non presta il fianco alle censure difensive, risuitando le stesse sostanzialmente ripropositive di temi già adeguatamente affrontati dai giudici di appeilo, per cui si impone il rigetto del ricorso proposto nei 'interesse delia Bruno, con conseguente onere per la ricorrente, ai sensi del'ar. 616 cod. proc. pen., di soste