CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 23 novembre 2021
Cassazione n. 05539/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la senzanza del 07/10/2020 della Corte di appello di Caltanissetta visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] , che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Caltanisetta, a seguito di gravame interposto dall'imputato [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza emessa il 27 giugno 2019 dal locale Tribunale, ha confermato la decisione con la quale il predetto imputato è stato riconosciuto responsabile dei reati di cui al capo a)(artt. 61 n. 2, 635, comma 1 e 2 n.1, cod. pen.), b)(art. 337 cod. pen.), c)(artt. 61 n. 2, 582, 585, comma 1, 576 nn. 1 e 5-bis, cod. pen.) e condannato a pena di giustizia. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato che, a mezzo del difensore, deduce: 2.1. Con il primo motivo, violazione degli artt. 337, 61 n. 2, 582, 585, comma 1 e 5-bis, cod. pen. essendosi illegittimamente affermata la sussistenza del nesso teleologico tra le lesioni personali e la resistenza a pubblico ufficiale dovendosi, invece, ritenere assorbite le lesioni nel reato di resistenza a pubblico ufficiale. 2.2. Con il secondo motivo, vizio della motivazione in relazione agli artt. 635, 61 n. 2, cod. pen., non potendosi sostenere l'aggravante teleologica in quanto non si può ritenere che l'imputato abbia fatto a pezzi la cella per utilizzare i pezzi medesimi al fine di commettere un ulteriore reato. 3. Il ricorso è inammissibile. 4. Il primo motivo è manifestamente infondato oltre che genericamente proposto rispetto alla corretta motivazione resa dalla sentenza impugnata in relazione all'analogo motivo di appello che ha escluso l'assorbimento del reato di lesioni in quello di resistenza a pubblico ufficiale in conformità all'orientamento di legittimità secondo il quale il delitto di resistenza a pubblico ufficiale assorbe soltanto quel minimo di violenza che si concreta nelle percosse, non già quegli atti che, esorbitando da tali limiti, siano causa di lesioni personali in danno dell'interessato. In quest'ultima ipotesi, il delitto di lesioni concorre con quello di resistenza a pubblico ufficiale e se l'atto di violenza, con il quale l'agente ha consapevolmente prodotto le lesioni, non risulta fine a se stesso, ma è stato posto in essere allo scopo di resistere al pubblico ufficiale, si realizza il presupposto per ritenere la sussistenza della circostanza aggravante della connessione teleologica di cui all'art. 61, n. 2, cod. pen.. (Sez. 6, n. 27703 del 15/04/2008, Dallara, Rv. 240880); ancora, quando la violenza esercitata nei confronti di un pubblico ufficiale per costringerlo ad omettere un atto del proprio ufficio anteriormente all'inizio della sua esecuzione eccede il fatto di percosse e volontariamente provoca lesioni personali in danno dell'interessato, si determina un concorso tra il delitto di violenza o minaccia a pubblico ufficiale e quello di lesioni, e per quest'ultimo sussiste l'aggravante della connessione teleologica, a nulla rilevando che reato- mezzo e reato-fine siano integrati dalla stessa condotta materiale(Sez. 6, n. 32703 del 17/04/2014, Bontempo, Rv. 260321). 5, Il secondo motivo è genericamente proposto attraverso la mera ríproposízíone del motivo in fatto dedotto in appello al quale la Corte ha correttamente risposto considerando l'evidente realizzazione del danneggiamento della cella al fine di porre in essere la condotta di resistenza ai pubblici ufficiali. 6. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 23/11/2021. [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA] ano Mogir;l