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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 marzo 2026

Cassazione n. 30469/2026

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el 17/03/2026 del TRIB.

SORVEGLIANZA di Milanodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Il Tribunale di sorveglianza di Milano con ordinanza del 17 marzo 2026ha rigettato l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso ilprovvedimento con il quale il Magistrato di sorveglianza di Pavia aveva applicatoal medesimo la misura di sicurezza della libertà vigilata per tre anni2.

Avverso detto provvedimento propone ricorso il condannato a mezzo deldifensore di fiducia per violazione degli artt. 133, 203, 208 cod. pen. e 679 cod.proc. pen.ll ricorrente stigmatizza il percorso argomentativo utilizzato dal Tribunale perconfermare il giudizio di attualità della pericolosità sociale già espresso dalMagistrato di sorveglianza ritenendolo meramente apodittico ed apparente.Il provvedimento impugnato richiama, infatti, le condotte per le quali ilricorrente ha riportato le condanne senza valutare lo iato temporale intercorrentefra tali condotte e la necessaria attualità del giudizio di pericolosità.La appartenenza ad un contesto di criminalità organizzata infatti, costituisceuna presunzione semplice di pericolosità che deve essere valuta in uno con glialtri indicatori soprattutto laddove il tempo decorso è rilevate.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile.Nel giudizio di cassazione costituisce motivo di "aspecificità" la mancanza dicorrelazione tra le ragioni argomentative della decisione impugnata e quelleposte a fondamento dell'impugnazione (così in motivazione Sez. 6, n. 13449 del12/02/2014, Kasem, Rv. 259456 – 01)La riproposizione di questioni già esaminate e disattese dal giudice delprovvedimento impugnato è causa di genericità del motivo per il giudizio dicassazione, perché in esso la censura deve colpire uno dei vizi della motivazionetassativamente indicati dall'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) e una deduzioneche invece riproponga la censura presentata al giudice d'appello senzaconfrontarsi con la risposta da questi argomentata e le sue ragioni, per ciò soloesula dalla struttura del giudizio di legittimità (Sez. 5, sent. 28011/2013; Sez.6,sent. 22445/2009; Sez.5, sent. 11933/2005; Sez.4, sent. 15497/2002; Sez. 5,sent. 2896/1999).In tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità larilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata el'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazionedei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di unamigliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito. (Sez.6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601 - 01)Le doglianze proposte sono totalmente versate in fatto e, da un lato, non siconfrontano con le argomentazioni del provvedimento impugnato che hannoaffrontato i medesimi argomenti e, dall’altro, sollecitano una rivalutazione deglielementi di prova nel giudizio di legittimità che è operazione non consentita.All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - alla luce dellasentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza dielementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare incolpa nella determinazione della causa di inammissibilità» - della somma di euro3000 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto dell'evidenteinammissibilità dei motivi di impugnazioneDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così deciso il 9 luglio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
el 17/03/2026 del TRIB. SORVEGLIANZA di Milanodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Il Tribunale di sorveglianza di Milano con ordinanza del 17 marzo 2026ha rigettato l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso ilprovvedimento con il quale il Magistrato di sorveglianza di Pavia aveva applicatoal medesimo la misura di sicurezza della libertà vigilata per tre anni2. Avverso detto provvedimento propone ricorso il condannato a mezzo deldifensore di fiducia per violazione degli artt. 133, 203, 208 cod. pen. e 679 cod.proc. pen.ll ricorrente stigmatizza il percorso argomentativo utilizzato dal Tribunale perconfermare il giudizio di attualità della pericolosità sociale già espresso dalMagistrato di sorveglianza ritenendolo meramente apodittico ed apparente.Il provvedimento impugnato richiama, infatti, le condotte per le quali ilricorrente ha riportato le condanne senza valutare lo iato temporale intercorrentefra tali condotte e la necessaria attualità del giudizio di pericolosità.La appartenenza ad un contesto di criminalità organizzata infatti, costituisceuna presunzione semplice di pericolosità che deve essere valuta in uno con glialtri indicatori soprattutto laddove il tempo decorso è rilevate.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.Nel giudizio di cassazione costituisce motivo di "aspecificità" la mancanza dicorrelazione tra le ragioni argomentative della decisione impugnata e quelleposte a fondamento dell'impugnazione (così in motivazione Sez. 6, n. 13449 del12/02/2014, Kasem, Rv. 259456 – 01)La riproposizione di questioni già esaminate e disattese dal giudice delprovvedimento impugnato è causa di genericità del motivo per il giudizio dicassazione, perché in esso la censura deve colpire uno dei vizi della motivazionetassativamente indicati dall'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) e una deduzioneche invece riproponga la censura presentata al giudice d'appello senzaconfrontarsi con la risposta da questi argomentata e le sue ragioni, per ciò soloesula dalla struttura del giudizio di legittimità (Sez. 5, sent. 28011/2013; Sez.6,sent. 22445/2009; Sez.5, sent. 11933/2005; Sez.4, sent. 15497/2002; Sez. 5,sent. 2896/1999).In tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità larilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata el'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazionedei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di unamigliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito. (Sez.6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601 - 01)Le doglianze proposte sono totalmente versate in fatto e, da un lato, non siconfrontano con le argomentazioni del provvedimento impugnato che hannoaffrontato i medesimi argomenti e, dall’altro, sollecitano una rivalutazione deglielementi di prova nel giudizio di legittimità che è operazione non consentita.All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - alla luce dellasentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza dielementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare incolpa nella determinazione della causa di inammissibilità» - della somma di euro3000 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto dell'evidenteinammissibilità dei motivi di impugnazioneDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così deciso il 9 luglio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]