CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 24673/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16200/2015R.G., proposto DA l’Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore Generale pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata; RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Benevento, elettivamente domiciliato presso l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma, giusta procura in calce al controricorso di costituzione nel presente procedimento; CONTRORICORRENTE avverso la sentenza depositata dalla Comm issione t ributaria regionale della Campania il 3 marzo 2015, n. 2131/29/2015, notificata il 23 aprile 2015; udita la relazione della causasvolta nella camera di consiglio non partecipata dell’11 luglio 2023 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: 1. l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale della Campania il 3 marzo 2015, n. 2131/29/2015, notificata il 23 aprile 2015, che, in controversia su impugnazione di cartella di pagamento (col n. 071201101085374-13), portante l’importo complessivo di € 27.144,00a titolo di sanzioni amministrative, in dipendenza di avviso di rettifica di valore e liq uidazione dell e maggiori imposte di registro, ipotecaria e catastale (col n. 20031T001891000) su compravendita immobiliare con rogito notarile dell’11 giugno 2003, nonché di ulteriore avviso di liquidazione (sempre col n. 20031T001891000), portante l’importo complessivo di € 20.899,00 a titolo di sanzioni amministrativeper mancato pagamento del residuo dovuto nel termine di sessanta giorni, in esecuzione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale della Campania col n. 125/08/2008 (passata in giudicato) , che aveva confermato il suddetto avviso di rettifica e liquidazione, ha accolto l’ appello p roposto d a [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della medesim a av ver so la sentenza depositata dalla Commissione t ributaria p rovinciale di Be nevento il 14 settembre 2012, n. 316/01/2012, con compensazione delle spese giudiziali; 2.il giudice di appello ha riformato la d ecisione di prime cure sul presupposto chel’amministrazione finanziaria non potesse emettere un nuovo avviso di liquidazione dopo la formazione del giudicato tributario sulle imposte di registro, ipotecaria e catastale dovute in forza del pregresso avviso di rettifica e liquidazione, ma dovesse procedere soltanto all’iscrizione a ruolo delle predette imposte con i relativi accessori;3. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso; [OSCURATO:PERSONA]: 1. il ricorso è affidato acinque motivi; 1.1 con il primo motivo, si denuncia violazione dell’art. 57, comma 1, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per essere stato omesso dal giudice di secondo grado di rilevare che la censura inerente alla preclusione per l’amministrazione finanziaria all’emanazione di un nuovo avviso di liquidazione dopo la quantificazione delle imposte dovute da parte del giudicato tributario fosse stata formulata dal contribuente soltanto in sede di gravame, non essendo stata dedotta in sede di impugnazione della cartella di pagamentodinanzi al giudice di prime cure; 1.2 con il secondo motivo, si denuncia violazione dell’art. 36, comma 2, n. 4, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 4, cod. proc. civ., per essere stato deciso l’appello dal giudice di secondo grado con motivazione assolutamente inesistente sulla pretesa conformità di contenuto impositivo tra avviso di liquidazione e cartella di pagamento, non potendo escludersi la debenza di ulteriori sanzioni in fase di iscrizione a ruolo; 1.3 con il terzo motivo, si denuncia violazione degli artt. 19, comma 1, lett. b, e 21, comma 1, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che il successivo avviso di liquidazione fosse illegittimo, non essendo un atto preparatorio della cartella di pagamento, ma un atto impositivo autonomamente impugnabile dinanzi al giudice tributario, che non era stato, però, tempestivamente impugnato dal contribuente, nonostante lespecifiche informazioni nelle avvertenze finali; 1.4 con il quarto motivo, si denuncia violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art.360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per essere stato omesso dal giudice di secondo grado di pronunciarsi - dopo aver escluso la sola spettanza della sanzione amministrativa exart. 13, comma 2, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 – sul residuo debito portato d a lla cartella di pagamento; 1.5 con il quinto motivo, si denunciano, al contempo, violazione degli artt. 53 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, e 13, comma 2, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471; falsa applicazione dell’art. 52, comma 1, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131; violazione dell’art. 2697 cod. civ.; in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che l’emanazione di un ulteriore avviso di liquidazione dopo la formazione del giudicato tributario fosse superflua in ragione della possibilità di procedere ad iscrizione a ruolo, non essendo stato quantificato in sede di impugnazionedel pregresso avviso di liquidazione l’ammontare delle imposte dovute dal contribuente; 2. il primo motivo è fondato; 2.1 invero, dall’esame delle ragioni addotte nel ricorso originario per l’impugnazione della cartella di pagamento dinanzi al giudice di prime cure (il cui testo è stato riprodotto alla pagina 3 del ricorsoper cassazione in ossequio al canone dell’autosufficienza), il contribuente non aveva lamentato che l’amministrazione finanziaria non potesse emanare un nuovo avviso di liquidazione dopo la formazione del giudicato tributario sul pregresso avviso di liquidazione con la rideterminazione delle impos te di registro, ipotecaria e catastale sulla compravendita immobiliare; 2.2 ne discende che l’appello del contribuente è stato accolto in relazione alla denunciadi un vizio della cartella di pagamento che non era stata mai dedotto dal contribuente in se de di impugnazione dinanzi al giudice di prime cure; 2.3 invero, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, nel processo tributario, caratterizzato dall'introduzione della domanda nella forma della impugnazione dell'atto tributario per vizi formali o sostanziali, l'indagine sul rapporto sostanziale non può che essere limitata ai motivi di contestazione dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa dell'amministrazione finanziaria che il contribuente deve specificamente dedurre nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, con la conseguenza che, ove il contribuente deduca specifici vizi di invalidità dell'atto impugnato, il giudice deve attenersi all'esame di essi e non può, ex officio, annullare ilprovvedimento impositivo per vizi diversi da quelli dedotti, anche se risultanti dagli stessi elementi acquisiti al giudizio, in quanto tali ulteriori profili di illegittimità debbono ritenersi estranei al thema controversum, come definito dalle scelte del ricorrente; l'oggetto del giudizio, come circoscritto dai motivi di ricorso, può essere modificato solo nei limiti consentiti dalla disciplina processuale e, cioè, con la presentazione di motivi aggiunti, consentita, però, ex a rt . 24 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nel solo caso di «deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della commissione» (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 13 aprile 2017, n. 9637; Cass., Sez. 6^-5, 22 febbraio 2018, n. 4384; Cass., Sez. 6^-5, 26 giugno 2019, n. 17195; Cass., Sez. 5^, 21 ottobre 2020, n. 23004; Cass., Sez. 5^, 11 luglio 2021, n. 20157;Cass., Sez. 5^, 3 novembre 2022, n. 32390; Cass., Sez. 6^- 5, 30 gennaio 2023, n. 2721; Cass., Sez. 5^, 25 maggio 2023, n. 14597); 2.4 per cui, nel processo tributario di appello, la nuova difesa del contribuente, ove non sia riconducibile all'originaria causa petendi e si fondi su fatti diversi da quelli dedotti in primo grado, che ampliano l'indagine giudiziaria ed allargano la materia del contendere, non integra un'eccezione, ma si traduce in un motivo aggiunto e, dunque, in una nuova domanda, vietata ai sensi degli artt. 24 e 57 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546(tra le tante: Cass., Sez. 5^, 3 luglio 2015, n. 13742; Cass., Sez. 5^, 3 novembre 2022, n. 32390); 2.5 pertanto, deducendo ex novo l’ invalidità derivata della cartella di pagamento in conseguenza dell’emanazione del nuovo avviso di liquidazione, che ne costituiva atto prodromico e preparatorio, il contribuente ha palesemente dilatato l’ambito originario del thema decidendummediante la prospettazione di un ulteriore vizio dell’atto impugnato; 2.6 tanto basta ad integra re la proposizione di una nuova domanda in appello, che contravviene al divieto posto dall’art. 57 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546; 3. tale esito comporta altresì l’assorbimento dei restanti motivi per il venir meno della ratio de cidendi della sentenza impugnata, che era fondata sul presupposto dell’affermata invalidità della cartella di pagamento per l’ingiustificata emanazione del nuovo avviso di liquidazione delle imposte dovute in esecuzione del giudicato tributario; 4. valutandosi la fondatezza del primo motivo e l’assorbimento dei restanti motivi, dunque, alla stregua delle suesposte argomentazioni, il ricorso può trovare accoglimento entro tali limiti e la sentenza impugnata deve essere cassata senza rinvio in relazione al motivo accolto per l’inammissibilità dell’appello; difatti, il processo non poteva essere proseguito (art. 382, terzo comma,cod. p roc . c iv .) con conseguente definitività della sentenza di primo grado. 5. Le spese dei giudizi di merito devono essere compensate tra le parti in considerazione dell’andamento processuale, mentre le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] il primo motivo e dichiara l’assorbimento dei restanti motivi; cassa senza rinvio la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e dichiara l’inammissibilità dell’appello; compensa tra le parti le spese dei giudizi di merito; condanna il controricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore della ricorrente, liquidandole