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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 1 giugno 2026

Cassazione n. 17345/2026

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ra speciale in calceal ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Sciacca, che haindicato recapito Pec;- ricorrente -controAgenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege,dall’Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliata presso i suoi uffici, allavia dei Portoghesi n. 12 in Roma;- controricorrente -avversola sentenza n. 1537, pronunciata dalla Commissione TributariaRegionale della Sicilia il 19.3.2018, e pubblicata il 9.4.2018;ascoltata la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];la Corte osserva:Numero registro generale 31934/2018Numero sezionale 3904/2026Numero di raccolta generale 17345/2026Data pubblicazione 01/06/20261. [OSCURATO:PERSONA] di finanza svolgeva verifiche fiscali nei confronti dellasocietà Dau sistemi Srl, attiva nel settore delle costruzioni edilizie,concluse con PVC del 12.7.2006.

L’Agenzia delle Entrate, recepiti gli esitidelle indagini svolte dai Militari, notificava alla società l’avviso diaccertamento n.

RJ003VS00129/2010, avente ad oggetto maggioriimposte per Ires, Iva ed Irap, con riferimento all’anno 2005, inconseguenza della partecipazione ad operazioni commercialisoggettivamente inesistenti, richiedendo il versamento di tributi per unvalore dichiarato di Euro 78.589,00.2.

La società impugnava l’atto impositivo innanzi alla CommissioneTributaria Provinciale di Agrigento che lo accoglieva, ritenendo non esserestata fornita la prova dell’evasione fiscale, ed annullava perciò l’avviso diaccertamento.3.

L’Agenzia delle Entrate spiegava appello avverso la decisionesfavorevole conseguita dai giudici di primo grado, innanzi allaCommissione Tributaria Regionale della Sicilia.

La società era stata estintae cancellata dal registro delle imprese il 15.5.2014, ed il giudizio eraproseguito nei confronti dei due soci, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

LaCTR riteneva invece corretto l’accertamento eseguito dell’Amministrazionefinanziaria, pertanto riformava la decisione dei giudici di primo grado eriaffermava la piena validità ed efficacia dell’atto impositivo.4.

Hanno proposto ricorso per cassazione gli ex soci, affidandosi a tremotivi di ricorso.

Resiste mediante controricorso l’Agenzia delle Entrate.Ragioni della decisione1.

Con il primo motivo di ricorso, indicato come proposto ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., i contribuenti contestano laviolazione dell’art. 36 del D.Lgs. n. 546 del 1992, per avere il giudicedell’appello omesso “la concisa esposizione dello svolgimento delprocesso, le richieste delle parti, nonché la succinta esposizione dei motiviin fatto e diritto” (ric., p. 2).Numero registro generale 31934/2018Numero sezionale 3904/2026Numero di raccolta generale 17345/2026Data pubblicazione 01/06/20261.1.

Il contribuente propone in sostanza una contestazione di nullitàdella sentenza del giudice dell’appello.La CTR innanzitutto ricostruisce, in sintesi ma con chiarezza, losviluppo degli accertamenti svolti nei confronti della società e lecontestazioni che sono state mosse dalla Guardia di Finanza, poi recepitedall’Amministrazione finanziaria, e descrive lo sviluppo del processo.Quindi si sofferma pressoché esclusivamente sulle fatture contestatedall’Ente impositore perché aventi ad oggetto operazioni commercialiritenute soggettivamente inesistenti, e conclude che sono stati assicuratiadeguati indizi che le operazioni commerciali rivelino effettivamente il viziocontestato.Per quanto la motivazione non appaia completamente esaustiva eneppure sempre agevolmente comprensibile, come si evidenzierà nelprosieguo, la decisione non presenta i vizi lamentati con il primo motivo diricorso, che risulta pertanto infondato e deve perciò essere respinto.2.

Mediante il secondo strumento d’impugnazione, indicato comeintrodotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. i ricorrenticensurano la nullità della sentenza impugnata, per non avere in realtà laCTR pronunciato sulla circostanza decisiva e relativa alla lorocontestazione che non ricorressero le condizioni per l’applicazione dell’art.2495 c.c., senza neppure esaminare il bilancio finale di liquidazione.3.

Con il terzo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 5, c.p.c., i contribuenti criticano la “violazione e falsaapplicazione degli artt. 2595 e 2697 c.c., e dell’art. 115 c.p.c.” (ric., p. 3),per avere il giudice del gravame ritenuto legittimo l’avviso diaccertamento come invocato nei confronti dei soci, sostenendo cherisultava applicabile l’art. 2495 c.c., ma senza che sia stata fornitanessuna prova che essi abbiano ottenuto alcuna somma in base al bilanciofinale di liquidazione.Numero registro generale 31934/2018Numero sezionale 3904/2026Numero di raccolta generale 17345/2026Data pubblicazione 01/06/20264.

Mediante il secondo ed il terzo motivo di impugnazione icontribuenti contestano la nullità della sentenza impugnata a causadell’apparenza della motivazione (secondo motivo), e della violazione dilegge (terzo motivo, anche se invocando il disposto dell’art. 360, primocomma, n. 5, c.p.c., vizio di motivazione), perché la CTR ha affermato chericorressero i presupposti della responsabilità dei soci per i debiti tributaridella società in applicazione del disposto di cui all’art. 2495 c.c., ma senzaavere in alcun modo chiarito da che cosa abbia desunto che essi sianostati destinatari di somme in base al bilancio finale di liquidazione.

I duemotivi di ricorso presentano ragioni di connessione, ed appare opportunotrattarli congiuntamente, per ragioni di sintesi e chiarezza espositiva.4.1.

Occorre in primo luogo rilevare che i soci non hanno proposto inquesto giudizio di legittimità critiche avverso il merito dell’accertamentotributario.Lamentano però di essere chiamati a rispondere di un debito fiscaledella società, sebbene il giudice dell’appello non chiarisca come ritenga siastato provato che abbiano ricevuto la ripartizione di somme in base albilancio finale di liquidazione, e che risulti perciò applicabile il disposto dicui all’art. 2495 c.c.4.2.

In proposito la CTR si limita ad osservare che la richiesta, rivoltaai soci, di pagamento dei debiti fiscali societari risulta legittima “attesa lapresenza delle condizioni di cui all’art. 2495 c.c.” (sent.

CTR, p. 2), enull’altro aggiunge sul punto.4.3.

Risulta pertanto fondata la critica proposta dai ricorrenti, perché ilgiudice dell’appello sostiene che ricorrano le condizioni di cui all’art. 2495c.c., ma non illustra affatto le ragioni di questa sua valutazione.

Lamotivazione risulta pertanto soltanto apparente.Invero l’Agenzia delle Entrate afferma che dal bilancio finale diliquidazione e dal piano di riparto si evinceva che al termine dell’esercizio“2011 risultava un attivo netto realizzato e da realizzare così composto:Numero registro generale 31934/2018Numero sezionale 3904/2026Numero di raccolta generale 17345/2026Data pubblicazione 01/06/2026crediti 148.590,79 …” (controric., p. 6).

A parte ogni valutazione chedovrebbe compiersi circa il fatto che il dato sia tempestivamente statointrodotto e dimostrato nel giudizio, la ricostruzione appare incompleta,perché la società risulta essere stata estinta il 15 maggio 2014, dopoulteriori due esercizi.Quello che rileva, in ogni caso, è che la CTR non chiarisce perchéritenga applicabile il disposto di cui all’art. 2495 c.c., il quale prevede laresponsabilità dei soci per i debiti della società estinta nei limiti di quantopercepito in base al bilancio finale di liquidazione.4.4.

Merita anche di essere ricordato come questa Corte regolatriceabbia già avuto modo di chiarire che in tema di contenzioso tributario,qualora l'estinzione della società di capitali, all'esito della cancellazione dalregistro delle imprese, intervenga in pendenza del giudizio di cui la stessasia parte, l'impugnazione della sentenza resa nei riguardi della societàdeve provenire o essere indirizzata, a pena d'inammissibilità, dai soci o neiconfronti dei soci succeduti alla società estinta in quanto il limite diresponsabilità degli stessi di cui all'art. 2495 c.c. non incide sulla lorolegittimazione processuale ma, al più, sull'interesse ad agire dei creditorisociali, interesse che, tuttavia, non è di per sé escluso dalla circostanzache i soci non abbiano partecipato utilmente alla ripartizione finale,potendo, ad esempio, sussistere beni e diritti che, sebbene non ricompresinel bilancio di liquidazione della società estinta, si sono trasferiti ai soci,Cass. sez.

V, 16.6.2017, n. 15035 (conf.

Cass. sez.

V, 16.1.2019, n. 897);e non si è mancato di specificare che in tema di contenzioso tributario, aseguito della cancellazione della società di capitali dal registro delleimprese, alla definitiva estinzione dell'ente consegue la successione degliex soci nei rapporti debitori già facenti capo alla società cancellata, manon definiti all'esito della liquidazione, e ciò indipendentemente dallacircostanza che essi abbiano goduto di un qualche riparto in base albilancio finale di liquidazione; ne consegue l'interesse dell'Agenzia delleNumero registro generale 31934/2018Numero sezionale 3904/2026Numero di raccolta generale 17345/2026Data pubblicazione 01/06/2026entrate a procurarsi un titolo nei confronti di quest'ultimi, potendoviessere la possibilità di sopravvenienze attive o di beni e diritti noncontemplati nel bilancio. (Fattispecie in tema di ricavi occultati, nonrilevabili documentalmente, ritenuti dalla S.C. presuntivamente distribuitia favore dei soci), Cass. sez.

V, 4.1.2022, n. 2.5.

In definitiva, devono essere accolti il secondo ed il terzo motivo diricorso, rigettato il primo, e la sentenza impugnata deve essere cassatacon rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Siciliaperché proceda a nuovo esame.La Corte di Cassazione, P.Q.Maccoglie il secondo ed il terzo motivo di ricorso proposti da LupoGiovanni e [OSCURATO:PERSONA], rigettato il primo, cassa la decisioneimpugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia innanzi alla Corte digiustizia tributaria di secondo grado della Sicilia perché, in diversacomposizione e nel rispetto dei principi esposti, proceda a nuovo giudizio eprovveda anche a regolare le spese di lite del giudizio di legittimità tra leparti.Così deciso in Roma, l’[OSCURATO:DATA_NASCITA].Il PresidenteGian [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ra speciale in calceal ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Sciacca, che haindicato recapito Pec;- ricorrente -controAgenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege,dall’Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliata presso i suoi uffici, allavia dei Portoghesi n. 12 in Roma;- controricorrente -avversola sentenza n. 1537, pronunciata dalla Commissione TributariaRegionale della Sicilia il 19.3.2018, e pubblicata il 9.4.2018;ascoltata la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];la Corte osserva:Numero registro generale 31934/2018Numero sezionale 3904/2026Numero di raccolta generale 17345/2026Data pubblicazione 01/06/20261. [OSCURATO:PERSONA] di finanza svolgeva verifiche fiscali nei confronti dellasocietà Dau sistemi Srl, attiva nel settore delle costruzioni edilizie,concluse con PVC del 12.7.2006. L’Agenzia delle Entrate, recepiti gli esitidelle indagini svolte dai Militari, notificava alla società l’avviso diaccertamento n. RJ003VS00129/2010, avente ad oggetto maggioriimposte per Ires, Iva ed Irap, con riferimento all’anno 2005, inconseguenza della partecipazione ad operazioni commercialisoggettivamente inesistenti, richiedendo il versamento di tributi per unvalore dichiarato di Euro 78.589,00.2. La società impugnava l’atto impositivo innanzi alla CommissioneTributaria Provinciale di Agrigento che lo accoglieva, ritenendo non esserestata fornita la prova dell’evasione fiscale, ed annullava perciò l’avviso diaccertamento.3. L’Agenzia delle Entrate spiegava appello avverso la decisionesfavorevole conseguita dai giudici di primo grado, innanzi allaCommissione Tributaria Regionale della Sicilia. La società era stata estintae cancellata dal registro delle imprese il 15.5.2014, ed il giudizio eraproseguito nei confronti dei due soci, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. LaCTR riteneva invece corretto l’accertamento eseguito dell’Amministrazionefinanziaria, pertanto riformava la decisione dei giudici di primo grado eriaffermava la piena validità ed efficacia dell’atto impositivo.4. Hanno proposto ricorso per cassazione gli ex soci, affidandosi a tremotivi di ricorso. Resiste mediante controricorso l’Agenzia delle Entrate.Ragioni della decisione1. Con il primo motivo di ricorso, indicato come proposto ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., i contribuenti contestano laviolazione dell’art. 36 del D.Lgs. n. 546 del 1992, per avere il giudicedell’appello omesso “la concisa esposizione dello svolgimento delprocesso, le richieste delle parti, nonché la succinta esposizione dei motiviin fatto e diritto” (ric., p. 2).Numero registro generale 31934/2018Numero sezionale 3904/2026Numero di raccolta generale 17345/2026Data pubblicazione 01/06/20261.1. Il contribuente propone in sostanza una contestazione di nullitàdella sentenza del giudice dell’appello.La CTR innanzitutto ricostruisce, in sintesi ma con chiarezza, losviluppo degli accertamenti svolti nei confronti della società e lecontestazioni che sono state mosse dalla Guardia di Finanza, poi recepitedall’Amministrazione finanziaria, e descrive lo sviluppo del processo.Quindi si sofferma pressoché esclusivamente sulle fatture contestatedall’Ente impositore perché aventi ad oggetto operazioni commercialiritenute soggettivamente inesistenti, e conclude che sono stati assicuratiadeguati indizi che le operazioni commerciali rivelino effettivamente il viziocontestato.Per quanto la motivazione non appaia completamente esaustiva eneppure sempre agevolmente comprensibile, come si evidenzierà nelprosieguo, la decisione non presenta i vizi lamentati con il primo motivo diricorso, che risulta pertanto infondato e deve perciò essere respinto.2. Mediante il secondo strumento d’impugnazione, indicato comeintrodotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. i ricorrenticensurano la nullità della sentenza impugnata, per non avere in realtà laCTR pronunciato sulla circostanza decisiva e relativa alla lorocontestazione che non ricorressero le condizioni per l’applicazione dell’art.2495 c.c., senza neppure esaminare il bilancio finale di liquidazione.3. Con il terzo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 5, c.p.c., i contribuenti criticano la “violazione e falsaapplicazione degli artt. 2595 e 2697 c.c., e dell’art. 115 c.p.c.” (ric., p. 3),per avere il giudice del gravame ritenuto legittimo l’avviso diaccertamento come invocato nei confronti dei soci, sostenendo cherisultava applicabile l’art. 2495 c.c., ma senza che sia stata fornitanessuna prova che essi abbiano ottenuto alcuna somma in base al bilanciofinale di liquidazione.Numero registro generale 31934/2018Numero sezionale 3904/2026Numero di raccolta generale 17345/2026Data pubblicazione 01/06/20264. Mediante il secondo ed il terzo motivo di impugnazione icontribuenti contestano la nullità della sentenza impugnata a causadell’apparenza della motivazione (secondo motivo), e della violazione dilegge (terzo motivo, anche se invocando il disposto dell’art. 360, primocomma, n. 5, c.p.c., vizio di motivazione), perché la CTR ha affermato chericorressero i presupposti della responsabilità dei soci per i debiti tributaridella società in applicazione del disposto di cui all’art. 2495 c.c., ma senzaavere in alcun modo chiarito da che cosa abbia desunto che essi sianostati destinatari di somme in base al bilancio finale di liquidazione. I duemotivi di ricorso presentano ragioni di connessione, ed appare opportunotrattarli congiuntamente, per ragioni di sintesi e chiarezza espositiva.4.1. Occorre in primo luogo rilevare che i soci non hanno proposto inquesto giudizio di legittimità critiche avverso il merito dell’accertamentotributario.Lamentano però di essere chiamati a rispondere di un debito fiscaledella società, sebbene il giudice dell’appello non chiarisca come ritenga siastato provato che abbiano ricevuto la ripartizione di somme in base albilancio finale di liquidazione, e che risulti perciò applicabile il disposto dicui all’art. 2495 c.c.4.2. In proposito la CTR si limita ad osservare che la richiesta, rivoltaai soci, di pagamento dei debiti fiscali societari risulta legittima “attesa lapresenza delle condizioni di cui all’art. 2495 c.c.” (sent. CTR, p. 2), enull’altro aggiunge sul punto.4.3. Risulta pertanto fondata la critica proposta dai ricorrenti, perché ilgiudice dell’appello sostiene che ricorrano le condizioni di cui all’art. 2495c.c., ma non illustra affatto le ragioni di questa sua valutazione. Lamotivazione risulta pertanto soltanto apparente.Invero l’Agenzia delle Entrate afferma che dal bilancio finale diliquidazione e dal piano di riparto si evinceva che al termine dell’esercizio“2011 risultava un attivo netto realizzato e da realizzare così composto:Numero registro generale 31934/2018Numero sezionale 3904/2026Numero di raccolta generale 17345/2026Data pubblicazione 01/06/2026crediti 148.590,79 …” (controric., p. 6). A parte ogni valutazione chedovrebbe compiersi circa il fatto che il dato sia tempestivamente statointrodotto e dimostrato nel giudizio, la ricostruzione appare incompleta,perché la società risulta essere stata estinta il 15 maggio 2014, dopoulteriori due esercizi.Quello che rileva, in ogni caso, è che la CTR non chiarisce perchéritenga applicabile il disposto di cui all’art. 2495 c.c., il quale prevede laresponsabilità dei soci per i debiti della società estinta nei limiti di quantopercepito in base al bilancio finale di liquidazione.4.4. Merita anche di essere ricordato come questa Corte regolatriceabbia già avuto modo di chiarire che in tema di contenzioso tributario,qualora l'estinzione della società di capitali, all'esito della cancellazione dalregistro delle imprese, intervenga in pendenza del giudizio di cui la stessasia parte, l'impugnazione della sentenza resa nei riguardi della societàdeve provenire o essere indirizzata, a pena d'inammissibilità, dai soci o neiconfronti dei soci succeduti alla società estinta in quanto il limite diresponsabilità degli stessi di cui all'art. 2495 c.c. non incide sulla lorolegittimazione processuale ma, al più, sull'interesse ad agire dei creditorisociali, interesse che, tuttavia, non è di per sé escluso dalla circostanzache i soci non abbiano partecipato utilmente alla ripartizione finale,potendo, ad esempio, sussistere beni e diritti che, sebbene non ricompresinel bilancio di liquidazione della società estinta, si sono trasferiti ai soci,Cass. sez. V, 16.6.2017, n. 15035 (conf. Cass. sez. V, 16.1.2019, n. 897);e non si è mancato di specificare che in tema di contenzioso tributario, aseguito della cancellazione della società di capitali dal registro delleimprese, alla definitiva estinzione dell'ente consegue la successione degliex soci nei rapporti debitori già facenti capo alla società cancellata, manon definiti all'esito della liquidazione, e ciò indipendentemente dallacircostanza che essi abbiano goduto di un qualche riparto in base albilancio finale di liquidazione; ne consegue l'interesse dell'Agenzia delleNumero registro generale 31934/2018Numero sezionale 3904/2026Numero di raccolta generale 17345/2026Data pubblicazione 01/06/2026entrate a procurarsi un titolo nei confronti di quest'ultimi, potendoviessere la possibilità di sopravvenienze attive o di beni e diritti noncontemplati nel bilancio. (Fattispecie in tema di ricavi occultati, nonrilevabili documentalmente, ritenuti dalla S.C. presuntivamente distribuitia favore dei soci), Cass. sez. V, 4.1.2022, n. 2.5. In definitiva, devono essere accolti il secondo ed il terzo motivo diricorso, rigettato il primo, e la sentenza impugnata deve essere cassatacon rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Siciliaperché proceda a nuovo esame.La Corte di Cassazione, P.Q.Maccoglie il secondo ed il terzo motivo di ricorso proposti da LupoGiovanni e [OSCURATO:PERSONA], rigettato il primo, cassa la decisioneimpugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia innanzi alla Corte digiustizia tributaria di secondo grado della Sicilia perché, in diversacomposizione e nel rispetto dei principi esposti, proceda a nuovo giudizio eprovveda anche a regolare le spese di lite del giudizio di legittimità tra leparti.Così deciso in Roma, l’[OSCURATO:DATA_NASCITA].Il PresidenteGian [OSCURATO:PERSONA]
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