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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 26 luglio 2021

Cassazione n. 36360/2022

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza depositata in data 26 luglio 2021, il G.i.p. del Tribunale di Roma, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava la richiesta avanzata da Raffaele SPERTI per ottenere, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., l'applicazione della disciplina della continuazione fra i reati giudicati con le due seguenti pronunce: 1) sentenza n. 281/2009 emessa in data 27 marzo 2009 dal G.i.p. del Tribunale di Lecce, irrevocabile il 12 maggio 2009, concernente reati tributari commessi dall'imputato nella qualità di titolare della ditta individuale "[OSCURATO:PERSONA]" con sede in Lecce; 2) sentenza n. 270/2017 emessa in data 10 febbraio 2017 dal G.i.p. del Tribunale di Roma, irrevocabile il 13 settembre 2018, concernente reati di bancarotta fraudolenta per distrazione e documentale commessi dall'imputato nella qualità di amministratore nonché socio unico della "[OSCURATO:SOCIETA].", dichiarata fallita in data 8 novembre 2013.

A ragione della decisione, osservava il giudice a quo che i reati in valutazione erano riconducibili a due diverse società, seppure aventi nome simile, ed erano stati commessi in epoche diverse, in quanto i reati fiscali erano risalenti agli anni 2006 e 2007, mentre la società alla quale erano riferibili i reati di bancarotta era stata costituita in epoca successiva e dichiarata fallita nell'anno 2013 per condotte commesse a partire dal 2010, sicché non vi era la prova dell'esistenza di un preventivo disegno criminoso dello SPERTI idoneo a ricollegare i delitti ad un'unica volontà preesistente.

2. Ha proposto ricorso per cassazione l'interessato, per il tramite del difensore, deducendo, con un unico, articolato motivo, carenza di motivazione e violazione di legge in relazione agli elementi costitutivi del reato continuato.

Il giudice dell'esecuzione aveva eluso la prospettazione difensiva, contenuta nell'istanza introduttiva dell'incidente e nella memoria in seguito depositata, secondo la quale avrebbe dovuto considerarsi sussistente il vincolo della continuazione in ragione della "sostanziale" sovrapponibilità dei reati giudicati con le due sentenze e della "sostanziale" continuità tra le due realtà imprenditoriali attraverso le quali detti reati vennero commessi, atteso che a nulla rilevava la data di dichiarazione del fallimento, dovendosi tener conto della data di commissione delle condotte distrattive.

La difesa, basandosi sul contenuto della sentenza emessa dal G.i.p. del Tribunale di Roma, aveva, in particolare, individuato profili "incontrovertibili", dimostrativi addirittura del fatto che una parte cospicua delle distrazioni della "[OSCURATO:SOCIETA]." fu commessa attraverso la ditta individuale avente la medesima denominazione sociale e nella disponibilità giuridica ed operativa dello SPERTI.

Quanto al profilo della continuità temporale, la difesa aveva evidenziato come i reati di falsa fatturazione risalissero alla data del 1° ottobre 2007, laddove le condotte distrattive risultavano commesse anche nei periodi di esercizio 2009, ricostruiti mediante l'ultimo bilancio, depositato nel 2010.La "laconica" affermazione secondo la quale il condannato non avrebbe potuto programmare la commissione di reati di bancarotta a distanza di sei anni dalla commissione di quelli tributari era, quindi, il frutto di un pacifico travisamento del dato cronologico relativo all'effettivo momento in cui tutte le condotte furono poste in essere.

3. Il Procuratore generale presso questa Corte, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

4. Il difensore dello SPERTI, avv. [OSCURATO:PERSONA], ha fatto pervenire tempestiva memoria di replica alla requisitoria del Procuratore generale. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per le ragioni che seguono.

2. Va premesso, in sintonia con quanto affermato dal [OSCURATO:PERSONA] nomofílattico, che, ai fini della concessione del beneficio della continuazione ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., anche il giudice dell'esecuzione deve verificare la sussistenza di concreti indicatori dell'unicità del disegno criminoso (quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole condotte causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita) ed accertare che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (Sez.

U., n. 28659 del 18/5/2017, Gargiulo, Rv. 270074).

Il programma di vita delinquenziale, viceversa, esprime l'opzione a favore della commissione di un numero indeterminato di reati, seppure dello stesso tipo ma non identificabili a priori nelle loro principali coordinate, rivelando una generale propensione alla devianza che si concretizza, di volta in volta, in relazione alle varie occasioni ed opportunità esistenziali" (Sez. 1, n. 15955 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], P.M. in proc.

Eloumarí, Rv. 266615; conformi: Sez. 1, n. 39222 del 26/2/2014, B., Rv. 260896; Sez. 2, n. 18037 del 7/4/2004, Tuzzeo, Rv. 229052; Sez. 1, n. 6553 del 13/12/1995, dep. 1996, Bagnara, Rv, 203690).

Tornando agli indicatori sintomatici dell'unico disegno criminoso, va ricordato il principio enunciato da questa Corte, secondo il quale il decorso del tempo costituisce elemento decisivo sul quale fondare la valutazione ai fini del riconoscimento delle condizioni previste dall'art. 81 cod. pen., atteso che, in assenza di altri elementi, quanto più ampio è il lasso di tempo fra le violazioni, tanto più deve ritenersi improbabile l'esistenza di una programmazione unitaria predeterminata almeno nelle linee fondamentali (Sez. 4, n, 34756 del 17/5/2012, Madonia e altri, Rv 253664) Va, inoltre, rammentato che, in tema di continuazione tra reati di bancarotta fraudolenta, ai fini dell'individuazione della contiguità cronologica quale indice della sussistenza della identità del disegno criminoso, assume rilievo la data di commissione della condotta (Sez. 3 1, n. 45602 del 14/12/2010, Sica, Rv. 249353).

Tale principio implica che, ove talune condanne, fra quelle di cui il reo sostenga la continuazione, riguardino reati di bancarotta, l'indagine del giudice non possa limitarsi all'esame delle date di emissione delle sentenze dichiarative dei diversi fallimenti (o dell'unico fallimento da eventualmente porre in continuazione con reati eterogenei), ma deve tener conto, qualora sia possibile, anche dei vari momenti nei quali i singoli comportamenti del reo, destinati a costituire elementi dei reati che siano poi venuti a consumazione, abbiano avuto concreta manifestazione, restando irrilevante la scelta teorica circa la natura da riconoscere alla sentenza dichiarativa di fallimento (Sez. 1, n. 24657 del 5/2/2019, Baldini, Rv. 276194).

3. Ritiene il Collegio che il giudice dell'esecuzione abbia fatto buon governo dei ricordati principi, enucleando una serie di indicatori valutati non illogicamente come inconciliabili con una matrice unitaria del disegno criminoso: a) l'eterogeneità dei reati; b) la significativa distanza temporale tra gli stessi; c) l'intervallo temporale non breve (circa un anno) tra la data di commissione dell'ultimo dei reati tributari (1° ottobre 2007), riferiti alla ditta individuale dello SPERTI "[OSCURATO:PERSONA]", e la costituzione della "[OSCURATO:SOCIETA] s.r.1-." (18 settembre 2008), cui erano riferiti i fatti di bancarotta giudicati con la sentenza indicata sub 2) nella esposizione in fatto.

Giova precisare che l'erroneo riferimento operato dal giudice a quo, nel valutare lo iato temporale tra i reati fiscali (commessi negli anni 2006-2007) e quello di bancarotta fraudolenta, alla data della dichiarazione di fallimento della "[OSCURATO:SOCIETA]." (8 novembre 2013), non inficia la valutazione operata, poiché la distanza temporale incompatibile con l'esistenza di una programmazione unitaria predeterminata almeno nelle linee fondamentali resta egualmente rilevante anche tenendo conto, in luogo della data della sentenza dichiarativa di fallimento, del tempo di commissione delle condotte distrattive (2010), distante, rispettivamente, tre e quattro anni, dal primo (2006) e dall'ultimo (2007) dei reati tributari oggetto della prima sentenza di condanna.

Senza considerare che i reati fallimentari hanno riguardato anche ipotesi di bancarotta documentale (omessa consegna delle scritture contabili al curatore), reati che si collocano, quindi, addirittura in data successiva alla dichiarazione di fallimento e risultano, perciò, ancora più distanti dai reati tributari.

La corretta e argomentata valorizzazione, in funzione reiettiva dell'istanza dello SPERTI, del fascio - prima evidenziato - di indicatori ostativi alla individuazione di un medesimo disegno criminoso è stata contrastata, in ricorso, con deduzioni in fatto, protese a una rilettura delle emergenze istruttorie nel tentativo, disancorato dalla realtà processuale, di dimostrare la "sostanziale" sovrapponibilità dei tempi di commissione dei reati e la "sostanziale" continuità delle due realtà aziendali in considerazione, sovrapponibilità e continuità che il giudice dell'esecuzione ha, con argomentare congruo, decisamente escluso.

4. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso deriva la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di ipotesi di esonero, al versamento di un'ulteriore somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza depositata in data 26 luglio 2021, il G.i.p. del Tribunale di Roma, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava la richiesta avanzata da Raffaele SPERTI per ottenere, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., l'applicazione della disciplina della continuazione fra i reati giudicati con le due seguenti pronunce: 1) sentenza n. 281/2009 emessa in data 27 marzo 2009 dal G.i.p. del Tribunale di Lecce, irrevocabile il 12 maggio 2009, concernente reati tributari commessi dall'imputato nella qualità di titolare della ditta individuale "[OSCURATO:PERSONA]" con sede in Lecce; 2) sentenza n. 270/2017 emessa in data 10 febbraio 2017 dal G.i.p. del Tribunale di Roma, irrevocabile il 13 settembre 2018, concernente reati di bancarotta fraudolenta per distrazione e documentale commessi dall'imputato nella qualità di amministratore nonché socio unico della "[OSCURATO:SOCIETA].", dichiarata fallita in data 8 novembre 2013. A ragione della decisione, osservava il giudice a quo che i reati in valutazione erano riconducibili a due diverse società, seppure aventi nome simile, ed erano stati commessi in epoche diverse, in quanto i reati fiscali erano risalenti agli anni 2006 e 2007, mentre la società alla quale erano riferibili i reati di bancarotta era stata costituita in epoca successiva e dichiarata fallita nell'anno 2013 per condotte commesse a partire dal 2010, sicché non vi era la prova dell'esistenza di un preventivo disegno criminoso dello SPERTI idoneo a ricollegare i delitti ad un'unica volontà preesistente. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'interessato, per il tramite del difensore, deducendo, con un unico, articolato motivo, carenza di motivazione e violazione di legge in relazione agli elementi costitutivi del reato continuato. Il giudice dell'esecuzione aveva eluso la prospettazione difensiva, contenuta nell'istanza introduttiva dell'incidente e nella memoria in seguito depositata, secondo la quale avrebbe dovuto considerarsi sussistente il vincolo della continuazione in ragione della "sostanziale" sovrapponibilità dei reati giudicati con le due sentenze e della "sostanziale" continuità tra le due realtà imprenditoriali attraverso le quali detti reati vennero commessi, atteso che a nulla rilevava la data di dichiarazione del fallimento, dovendosi tener conto della data di commissione delle condotte distrattive. La difesa, basandosi sul contenuto della sentenza emessa dal G.i.p. del Tribunale di Roma, aveva, in particolare, individuato profili "incontrovertibili", dimostrativi addirittura del fatto che una parte cospicua delle distrazioni della "[OSCURATO:SOCIETA]." fu commessa attraverso la ditta individuale avente la medesima denominazione sociale e nella disponibilità giuridica ed operativa dello SPERTI. Quanto al profilo della continuità temporale, la difesa aveva evidenziato come i reati di falsa fatturazione risalissero alla data del 1° ottobre 2007, laddove le condotte distrattive risultavano commesse anche nei periodi di esercizio 2009, ricostruiti mediante l'ultimo bilancio, depositato nel 2010.La "laconica" affermazione secondo la quale il condannato non avrebbe potuto programmare la commissione di reati di bancarotta a distanza di sei anni dalla commissione di quelli tributari era, quindi, il frutto di un pacifico travisamento del dato cronologico relativo all'effettivo momento in cui tutte le condotte furono poste in essere. 3. Il Procuratore generale presso questa Corte, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso. 4. Il difensore dello SPERTI, avv. [OSCURATO:PERSONA], ha fatto pervenire tempestiva memoria di replica alla requisitoria del Procuratore generale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per le ragioni che seguono. 2. Va premesso, in sintonia con quanto affermato dal [OSCURATO:PERSONA] nomofílattico, che, ai fini della concessione del beneficio della continuazione ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., anche il giudice dell'esecuzione deve verificare la sussistenza di concreti indicatori dell'unicità del disegno criminoso (quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole condotte causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita) ed accertare che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (Sez. U., n. 28659 del 18/5/2017, Gargiulo, Rv. 270074). Il programma di vita delinquenziale, viceversa, esprime l'opzione a favore della commissione di un numero indeterminato di reati, seppure dello stesso tipo ma non identificabili a priori nelle loro principali coordinate, rivelando una generale propensione alla devianza che si concretizza, di volta in volta, in relazione alle varie occasioni ed opportunità esistenziali" (Sez. 1, n. 15955 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], P.M. in proc. Eloumarí, Rv. 266615; conformi: Sez. 1, n. 39222 del 26/2/2014, B., Rv. 260896; Sez. 2, n. 18037 del 7/4/2004, Tuzzeo, Rv. 229052; Sez. 1, n. 6553 del 13/12/1995, dep. 1996, Bagnara, Rv, 203690). Tornando agli indicatori sintomatici dell'unico disegno criminoso, va ricordato il principio enunciato da questa Corte, secondo il quale il decorso del tempo costituisce elemento decisivo sul quale fondare la valutazione ai fini del riconoscimento delle condizioni previste dall'art. 81 cod. pen., atteso che, in assenza di altri elementi, quanto più ampio è il lasso di tempo fra le violazioni, tanto più deve ritenersi improbabile l'esistenza di una programmazione unitaria predeterminata almeno nelle linee fondamentali (Sez. 4, n, 34756 del 17/5/2012, Madonia e altri, Rv 253664) Va, inoltre, rammentato che, in tema di continuazione tra reati di bancarotta fraudolenta, ai fini dell'individuazione della contiguità cronologica quale indice della sussistenza della identità del disegno criminoso, assume rilievo la data di commissione della condotta (Sez. 3 1, n. 45602 del 14/12/2010, Sica, Rv. 249353). Tale principio implica che, ove talune condanne, fra quelle di cui il reo sostenga la continuazione, riguardino reati di bancarotta, l'indagine del giudice non possa limitarsi all'esame delle date di emissione delle sentenze dichiarative dei diversi fallimenti (o dell'unico fallimento da eventualmente porre in continuazione con reati eterogenei), ma deve tener conto, qualora sia possibile, anche dei vari momenti nei quali i singoli comportamenti del reo, destinati a costituire elementi dei reati che siano poi venuti a consumazione, abbiano avuto concreta manifestazione, restando irrilevante la scelta teorica circa la natura da riconoscere alla sentenza dichiarativa di fallimento (Sez. 1, n. 24657 del 5/2/2019, Baldini, Rv. 276194). 3. Ritiene il Collegio che il giudice dell'esecuzione abbia fatto buon governo dei ricordati principi, enucleando una serie di indicatori valutati non illogicamente come inconciliabili con una matrice unitaria del disegno criminoso: a) l'eterogeneità dei reati; b) la significativa distanza temporale tra gli stessi; c) l'intervallo temporale non breve (circa un anno) tra la data di commissione dell'ultimo dei reati tributari (1° ottobre 2007), riferiti alla ditta individuale dello SPERTI "[OSCURATO:PERSONA]", e la costituzione della "[OSCURATO:SOCIETA] s.r.1-." (18 settembre 2008), cui erano riferiti i fatti di bancarotta giudicati con la sentenza indicata sub 2) nella esposizione in fatto. Giova precisare che l'erroneo riferimento operato dal giudice a quo, nel valutare lo iato temporale tra i reati fiscali (commessi negli anni 2006-2007) e quello di bancarotta fraudolenta, alla data della dichiarazione di fallimento della "[OSCURATO:SOCIETA]." (8 novembre 2013), non inficia la valutazione operata, poiché la distanza temporale incompatibile con l'esistenza di una programmazione unitaria predeterminata almeno nelle linee fondamentali resta egualmente rilevante anche tenendo conto, in luogo della data della sentenza dichiarativa di fallimento, del tempo di commissione delle condotte distrattive (2010), distante, rispettivamente, tre e quattro anni, dal primo (2006) e dall'ultimo (2007) dei reati tributari oggetto della prima sentenza di condanna. Senza considerare che i reati fallimentari hanno riguardato anche ipotesi di bancarotta documentale (omessa consegna delle scritture contabili al curatore), reati che si collocano, quindi, addirittura in data successiva alla dichiarazione di fallimento e risultano, perciò, ancora più distanti dai reati tributari. La corretta e argomentata valorizzazione, in funzione reiettiva dell'istanza dello SPERTI, del fascio - prima evidenziato - di indicatori ostativi alla individuazione di un medesimo disegno criminoso è stata contrastata, in ricorso, con deduzioni in fatto, protese a una rilettura delle emergenze istruttorie nel tentativo, disancorato dalla realtà processuale, di dimostrare la "sostanziale" sovrapponibilità dei tempi di commissione dei reati e la "sostanziale" continuità delle due realtà aziendali in considerazione, sovrapponibilità e continuità che il giudice dell'esecuzione ha, con argomentare congruo, decisamente escluso. 4. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso deriva la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di ipotesi di esonero, al versamento di un'ulteriore somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del
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